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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 07/01/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 03/02/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
FA PIETRO VINCENZO, Presidente e Relatore
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice
ALBERTINI BRUNA, Giudice
in data 03/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5008/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249017716279000 TRIBUTI VARI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820140103618753000 IRAP-IRPEF-IVA 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820150011158338000 IRAP-IRPEF-IVA 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Inps Direzione Generale - Via Ciro Il Grance 21 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B01LU001562013 IRPEF-ALTRO 2007
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_6
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820150094710548000 IRAP-IRPEF-IVA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820170064832846000 IRAP-IRPEF-IVA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820160119092000000 IRAP-IRPEF-IVA 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 431/2025 depositato il
07/02/2025 Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso a questa Corte di Giustizia, la parte in epigrafe ha impugnato un'intimazione di pagamento con la quale viene richiesto l'importo complessivo di € 465.611,16 unitamente agli atti ad essa presupposti
Rileva preliminarmente parte ricorrente di non avere mai ricevuto alcuno degli atti presupposti all'atto qui impugnato, tanto che, in data 12/06/2024, ha presentato una richiesta di accesso agli atti, rimasta priva riscontro, con evidente violazione del diritto di difesa e illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti.
Eccepisce ancora l'illegittimità dell'atto impugnato sotto molteplici profili quali
- cartelle emesse in violazione del principio del contraddittorio;
- carenza di motivazione dell'atto impugnato perché si limita a richiamare le cartelle di pagamento sulle quali si fonda, senza però allegarle.
- prescrizione delle pretese tributarie poiché l'avviso di intimazione impugnato si fonda su cartelle di pagamento risalenti agli anni 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 relative ad IRAP, IRPEF ed IVA oltre a interessi e sanzioni mai notificate e pervenute nella sfera di conoscenza del destinatario.
- Maturata decadenza dell'Amministrazione Finanziaria, trattandosi di tributi erariali risalenti agli anni
2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 periodi di imposta precedenti al 31 dicembre 2016, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo di talché, in assenza di notifica degli atti presupposti, è venuto meno il diritto ad esercitare l'azione di recupero.
- nullità delle cartelle impugnate perché non precedute dagli avvisi di accertamento.
Conclude quindi parte ricorrente chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, DP 2 Milano, limitando preliminarmente la propria difesa agli atti di propria competenza e, segnatamente, alle cartelle esattoriali 68 2015 0094710548 (2012); 68 2016
0119092000 (2013); 68 2017 0064832846 (2014).
In ordine all'eccezione di omessa notifica delle cartelle prodromiche, l'Agenzia si rimette alle difese che verranno esposte dall'agente della Riscossione, così come per l'eccezione di genericità e di carenza di motivazione dell'atto impugnato.
In ordine alla eccepita decadenza, rileva la infondatezza della eccezione tenuto conto che la cartella di pagamento n. 68 2015 00947105 per l'anno d'imposta 2012 è stata notificata in data 13/02/2016 e poneva in esecuzione due partite di ruolo, entrambe scaturenti da controlli automatizzati ex art. 36-bis del DPR n.
600/73 che hanno rilevato l'omesso versamento di imposte dirette;
la cartella di pagamento n. 68 2016
0119092000 per l'anno d'imposta 2013 è stata notificata in data 22/07/2017 ed era anch'essa fondata su un controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR n. 600/73 che ha rilevato l'omesso versamento delle imposte dirette ed infine la cartella di pagamento n. 68 2017 00648328 per l'anno d'imposta 2014 è stata notificata in data 24/03/2018 ed era anch'essa fondata su un controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR
n. 600/73 che ha rilevato l'omesso versamento delle imposte dirette.
Sono quindi stati rispettati i termini previsti dall'art. 25 comma 1 lett. a) del DPR n. 602/73 che, nel caso delle cartelle di pagamento scaturenti dal controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR n. 600/73, prevede che le notifiche vengano effettuate entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi. Rileva altresì la infondatezza della eccezione di prescrizione delle pretese tributarie, dovendosi applicare il termine decennale. Precisa poi che con la formazione del ruolo, ovvero con l'affidamento all'agente, si determina quindi un effetto novativo delle singole obbligazioni originariamente dovute a separate ragioni creditorie che vengono inglobate in un unico credito, nel cui ambito non è più possibile scorporare le singole voci originarie e si determina anche una novazione soggettiva del rapporto con l'ingresso nello stesso dell'agente della riscossione, quale soggetto avente diritto all'esecuzione del credito.
Contesta poi la fondatezza della eccezione di nullità degli atti prodromici per violazione del principio del contraddittorio, trattandosi di crediti derivanti da controlli automatizzati che, proprio perché tali, esulano dall'ambito dell'art. 6 bis St. Contribuente.
Contesta infine la fondatezza della eccezione afferente all'asserito difetto di motivazione dell'atto impositivo, trattandosi di atto a contenuto vincolato in base a quanto previsto dall'articolo 50, commi 2 e 3, del Dpr n.
602/1973, dovendo essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata.
Conclude l'Agenzia delle Entrate DP 2 Milano, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita Agenzia delle Entrate, DP Messina, la quale ha limitato la propria costituzione alla cartella di pagamento n. 06820140103618753000, notificata in data 05/12/2014 e scaturente da controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. 600/73 e art. 54-bis D.P.R. 633/72 effettuato sulla dichiarazione Modello
Unico presentata dal ricorrente per il p.i. 2011.
Ha preliminarmente, eccepito: la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle doglianze afferenti atti di competenza dell'agente della Riscossione;
l'inammissibilità del ricorso, in considerazione della regolare notifica della prodromica cartella di pagamento, non impugnata, con conseguente preclusione della articolazione di eccezioni in questa sede e l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 18 del d. lgs.
n. 546 del 1992, non essendone chiaramente indicato l'oggetto del ricorso, che ricomprende anche atti non giudicabili in questa sede, come le prodromiche cartelle di pagamento ed i ruoli.
In relazione all'eccepita prescrizione, ribadisce l'applicabilità del termine decennale, anche con riferimento ad interessi e sanzioni, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario
(cfr. Cass. S.U. n. 25790/2009, Cass. n. 8814/2008)”, da individuarsi, quindi, nel termine di prescrizione decennale sopraindicato previsto per i crediti di imposta.
Ai fini del computo del termine prescrizionale occorre, altresì, tenere conto della legislazione emergenziale,
a tenore della quale la “sospensione” legale dell'attività notificatoria e riscossiva dell'ADER sia andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività.
In ordine alla presunta illegittimità dell'avviso di intimazione per carenza di motivazione, ribadisce che l'avviso di intimazione è atto a natura vincolata, posto che, ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, “è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”: i dati riportati nell'avviso di intimazione corrispondono quindi a quanto previsto dalla norma e dal modello e lo stesso contiene tutti gli elementi identificativi degli atti sottesi, non essendo configurabile – alla luce del richiamato, consolidato orientamento giurisprudenziale apicale – alcun ulteriore obbligo di motivazione dell'atto impugnato né alcun obbligo di allegazione.
In ordine all'eccepita nullità degli atti prodromici per violazione del contraddittorio preventivo ribadisce che la predetta cartella scaturisce da controllo automatizzato delle dichiarazioni effettuato ai sensi dell'art. 36- bis del d.P.R. n. 600 del 1973, e dell'art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, rispetto al quale è parimenti prevista l'esclusione dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'art.
6-bis della legge n. 212 del 2000.
In relazione all'eccepita nullità delle cartelle di pagamento perché non precedute dall'avviso di accertamento quale atto presupposto, rileva come la regolare notifica della cartella di pagamento e la sua mancata impugnazione, abbia cristallizzato la pretesa dalla stessa portata, con preclusione delle relative eccezioni.
Ribadisce ancora che, nella fattispecie in esame, l'attività di liquidazione non ha portato all'emanazione di un atto impositivo di rettifica della dichiarazione, vertendosi in ipotesi di mere imposte dichiarate e non versate, dunque una mera attività di liquidazione della dichiarazione con conseguente piena certezza del debito tributario.
Conclude l'Agenzia delle Entrate di Messina chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in subordine, il rigetto del ricorso, in ogni caso con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate-Riscossione che ha contestato, per la parte di propria spettanza, quanto affermato da parte ricorrente, perché infondato in fatto ed in diritto ed ha chiesto il rigetto del ricorso con conseguente conferma della pretesa erariale riportata nell'atto impositivo impugnato, e condanna alla rifusione delle spese di lite.
Eccepisce in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per parziale difetto di giurisdizione della Corte di
Giustizia Tributaria, in favore dell'A.G.O., per le pretese aventi contenuto previdenziale;
l'inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, comma 3 e 21 del D.Lgs. n. 546/92per poca chiarezza del petitum, confuso ed esteso ad atti non giudicabili in questa sede, dei quali viene chiesto l'annullamento atti, tuttavia, che sono atti autonomi e impugnabili per vizi propri, mai sino ad ora opposti e, perciò, resisi definitivi in base al principio di non contestazione sancito dall'art. 115 c.p.c..
Ribadisce la regolarità delle notifiche delle cartelle prodromiche, tutte notificate all'indirizzo risultante dall'Anagrafe di residenza, nelle date di seguito specificate: _ cartella 06820140103618753000, notificata in data 05.12.2014 _ cartella 06820150011158338000, notificata in data 15.09.2016 _ cartella
06820150094710548000, notificata in data 13.02.2016 _ cartella 06820160119092000000, notificata in data
22.02.2017 _ cartella 06820170064832846000, notificata in data 24.03.2018.
Di talché, qualsiasi eccezione e/o vizio sollevato dal ricorrente relativamente alle cartelle esattoriali sottese all'atto impugnato è da considerarsi tardiva e inammissibile stante la comprovata notifica, nei termini, delle cartelle di pagamento.
In ordine alla eccepita prescrizione, rileva la infondatezza della eccezione ribadendone la improponibilità nel presente contenzioso;
precisa, comunque che, in epoca successiva alla notifica delle cartelle, al contribuente sono stati notificati anche ulteriori atti della riscossione, mai impugnati e divenuti irrimediabilmente definitivi,
Ribadisce l'operatività del termine prescrizionale decennale anche con riferimento agli accessori del tributo
(sanzioni ed interessi), in virtù del principio in base al quale il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria non può che essere di tipo unitario
(vedasi Cass. n.10549/2019). In punto motivazione, premette che l'atto di intimazione di pagamento non è atto impositivo e l'obbligo di motivazione è assolto con il richiamo al titolo esecutivo sottostante: nel caso di specie tale indicazione è precisamente, assolta, atteso che nell'intimazione sono specificamente indicate le cartelle di pagamento che la originano e la data di notifica di quest'ultime, oltre ovviamente alla debenza intimata.
Quanto poi alla mancata allegazione delle cartelle di pagamento sottostanti all'intimazione opposta, precisa che al fascicolo di parte, per quanto occorrere possa, l'ente di esazione ha depositato, tanto copia dell'intimazione opposta, quanto copia delle cartelle alla stessa sottostante, entrambi gli atti muniti del rispettivo referto di notificazione al destinatario, il tutto a comprova dell'effettiva e legale conoscenza degli stessi in capo al ricorrente;
rappresenta, che l'avviso di intimazione è un atto a natura e contenuto vincolati, considerato che, ai sensi dell'art. 50 del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 viene obbligatoriamente redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e in relazione al quale l'Ente della riscossione non ha, pertanto, alcuna discrezionalità. Tale modello non prevede che all'avviso sia allegata copia della cartella o di altro atto sottostante a quello opposto.
Contesta infine la fondatezza della eccezione relativa agli interessi e conclude chiedendo in via preliminare e assorbente dichiararsi il difetto di giurisdizione relativamente agli avvisi di accertamento INPS
36820130009205161000 e 36820140007488987000, l'inammissibilità del ricorso poiché tardivo in punto omessa notifica delle cartelle e asserita prescrizione;
la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della
Riscossione in ordine alle questioni inerenti alla sola attività dell'ente impositore;
nel merito dichiarare: la legittimità dell'atto opposto e prodotto dall'Agente della riscossione respingendo la domanda di parte ricorrente e, comunque, manlevando l'ente esattore dalle conseguenze del giudizio nella misura in cui sarà appurata la non riferibilità a questi delle ragioni di annullamento dell'atto opposto.
Si è costituita anche Agenzia delle Entrate DP1 Milano, la quale ha in primo luogo evidenziato che non è in alcun modo contestato il merito della pretesa impositiva, da ritenersi pertanto cristallizzata. Le imposte sono pertanto dovute, maggiorate di sanzioni e interessi.
Rileva la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alle doglianze aventi ad oggetto l'attività dell'Agente della Riscossione ed evidenzia l'infondatezza della eccezione afferente al mancato rispetto del contraddittorio, non esistendo alcun obbligo di legge in tal senso, ai sensi dell'art. 6bis, comma 2 della L.
212/2000 e dell'art. 2 del D.M. 24/2024, i quali escludono dall'obbligo del contraddittorio preventivo sia i ruoli e gli atti emessi dall'Agenzia delle entrate- Riscossione ai fini del recupero delle somme ad essa affidate, che gli accertamenti parziali di cui agli articoli 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, DPR
633/72, che gli atti di recupero di cui all'articolo 38-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, predisposti esclusivamente sulla base dell'incrocio di dati.
Del pari si eccepisce l'infondatezza della eccezione relativa alla nullità delle cartelle derivante dal mancato invio delle relative comunicazioni di irregolarità, in considerazione della natura del credito sottostante alla azione esecutiva dell'Ufficio, derivante da una procedura di “liquidazione automatizzata”, che consente all'Ufficio di correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi.
Richiama l'Ordinanza n. 3145 del 29 febbraio 2012, nella quale la Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che in caso di mancato pagamento dell'imposta regolarmente dichiarata, è legittima l'iscrizione a ruolo del tributo anche senza l'invito bonario, precisando che la comunicazione preventiva da notificare al contribuente non è un obbligo assoluto e generalizzato;
essa è obbligatoria, a pena di nullità, solo quando sussistono incertezze sugli aspetti rilevanti della dichiarazione, quali possono essere, ad esempio, possibili errori nell'elaborazione della dichiarazione.
Con riferimento alla eccepita nullità dell'intimazione di pagamento per genericità e mancata allegazione degli atti presupposti, si rimette alle difese della Riscossione, precisando che alcun obbligo di allegazione incombeva sull'Agente della Riscossione e che nessuna disposizione normativa prevede che l'avviso di intimazione debba essere motivato, dal momento che si ritiene sufficiente che lo stesso richiami l'atto prodromico (per l'appunto la cartella di pagamento), ed indichi la data in cui è stato notificato, nonché l'importo da corrispondere.
Contesta altresì la fondatezza della eccezione di prescrizione e di quella di decadenza.
Conclude chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, comunque il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Parte ricorrente ha poi depositato una memoria illustrativa nella quale ha ribadito le proprie argomentazioni ed ha dedotto quanto segue in ordine alle costituzioni degli uffici.
In relazione alla costituzione ADER.
Ribadisce preliminarmente che gli avvisi di addebito non sono parte dell'odierno contenzioso. Richiama
l'ordinanza del 17/06/2024 n. 16743/5 della S.C. ove si statuisce il seguente principio “In sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione, il contribuente può far valere la prescrizione eventualmente maturata tra la data di notifica delle singole cartelle di pagamento presupposte a quelle di notifica del primo avviso di intimazione non impugnato”.
Sostiene, sulla base del fatto che l'avviso di intimazione sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, di per sé non è un atto tra quelli di cui all'art. 19 D.Lg. 546/1992, che l'impugnazione di tale avviso costituisce una facoltà e non un obbligo per l'interessato che, come nella specie, non ha alcun onere di impugnare il primo avviso di intimazione per far valere la prescrizione dei crediti erariali già maturata”.
Ne consegue che nel caso di più intimazioni di pagamento notificate, la non impugnabilità della prima non pregiudica al destinatario di impugnare la seconda, fermo restando il suo diritto a far valere la mancata interruzione della prescrizione sull'intimazione successiva”. (cfr. Cass. S.U. 17/11/2016, n. 23397). Ne consegue che, secondo la Cassazione il contribuente non aveva l'onere d'impugnare il primo avviso di intimazione per far valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione del primo avviso di intimazione.
Rileva poi che l'DE non ha dato prova della regolarità delle notifiche che hanno riguardato gli atti propedeutici sui quali si fonda l'intimazione de qua.
Con riferimento alla cartella di pagamento n. 06820140103618753000 (ente creditore Agenzia delle entrate direzione provinciale di Messina) dell'importo di euro 17.192,81 che riguarda RP anno 2011, interessi e sanzioni, nonché Iva, interessi e sanzioni sempre anno 2011 si rileva che controparte ha prodotto in giudizio solo una relata non firmata dal Sig. Ricorrente_1 ma di un terzo qualificatosi come “portiere”, senza che sia stata prodotta la raccomandata informativa, né che sia stata indicata l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nell'art. 139 cpc”. Ciò rende nulla la notifica della cartella di pagamento sopra riportata con conseguente prescrizione del diritto asseritamente vantato per il decoro dei 10 anni.
Con riferimento alla cartella di pagamento n. 06820150011158338000 (ente creditore Agenzia delle entrate direzione provinciale di Milano 1) dell'importo di euro 106.189,55 riguardante RP , interessi e sanzioni anno
2010, nonché Iva , interessi e sanzioni anno 2010, DE non ha provato la regolarità della notifica dell'atto presupposto non producendo né la relata di notifica, né l'avviso di ricevimento, né il registro di consegna firmato dal soggetto ricevente con firma completa né l'avviso di avvenuta notificazione, ovvero la cosiddetta raccomandata informativa contenente l'avviso (CAN) nel caso di consegna a persona diversa dal destinatario.
Deve aggiungersi altresì che nessun valore legale deve attribuirsi alle precedenti notifiche risalenti al 2015
e riguardanti la cartella de qua in quanto effettuate da corriere privato “Corriere_1” non abilitato all'epoca ad effettuare notifiche in quanto sprovvisto di licenza individuale generale e speciale. Ciò rende inesistente giuridicamente la notifica effettuata nell'anno 2015, nonchè tutti gli atti consequenziali ad essa compresa l'intimazione di pagamento. Si contesta, pertanto, e nel merito la regolarità della notifica della cartella di cui sopra perché notificata a mezzo poste private, con la conseguenza che la medesima è da considerarsi come mai avvenuta. La normativa vigente all'epoca della notifica (2015), cioè il D.Lgs.
22/07/1999 n. 261, stabiliva che le notifiche e le comunicazioni a mezzo posta dovevano avvenire solo attraverso il servizio postale universale, ovvero attraverso Banca_1., unica abilitata a tale attività.
Quanto detto era stato suffragato anche dalla stessa Corte di Cassazione che aveva statuito il principio secondo il quale: “Le notifiche degli atti tributari non possono essere effettuate mediante l'ausilio di corrieri privati concessionari del servizio postale. L'esecuzione delle notifiche va eseguita tramite il c.d. servizio postale universale, posto che le formalità finalizzate a dare certezza alla spedizione dell'atto ed al suo ricevimento da parte del destinatario costituiscono un'attribuzione esclusiva degli uffici postali e degli impiegati addetti.”. Successivamente con la L. 124 dell'agosto 2017, all'art. 1, co.57 lett.b), vi è stata la liberalizzazione del settore dei servizi postali estendendo il potere di notificazioni e comunicazioni anche alle poste private, di talché l'atto notificato a mezzo posta privata è inesistente giuridicamente pertanto non
è suscettibile di sanatoria (cfr. C.T.R. della Toscana, n° 1783/17, depositata il 14.07.2017). Nel caso in esame, la notifica effettuata da poste private “Corriere_1” nel marzo del 2015 in riferimento alla cartella di pagamento n. 06820150011158338000 è inesistente giuridicamente in quanto il corriere privato in quegli anni non era abilitato ad espletare l'attività di notifica. Ad ogni modo, l'DE era tenuto a produrre in giudizio copia della licenza individuale generale e speciale abilitante il corriere privato. A tale onere non ha adempiuto, con inevitabile inesistenza giuridica della notifica datata 31/03/2015 e con inevitabile nullità insanabile di ogni altra attività consequenziale. Quanto sopra detto rende nulla la notifica della cartella di pagamento n.
06820150011158338000 per inesistenza giuridica di tutto il processo notificatorio e per non avere dato prova del buon esito delle notifiche con conseguente prescrizione dell'asserito diritto credito oggi vantato.
Con riferimento alla cartella di pagamento n. 06820150094710548000( ente creditore Agenzia delle entrate direzione provinciale di Milano 2) dell'importo complessivo di euro 124.892,21 relativo ad Irap, sanzioni e interessi anno 2012, RP, sanzioni ed interessi anno 2012 ed Iva , sanzioni ed interessi anno 2012, si rileva la nullità dell'intero procedimento notificatorio con tutte le conseguenze di legge: parte ricorrente ha sempre dichiarato la propria residenza e domicilio fiscale all'A.F.ed era quindi sempre rintracciabile, è irregolare la notifica ai sensi dell' art. 26, quarto comma, del dpr n. 602/1973 e l'art. 60, comma 1, lett.e) del dpr n.
600/1973 per l'irreperibilità assoluta , ma ai sensi dell'art. 26 DPR n. 602/1973, art. 60 DPR n. 600/1973 e art. 140 cpc nel caso di irreperibilità relativa. In ogni caso, l'ADER oltre ad inficiare l'intero iter notificatorio non ha fornito alcuna prova in merito alla ricezione dell'atto presupposto da parte del Sig. Ricorrente_1, non essendo stata fornita prova della effettiva effettuazione di tutti gli adempimenti di legge. Tra i documenti prodotti vi è solo la relata di notifica, ma non l'avviso di deposito di atti nella casa comunale per irreperibilità relativa del destinatario, né la raccomandata con avviso di ricevimento.
Ribadisce quindi che l'DE non dà la prova degli adempimenti che sono sati compiuti relativamente alla notifica della cartella di pagamento n.06820150094710548000 con conseguente nullità di tutta la procedura di notifica della medesima e conseguente prescrizione del presunto diritto vantato per il decorso dei dieci anni poiché trattasi di pretese erariali risalenti al 2012. Contesta poi la attendibilità di dichiarazioni rese da soggetti che non vengono identificati con nome e cognome che asseriscono il trasferimento del contribuente in altro luogo, atteso che il contribuente, dal 2013 e sino al 2021, risiedeva in Indirizzo_1
Milano.
Con riferimento alla cartella di pagamento n. 06820160119092000000(ente creditore Agenzia delle entrate direzione provinciale di Milano 2) dell'importo di euro 72.177,03 riguardante RP, sanzioni ed interessi anno
2013, Iva, sanzioni ed interessi anno 2013 anche in questo caso si rileva quanto già detto in merito alla cartella di pagamento n. 14 06820150094710548000 di cui alla lett. c) con inevitabile nullità della notifica dell'atto presupposto dell'intimazione de qua.
Con riferimento alla cartella di pagamento n. 06820170064832846000 (ente creditore Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Milano 2), dell'importo di euro 22.475,17 riguardante Irap, interessi e sanzioni anno
2014, RP, interessi e sanzioni anno 2014 ed Iva, interessi e sanzioni anno 2014 vale quanto sopra detto per le altre cartella, rileva parte ricorrente che DE non ha provato la regolarità della notifica dell'atto presupposto all'intimazione de qua in quanto non ha prodotto i documenti dai quali risultano tutti gli adempimenti prescritti dalla legge.
Con riferimento ai precedenti avvisi di intimazione: intimazione n. 06820169000925277000 asseritamente notificata il 30/01/2016 e l'intimazione n. 06820179028966578000 asseritamente notificata il 18/01/2018, rileva parte ricorrente che anche in questi due casi l'ADER non ha dimostrato la regolarità delle notifiche, stante che il contribuente non era assolutamente irreperibile perché sempre residente
Indirizzo_1 Milano. Ciò rende nulle le notifiche dei precedenti avvisi di intimazione per i motivi già ampiamente trattati per le cartelle di cui ai punti precedenti.
Con riferimento alla costituzione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Messina.
Ribadisce che non sussiste alcuna inammissibilità del ricorso stante che la cartella di pagamento n.
0682014010361873000 asseritamente notificata 05/12/2014 non è mai giunta nella sfera di conoscenza del contribuente, non essendo stato regolarmente compiuto l'iter notificatorio della stessa. Dunque la mancata opposizione della cartella deriva dalla non conoscenza della stessa in quanto mai pervenuta allo stesso destinatario. Insiste sull'intervenuta prescrizione della cartella n. 0682014010361873000 sottesa all'intimazione di pagamento oggi impugnata.
Con riferimento alla costituzione dell'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Milano 1, ribadisce che non si è cristallizzato nessun diritto da parte dell'A.F., in considerazione della irregolarità delle notifiche.Per quanto riguarda, invece, la questione della prescrizione degli interessi e sanzioni relativamente ai tributi erariali, richiama la giurisprudenza della Cassazione e la sentenza n. 5220 del 27/02/2024, sempre in materia di sanzioni ed interessi che ha ribadito che gli interessi sono regolati “da una norma di diritto comune quale l'art. 2948, n. 4 cc, secondo cui l'obbligazione relativa riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione”; quanto alle sanzioni, ha confermato che “l'espressa previsione del termine quinquennale è stata oggetto di applicazione, da ultimo, da parte della Cassazione con la sentenza n. 2095 del 24/01/2023”. Ne consegue che, stante l'intervenuta prescrizione per il decorso dei cinque anni delle sanzioni e degli interessi di cui alle singole cartelle sottese all'avviso di intimazione, è chiaro che quest'ultimo atto è assolutamente ed inconfutabilmente indeterminato nel suo contenuto o meglio nel suo ammontare. Quindi nullo!
Con riferimento alle eccezioni formulate dall'Agenzia delle entrate direzione provinciale di Milano 2 nella memoria di costituzione si ribadisce quanto già ampiamente trattato ed argomentato nell'atto introduttivo del giudizio.
Ha quindi reiterato le conclusioni già formulate, chiedendo la distrazione delle spese a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, rileva in primo luogo la infondatezza dell'eccezione di violazione del contraddittorio, non esistendo alcun obbligo di legge ai sensi dell'art. 6bis, comma 2 della
L. 212/2000 e dell'art. 2 del D.M. 24/2024, norme che escludono dall'obbligo del contraddittorio preventivo sia i ruoli e gli atti emessi dall'Agenzia Riscossione, che gli accertamenti parziali di cui agli articoli 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, DPR 633/72, che gli atti di recupero di cui all'articolo 38-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, predisposti esclusivamente sulla base dell'incrocio di dati.
Del pari va ritenuta infondata l'eccezione di carenza di giuridica motivazione della cartella esattoriale trattandosi di atti a contenuto vincolato, pienamente conformi alla normativa di legge.
Con riferimento poi alle eccezioni sollevate dalla parte ricorrente in ordine alle notifiche degli atti prodromici all'intimazione, osserva preliminarmente il Collegio che non può trovare accoglimento l'eccezione di invalidità delle notifiche effettuate da un soggetto diverso da Banca_1 SpA, trattandosi nella fattispecie di atti amministrativi e non giurisdizionali.
La Suprema Corte, con l'Ordinanza n. 13984 del 22/05/2023, ha statuito che, in tema di notificazioni a mezzo posta, per effetto dell'art. 4, del D.Lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., è fidefacente e valida la notifica di atti amministrativi e tributari - nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il D.Lgs.
n. 58 del 2011 e quella portata a compimento dalla legge n. 124 del 2017 - tramite operatore postale privato in possesso del titolo abilitativo minore, costituito dalla "licenza di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 261 del 1999", mentre analoga fidefacienza e validità non si configura nel caso della notificazione con la medesima
"licenza individuale", di atti giudiziari.
Quanto poi alle censure in ordine alle notifiche delle cartelle esattoriali, osserva il Collegio che la cartella di pagamento n.06820140103618753000 è stata notifica a mezzo consegna al portiere con successivo invio del CAN ed è, pertanto, regolare così come la notifica della cartella esattoriale n.06820150011158338000, dopo una serie di accessi eseguiti nel 2015, è stata notificata il 7 settembre 2016, con deposito alla casa comunale effettuato in data 27.9.2016.
Non possono invece ritenersi perfezionate regolarmente le notifiche delle cartelle esattoriali n.06820150094710548000, 06820160119092000000 e n 06820170064832846000: nel primo caso agli atti esiste solamente una ricevuta di raccomandata con indicazione trasferito senza null'altro, mentre nel secondo e nel terzo caso esiste una dichiarazione del custode di avvenuto trasferimento del contribuente e la documentazione dell'avvenuto deposito alla casa comunale, ma non vi è prova dell'invio del CAD.
Per quanto attiene infine alla notifica dell'avviso di accertamento, non è in alti alcuna risultanza documentale atta a comprovarne la regolare notifica, di talché anch'esso non può ritenersi notificato.
Quanto, infine, alle spese di lite, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso, ritiene il Collegio che sia equa la loro compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara illegittimo l'avviso di intimazione con riferimento alle cartelle esattoriali n.06820150094710548000, n. 06820160119092000000
e n.06820170064832846000 ed all'avviso di accertamento n. T9B01LU00156/2013 e lo conferma nel resto. Spese compensate
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 03/02/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
FA PIETRO VINCENZO, Presidente e Relatore
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice
ALBERTINI BRUNA, Giudice
in data 03/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5008/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249017716279000 TRIBUTI VARI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820140103618753000 IRAP-IRPEF-IVA 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820150011158338000 IRAP-IRPEF-IVA 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Inps Direzione Generale - Via Ciro Il Grance 21 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B01LU001562013 IRPEF-ALTRO 2007
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_6
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820150094710548000 IRAP-IRPEF-IVA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820170064832846000 IRAP-IRPEF-IVA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820160119092000000 IRAP-IRPEF-IVA 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 431/2025 depositato il
07/02/2025 Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso a questa Corte di Giustizia, la parte in epigrafe ha impugnato un'intimazione di pagamento con la quale viene richiesto l'importo complessivo di € 465.611,16 unitamente agli atti ad essa presupposti
Rileva preliminarmente parte ricorrente di non avere mai ricevuto alcuno degli atti presupposti all'atto qui impugnato, tanto che, in data 12/06/2024, ha presentato una richiesta di accesso agli atti, rimasta priva riscontro, con evidente violazione del diritto di difesa e illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti.
Eccepisce ancora l'illegittimità dell'atto impugnato sotto molteplici profili quali
- cartelle emesse in violazione del principio del contraddittorio;
- carenza di motivazione dell'atto impugnato perché si limita a richiamare le cartelle di pagamento sulle quali si fonda, senza però allegarle.
- prescrizione delle pretese tributarie poiché l'avviso di intimazione impugnato si fonda su cartelle di pagamento risalenti agli anni 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 relative ad IRAP, IRPEF ed IVA oltre a interessi e sanzioni mai notificate e pervenute nella sfera di conoscenza del destinatario.
- Maturata decadenza dell'Amministrazione Finanziaria, trattandosi di tributi erariali risalenti agli anni
2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 periodi di imposta precedenti al 31 dicembre 2016, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo di talché, in assenza di notifica degli atti presupposti, è venuto meno il diritto ad esercitare l'azione di recupero.
- nullità delle cartelle impugnate perché non precedute dagli avvisi di accertamento.
Conclude quindi parte ricorrente chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, DP 2 Milano, limitando preliminarmente la propria difesa agli atti di propria competenza e, segnatamente, alle cartelle esattoriali 68 2015 0094710548 (2012); 68 2016
0119092000 (2013); 68 2017 0064832846 (2014).
In ordine all'eccezione di omessa notifica delle cartelle prodromiche, l'Agenzia si rimette alle difese che verranno esposte dall'agente della Riscossione, così come per l'eccezione di genericità e di carenza di motivazione dell'atto impugnato.
In ordine alla eccepita decadenza, rileva la infondatezza della eccezione tenuto conto che la cartella di pagamento n. 68 2015 00947105 per l'anno d'imposta 2012 è stata notificata in data 13/02/2016 e poneva in esecuzione due partite di ruolo, entrambe scaturenti da controlli automatizzati ex art. 36-bis del DPR n.
600/73 che hanno rilevato l'omesso versamento di imposte dirette;
la cartella di pagamento n. 68 2016
0119092000 per l'anno d'imposta 2013 è stata notificata in data 22/07/2017 ed era anch'essa fondata su un controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR n. 600/73 che ha rilevato l'omesso versamento delle imposte dirette ed infine la cartella di pagamento n. 68 2017 00648328 per l'anno d'imposta 2014 è stata notificata in data 24/03/2018 ed era anch'essa fondata su un controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR
n. 600/73 che ha rilevato l'omesso versamento delle imposte dirette.
Sono quindi stati rispettati i termini previsti dall'art. 25 comma 1 lett. a) del DPR n. 602/73 che, nel caso delle cartelle di pagamento scaturenti dal controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR n. 600/73, prevede che le notifiche vengano effettuate entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi. Rileva altresì la infondatezza della eccezione di prescrizione delle pretese tributarie, dovendosi applicare il termine decennale. Precisa poi che con la formazione del ruolo, ovvero con l'affidamento all'agente, si determina quindi un effetto novativo delle singole obbligazioni originariamente dovute a separate ragioni creditorie che vengono inglobate in un unico credito, nel cui ambito non è più possibile scorporare le singole voci originarie e si determina anche una novazione soggettiva del rapporto con l'ingresso nello stesso dell'agente della riscossione, quale soggetto avente diritto all'esecuzione del credito.
Contesta poi la fondatezza della eccezione di nullità degli atti prodromici per violazione del principio del contraddittorio, trattandosi di crediti derivanti da controlli automatizzati che, proprio perché tali, esulano dall'ambito dell'art. 6 bis St. Contribuente.
Contesta infine la fondatezza della eccezione afferente all'asserito difetto di motivazione dell'atto impositivo, trattandosi di atto a contenuto vincolato in base a quanto previsto dall'articolo 50, commi 2 e 3, del Dpr n.
602/1973, dovendo essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata.
Conclude l'Agenzia delle Entrate DP 2 Milano, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita Agenzia delle Entrate, DP Messina, la quale ha limitato la propria costituzione alla cartella di pagamento n. 06820140103618753000, notificata in data 05/12/2014 e scaturente da controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. 600/73 e art. 54-bis D.P.R. 633/72 effettuato sulla dichiarazione Modello
Unico presentata dal ricorrente per il p.i. 2011.
Ha preliminarmente, eccepito: la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle doglianze afferenti atti di competenza dell'agente della Riscossione;
l'inammissibilità del ricorso, in considerazione della regolare notifica della prodromica cartella di pagamento, non impugnata, con conseguente preclusione della articolazione di eccezioni in questa sede e l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 18 del d. lgs.
n. 546 del 1992, non essendone chiaramente indicato l'oggetto del ricorso, che ricomprende anche atti non giudicabili in questa sede, come le prodromiche cartelle di pagamento ed i ruoli.
In relazione all'eccepita prescrizione, ribadisce l'applicabilità del termine decennale, anche con riferimento ad interessi e sanzioni, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario
(cfr. Cass. S.U. n. 25790/2009, Cass. n. 8814/2008)”, da individuarsi, quindi, nel termine di prescrizione decennale sopraindicato previsto per i crediti di imposta.
Ai fini del computo del termine prescrizionale occorre, altresì, tenere conto della legislazione emergenziale,
a tenore della quale la “sospensione” legale dell'attività notificatoria e riscossiva dell'ADER sia andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività.
In ordine alla presunta illegittimità dell'avviso di intimazione per carenza di motivazione, ribadisce che l'avviso di intimazione è atto a natura vincolata, posto che, ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, “è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”: i dati riportati nell'avviso di intimazione corrispondono quindi a quanto previsto dalla norma e dal modello e lo stesso contiene tutti gli elementi identificativi degli atti sottesi, non essendo configurabile – alla luce del richiamato, consolidato orientamento giurisprudenziale apicale – alcun ulteriore obbligo di motivazione dell'atto impugnato né alcun obbligo di allegazione.
In ordine all'eccepita nullità degli atti prodromici per violazione del contraddittorio preventivo ribadisce che la predetta cartella scaturisce da controllo automatizzato delle dichiarazioni effettuato ai sensi dell'art. 36- bis del d.P.R. n. 600 del 1973, e dell'art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, rispetto al quale è parimenti prevista l'esclusione dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'art.
6-bis della legge n. 212 del 2000.
In relazione all'eccepita nullità delle cartelle di pagamento perché non precedute dall'avviso di accertamento quale atto presupposto, rileva come la regolare notifica della cartella di pagamento e la sua mancata impugnazione, abbia cristallizzato la pretesa dalla stessa portata, con preclusione delle relative eccezioni.
Ribadisce ancora che, nella fattispecie in esame, l'attività di liquidazione non ha portato all'emanazione di un atto impositivo di rettifica della dichiarazione, vertendosi in ipotesi di mere imposte dichiarate e non versate, dunque una mera attività di liquidazione della dichiarazione con conseguente piena certezza del debito tributario.
Conclude l'Agenzia delle Entrate di Messina chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in subordine, il rigetto del ricorso, in ogni caso con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate-Riscossione che ha contestato, per la parte di propria spettanza, quanto affermato da parte ricorrente, perché infondato in fatto ed in diritto ed ha chiesto il rigetto del ricorso con conseguente conferma della pretesa erariale riportata nell'atto impositivo impugnato, e condanna alla rifusione delle spese di lite.
Eccepisce in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per parziale difetto di giurisdizione della Corte di
Giustizia Tributaria, in favore dell'A.G.O., per le pretese aventi contenuto previdenziale;
l'inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, comma 3 e 21 del D.Lgs. n. 546/92per poca chiarezza del petitum, confuso ed esteso ad atti non giudicabili in questa sede, dei quali viene chiesto l'annullamento atti, tuttavia, che sono atti autonomi e impugnabili per vizi propri, mai sino ad ora opposti e, perciò, resisi definitivi in base al principio di non contestazione sancito dall'art. 115 c.p.c..
Ribadisce la regolarità delle notifiche delle cartelle prodromiche, tutte notificate all'indirizzo risultante dall'Anagrafe di residenza, nelle date di seguito specificate: _ cartella 06820140103618753000, notificata in data 05.12.2014 _ cartella 06820150011158338000, notificata in data 15.09.2016 _ cartella
06820150094710548000, notificata in data 13.02.2016 _ cartella 06820160119092000000, notificata in data
22.02.2017 _ cartella 06820170064832846000, notificata in data 24.03.2018.
Di talché, qualsiasi eccezione e/o vizio sollevato dal ricorrente relativamente alle cartelle esattoriali sottese all'atto impugnato è da considerarsi tardiva e inammissibile stante la comprovata notifica, nei termini, delle cartelle di pagamento.
In ordine alla eccepita prescrizione, rileva la infondatezza della eccezione ribadendone la improponibilità nel presente contenzioso;
precisa, comunque che, in epoca successiva alla notifica delle cartelle, al contribuente sono stati notificati anche ulteriori atti della riscossione, mai impugnati e divenuti irrimediabilmente definitivi,
Ribadisce l'operatività del termine prescrizionale decennale anche con riferimento agli accessori del tributo
(sanzioni ed interessi), in virtù del principio in base al quale il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria non può che essere di tipo unitario
(vedasi Cass. n.10549/2019). In punto motivazione, premette che l'atto di intimazione di pagamento non è atto impositivo e l'obbligo di motivazione è assolto con il richiamo al titolo esecutivo sottostante: nel caso di specie tale indicazione è precisamente, assolta, atteso che nell'intimazione sono specificamente indicate le cartelle di pagamento che la originano e la data di notifica di quest'ultime, oltre ovviamente alla debenza intimata.
Quanto poi alla mancata allegazione delle cartelle di pagamento sottostanti all'intimazione opposta, precisa che al fascicolo di parte, per quanto occorrere possa, l'ente di esazione ha depositato, tanto copia dell'intimazione opposta, quanto copia delle cartelle alla stessa sottostante, entrambi gli atti muniti del rispettivo referto di notificazione al destinatario, il tutto a comprova dell'effettiva e legale conoscenza degli stessi in capo al ricorrente;
rappresenta, che l'avviso di intimazione è un atto a natura e contenuto vincolati, considerato che, ai sensi dell'art. 50 del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 viene obbligatoriamente redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e in relazione al quale l'Ente della riscossione non ha, pertanto, alcuna discrezionalità. Tale modello non prevede che all'avviso sia allegata copia della cartella o di altro atto sottostante a quello opposto.
Contesta infine la fondatezza della eccezione relativa agli interessi e conclude chiedendo in via preliminare e assorbente dichiararsi il difetto di giurisdizione relativamente agli avvisi di accertamento INPS
36820130009205161000 e 36820140007488987000, l'inammissibilità del ricorso poiché tardivo in punto omessa notifica delle cartelle e asserita prescrizione;
la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della
Riscossione in ordine alle questioni inerenti alla sola attività dell'ente impositore;
nel merito dichiarare: la legittimità dell'atto opposto e prodotto dall'Agente della riscossione respingendo la domanda di parte ricorrente e, comunque, manlevando l'ente esattore dalle conseguenze del giudizio nella misura in cui sarà appurata la non riferibilità a questi delle ragioni di annullamento dell'atto opposto.
Si è costituita anche Agenzia delle Entrate DP1 Milano, la quale ha in primo luogo evidenziato che non è in alcun modo contestato il merito della pretesa impositiva, da ritenersi pertanto cristallizzata. Le imposte sono pertanto dovute, maggiorate di sanzioni e interessi.
Rileva la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alle doglianze aventi ad oggetto l'attività dell'Agente della Riscossione ed evidenzia l'infondatezza della eccezione afferente al mancato rispetto del contraddittorio, non esistendo alcun obbligo di legge in tal senso, ai sensi dell'art. 6bis, comma 2 della L.
212/2000 e dell'art. 2 del D.M. 24/2024, i quali escludono dall'obbligo del contraddittorio preventivo sia i ruoli e gli atti emessi dall'Agenzia delle entrate- Riscossione ai fini del recupero delle somme ad essa affidate, che gli accertamenti parziali di cui agli articoli 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, DPR
633/72, che gli atti di recupero di cui all'articolo 38-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, predisposti esclusivamente sulla base dell'incrocio di dati.
Del pari si eccepisce l'infondatezza della eccezione relativa alla nullità delle cartelle derivante dal mancato invio delle relative comunicazioni di irregolarità, in considerazione della natura del credito sottostante alla azione esecutiva dell'Ufficio, derivante da una procedura di “liquidazione automatizzata”, che consente all'Ufficio di correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi.
Richiama l'Ordinanza n. 3145 del 29 febbraio 2012, nella quale la Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che in caso di mancato pagamento dell'imposta regolarmente dichiarata, è legittima l'iscrizione a ruolo del tributo anche senza l'invito bonario, precisando che la comunicazione preventiva da notificare al contribuente non è un obbligo assoluto e generalizzato;
essa è obbligatoria, a pena di nullità, solo quando sussistono incertezze sugli aspetti rilevanti della dichiarazione, quali possono essere, ad esempio, possibili errori nell'elaborazione della dichiarazione.
Con riferimento alla eccepita nullità dell'intimazione di pagamento per genericità e mancata allegazione degli atti presupposti, si rimette alle difese della Riscossione, precisando che alcun obbligo di allegazione incombeva sull'Agente della Riscossione e che nessuna disposizione normativa prevede che l'avviso di intimazione debba essere motivato, dal momento che si ritiene sufficiente che lo stesso richiami l'atto prodromico (per l'appunto la cartella di pagamento), ed indichi la data in cui è stato notificato, nonché l'importo da corrispondere.
Contesta altresì la fondatezza della eccezione di prescrizione e di quella di decadenza.
Conclude chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, comunque il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Parte ricorrente ha poi depositato una memoria illustrativa nella quale ha ribadito le proprie argomentazioni ed ha dedotto quanto segue in ordine alle costituzioni degli uffici.
In relazione alla costituzione ADER.
Ribadisce preliminarmente che gli avvisi di addebito non sono parte dell'odierno contenzioso. Richiama
l'ordinanza del 17/06/2024 n. 16743/5 della S.C. ove si statuisce il seguente principio “In sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione, il contribuente può far valere la prescrizione eventualmente maturata tra la data di notifica delle singole cartelle di pagamento presupposte a quelle di notifica del primo avviso di intimazione non impugnato”.
Sostiene, sulla base del fatto che l'avviso di intimazione sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, di per sé non è un atto tra quelli di cui all'art. 19 D.Lg. 546/1992, che l'impugnazione di tale avviso costituisce una facoltà e non un obbligo per l'interessato che, come nella specie, non ha alcun onere di impugnare il primo avviso di intimazione per far valere la prescrizione dei crediti erariali già maturata”.
Ne consegue che nel caso di più intimazioni di pagamento notificate, la non impugnabilità della prima non pregiudica al destinatario di impugnare la seconda, fermo restando il suo diritto a far valere la mancata interruzione della prescrizione sull'intimazione successiva”. (cfr. Cass. S.U. 17/11/2016, n. 23397). Ne consegue che, secondo la Cassazione il contribuente non aveva l'onere d'impugnare il primo avviso di intimazione per far valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione del primo avviso di intimazione.
Rileva poi che l'DE non ha dato prova della regolarità delle notifiche che hanno riguardato gli atti propedeutici sui quali si fonda l'intimazione de qua.
Con riferimento alla cartella di pagamento n. 06820140103618753000 (ente creditore Agenzia delle entrate direzione provinciale di Messina) dell'importo di euro 17.192,81 che riguarda RP anno 2011, interessi e sanzioni, nonché Iva, interessi e sanzioni sempre anno 2011 si rileva che controparte ha prodotto in giudizio solo una relata non firmata dal Sig. Ricorrente_1 ma di un terzo qualificatosi come “portiere”, senza che sia stata prodotta la raccomandata informativa, né che sia stata indicata l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nell'art. 139 cpc”. Ciò rende nulla la notifica della cartella di pagamento sopra riportata con conseguente prescrizione del diritto asseritamente vantato per il decoro dei 10 anni.
Con riferimento alla cartella di pagamento n. 06820150011158338000 (ente creditore Agenzia delle entrate direzione provinciale di Milano 1) dell'importo di euro 106.189,55 riguardante RP , interessi e sanzioni anno
2010, nonché Iva , interessi e sanzioni anno 2010, DE non ha provato la regolarità della notifica dell'atto presupposto non producendo né la relata di notifica, né l'avviso di ricevimento, né il registro di consegna firmato dal soggetto ricevente con firma completa né l'avviso di avvenuta notificazione, ovvero la cosiddetta raccomandata informativa contenente l'avviso (CAN) nel caso di consegna a persona diversa dal destinatario.
Deve aggiungersi altresì che nessun valore legale deve attribuirsi alle precedenti notifiche risalenti al 2015
e riguardanti la cartella de qua in quanto effettuate da corriere privato “Corriere_1” non abilitato all'epoca ad effettuare notifiche in quanto sprovvisto di licenza individuale generale e speciale. Ciò rende inesistente giuridicamente la notifica effettuata nell'anno 2015, nonchè tutti gli atti consequenziali ad essa compresa l'intimazione di pagamento. Si contesta, pertanto, e nel merito la regolarità della notifica della cartella di cui sopra perché notificata a mezzo poste private, con la conseguenza che la medesima è da considerarsi come mai avvenuta. La normativa vigente all'epoca della notifica (2015), cioè il D.Lgs.
22/07/1999 n. 261, stabiliva che le notifiche e le comunicazioni a mezzo posta dovevano avvenire solo attraverso il servizio postale universale, ovvero attraverso Banca_1., unica abilitata a tale attività.
Quanto detto era stato suffragato anche dalla stessa Corte di Cassazione che aveva statuito il principio secondo il quale: “Le notifiche degli atti tributari non possono essere effettuate mediante l'ausilio di corrieri privati concessionari del servizio postale. L'esecuzione delle notifiche va eseguita tramite il c.d. servizio postale universale, posto che le formalità finalizzate a dare certezza alla spedizione dell'atto ed al suo ricevimento da parte del destinatario costituiscono un'attribuzione esclusiva degli uffici postali e degli impiegati addetti.”. Successivamente con la L. 124 dell'agosto 2017, all'art. 1, co.57 lett.b), vi è stata la liberalizzazione del settore dei servizi postali estendendo il potere di notificazioni e comunicazioni anche alle poste private, di talché l'atto notificato a mezzo posta privata è inesistente giuridicamente pertanto non
è suscettibile di sanatoria (cfr. C.T.R. della Toscana, n° 1783/17, depositata il 14.07.2017). Nel caso in esame, la notifica effettuata da poste private “Corriere_1” nel marzo del 2015 in riferimento alla cartella di pagamento n. 06820150011158338000 è inesistente giuridicamente in quanto il corriere privato in quegli anni non era abilitato ad espletare l'attività di notifica. Ad ogni modo, l'DE era tenuto a produrre in giudizio copia della licenza individuale generale e speciale abilitante il corriere privato. A tale onere non ha adempiuto, con inevitabile inesistenza giuridica della notifica datata 31/03/2015 e con inevitabile nullità insanabile di ogni altra attività consequenziale. Quanto sopra detto rende nulla la notifica della cartella di pagamento n.
06820150011158338000 per inesistenza giuridica di tutto il processo notificatorio e per non avere dato prova del buon esito delle notifiche con conseguente prescrizione dell'asserito diritto credito oggi vantato.
Con riferimento alla cartella di pagamento n. 06820150094710548000( ente creditore Agenzia delle entrate direzione provinciale di Milano 2) dell'importo complessivo di euro 124.892,21 relativo ad Irap, sanzioni e interessi anno 2012, RP, sanzioni ed interessi anno 2012 ed Iva , sanzioni ed interessi anno 2012, si rileva la nullità dell'intero procedimento notificatorio con tutte le conseguenze di legge: parte ricorrente ha sempre dichiarato la propria residenza e domicilio fiscale all'A.F.ed era quindi sempre rintracciabile, è irregolare la notifica ai sensi dell' art. 26, quarto comma, del dpr n. 602/1973 e l'art. 60, comma 1, lett.e) del dpr n.
600/1973 per l'irreperibilità assoluta , ma ai sensi dell'art. 26 DPR n. 602/1973, art. 60 DPR n. 600/1973 e art. 140 cpc nel caso di irreperibilità relativa. In ogni caso, l'ADER oltre ad inficiare l'intero iter notificatorio non ha fornito alcuna prova in merito alla ricezione dell'atto presupposto da parte del Sig. Ricorrente_1, non essendo stata fornita prova della effettiva effettuazione di tutti gli adempimenti di legge. Tra i documenti prodotti vi è solo la relata di notifica, ma non l'avviso di deposito di atti nella casa comunale per irreperibilità relativa del destinatario, né la raccomandata con avviso di ricevimento.
Ribadisce quindi che l'DE non dà la prova degli adempimenti che sono sati compiuti relativamente alla notifica della cartella di pagamento n.06820150094710548000 con conseguente nullità di tutta la procedura di notifica della medesima e conseguente prescrizione del presunto diritto vantato per il decorso dei dieci anni poiché trattasi di pretese erariali risalenti al 2012. Contesta poi la attendibilità di dichiarazioni rese da soggetti che non vengono identificati con nome e cognome che asseriscono il trasferimento del contribuente in altro luogo, atteso che il contribuente, dal 2013 e sino al 2021, risiedeva in Indirizzo_1
Milano.
Con riferimento alla cartella di pagamento n. 06820160119092000000(ente creditore Agenzia delle entrate direzione provinciale di Milano 2) dell'importo di euro 72.177,03 riguardante RP, sanzioni ed interessi anno
2013, Iva, sanzioni ed interessi anno 2013 anche in questo caso si rileva quanto già detto in merito alla cartella di pagamento n. 14 06820150094710548000 di cui alla lett. c) con inevitabile nullità della notifica dell'atto presupposto dell'intimazione de qua.
Con riferimento alla cartella di pagamento n. 06820170064832846000 (ente creditore Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Milano 2), dell'importo di euro 22.475,17 riguardante Irap, interessi e sanzioni anno
2014, RP, interessi e sanzioni anno 2014 ed Iva, interessi e sanzioni anno 2014 vale quanto sopra detto per le altre cartella, rileva parte ricorrente che DE non ha provato la regolarità della notifica dell'atto presupposto all'intimazione de qua in quanto non ha prodotto i documenti dai quali risultano tutti gli adempimenti prescritti dalla legge.
Con riferimento ai precedenti avvisi di intimazione: intimazione n. 06820169000925277000 asseritamente notificata il 30/01/2016 e l'intimazione n. 06820179028966578000 asseritamente notificata il 18/01/2018, rileva parte ricorrente che anche in questi due casi l'ADER non ha dimostrato la regolarità delle notifiche, stante che il contribuente non era assolutamente irreperibile perché sempre residente
Indirizzo_1 Milano. Ciò rende nulle le notifiche dei precedenti avvisi di intimazione per i motivi già ampiamente trattati per le cartelle di cui ai punti precedenti.
Con riferimento alla costituzione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Messina.
Ribadisce che non sussiste alcuna inammissibilità del ricorso stante che la cartella di pagamento n.
0682014010361873000 asseritamente notificata 05/12/2014 non è mai giunta nella sfera di conoscenza del contribuente, non essendo stato regolarmente compiuto l'iter notificatorio della stessa. Dunque la mancata opposizione della cartella deriva dalla non conoscenza della stessa in quanto mai pervenuta allo stesso destinatario. Insiste sull'intervenuta prescrizione della cartella n. 0682014010361873000 sottesa all'intimazione di pagamento oggi impugnata.
Con riferimento alla costituzione dell'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Milano 1, ribadisce che non si è cristallizzato nessun diritto da parte dell'A.F., in considerazione della irregolarità delle notifiche.Per quanto riguarda, invece, la questione della prescrizione degli interessi e sanzioni relativamente ai tributi erariali, richiama la giurisprudenza della Cassazione e la sentenza n. 5220 del 27/02/2024, sempre in materia di sanzioni ed interessi che ha ribadito che gli interessi sono regolati “da una norma di diritto comune quale l'art. 2948, n. 4 cc, secondo cui l'obbligazione relativa riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione”; quanto alle sanzioni, ha confermato che “l'espressa previsione del termine quinquennale è stata oggetto di applicazione, da ultimo, da parte della Cassazione con la sentenza n. 2095 del 24/01/2023”. Ne consegue che, stante l'intervenuta prescrizione per il decorso dei cinque anni delle sanzioni e degli interessi di cui alle singole cartelle sottese all'avviso di intimazione, è chiaro che quest'ultimo atto è assolutamente ed inconfutabilmente indeterminato nel suo contenuto o meglio nel suo ammontare. Quindi nullo!
Con riferimento alle eccezioni formulate dall'Agenzia delle entrate direzione provinciale di Milano 2 nella memoria di costituzione si ribadisce quanto già ampiamente trattato ed argomentato nell'atto introduttivo del giudizio.
Ha quindi reiterato le conclusioni già formulate, chiedendo la distrazione delle spese a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, rileva in primo luogo la infondatezza dell'eccezione di violazione del contraddittorio, non esistendo alcun obbligo di legge ai sensi dell'art. 6bis, comma 2 della
L. 212/2000 e dell'art. 2 del D.M. 24/2024, norme che escludono dall'obbligo del contraddittorio preventivo sia i ruoli e gli atti emessi dall'Agenzia Riscossione, che gli accertamenti parziali di cui agli articoli 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, DPR 633/72, che gli atti di recupero di cui all'articolo 38-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, predisposti esclusivamente sulla base dell'incrocio di dati.
Del pari va ritenuta infondata l'eccezione di carenza di giuridica motivazione della cartella esattoriale trattandosi di atti a contenuto vincolato, pienamente conformi alla normativa di legge.
Con riferimento poi alle eccezioni sollevate dalla parte ricorrente in ordine alle notifiche degli atti prodromici all'intimazione, osserva preliminarmente il Collegio che non può trovare accoglimento l'eccezione di invalidità delle notifiche effettuate da un soggetto diverso da Banca_1 SpA, trattandosi nella fattispecie di atti amministrativi e non giurisdizionali.
La Suprema Corte, con l'Ordinanza n. 13984 del 22/05/2023, ha statuito che, in tema di notificazioni a mezzo posta, per effetto dell'art. 4, del D.Lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., è fidefacente e valida la notifica di atti amministrativi e tributari - nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il D.Lgs.
n. 58 del 2011 e quella portata a compimento dalla legge n. 124 del 2017 - tramite operatore postale privato in possesso del titolo abilitativo minore, costituito dalla "licenza di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 261 del 1999", mentre analoga fidefacienza e validità non si configura nel caso della notificazione con la medesima
"licenza individuale", di atti giudiziari.
Quanto poi alle censure in ordine alle notifiche delle cartelle esattoriali, osserva il Collegio che la cartella di pagamento n.06820140103618753000 è stata notifica a mezzo consegna al portiere con successivo invio del CAN ed è, pertanto, regolare così come la notifica della cartella esattoriale n.06820150011158338000, dopo una serie di accessi eseguiti nel 2015, è stata notificata il 7 settembre 2016, con deposito alla casa comunale effettuato in data 27.9.2016.
Non possono invece ritenersi perfezionate regolarmente le notifiche delle cartelle esattoriali n.06820150094710548000, 06820160119092000000 e n 06820170064832846000: nel primo caso agli atti esiste solamente una ricevuta di raccomandata con indicazione trasferito senza null'altro, mentre nel secondo e nel terzo caso esiste una dichiarazione del custode di avvenuto trasferimento del contribuente e la documentazione dell'avvenuto deposito alla casa comunale, ma non vi è prova dell'invio del CAD.
Per quanto attiene infine alla notifica dell'avviso di accertamento, non è in alti alcuna risultanza documentale atta a comprovarne la regolare notifica, di talché anch'esso non può ritenersi notificato.
Quanto, infine, alle spese di lite, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso, ritiene il Collegio che sia equa la loro compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara illegittimo l'avviso di intimazione con riferimento alle cartelle esattoriali n.06820150094710548000, n. 06820160119092000000
e n.06820170064832846000 ed all'avviso di accertamento n. T9B01LU00156/2013 e lo conferma nel resto. Spese compensate