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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 17/09/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 290/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti iscritti al n.r.g. 290/2018 e n.r.g. 1412/2018 promossi da
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Pizzonia, Luisa Torchia e Laura
Trimarchi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Mauro Di Dalmazio, sito in Teramo, via Cerulli n.39, giusta procura a margine all'atto di citazione attore contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall' avv. Antonio Zecchino, preposto al settore avvocatura dell'ente ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'ente in Teramo, via G. Milli n.2, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta convenuto
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali pagina 1 di 9 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 25.3.2025 da intendersi qui integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 24.1.2018 veniva incardinato il giudizio r.g.n. 290/2018, con cui conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, la per ivi sentire accertare la mancanza Controparte_1 dell'obbligo di pagamento del canone COSAP relativo all'annualità 2013 ed annullare, disapplicare, e/o dichiarare inefficace la richiesta di pagamento formulata dall'ente pubblico prot. n.0142264/2017 del 5.12.2017 per applicazione dell'esenzione di cui all'art. 30 del Regolamento provinciale o, in subordine, per mancanza dell'obbligo di pagamento in capo alla società.
A fondamento della domanda parte attrice deduceva in sintesi i seguenti motivi:
1. applicabilità dell'esenzione dal COSAP ai sensi dell'art. 30 Regolamento provinciale, atteso che l'occupazione dello spazio pubblico mediante ponti e cavalcavia autostradali era realizzata non dalla società concessionaria, ma dallo
Stato, avuto riguardo alla natura demaniale del bene autostrada;
2. assenza di titolo rilevante per l'applicazione del COSAP richiesto dall'art. 2
Regolamento cit., in difetto di atto di concessione o autorizzazione da parte della
; CP_1
3. insussistenza di un'occupazione di fatto o abusiva, essendo l'occupazione fondata su un titolo specifico, diverso da quello comunale e/o provinciale richiesto dal Regolamento;
4. carenza di effettiva sottrazione di spazio pubblico da parte della società attrice, in quanto tale spazio pubblico risultava già sottratto all'uso generalizzato mediante apposito provvedimento statale di approvazione del tracciato autostradale, e omessa verifica in concreto dello spazio sottratto alla collettività a seguito della costruzione dell'opera;
5. occupazione della pertinenza demaniale destinata a “fascia di rispetto” da parte pagina 2 di 9 della e non della società attrice, in conseguenza della natura demaniale CP_1 dell'autostrada.
Si costituiva in giudizio la , contestando ogni avverso Controparte_1 assunto e chiedendo il rigetto della domanda, con accertamento della debenza del canone
COSAP per l'annualità 2013.
Con atto di citazione notificato in data 19.4.2018 veniva incardinato il giudizio r.g.n. 1412/2018, con cui conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, la per ivi sentire accertare la mancanza Controparte_1 dell'obbligo di pagamento ed annullare, disapplicare, e/o dichiarare inefficaci gli atti di diffida, accertamento e liquidazione del canone COSAP in relazione all'anno 2013, meglio indicati in citazione, per applicazione dell'esenzione di cui all'art. 30 del
Regolamento provinciale o, in subordine, per mancanza dell'obbligo di pagamento in capo alla società.
Si costituiva in giudizio la , chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda.
In tale giudizio successivamente iscritto, le parti spiegavano difese sostanzialmente analoghe a quelle proposte nel giudizio r.g.n. 290/2018.
Disposta la riunione dei sopra indicati procedimenti a fronte delle relative istanze avanzate dalle parti, la causa, medio tempore assegnata alla scrivente magistrato, giungeva all'udienza in data 25.3.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni mediante deposito di note di trattazione scritta, e veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Le domande formulate da parte attrice nei giudizi riuniti sono infondate e devono essere rigettate per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere che le questioni sottese ai presenti giudizi sono state oggetto di plurime decisioni da parte dell'intestato Tribunale, della Corte d'Appello di L'Aquila e della Corte di Cassazione, sulla scorta di principi ormai consolidati da cui non vi è ragione di discostarsi.
Ancora, in via preliminare è opportuno delineare il quadro normativo di riferimento.
pagina 3 di 9 L'art. 63 comma 1 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, stabilisce che: “i comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo 2^ del d.lgs. 15 novembre 1993, n.507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggetta in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa”. La norma in esame ha attribuito a Comuni e Province la facoltà di escludere, nell'ambito dei rispettivi territori, l'applicazione della TOSAP e di prevedere e disciplinare con specifico regolamento che, in sostituzione di detta tassa,
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sia soggetta al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa COSAP.
La Suprema Corte ha reiteratamente affermato che la ed il “hanno CP_2 CP_3 natura e presupposti impositivi differenti in quanto la prima è un tributo, che trova la propria giustificazione nell'espressione di capacità contributiva rappresentata dal godimento di tipo esclusivo o speciale di spazi ed aree altrimenti compresi nel sistema di viabilità pubblica, mentre il secondo costituisce il corrispettivo di una concessione, reale o presunta, per l'occupazione di suolo pubblico, con la conseguenza che la legittima pretesa del canone da parte dell'ente locale non è circoscritta alle stesse ipotesi per le quali poteva essere pretesa la tassa, ma richiede la sola sussistenza del presupposto individuato dalla legge nella occupazione di suolo pubblico” (cfr. Cass. 16395/2021).
Il costituisce, quindi, il corrispettivo di una concessione, reale o presunta CP_3
(nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo;
il presupposto applicativo del consiste nell'uso particolare del bene di proprietà CP_3
pagina 4 di 9 pubblica ed è irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un'occupazione di fatto del suolo pubblico (cfr. Cass.16395/2021; Cass. 17296/2019; Cass.
10733//2018). Tale principio è stato espresso anche dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con decisione n. 61 del 7.1.2016, la quale, in tema di riparto di giurisdizione, ha ribadito come il si configura quale corrispettivo di una concessione, reale o CP_3 presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici, e non già dovuto per la sottrazione al sistema della viabilità di un'area o spazio pubblico.
La Provincia di Teramo, avvalendosi della facoltà disciplinata dall'art. 63 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ha istituito il COSAP con Regolamento, prevedendo, all'art.29, che il canone è dovuto dall'intestatario dell'atto autorizzatorio o, in mancanza di regolare autorizzazione/concessioni o nulla osta, dal titolare dell'occupazione - sia esso proprietario o affittuario o usufruttuario o occupante di fatto anche abusivo;
l'art.30 del medesimo
Regolamento stabilisce un'espressa esenzione dal pagamento del predetto canone per le occupazioni effettuate dallo Stato (doc. 10 fascicolo convenuto).
Tanto considerato, venendo all'esame dei motivi posti a fondamento della domanda, non merita accoglimento la doglianza di parte attrice secondo cui la natura di bene demaniale statale attribuibile all'autostrada legittimerebbe la concessionaria ad usufruire dell'esenzione dal pagamento del COSAP previsto dall'art. 30 del Regolamento cit.
Il Tribunale ritiene non condivisibile la deduzione attorea per cui l'occupazione dello spazio pubblico derivante dalle modalità costruttive dell'autostrada stessa (ponti e cavalcavia) si realizzerebbe non ad opera della società concessionaria, ma da parte dello
Stato stesso.
Nella specie, infatti, non è possibile procedere ad alcuna equiparazione tra le occupazioni effettuate dallo Stato o dagli altri enti tassativamente indicati dalla norma richiamata ai fini dell'esenzione con quella oggetto di causa, in ragione della sussistenza di un godimento particolare (o eccezionale) del bene pubblico da parte della società attrice.
Invero, non può negarsi che in virtù dell'atto di Parte_1 concessione (peraltro da parte dell'ANAS e non dello Stato) non agisce quale mero sostituto dello Stato nello svolgimento del servizio pubblico, ma come soggetto utilizzatore,
pagina 5 di 9 nel proprio interesse, del bene oggetto della concessione, in quanto la gestione della concessionaria è diretta a conseguire un utile economico (cfr. Cass. n. 10351/2023).
Come già evidenziato dai precedenti di questo Tribunale, l'interesse privatistico che caratterizza l'occupazione e la gestione del tratto autostradale (consistente nel conseguimento del corrispettivo derivante dal pedaggio autostradale, nell'assunzione del rischio di impresa, nella possibilità di introitare utili dal servizio erogato), sebbene correlato con il pubblico interesse a mettere a disposizione della collettività strade a percorrenza veloce, implica l'inapplicabilità dell'esenzione di cui all'art. 30 cit. (cfr. ex multis Tribunale di Teramo sentenza n. 362/2013; Tribunale di Teramo sentenza n.11/2012).
Il secondo e terzo motivo dedotti a fondamento della domanda attorea, da trattarsi congiuntamente in quanto involgenti la questione dell'insussistenza di specifica concessione rilasciata dalla quale titolo costituente il presupposto applicativo del CP_1
sono infondati e vanno rigettati. CP_3
L'art. 2 del Regolamento della Provincia di Teramo individua il soggetto tenuto al pagamento del canone nel titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, nell'occupante di fatto, anche abusivo.
La debenza del non risulta, quindi, collegata all'esistenza di un atto di CP_3 concessione, atteso che il canone è dovuto anche nell'ipotesi di occupazione di fatto o abusiva, cui è riconducibile l'occupazione da parte della società attrice (cfr. ex multis Cass.
n.10351/2023: “Corretta, inoltre, è l'affermazione della Corte d'appello circa la natura abusiva dell'occupazione, atteso che quest'ultima pacificamente è attuata in assenza di titolo concessorio della e "di fatto" effettuata dalla società ricorrente, quale CP_1 società concessionaria dell'infrastruttura autostradale, circostanza, anche questa, incontroversa”).
Si osserva, inoltre, che l'ampia formulazione della disposizione non consente di distinguere, come pretenderebbe parte attrice, tra situazioni nelle quali l'occupazione avvenga in via di fatto o abusivamente e situazioni in cui, come nella specie, l'occupazione avvenga sulla scorta di presupposti legittimi, ma in assenza di apposita concessione provinciale (cfr. in tal senso Tribunale di Teramo, sentenza n. 362/2013, secondo cui “è chiaro, infatti, che la disposizione in esame vuole, in realtà, semplicemente estendere la
pagina 6 di 9 debenza del canone anche a tutte le occupazioni, di qualsiasi natura, in cui manchi un'apposita concessione provinciale”).
Del pari infondato risulta il quarto motivo articolato dall'attrice.
In primo luogo, si ritiene inconferente la questione sulla carenza di effettiva sottrazione dello spazio pubblico, atteso che, come sopra precisato, il è dovuto non CP_3 in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilità particolare o eccezionale che ne trae il singolo (cfr. Cass. S.U. 61/2016).
In secondo luogo, nessun rilievo può essere formulato in relazione al criterio di commisurazione del canone imposto, basato sulla proiezione al suolo della superficie delle strutture autostradali sovrastanti le aree provinciali, in quanto adeguatamente rappresentativo della descritta utilizzazione particolare del suolo pubblico a fini lucrativi da parte dell'attrice.
Quanto alla doglianza con cui lamenta l'attrazione al Parte_1 regime pubblicistico delle aree di pertinenza dell'autostrada, è sufficiente osservare che la
Suprema Corte ha rilevato: “inconferente, nel delineato contesto, è anche il riferimento all'appartenenza dell'autostrada al demanio statale ex art.822 cod. cod. ed è altresì marginale e priva di decisività l'indagine sulla effettiva proprietà dell'infrastruttura autostradale e del pontone che occupa, per proiezione, la strada provinciale sottostante
(così anche da ultimo Cass. 10351/2023; Cass. 2486/2024). Infatti la proprietà statale dell'autostrada e così del viadotto non interferisce con la circostanza - integrativa del presupposto di applicazione del cosap da parte della provincia di Teramo - secondo cui, nel periodo di durata della concessione, la società disponeva del viadotto, per la relativa gestione quale concessionaria, ed in tal modo essa realizzava la condotta di "occupazione" del sottostante suolo provinciale, anche se, si ribadisce, solo per proiezione” (cfr. Cass.
20708/2024; Cass. 6905/2025).
Quanto alle note del MIT prot. 15776 del 21.6.2023 e prot. 17841 del 7.7.2023, allegate da parte attrice alla comparsa conclusionale, in disparte da ogni considerazione sull'ammissibilità del deposito di tali documenti, la Suprema Corte ha evidenziato come le stesse non sono idonee a determinare un mutamento giurisprudenziale, in quanto tali note, prive di natura normativa, disciplinano la fase a monte, relativa alla costruzione pagina 7 di 9 dell'autostrada, precisando che “l'aver pianificato la rete autostradale da parte dello Stato, unitamente agli enti locali, nell'ambito della Conferenza di servizi, non esime la società concessionaria, che gestisce le autostrade, incassando i relativi profitti, dall'obbligo di pagare il COSAP per l'attraversamento dei pontoni sulle strade comunali o provinciali…
In realtà, la legge statale ha pianificato la costruzione dell'autostrada, anche attraverso la
Conferenza di servizi, ma l'occupazione del suolo comunale o provinciale, quando vi è un regime concessorio di gestione delle – come nel caso in esame – comporta che Parte_1
l'ente gestore provveda al pagamento in favore degli enti locali territoriali. Se, invece, la gestione fosse rimasta allo Stato, scatterebbe l'esenzione” (cfr. Cass. 6905/2025).
Le domande di parte attrice, quindi, devono essere rigettate, con conseguente accertamento della debenza, in capo alla stessa, del canone COSAP per le occupazioni con pontoni autostradali degli spazi soprastanti le strade provinciali, di cui alla richiesta di pagamento prot. n. 0142464 del 5.12.2017 della di Teramo e degli atti di diffida CP_1 meglio indicati nella comparsa di costituzione e risposta del 27.6.2018.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei valori medi di cui al D.M. 147/2022 tenuto conto dell'entità e complessità delle questioni trattate, oltre che dell'attività defensionale in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nelle cause civili riunite n. r.g.
290/2018 e 1412/2018, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice;
- dichiara la debenza, in capo alla società attrice, del canone COSAP per le occupazioni con pontoni autostradali degli spazi soprastanti le strade provinciali, di cui alla richiesta di pagamento prot. n. 0142464 del 5.12.2017 della Provincia di Teramo e degli atti di diffida meglio indicati nella comparsa di costituzione e risposta del 27.6.2018.
pagina 8 di 9 - condanna l'attrice a corrispondere al convenuto, a titolo di rimborso delle spese di giudizio, la somma di euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 17.9.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti iscritti al n.r.g. 290/2018 e n.r.g. 1412/2018 promossi da
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Pizzonia, Luisa Torchia e Laura
Trimarchi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Mauro Di Dalmazio, sito in Teramo, via Cerulli n.39, giusta procura a margine all'atto di citazione attore contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall' avv. Antonio Zecchino, preposto al settore avvocatura dell'ente ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'ente in Teramo, via G. Milli n.2, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta convenuto
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali pagina 1 di 9 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 25.3.2025 da intendersi qui integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 24.1.2018 veniva incardinato il giudizio r.g.n. 290/2018, con cui conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, la per ivi sentire accertare la mancanza Controparte_1 dell'obbligo di pagamento del canone COSAP relativo all'annualità 2013 ed annullare, disapplicare, e/o dichiarare inefficace la richiesta di pagamento formulata dall'ente pubblico prot. n.0142264/2017 del 5.12.2017 per applicazione dell'esenzione di cui all'art. 30 del Regolamento provinciale o, in subordine, per mancanza dell'obbligo di pagamento in capo alla società.
A fondamento della domanda parte attrice deduceva in sintesi i seguenti motivi:
1. applicabilità dell'esenzione dal COSAP ai sensi dell'art. 30 Regolamento provinciale, atteso che l'occupazione dello spazio pubblico mediante ponti e cavalcavia autostradali era realizzata non dalla società concessionaria, ma dallo
Stato, avuto riguardo alla natura demaniale del bene autostrada;
2. assenza di titolo rilevante per l'applicazione del COSAP richiesto dall'art. 2
Regolamento cit., in difetto di atto di concessione o autorizzazione da parte della
; CP_1
3. insussistenza di un'occupazione di fatto o abusiva, essendo l'occupazione fondata su un titolo specifico, diverso da quello comunale e/o provinciale richiesto dal Regolamento;
4. carenza di effettiva sottrazione di spazio pubblico da parte della società attrice, in quanto tale spazio pubblico risultava già sottratto all'uso generalizzato mediante apposito provvedimento statale di approvazione del tracciato autostradale, e omessa verifica in concreto dello spazio sottratto alla collettività a seguito della costruzione dell'opera;
5. occupazione della pertinenza demaniale destinata a “fascia di rispetto” da parte pagina 2 di 9 della e non della società attrice, in conseguenza della natura demaniale CP_1 dell'autostrada.
Si costituiva in giudizio la , contestando ogni avverso Controparte_1 assunto e chiedendo il rigetto della domanda, con accertamento della debenza del canone
COSAP per l'annualità 2013.
Con atto di citazione notificato in data 19.4.2018 veniva incardinato il giudizio r.g.n. 1412/2018, con cui conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, la per ivi sentire accertare la mancanza Controparte_1 dell'obbligo di pagamento ed annullare, disapplicare, e/o dichiarare inefficaci gli atti di diffida, accertamento e liquidazione del canone COSAP in relazione all'anno 2013, meglio indicati in citazione, per applicazione dell'esenzione di cui all'art. 30 del
Regolamento provinciale o, in subordine, per mancanza dell'obbligo di pagamento in capo alla società.
Si costituiva in giudizio la , chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda.
In tale giudizio successivamente iscritto, le parti spiegavano difese sostanzialmente analoghe a quelle proposte nel giudizio r.g.n. 290/2018.
Disposta la riunione dei sopra indicati procedimenti a fronte delle relative istanze avanzate dalle parti, la causa, medio tempore assegnata alla scrivente magistrato, giungeva all'udienza in data 25.3.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni mediante deposito di note di trattazione scritta, e veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Le domande formulate da parte attrice nei giudizi riuniti sono infondate e devono essere rigettate per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere che le questioni sottese ai presenti giudizi sono state oggetto di plurime decisioni da parte dell'intestato Tribunale, della Corte d'Appello di L'Aquila e della Corte di Cassazione, sulla scorta di principi ormai consolidati da cui non vi è ragione di discostarsi.
Ancora, in via preliminare è opportuno delineare il quadro normativo di riferimento.
pagina 3 di 9 L'art. 63 comma 1 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, stabilisce che: “i comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo 2^ del d.lgs. 15 novembre 1993, n.507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggetta in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa”. La norma in esame ha attribuito a Comuni e Province la facoltà di escludere, nell'ambito dei rispettivi territori, l'applicazione della TOSAP e di prevedere e disciplinare con specifico regolamento che, in sostituzione di detta tassa,
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sia soggetta al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa COSAP.
La Suprema Corte ha reiteratamente affermato che la ed il “hanno CP_2 CP_3 natura e presupposti impositivi differenti in quanto la prima è un tributo, che trova la propria giustificazione nell'espressione di capacità contributiva rappresentata dal godimento di tipo esclusivo o speciale di spazi ed aree altrimenti compresi nel sistema di viabilità pubblica, mentre il secondo costituisce il corrispettivo di una concessione, reale o presunta, per l'occupazione di suolo pubblico, con la conseguenza che la legittima pretesa del canone da parte dell'ente locale non è circoscritta alle stesse ipotesi per le quali poteva essere pretesa la tassa, ma richiede la sola sussistenza del presupposto individuato dalla legge nella occupazione di suolo pubblico” (cfr. Cass. 16395/2021).
Il costituisce, quindi, il corrispettivo di una concessione, reale o presunta CP_3
(nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo;
il presupposto applicativo del consiste nell'uso particolare del bene di proprietà CP_3
pagina 4 di 9 pubblica ed è irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un'occupazione di fatto del suolo pubblico (cfr. Cass.16395/2021; Cass. 17296/2019; Cass.
10733//2018). Tale principio è stato espresso anche dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con decisione n. 61 del 7.1.2016, la quale, in tema di riparto di giurisdizione, ha ribadito come il si configura quale corrispettivo di una concessione, reale o CP_3 presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici, e non già dovuto per la sottrazione al sistema della viabilità di un'area o spazio pubblico.
La Provincia di Teramo, avvalendosi della facoltà disciplinata dall'art. 63 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ha istituito il COSAP con Regolamento, prevedendo, all'art.29, che il canone è dovuto dall'intestatario dell'atto autorizzatorio o, in mancanza di regolare autorizzazione/concessioni o nulla osta, dal titolare dell'occupazione - sia esso proprietario o affittuario o usufruttuario o occupante di fatto anche abusivo;
l'art.30 del medesimo
Regolamento stabilisce un'espressa esenzione dal pagamento del predetto canone per le occupazioni effettuate dallo Stato (doc. 10 fascicolo convenuto).
Tanto considerato, venendo all'esame dei motivi posti a fondamento della domanda, non merita accoglimento la doglianza di parte attrice secondo cui la natura di bene demaniale statale attribuibile all'autostrada legittimerebbe la concessionaria ad usufruire dell'esenzione dal pagamento del COSAP previsto dall'art. 30 del Regolamento cit.
Il Tribunale ritiene non condivisibile la deduzione attorea per cui l'occupazione dello spazio pubblico derivante dalle modalità costruttive dell'autostrada stessa (ponti e cavalcavia) si realizzerebbe non ad opera della società concessionaria, ma da parte dello
Stato stesso.
Nella specie, infatti, non è possibile procedere ad alcuna equiparazione tra le occupazioni effettuate dallo Stato o dagli altri enti tassativamente indicati dalla norma richiamata ai fini dell'esenzione con quella oggetto di causa, in ragione della sussistenza di un godimento particolare (o eccezionale) del bene pubblico da parte della società attrice.
Invero, non può negarsi che in virtù dell'atto di Parte_1 concessione (peraltro da parte dell'ANAS e non dello Stato) non agisce quale mero sostituto dello Stato nello svolgimento del servizio pubblico, ma come soggetto utilizzatore,
pagina 5 di 9 nel proprio interesse, del bene oggetto della concessione, in quanto la gestione della concessionaria è diretta a conseguire un utile economico (cfr. Cass. n. 10351/2023).
Come già evidenziato dai precedenti di questo Tribunale, l'interesse privatistico che caratterizza l'occupazione e la gestione del tratto autostradale (consistente nel conseguimento del corrispettivo derivante dal pedaggio autostradale, nell'assunzione del rischio di impresa, nella possibilità di introitare utili dal servizio erogato), sebbene correlato con il pubblico interesse a mettere a disposizione della collettività strade a percorrenza veloce, implica l'inapplicabilità dell'esenzione di cui all'art. 30 cit. (cfr. ex multis Tribunale di Teramo sentenza n. 362/2013; Tribunale di Teramo sentenza n.11/2012).
Il secondo e terzo motivo dedotti a fondamento della domanda attorea, da trattarsi congiuntamente in quanto involgenti la questione dell'insussistenza di specifica concessione rilasciata dalla quale titolo costituente il presupposto applicativo del CP_1
sono infondati e vanno rigettati. CP_3
L'art. 2 del Regolamento della Provincia di Teramo individua il soggetto tenuto al pagamento del canone nel titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, nell'occupante di fatto, anche abusivo.
La debenza del non risulta, quindi, collegata all'esistenza di un atto di CP_3 concessione, atteso che il canone è dovuto anche nell'ipotesi di occupazione di fatto o abusiva, cui è riconducibile l'occupazione da parte della società attrice (cfr. ex multis Cass.
n.10351/2023: “Corretta, inoltre, è l'affermazione della Corte d'appello circa la natura abusiva dell'occupazione, atteso che quest'ultima pacificamente è attuata in assenza di titolo concessorio della e "di fatto" effettuata dalla società ricorrente, quale CP_1 società concessionaria dell'infrastruttura autostradale, circostanza, anche questa, incontroversa”).
Si osserva, inoltre, che l'ampia formulazione della disposizione non consente di distinguere, come pretenderebbe parte attrice, tra situazioni nelle quali l'occupazione avvenga in via di fatto o abusivamente e situazioni in cui, come nella specie, l'occupazione avvenga sulla scorta di presupposti legittimi, ma in assenza di apposita concessione provinciale (cfr. in tal senso Tribunale di Teramo, sentenza n. 362/2013, secondo cui “è chiaro, infatti, che la disposizione in esame vuole, in realtà, semplicemente estendere la
pagina 6 di 9 debenza del canone anche a tutte le occupazioni, di qualsiasi natura, in cui manchi un'apposita concessione provinciale”).
Del pari infondato risulta il quarto motivo articolato dall'attrice.
In primo luogo, si ritiene inconferente la questione sulla carenza di effettiva sottrazione dello spazio pubblico, atteso che, come sopra precisato, il è dovuto non CP_3 in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilità particolare o eccezionale che ne trae il singolo (cfr. Cass. S.U. 61/2016).
In secondo luogo, nessun rilievo può essere formulato in relazione al criterio di commisurazione del canone imposto, basato sulla proiezione al suolo della superficie delle strutture autostradali sovrastanti le aree provinciali, in quanto adeguatamente rappresentativo della descritta utilizzazione particolare del suolo pubblico a fini lucrativi da parte dell'attrice.
Quanto alla doglianza con cui lamenta l'attrazione al Parte_1 regime pubblicistico delle aree di pertinenza dell'autostrada, è sufficiente osservare che la
Suprema Corte ha rilevato: “inconferente, nel delineato contesto, è anche il riferimento all'appartenenza dell'autostrada al demanio statale ex art.822 cod. cod. ed è altresì marginale e priva di decisività l'indagine sulla effettiva proprietà dell'infrastruttura autostradale e del pontone che occupa, per proiezione, la strada provinciale sottostante
(così anche da ultimo Cass. 10351/2023; Cass. 2486/2024). Infatti la proprietà statale dell'autostrada e così del viadotto non interferisce con la circostanza - integrativa del presupposto di applicazione del cosap da parte della provincia di Teramo - secondo cui, nel periodo di durata della concessione, la società disponeva del viadotto, per la relativa gestione quale concessionaria, ed in tal modo essa realizzava la condotta di "occupazione" del sottostante suolo provinciale, anche se, si ribadisce, solo per proiezione” (cfr. Cass.
20708/2024; Cass. 6905/2025).
Quanto alle note del MIT prot. 15776 del 21.6.2023 e prot. 17841 del 7.7.2023, allegate da parte attrice alla comparsa conclusionale, in disparte da ogni considerazione sull'ammissibilità del deposito di tali documenti, la Suprema Corte ha evidenziato come le stesse non sono idonee a determinare un mutamento giurisprudenziale, in quanto tali note, prive di natura normativa, disciplinano la fase a monte, relativa alla costruzione pagina 7 di 9 dell'autostrada, precisando che “l'aver pianificato la rete autostradale da parte dello Stato, unitamente agli enti locali, nell'ambito della Conferenza di servizi, non esime la società concessionaria, che gestisce le autostrade, incassando i relativi profitti, dall'obbligo di pagare il COSAP per l'attraversamento dei pontoni sulle strade comunali o provinciali…
In realtà, la legge statale ha pianificato la costruzione dell'autostrada, anche attraverso la
Conferenza di servizi, ma l'occupazione del suolo comunale o provinciale, quando vi è un regime concessorio di gestione delle – come nel caso in esame – comporta che Parte_1
l'ente gestore provveda al pagamento in favore degli enti locali territoriali. Se, invece, la gestione fosse rimasta allo Stato, scatterebbe l'esenzione” (cfr. Cass. 6905/2025).
Le domande di parte attrice, quindi, devono essere rigettate, con conseguente accertamento della debenza, in capo alla stessa, del canone COSAP per le occupazioni con pontoni autostradali degli spazi soprastanti le strade provinciali, di cui alla richiesta di pagamento prot. n. 0142464 del 5.12.2017 della di Teramo e degli atti di diffida CP_1 meglio indicati nella comparsa di costituzione e risposta del 27.6.2018.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei valori medi di cui al D.M. 147/2022 tenuto conto dell'entità e complessità delle questioni trattate, oltre che dell'attività defensionale in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nelle cause civili riunite n. r.g.
290/2018 e 1412/2018, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice;
- dichiara la debenza, in capo alla società attrice, del canone COSAP per le occupazioni con pontoni autostradali degli spazi soprastanti le strade provinciali, di cui alla richiesta di pagamento prot. n. 0142464 del 5.12.2017 della Provincia di Teramo e degli atti di diffida meglio indicati nella comparsa di costituzione e risposta del 27.6.2018.
pagina 8 di 9 - condanna l'attrice a corrispondere al convenuto, a titolo di rimborso delle spese di giudizio, la somma di euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 17.9.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
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