Art. 6. 1. Per il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano ((, degli enti locali, nonche' degli altri enti pubblici di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670)) , per lo svolgimento dell'attivita' e per il funzionamento delle sezioni di Trento e di Bolzano e dei relativi uffici di controllo, nonche' per l'esercizio delle funzioni dei presidenti di sezione preposti al coordinamento si applicano, per quanto non disciplinato dal presente decreto, le leggi dello Stato che disciplinano l'ordinamento, le attribuzioni e le procedure della Corte dei conti. ((Nell'ambito delle predette funzioni di controllo, la Corte puo' chiedere alle amministrazioni pubbliche previste dal primo periodo dati economici e patrimoniali riferiti agli enti e agli organismi privati dalle stesse partecipati o finanziati in via ordinaria.)) 2. Le sezioni di controllo aventi sede a Trento e a Bolzano definiscono annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle regioni e delle province autonome e ne danno comunicazione agli enti interessati.
3. Il controllo sulla gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma regionali, provinciali ovvero statali, in quanto applicabili.
(( 3-bis. La Regione e le Province istituiscono con proprie disposizioni normative, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia, un collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente. Il collegio opera, nel quadro dell'ordinamento finanziario del titolo VI dello Statuto, in raccordo con le competenti sezioni di controllo della Corte dei conti aventi sede a Trento e a Bolzano. )) 3-ter. La Regione e le Province possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonche' pareri in materia di contabilita' pubblica anche per conto degli enti locali, singoli o associati, e degli altri enti e organismi individuati dall' articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 .
3. Il controllo sulla gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma regionali, provinciali ovvero statali, in quanto applicabili.
(( 3-bis. La Regione e le Province istituiscono con proprie disposizioni normative, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia, un collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente. Il collegio opera, nel quadro dell'ordinamento finanziario del titolo VI dello Statuto, in raccordo con le competenti sezioni di controllo della Corte dei conti aventi sede a Trento e a Bolzano. )) 3-ter. La Regione e le Province possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonche' pareri in materia di contabilita' pubblica anche per conto degli enti locali, singoli o associati, e degli altri enti e organismi individuati dall' articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 .