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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/12/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2869/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice ZA NN, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 2869/2021 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...], nella qualità di erede di Parte_1 Persona_1 nonchè in proprio e nella qualità di socio amministratore unico di RF RU e HE
CE snc” (P. IV , nonché , nata ad P.IVA_1 Controparte_1
Agrigento il 06.08.1977 e , nata ad [...] il [...], entrambe Parte_2
n.q. di erede di (Avv. PUCCIO ROSARIA) Persona_1
Parte attrice
E
, in persona del legale rappresentante p.t., C.F. Controparte_2
(Avv. PALEOLOGO ANTONINO) P.IVA_2
Parte convenuta
Oggetto: contratti bancari
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 28.10.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, ha convenuto in giudizio Parte_1
per chiedere la condanna della stessa a restituire le somme Controparte_2
1 illegittimamente trattenute in relazione al contratto di mutuo del 29.07.2011 a rogito del Notaio dott. rep. 129.419 racc. 33.559, che la propria dante causa, Persona_2 Persona_1 aveva stipulato con la banca convenuta ai sensi dell'art. 38 e ss. del D. Lgs. n. 385/93.
Evidenziava che, in relazione alle obbligazioni nascenti dal mutuo, si costituiva, in qualità di datore d'ipoteca, in proprio ed nq di socio amministratore unico di RF RU Parte_1
e HE CE snc”; che lo stesso prestava inoltre la propria fideiussione e che, a ulteriore garanzia del mutuo, veniva costituito pegno su 925 azioni Bpsa di proprietà di Pt_1
e su 475 azioni di .
[...] Persona_1
A sostegno della domanda, muoveva contro il mutuo predetto le seguenti contestazioni: 1) il mutuo era nullo perché posto in violazione del limite di finanziabilità di cui all'art 38, II co.
T.U.B.; in particolare vi era una evidente sproporzione tra il valore delle garanzie prestate e l'importo del debito garantito che inficiava ab origine il sinallagma contrattuale;
2) il mutuo era nullo in quanto la banca non aveva messo a disposizione del mutuatario le somme erogate;
ciò in quanto il mutuo era stato concesso con l'unico scopo di ripianare esposizioni ipotecarie pregresse di e HE CE snc.; 3) nel contratto di mutuo vi Persona_1 Parte_1 era una difformità tra TAEG/ISC dichiarato ed effettivo, ciò che comportava l'applicazione dell'art. 117 T.U.B; 4) la banca aveva applicato interessi anatocistici e non aveva indicato la tipologia del piano di ammortamento e del regime di capitalizzazione, con conseguente indeterminatezza del tasso di interesse ex artt. 1346 c.c. e applicazione del tesso sostitutivo;
5) erano stati applicati tassi di interesse usurari.
Chiedeva inoltre, la condanna della banca convenuta a pagare il risarcimento dei danni ad essi attori causato dalla violazione degli obblighi informativi riguardanti i tassi applicati e la commissione di estinzione anticipata;
chiedeva altresì il risarcimento del danno causato dal mancato versamento da parte della banca, dopo il decesso di del premio Persona_1 relativo alla polizza sottoscritta con in data 29.7.2011; e infine, la Controparte_3 condanna della banca al risarcimento ex art 96 c. 3 c.p.c. stante l'ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione.
Si costituiva in giudizio che eccepiva l'improcedibilità della Controparte_2 domanda giudiziale per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e, nel merito,
l'infondatezza della pretesa avversa.
2 Così brevemente delineata la res litigiosa, preliminarmente, va rilevato che parte attrice, con la comparsa conclusionale, ha eccepito il difetto di rappresentanza giuridica del procuratore di
Bpsa, atteso che, con atto di fusione del 11/11/2024, la "
[...]
(incorporante) aveva incorporato per Controparte_4 fusione la " Controparte_5
(incorporata) dando luogo alla nascita di un nuovo soggetto giuridico denominato
[...]
" , per cui, non avendo tale ultima società Controparte_6 rilasciato una nuova procura al difensore costituito, questi non avrebbe il potere di rappresentare detta società.
L'eccezione è infondata.
Essa non tiene conto che la fusione della società per incorporazione determina automaticamente, sul piano del diritto sostanziale, l'estinzione della società assoggettata alla fusione ed il subingresso, nei rapporti ad essa relativi, per successione a titolo universale, della società incorporante, la quale può proseguire il processo di cui era parte la società estinta, costituendosi nel giudizio anche di gravame. Tuttavia, tale fenomeno estintivo che va, agli effetti processuali, assimilato alla morte della persona fisica, produce l'interruzione del processo nel quale sia parte la società estinta solo allorchè il suo procuratore costituito abbia fatto dichiarazione, avente natura negoziale (in udienza o con notificazione alle altre parti, fino alla chiusura della discussione) dell'evento verificatosi nella fase attiva del rapporto processuale.
In assenza di tale dichiarazione, il processo deve proseguire nei confronti di Controparte_7
e da ciò consegue l'infondatezza dell'eccezione di difetto di rappresentanza del
[...] procuratore costituito.
Sempre in via preliminare, va rilevato che l'eccezione di improponibilità della domanda può dirsi superata per effetto dell'esperimento della mediazione in corso di causa, su in vito del giudice, con esito negativo.
In ordina alla contestazione sub 1) va rilevata la sua infondatezza.
Con essa, viene posta la questione della rilevanza del superamento della soglia di finanziabilità, che ha trovato diverse soluzioni, nel corso del tempo, da parte della giurisprudenza della S.
Corte.
3 È sufficiente osservare che la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite, le quali, con sentenza
16/11/2022, n. 33719, pur premettendo che la mancanza di una espressa sanzione di nullità del contratto per superamento della predetta soglia, non riscontrabile tra le nullità testuali di cui all'articolo 117, ottavo comma, D.Lgs. n. 385 del 1993, non escluderebbe, in astratto, la possibilità che sussista una nullità virtuale del contratto medesimo per violazione di norme imperative, hanno nondimeno escluso, in concreto, che l'art. 38, secondo comma, del predetto decreto legislativo integri una norma imperativa a presidio della validità del contratto. Esso, invece, quale regola con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della "vigilanza prudenziale", costituisce
- secondo le Sezioni Unite - piuttosto un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto, e, dunque, in altri termini, una norma dispositiva, derogabile dalle parti senza conseguenze sul sinallagma contrattuale.
In tal modo neutralizzata la premessa posta a fondamento dei precedenti orientamenti, le
Sezioni Unite hanno superato tanto la teoria della nullità quanto quella della riqualificazione.
La negazione del carattere imperativo della norma ha indotto a escludere che il limite di finanziabilità da essa previsto costituisca un elemento essenziale del contenuto del contratto, sicché il suo superamento non è suscettibile di determinare la nullità del contratto medesimo.
Il decidente reputa di uniformarsi a tale principio.
In applicazione dell'insegnamento impartito dalle Sezioni Unite, deve dunque escludersi che l'eccedenza della soglia di finanziabilità, laddove concretamente sussistente, sia idonea ad incidere sulla validità del negozio (v anche Cassazione civile sez. I, 22/01/2025, n.1515).
Quanto alla contestazione sub 2) basterà ricordare che, da tempo, la giurisprudenza della
Suprema Corte (Cfr. da ultimo Cass.14270/11 che richiama sul punto Cass.11116/92; Cass.
6686/94; Cass. 9074/01; Cass. 17211/04) ha chiarito che “il mutuo, pur avendo natura di contratto reale, non configura la consegna come la materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, ritenendosi sufficiente il conseguimento della disponibilità giuridica, che sussiste tutte le volte in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione al patrimonio di quest'ultimo ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le
4 parti abbiano inserito specifiche pattuizioni consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma per soddisfare un interesse del primo”.
Ciò che conta, quindi (chiarisce ancora Cass.14270/11 cit), è che la somma data a mutuo esca dal patrimonio del mutuante ed entri in quello del mutuatario e che questi ne possa disporre per soddisfare un proprio interesse. Ed in tali casi, col perfezionamento del mutuo deve ritenersi già sorta l'obbligazione restitutoria del mutuatario.
Orbene, seguendo tale ricostruzione, va riconosciuto che le generali forme attraverso le quali la banca concede a mutuo la somma (in genere accredito su conto corrente) danno conto della conseguita giuridica disponibilità delle somme.
In altri termini, ai i fini del perfezionamento del contratto di mutuo è sufficiente che la somma sia consegnata alla parte mutuataria mediante il versamento sul conto corrente alla stessa intestato, dovendo considerarsi pertanto valida e lecita l'operazione finanziaria con cui i clienti stipulano un contratto di finanziamento al fine di ripianare la pregressa esposizione debitoria anche nei confronti dello stesso istituto, a condizione che la somma mutuata sia erogata direttamente al cliente (v. Tribunale Piacenza sez. I, 24/05/2022, n.276),
La contestazione , alla luce dei predetti principi, è quindi priva di fondatezza.
Va ora rilevato che dalla ctu della dott.sa risulta innanzitutto che sia gli interessi Persona_3 corrispettivi che quelli moratori sono entro soglia e quindi non usurari.
Il ctu invece poi accertato l'indeterminatezza del tasso di interesse. L'ausiliario ha spiegato che il regime finanziario applicato dall'istituto di credito per il calcolo della rata e di conseguenza del piano di ammortamento è quello dell'interesse composto;
che tuttavia, tale regime finanziario non risulta pattuito per iscritto nel contratto di finanziamento. Ciò dunque priva il contratto di finanziamento di un elemento caratterizzante nella determinazione del tasso di interesse.
Il ctu, pertanto, ha rettamente proceduto all'applicazione del tasso sostitutivo Bot ex art. 117
TUB e ha quindi accertato che la banca ha trattenuto illegittimamente la somme di euro
32.159,47 ( quale differenza tra il totale degli interessi corrisposti dal contraente ed il totale degli interessi previsti dal piano di ammortamento ricalcolato).
5 Alla luce di tali accertamenti, la banca deve essere condannata a restituire agli attori la somma di euro 32.159,47 oltre agli interessi legali sulla sorte capitale da liquidarsi a far tempo dalla domanda.
La domanda di risarcimento per violazione degli obblighi informativi va disattesa perché generica, non essendo stati allegati i danni derivanti dalle lamentate violazioni.
Parimenti, va rigettata la domanda di risarcimento relativa al mancato pagamento della polizza sottoscritta da Per_1
Assumono gli attori che e al fine di garantire il puntuale Parte_1 Persona_1 pagamento dell'obbligazione contratta, avevano stipulato una polizza con la
[...] in data 29.7.2011 e che i premi venivano pagati alla scadenza mediante prelievi su CP_3 un conto corrente di appoggio;
nell'anno di decesso di la banca non Persona_1 provvedeva a pagare la copertura assicurativa con la compagnia, facendo così sfumare la possibilità del pagamento del debito contratto.
L'assunto degli attori secondo il quale sarebbe stato dovere della banca continuare a pagare i premi relativi alla polizza anche dopo il decesso di attingendo dal conto della stessa Per_1 non può essere condiviso dal momento che, alla morte di gravava sui suoi eredi Per_1
l'onere di curarsi del pagamento dei premi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta di un valore ricompreso tra i minimi e medi tabellari di cui al dm 55/2014, alla luce della non particolare complessità delle questioni trattate.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
condanna la banca convenuta a pagare agli attori la somma di euro 32.159,47 oltre agli interessi legali sulla sorte capitale da liquidarsi a far tempo dalla domanda;
6 condanna parte convenuta al rimborso in favore di parte attrice delle spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di € 5.045,00, di cui € 4.500,00 per compenso di avvocato e
€ 545,00 per spese, oltre accessori di legge.
pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte parte convenuta.
Agrigento, 11.12.2025
Il Giudice
ZA NN
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice ZA NN, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 2869/2021 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...], nella qualità di erede di Parte_1 Persona_1 nonchè in proprio e nella qualità di socio amministratore unico di RF RU e HE
CE snc” (P. IV , nonché , nata ad P.IVA_1 Controparte_1
Agrigento il 06.08.1977 e , nata ad [...] il [...], entrambe Parte_2
n.q. di erede di (Avv. PUCCIO ROSARIA) Persona_1
Parte attrice
E
, in persona del legale rappresentante p.t., C.F. Controparte_2
(Avv. PALEOLOGO ANTONINO) P.IVA_2
Parte convenuta
Oggetto: contratti bancari
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 28.10.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, ha convenuto in giudizio Parte_1
per chiedere la condanna della stessa a restituire le somme Controparte_2
1 illegittimamente trattenute in relazione al contratto di mutuo del 29.07.2011 a rogito del Notaio dott. rep. 129.419 racc. 33.559, che la propria dante causa, Persona_2 Persona_1 aveva stipulato con la banca convenuta ai sensi dell'art. 38 e ss. del D. Lgs. n. 385/93.
Evidenziava che, in relazione alle obbligazioni nascenti dal mutuo, si costituiva, in qualità di datore d'ipoteca, in proprio ed nq di socio amministratore unico di RF RU Parte_1
e HE CE snc”; che lo stesso prestava inoltre la propria fideiussione e che, a ulteriore garanzia del mutuo, veniva costituito pegno su 925 azioni Bpsa di proprietà di Pt_1
e su 475 azioni di .
[...] Persona_1
A sostegno della domanda, muoveva contro il mutuo predetto le seguenti contestazioni: 1) il mutuo era nullo perché posto in violazione del limite di finanziabilità di cui all'art 38, II co.
T.U.B.; in particolare vi era una evidente sproporzione tra il valore delle garanzie prestate e l'importo del debito garantito che inficiava ab origine il sinallagma contrattuale;
2) il mutuo era nullo in quanto la banca non aveva messo a disposizione del mutuatario le somme erogate;
ciò in quanto il mutuo era stato concesso con l'unico scopo di ripianare esposizioni ipotecarie pregresse di e HE CE snc.; 3) nel contratto di mutuo vi Persona_1 Parte_1 era una difformità tra TAEG/ISC dichiarato ed effettivo, ciò che comportava l'applicazione dell'art. 117 T.U.B; 4) la banca aveva applicato interessi anatocistici e non aveva indicato la tipologia del piano di ammortamento e del regime di capitalizzazione, con conseguente indeterminatezza del tasso di interesse ex artt. 1346 c.c. e applicazione del tesso sostitutivo;
5) erano stati applicati tassi di interesse usurari.
Chiedeva inoltre, la condanna della banca convenuta a pagare il risarcimento dei danni ad essi attori causato dalla violazione degli obblighi informativi riguardanti i tassi applicati e la commissione di estinzione anticipata;
chiedeva altresì il risarcimento del danno causato dal mancato versamento da parte della banca, dopo il decesso di del premio Persona_1 relativo alla polizza sottoscritta con in data 29.7.2011; e infine, la Controparte_3 condanna della banca al risarcimento ex art 96 c. 3 c.p.c. stante l'ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione.
Si costituiva in giudizio che eccepiva l'improcedibilità della Controparte_2 domanda giudiziale per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e, nel merito,
l'infondatezza della pretesa avversa.
2 Così brevemente delineata la res litigiosa, preliminarmente, va rilevato che parte attrice, con la comparsa conclusionale, ha eccepito il difetto di rappresentanza giuridica del procuratore di
Bpsa, atteso che, con atto di fusione del 11/11/2024, la "
[...]
(incorporante) aveva incorporato per Controparte_4 fusione la " Controparte_5
(incorporata) dando luogo alla nascita di un nuovo soggetto giuridico denominato
[...]
" , per cui, non avendo tale ultima società Controparte_6 rilasciato una nuova procura al difensore costituito, questi non avrebbe il potere di rappresentare detta società.
L'eccezione è infondata.
Essa non tiene conto che la fusione della società per incorporazione determina automaticamente, sul piano del diritto sostanziale, l'estinzione della società assoggettata alla fusione ed il subingresso, nei rapporti ad essa relativi, per successione a titolo universale, della società incorporante, la quale può proseguire il processo di cui era parte la società estinta, costituendosi nel giudizio anche di gravame. Tuttavia, tale fenomeno estintivo che va, agli effetti processuali, assimilato alla morte della persona fisica, produce l'interruzione del processo nel quale sia parte la società estinta solo allorchè il suo procuratore costituito abbia fatto dichiarazione, avente natura negoziale (in udienza o con notificazione alle altre parti, fino alla chiusura della discussione) dell'evento verificatosi nella fase attiva del rapporto processuale.
In assenza di tale dichiarazione, il processo deve proseguire nei confronti di Controparte_7
e da ciò consegue l'infondatezza dell'eccezione di difetto di rappresentanza del
[...] procuratore costituito.
Sempre in via preliminare, va rilevato che l'eccezione di improponibilità della domanda può dirsi superata per effetto dell'esperimento della mediazione in corso di causa, su in vito del giudice, con esito negativo.
In ordina alla contestazione sub 1) va rilevata la sua infondatezza.
Con essa, viene posta la questione della rilevanza del superamento della soglia di finanziabilità, che ha trovato diverse soluzioni, nel corso del tempo, da parte della giurisprudenza della S.
Corte.
3 È sufficiente osservare che la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite, le quali, con sentenza
16/11/2022, n. 33719, pur premettendo che la mancanza di una espressa sanzione di nullità del contratto per superamento della predetta soglia, non riscontrabile tra le nullità testuali di cui all'articolo 117, ottavo comma, D.Lgs. n. 385 del 1993, non escluderebbe, in astratto, la possibilità che sussista una nullità virtuale del contratto medesimo per violazione di norme imperative, hanno nondimeno escluso, in concreto, che l'art. 38, secondo comma, del predetto decreto legislativo integri una norma imperativa a presidio della validità del contratto. Esso, invece, quale regola con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della "vigilanza prudenziale", costituisce
- secondo le Sezioni Unite - piuttosto un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto, e, dunque, in altri termini, una norma dispositiva, derogabile dalle parti senza conseguenze sul sinallagma contrattuale.
In tal modo neutralizzata la premessa posta a fondamento dei precedenti orientamenti, le
Sezioni Unite hanno superato tanto la teoria della nullità quanto quella della riqualificazione.
La negazione del carattere imperativo della norma ha indotto a escludere che il limite di finanziabilità da essa previsto costituisca un elemento essenziale del contenuto del contratto, sicché il suo superamento non è suscettibile di determinare la nullità del contratto medesimo.
Il decidente reputa di uniformarsi a tale principio.
In applicazione dell'insegnamento impartito dalle Sezioni Unite, deve dunque escludersi che l'eccedenza della soglia di finanziabilità, laddove concretamente sussistente, sia idonea ad incidere sulla validità del negozio (v anche Cassazione civile sez. I, 22/01/2025, n.1515).
Quanto alla contestazione sub 2) basterà ricordare che, da tempo, la giurisprudenza della
Suprema Corte (Cfr. da ultimo Cass.14270/11 che richiama sul punto Cass.11116/92; Cass.
6686/94; Cass. 9074/01; Cass. 17211/04) ha chiarito che “il mutuo, pur avendo natura di contratto reale, non configura la consegna come la materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, ritenendosi sufficiente il conseguimento della disponibilità giuridica, che sussiste tutte le volte in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione al patrimonio di quest'ultimo ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le
4 parti abbiano inserito specifiche pattuizioni consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma per soddisfare un interesse del primo”.
Ciò che conta, quindi (chiarisce ancora Cass.14270/11 cit), è che la somma data a mutuo esca dal patrimonio del mutuante ed entri in quello del mutuatario e che questi ne possa disporre per soddisfare un proprio interesse. Ed in tali casi, col perfezionamento del mutuo deve ritenersi già sorta l'obbligazione restitutoria del mutuatario.
Orbene, seguendo tale ricostruzione, va riconosciuto che le generali forme attraverso le quali la banca concede a mutuo la somma (in genere accredito su conto corrente) danno conto della conseguita giuridica disponibilità delle somme.
In altri termini, ai i fini del perfezionamento del contratto di mutuo è sufficiente che la somma sia consegnata alla parte mutuataria mediante il versamento sul conto corrente alla stessa intestato, dovendo considerarsi pertanto valida e lecita l'operazione finanziaria con cui i clienti stipulano un contratto di finanziamento al fine di ripianare la pregressa esposizione debitoria anche nei confronti dello stesso istituto, a condizione che la somma mutuata sia erogata direttamente al cliente (v. Tribunale Piacenza sez. I, 24/05/2022, n.276),
La contestazione , alla luce dei predetti principi, è quindi priva di fondatezza.
Va ora rilevato che dalla ctu della dott.sa risulta innanzitutto che sia gli interessi Persona_3 corrispettivi che quelli moratori sono entro soglia e quindi non usurari.
Il ctu invece poi accertato l'indeterminatezza del tasso di interesse. L'ausiliario ha spiegato che il regime finanziario applicato dall'istituto di credito per il calcolo della rata e di conseguenza del piano di ammortamento è quello dell'interesse composto;
che tuttavia, tale regime finanziario non risulta pattuito per iscritto nel contratto di finanziamento. Ciò dunque priva il contratto di finanziamento di un elemento caratterizzante nella determinazione del tasso di interesse.
Il ctu, pertanto, ha rettamente proceduto all'applicazione del tasso sostitutivo Bot ex art. 117
TUB e ha quindi accertato che la banca ha trattenuto illegittimamente la somme di euro
32.159,47 ( quale differenza tra il totale degli interessi corrisposti dal contraente ed il totale degli interessi previsti dal piano di ammortamento ricalcolato).
5 Alla luce di tali accertamenti, la banca deve essere condannata a restituire agli attori la somma di euro 32.159,47 oltre agli interessi legali sulla sorte capitale da liquidarsi a far tempo dalla domanda.
La domanda di risarcimento per violazione degli obblighi informativi va disattesa perché generica, non essendo stati allegati i danni derivanti dalle lamentate violazioni.
Parimenti, va rigettata la domanda di risarcimento relativa al mancato pagamento della polizza sottoscritta da Per_1
Assumono gli attori che e al fine di garantire il puntuale Parte_1 Persona_1 pagamento dell'obbligazione contratta, avevano stipulato una polizza con la
[...] in data 29.7.2011 e che i premi venivano pagati alla scadenza mediante prelievi su CP_3 un conto corrente di appoggio;
nell'anno di decesso di la banca non Persona_1 provvedeva a pagare la copertura assicurativa con la compagnia, facendo così sfumare la possibilità del pagamento del debito contratto.
L'assunto degli attori secondo il quale sarebbe stato dovere della banca continuare a pagare i premi relativi alla polizza anche dopo il decesso di attingendo dal conto della stessa Per_1 non può essere condiviso dal momento che, alla morte di gravava sui suoi eredi Per_1
l'onere di curarsi del pagamento dei premi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta di un valore ricompreso tra i minimi e medi tabellari di cui al dm 55/2014, alla luce della non particolare complessità delle questioni trattate.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
condanna la banca convenuta a pagare agli attori la somma di euro 32.159,47 oltre agli interessi legali sulla sorte capitale da liquidarsi a far tempo dalla domanda;
6 condanna parte convenuta al rimborso in favore di parte attrice delle spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di € 5.045,00, di cui € 4.500,00 per compenso di avvocato e
€ 545,00 per spese, oltre accessori di legge.
pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte parte convenuta.
Agrigento, 11.12.2025
Il Giudice
ZA NN
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