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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 05/09/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 1293 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. TAGLIERO MARA e dall'Avv. GIUSTO Parte_1
FRANCESCO, giusta delega in atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. VERSACE ELENA, giusta delega in atti CP_1
RICORRENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. Tanto si Parte_1 CP_1
evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Pt_1
e
[...] CP_1
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, non definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e coniugi per Parte_1 CP_1
matrimonio contratto in data 16.11.2004 in Vlore (Albania), iscritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Vlore (Albania) al n. 606, anno 2004 e trascritto nel Registro degli Atti
di matrimonio del Comune di Varazze al numero 1, parte II, serie C, anno 2019, alle condizioni di seguito esposte:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto, fermi i reciproci obblighi di legge.
2. La casa coniugale ubicata in Savona, Via Paganini 7/12, unitamente ai mobili ed agli arredi in essa presenti nonché alle sue pertinenze, viene assegnata alla moglie, che ivi vivrà con i figli. Detto
immobile, nell'ambito della definizione dei rapporti economici tra i coniugi, anche al fine di tacitare ogni e qualsiasi pretesa della sig.ra erso il sig. ex. art. 5 legge sul divorzio, una tantum CP_1 Pt_1
verrà trasferita alla moglie entro 60 giorno dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Il
marito ha già provveduto a trasferirsi altrove e provvederà, entro e non oltre 60 giorni, al trasferimento della residenza. Tutte le spese ordinarie e straordinarie relative all'immobile, anche se precedentemente deliberate, sono ad integrale carico della moglie, avendo il marito già versato euro 3.000,00 a tale titolo. Più precisamente, sono a carico della moglie tutte le spese ordinarie e straordinarie antecedenti alla formalizzazione del presente atto, ad oggi non pagate, nonché
ovviamente tutte quelle future. Con accordo formalizzato in sede sindacale e sottoscritto contestualmente al presente atto, nell'ambito della definizione delle pretese avanzate dalla moglie nei confronti del marito per asserita attività di collaborazione nell'impresa individuale dello stesso,
quest'ultimo ha corrisposto euro 10.000,00 con l'impegno della percipiente ad utilizzarli immediatamente per il pagamento di spese condominiali straordinarie già deliberate ed eseguite
(pari ad euro 8.876,81);
3. La casa acquistata in Albania con un contratto preliminare di acquisto (testualmente “contratto di prenotazione di vendita”) stipulato a Valona, il 28/9/2011 tra la società AFA KONSTRUKSION
ed il sig. , per l'acquisto dell'appartamento n. 2 della superficie di mq 85 M2 tipo CP_2
1+1 al piano quarto residenziale, facente parte dell'edificio residenziale di cui alla concessione edilizia n. 2/84 del 28.9.2011 e Decisione KRRT n. 2/183 del 28/9/2011, per cui è stato versato l'importo di euro 35.000,00 resterà di esclusiva proprietà del stesso e nessun diritto e/o Pt_1
pretesa la moglie potrà rivendicare in merito all'immobile stesso. A fronte della rinuncia della signora d ogni e qualsiasi pretesa in merito al citato immobile, il sig. contestualmente CP_1 Pt_1
alla sottoscrizione del ricorso per separazione ha versato alla stessa il complessivo importo di euro
10.000,00= (diecimila);
4. La figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente la potestà genitoriale - ad eccezione delle decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la stessa si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa - impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, assecondandone le naturali inclinazioni e favorendo rapporti significativi e duraturi con entrambe le linee parentali.
5. La suddetta figlia minore resta collocata in modo prevalente presso la dimora materna ovvero la casa familiare in Savona, Via Paganini n. 7/12.
Il padre eserciterà il diritto di frequentazione/visita con le seguenti cadenze: weekend alternati e 1
giorno infrasettimanale da decidersi in base agli impegni scolastici e sportivi della ragazza ed a quelli lavorativi del padre.
6. In occasione di eventuali circostanze particolari, a titolo esemplificativo connesse a motivi di salute e/o ad imprevisti impegni lavorativi, tali da impegnare uno dei genitori nei giorni stabiliti di frequentazione della minore, sulla base delle specifiche esigenze e, in ogni caso, con modalità volta per volta concordate tra essi genitori, la figlia sarà accudita dall'altro genitore, fatto salvo il diritto/dovere di recupero nella settimana seguente;
resta comunque inteso che i genitori, in accordo tra essi, hanno piena facoltà di variare le giornate e/o gli orari delle previste frequentazioni.
7. Con riguardo ai periodi di vacanza o, comunque, ad altri eventuali periodi concordati tra i genitori anche durante l'anno scolastico, ciascuno di essi potrà trascorrere con la figlia un periodo di dieci giorni consecutivi, eventualmente prolungabili sull'accordo dei medesimi;
quanto alle varie Festività
nel corso dell'anno (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di Natale, Capodanno,
Epifania e Pasqua), vigerà il principio base dell'alternanza di anno in anno, da intendersi nel senso che se la figlia trascorrerà il Natale insieme ad un genitore, passerà il Capodanno con l'altro e se trascorrerà la Pasqua con un genitore, trascorrerà il lunedì dell'Angelo con l'altro. In ogni caso i coniugi si riservano la facoltà di stabilire di volta in volta, di comune accordo, tempistiche differenti,
sempre e comunque nell'ottica prevalente di arrecare il minor disagio alla figlia.
8. Il marito si impegna ed obbliga a corrispondere alla moglie tramite accredito in c/c - le cui coordinate saranno comunicate - entro il giorno cinque di ogni mese - quale contributo nel mantenimento della figlia minore, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa,
la somma di € 400,00 (euro quattrocento/00), comprensiva del mantenimento ordinario, annualmente rivalutabile gli indici Istat al consumo, decorso un anno dalla sentenza di separazione;
Le spese straordinarie (ovvero extra assegno) nell'interesse della figlia sono poste quanto al 80% a carico del marito, quanto al 20% a carico della moglie.
In conformità alla giurisprudenza dell'intestato Tribunale nel novero delle spese straordinarie che non necessitano di preventivo accordo tra i coniugi si intendono comprese quelle: a) scolastiche comprendenti le tasse ed assicurazioni imposte da istituti ed università pubbliche, libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno riferito al corso seguito, anche in caso di scuola privata, gite scolastiche senza pernottamento, abbonamenti al trasporto pubblico necessari per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
b) extra scolastiche comprendenti le spese di manutenzione, bollo ed assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo e le spese per la patente;
c) medico – sanitarie comprendenti le visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN, accertamenti e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante, interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche, cure dentistiche presso strutture pubbliche, farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal SSN, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, tickets sanitari, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte, cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti, dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative), spese sanitarie urgenti.
Tra le spese straordinarie che, invece, necessitano di preventivo accordo tra i coniugi si intendono ricomprese quelle: d) scolastiche comprendenti tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati, tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso, prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza, corsi di specializzazione e master, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
e) extra scolastiche comprendenti i corsi di istruzione, le attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento, spese di baby sitter se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi, spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
f) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante, interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal
SSN.
Quanto alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro
(anche trasmessa a mezzo e-mail o WhatsApp), dovrà manifestare l'eventuale motivato dissenso per iscritto entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta, in difetto il silenzio dovendosi intendere come consenso.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata a.r. o e-mail con prova di avvenuta ricezione ovvero WhatsApp con richiesta di conferma della ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro trenta giorni ed il rimborso dovrà avvenire entro e non oltre quindici giorni successivi alla richiesta.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
9. i coniugi si dichiarano autosufficienti e pertanto non sono previsti contributi al mantenimento né
della moglie né del marito, ad eccezione di quanto previsto al successivo punto 10).
10. Il sig. ha versato, contestualmente alla sottoscrizione del ricorso introduttivo, alla sig.ra Pt_1
l'importo forfettario complessivo di euro 20.000,00, a tacitazione di ogni pretesa di CP_1
quest'ultima relativa alla vita coniugale, nonché relativa all'attività lavorativa che la stessa ritiene di avere prestato nell'impresa individuale del marito presso all'insegna Bar “Friends” dall'anno
2022 all'anno 2024, per cui in data 27.05.2025, contestualmente alla sottoscrizione del ricorso introduttivo, a totale tacitazione di pretese della sinora stato firmato verbale contenente tali CP_1
accordi. Più precisamente il suddetto importo viene imputato, quanto ad euro 10.000,00 al rapporto lavorativo e, comunque, all'apporto dato alla vita coniugale e, quanto ad euro 10.000,00 a tacitazione per l'abbandono di ogni e qualsiasi pretesa in merito all'immobile acquistato dal sig.
in Albania e di cui al precedente punto 3). Per_2
11. Le spese condominiali, ordinarie e straordinarie maturate sino ad oggi, e non ancora pagate,
nonché quelle future, dell'immobile sito in Savona, Via Paganini 2/12, saranno poste interamente a carico della moglie;
12. Con la sottoscrizione del ricorso introduttivo, la moglie si è accollata integralmente il mutuo residuo gravante su detto immobile, liberando il sig. da ogni onere e/o obbligazione Parte_1
ad esso connesso. La moglie, a fronte del versamento di euro 10.000,00, contestualmente alla sottoscrizione del ricorso introduttivo effettuato dal sig. ha rinunciato ad ogni e qualsiasi Pt_1
pretesa relativa all'immobile sito in Albania e di cui al contratto preliminare citato al punto 3) e prodotto sub doc. 15, in relazione al quale il marito ebbe a stipulare il contratto preliminare. mentre la coppia era in regime di comunione dei beni, e rinuncia altresì a qualsiasi avere, pretesa in merito;
13. I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei passaporti.
14. Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 04.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo