Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 07/01/2026, n. 54
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte dichiara illegittimo l'avviso di intimazione con riferimento alle cartelle esattoriali n.06820150094710548000, n. 06820160119092000000 e n.06820170064832846000, nonché all'avviso di accertamento n. T9B01LU00156/2013, per irregolarità nelle notifiche.

  • Rigettato
    Illegittimità per violazione del principio del contraddittorio

    La Corte ritiene infondata l'eccezione di violazione del contraddittorio, poiché non sussiste alcun obbligo di legge ai sensi dell'art. 6bis, comma 2 della L. 212/2000 e dell'art. 2 del D.M. 24/2024, i quali escludono dall'obbligo del contraddittorio preventivo sia i ruoli e gli atti emessi dall'Agenzia Riscossione, che gli accertamenti parziali.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione

    La Corte ritiene infondata l'eccezione di carenza di motivazione, trattandosi di atti a contenuto vincolato, pienamente conformi alla normativa di legge.

  • Accolto
    Prescrizione delle pretese tributarie

    La Corte dichiara illegittimo l'avviso di intimazione con riferimento alle cartelle esattoriali n.06820150094710548000, n. 06820160119092000000 e n.06820170064832846000, nonché all'avviso di accertamento n. T9B01LU00156/2013, per irregolarità nelle notifiche, implicando la prescrizione.

  • Accolto
    Decadenza dell'Amministrazione Finanziaria

    La Corte dichiara illegittimo l'avviso di intimazione con riferimento alle cartelle esattoriali n.06820150094710548000, n. 06820160119092000000 e n.06820170064832846000, nonché all'avviso di accertamento n. T9B01LU00156/2013, per irregolarità nelle notifiche, implicando la decadenza.

  • Accolto
    Nullità delle cartelle impugnate perché non precedute dagli avvisi di accertamento

    La Corte dichiara illegittimo l'avviso di intimazione con riferimento alle cartelle esattoriali n.06820150094710548000, n. 06820160119092000000 e n.06820170064832846000, nonché all'avviso di accertamento n. T9B01LU00156/2013, per irregolarità nelle notifiche, implicando la nullità delle cartelle.

  • Accolto
    Omessa notifica avviso di accertamento

    La Corte dichiara illegittimo l'avviso di accertamento n. T9B01LU00156/2013 per mancata prova della regolare notifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 07/01/2026, n. 54
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 54
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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