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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/11/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. AR EL ON Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. AN IN Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello iscritta al n. 176/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 14.10.2025 e vertente tra
C.F.: nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...](Ch) Vico secondo dei Filippini, n. 5, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Pasquale Piscopo, del Foro di Lanciano (Pec : Fax Email_1
: 0872713364) che lo rappresenta e difende come in atti;
APPELLANTE
Contro
con sede legale in ES, Via Bonsignore n. 1 (codice fiscale e partita Controparte_1
IVA ; numero di iscrizione al Registro delle Imprese di ES;
indirizzo pec P.IVA_1 P.IVA_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, procuratrice di Email_2 [...]
(“ ), società unipersonale con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri CP_2 CP_2
n. 1, capitale sociale i.v. di € 10.000,00, (codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Treviso-Belluno ), giusta procura autenticata in Notar P.IVA_3
da datata 11.01.2021, rep. 306494, racc. 37531, registrata il Persona_1 Per_2
13.01.2021 al n. 614 Serie 1T (cfr. ns. doc. 1), cessionaria, giusta contratto di cessione del
18.12.2020, di un portafoglio di crediti originariamente vantati da con sede Controparte_3 legale in Modena, Via San Carlo n. 8/20 (codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Modena;
partita IVA ) e con P.IVA_4 P.IVA_5 Controparte_4 sede legale in LI, Viale Bonaria n. 33 (codice fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione al
Registro delle Imprese di LI ), giusta cessione in GU, Parte Seconda, n. 150 del P.IVA_6
24.12.2020 (cfr. ns. doc. 2), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Barbaro, Foro di ES, con Studio in ES, Via Orso Corbino n. 7 (indirizzo pec Email_3 fax 090 9435200), congiuntamente e disgiuntamente all' avv. Mario Anzà (indirizzo pec fax 090 9435200), giusta pro cura generale alle liti, autenticata nella firma Email_4 in Notar da ES il 03.03.2021, rep. 38070, racc. 14435 (cfr. ns. doc. 3), ed Persona_3 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del primo;
– appellata, cessionaria opposta –
E
(C.F.: ), quale Controparte_5 P.IVA_7 mandataria di (C.F. ; Controparte_3 P.IVA_5
- appellata contumace-
Avente ad oggetto: appello della sentenza n.55/25 emessa e pubblicata dal Tribunale Civile di
Lanciano in data 22.02.2025.
Conclusioni dell'appellato:
VISTO che all'esito dell'udienza del 08.07.2025 la causa è stata rinviata all'udienza in epigrafe, ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c., disponendone la trattazione scritta, come sopra CP_1 rappresentata e difesa, si riporta a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti di causa, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, al fine di ribadire l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello e di insistere nel rigetto dell'istanza di sospensione proposta dall'appellante. Chiede che la causa, qualora controparte non dovesse comparire anche a questa udienza, sia dichiarata improcedibile, ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c., col favore delle spese di lite;
diversamente che sia rimessa in decisione ai sensi e coi termini di cui all'art. 352 c.p.c..
FATTO E DIRITTO
Con citazione in appello ritualmente, proponeva appello avverso la sentenza Parte_1
n. 55/25 del Tribunale di Lanciano pubblicata in data 22.02.2025, con la quale era stata rigettata l'opposizione da questi proposta all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., proposta dallo stesso nella procedura R.G.E. n. 32/2019, instaurata presso il Tribunale di Lanciano dalla Pt_1 [...]
nella qualità , a mezzo di atto di pignoramento immobiliare sui beni oggetto Controparte_5 della garanzia ipotecaria di cui al contratto di mutuo fondiario stipulato dal con la in Pt_1 CP_3 data 29 settembre 2011 per l'originario importo di 55.000,00 euro. All'udienza del 08.07.2025 fissata con trattazione cartolare, ai sensi dell'art. 127 c.p.c., non compariva l'appellante ed il collegio rinviava la causa all'udienza del 14.10. 2025 ai sensi dell'art. 348 comma 2 c.p.c. .
Tale rinvio veniva comunicato alle parti costituite mediante biglietto di cancelleria per via telematica.
All'udienza del 14.10.2025, anch'essa tenuta con le modalità della trattazione scritta, depositava le proprie note di trattazione solo la parte appellata costituita, nei termini sopra esposti e la causa veniva trattenuta in decisione senza termini.
Sulla base di quanto esposto, deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, al minimo dello scaglione di riferimento considerata la natura della decisione e con esclusione delle fasi istruttoria e decisoria, seguono la soccombenza, essendosi la controparte costituita ed avendo depositato le proprie note di trattazione di udienza.
Trova inoltre applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così provvede:
Dichiara improcedibile l'appello.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellato costituito che liquida in complessivi € 2.445,00 oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Dichiara la ricorrenza dei presupposti per applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
AN IN AR EL ON