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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 05/01/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 76/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ESPOSITO LIANA, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10246/2025 depositato il 31/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240162361932000 384,71 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19719/2025 depositato il 14/11/2025
Richieste delle parti:
Come da verbale ed atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 (C.F.: CF_Ricorrente_1), nato a [...] il Data e res.te in Caivano (NA) alla Indirizzo_1, ricorreva contro la REGIONE CAMPANIA e l'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE avverso la cartella di pagamento n.
07120240162361932000, notificata in data 19/03/2025, relativa al presunto mancato pagamento della Tassa
Automobilistica riferita all'anno 2017 sul veicolo di proprietà del ricorrente Tg. Targa_1 per un importo complessivo di €. 384,71.
Motivi del ricorso: omessa notifica degli atti prodromici;
decadenza e prescrizione della pretesa tributaria.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate IO, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai motivi del ricorso.
Si costituiva in giudizio la Regione Campania, la quale depositava notifiche di atti prodromici, segnatamente della precedente cartella di pagamento notificata in data 21.5.21 per compiuta giacenza.
Il Giudice, all'esito dell'udienza, esaminati gli atti e documenti di causa, decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, secondo quanto di seguito esposto ed argomentato.
La prescrizione è lo strumento con cui l'ordinamento giuridico opera l'estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, art.2934 e segg.).
Il termine entro cui va in prescrizione il diritto dell'amministrazione al recupero delle tasse automobilistiche non corrisposte é il terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento: “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento” (art.5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86).
Tanto premesso in punto di diritto, nel merito si osserva che nel caso di specie la doglianza esposta dal ricorrente risulta fondata: gli enti resistenti hanno solo parzialmente ottemperato all'onere della prova su di essi incombente, depositando validi atti interruttivi del termine di prescrizione triennale, l'ultimo dei quali tuttavia risulta notificato in data 21.5.2021: ne deriva che, pur considerando le reiterate sospensioni del termine di prescrizione disposte dalla normativa emergenziale Covid 19, il termine di prescrizione è decorso in data 16.1.2023.
Per quanto sopra esposto il Giudice, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Stante il corretto comportamento processuale delle parti e l'accoglimento del ricorso per motivi non afferenti al merito del ricorso, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ESPOSITO LIANA, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10246/2025 depositato il 31/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240162361932000 384,71 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19719/2025 depositato il 14/11/2025
Richieste delle parti:
Come da verbale ed atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 (C.F.: CF_Ricorrente_1), nato a [...] il Data e res.te in Caivano (NA) alla Indirizzo_1, ricorreva contro la REGIONE CAMPANIA e l'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE avverso la cartella di pagamento n.
07120240162361932000, notificata in data 19/03/2025, relativa al presunto mancato pagamento della Tassa
Automobilistica riferita all'anno 2017 sul veicolo di proprietà del ricorrente Tg. Targa_1 per un importo complessivo di €. 384,71.
Motivi del ricorso: omessa notifica degli atti prodromici;
decadenza e prescrizione della pretesa tributaria.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate IO, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai motivi del ricorso.
Si costituiva in giudizio la Regione Campania, la quale depositava notifiche di atti prodromici, segnatamente della precedente cartella di pagamento notificata in data 21.5.21 per compiuta giacenza.
Il Giudice, all'esito dell'udienza, esaminati gli atti e documenti di causa, decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, secondo quanto di seguito esposto ed argomentato.
La prescrizione è lo strumento con cui l'ordinamento giuridico opera l'estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, art.2934 e segg.).
Il termine entro cui va in prescrizione il diritto dell'amministrazione al recupero delle tasse automobilistiche non corrisposte é il terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento: “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento” (art.5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86).
Tanto premesso in punto di diritto, nel merito si osserva che nel caso di specie la doglianza esposta dal ricorrente risulta fondata: gli enti resistenti hanno solo parzialmente ottemperato all'onere della prova su di essi incombente, depositando validi atti interruttivi del termine di prescrizione triennale, l'ultimo dei quali tuttavia risulta notificato in data 21.5.2021: ne deriva che, pur considerando le reiterate sospensioni del termine di prescrizione disposte dalla normativa emergenziale Covid 19, il termine di prescrizione è decorso in data 16.1.2023.
Per quanto sopra esposto il Giudice, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Stante il corretto comportamento processuale delle parti e l'accoglimento del ricorso per motivi non afferenti al merito del ricorso, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.