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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 222/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
CINTIOLI FULVIO, IC
RG AN, IC
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2403/2020 depositato il 01/04/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5255/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 13 e pubblicata il 10/10/2019
Atti impositivi: - AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. N.2011T00196 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti comparse si riportano alle conclusioni formulate nei rispetti atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I sigg.ri Resistente_1 E Resistente_2 proponevano ricorso contro l'Agenzia Entrate direzione provinciale di Messina per l'annullamento dell'avviso di liquidazione atto n. 201111T001960000, con il quale venivano revocati i benefici per la prima casa anno 2011 per non avere provveduto alla realizzazione nei termini di legge un'unità abitativa destinata ad abitazione propria a seguito dell'acquisto del fabbricato in corso di costruzione ricadente nel Comune di Barcellona P.G. Indirizzo_1 avvenuto con atto in Notaio Nominativo_2 del 30.09.2011 registrato il 5/10/2011 al n. 1960 Serie IT. I ricorrenti a tal riguardo eccepivano l'annullamento dell'atto impugnato per difetto di motivazione;
nullità per mancanza di delega;
nullità per mancanza del presupposto e per violazione di legge. Concludevano per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina, che contestava quanto dedotto ed eccepito da controparte, producendo documentazione relativamente alla validità della sottoscrizione.
Concludeva per il rigetto del ricorso. Con sentenza n. 5255/2019 depositata in data 10.10.2019 la CTP di
Messina accoglieva il ricorso sul presupposto della mancata e regolare sottoscrizione dell'atto impugnato, in quanto è stato sottoscritta da soggetto non abilitato. L'Agenzia Entrate direzione provinciale di Messina, ritenendo la predetta sentenza errata ha proposto tempestivo appello chiedendo la sua riforma sulla base dei seguenti motivi: nullità della sentenza per errore in judicando sotto il profilo dell'errata valutazione della prova offerta riguardo alla regolare sottoscrizione. Inoltre ha insistito sulla correttezza dell'operato dell'ufficio.
Ha concluso per l'accoglimento dell'appello. Parte appellata ha prodotto memoria di costituzione, insistendo sul rigetto dell'appello. Con successiva memoria datata 25.11.2025 parte appellata ha contestato punto per punto i motivi di appello in quanto palesemente infondati. Inoltre ha eccepito la nullità degli atti prodotti dall'appellante in quanto sprovvisti di attestazione di conformità. Ha concluso per la conferma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va data priorità al motivo di nullità della documentazione presente nel fascicolo dell'ufficio in quanto sprovvista di attestazione di conformità. In ordine a ciò, la Corte osserva.
E' pur vero che il D.Lgs. 220/2023 ha modificato il processo tributario sotto molteplici aspetti. Tra le tante novità introdotte, è stata introdotta la modifica all'articolo 25bis , D.Lgs. 546/1992, norma inserita dal D.L.
119/2018 e successivamente modificata dalla L. 130/2022, sul potere di certificazione degli atti prodotti nel fascicolo. Nello specifico, il comma 5-bis ha disposto che , il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale”. Ma tale disposizione trova applicazione ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente all'1.9.2024. Pertanto, nel caso di specie non trova applicazione in quanto il giudizio sia di primo che di secondo grado è stato instaurato prima di detta data.
In ordine al motivo di nullità della sentenza per errore in procedendo sul presupposto della mancanza di potere dei firma del direttore, la Corte osserva.
La Suprema Corte di cassazione ha precisato che la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (Cass. 19/04/2019, n. 11013 (Rv. 653414.
Nel caso in esame, l'atto impugnato è stato firmato regolarmente dalla D.ssa Nominativo_3, la quale, al momento della firma, rivestiva la carica sia di Direttore dell'Ufficio Territoriale di Barcellona P.G., che la carica di Responsabile dello Sportello decentrato di Patti, per come risulta dalla documentazione prodotta dall'ufficio. (Atto Dispositivo n. 24/2017 di conferimento deleghe firma, del 28/2/2017, prot. 3386.) Pertanto, il motivo va accolto. L'accoglimento di detto motivo comporta l'esame nel merito della vicenda.
Per quanto riguarda l'avviso di liquidazione di imposta di registro è da ritenere che lo stesso sia stato correttamente emesso, ricorrendo la violazione dell'obbligo da parte dei contribuenti di ultimare la ristrutturazione entro i tre anni e quindi di richiedere l'attribuzione di una categoria e della relativa rendita.
La categoria catastale, odierna non è certamente idonea a costituire una classificazione utile ad usufruire di agevolazione per prima casa. Difatti, la categoria catastale “F” è una categoria fittizia, utilizzata dal Catasto italiano per identificare unità immobiliari che non hanno ancora una destinazione definitiva o non sono utilizzabili come abitazioni o locali produttivi. La norma prevede infatti che il beneficio sia legato non solo all'intenzione di costruire la prima abitazione, ma anche al suo effettivo completamento entro il termine stabilito. In assenza di tale condizione, l'Agenzia delle Entrate può revocare l'agevolazione e richiedere le imposte dovute con le relative sanzioni. (Cass. Civile Ord.n.25790/2025) Pertanto l'appello va accolto ed in riforma della sentenza di primo grado, il ricorso introduttivo va rigettato. L'indirizzo nel passato non univoco, comporta la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia sez. 2 cosi provvede: accoglie l'appello e in riforma della sentenza di primo grado rigetta il ricorso. Spese compensate.
Cosi deciso in Messina nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Presidente est.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
CINTIOLI FULVIO, IC
RG AN, IC
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2403/2020 depositato il 01/04/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5255/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 13 e pubblicata il 10/10/2019
Atti impositivi: - AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. N.2011T00196 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti comparse si riportano alle conclusioni formulate nei rispetti atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I sigg.ri Resistente_1 E Resistente_2 proponevano ricorso contro l'Agenzia Entrate direzione provinciale di Messina per l'annullamento dell'avviso di liquidazione atto n. 201111T001960000, con il quale venivano revocati i benefici per la prima casa anno 2011 per non avere provveduto alla realizzazione nei termini di legge un'unità abitativa destinata ad abitazione propria a seguito dell'acquisto del fabbricato in corso di costruzione ricadente nel Comune di Barcellona P.G. Indirizzo_1 avvenuto con atto in Notaio Nominativo_2 del 30.09.2011 registrato il 5/10/2011 al n. 1960 Serie IT. I ricorrenti a tal riguardo eccepivano l'annullamento dell'atto impugnato per difetto di motivazione;
nullità per mancanza di delega;
nullità per mancanza del presupposto e per violazione di legge. Concludevano per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina, che contestava quanto dedotto ed eccepito da controparte, producendo documentazione relativamente alla validità della sottoscrizione.
Concludeva per il rigetto del ricorso. Con sentenza n. 5255/2019 depositata in data 10.10.2019 la CTP di
Messina accoglieva il ricorso sul presupposto della mancata e regolare sottoscrizione dell'atto impugnato, in quanto è stato sottoscritta da soggetto non abilitato. L'Agenzia Entrate direzione provinciale di Messina, ritenendo la predetta sentenza errata ha proposto tempestivo appello chiedendo la sua riforma sulla base dei seguenti motivi: nullità della sentenza per errore in judicando sotto il profilo dell'errata valutazione della prova offerta riguardo alla regolare sottoscrizione. Inoltre ha insistito sulla correttezza dell'operato dell'ufficio.
Ha concluso per l'accoglimento dell'appello. Parte appellata ha prodotto memoria di costituzione, insistendo sul rigetto dell'appello. Con successiva memoria datata 25.11.2025 parte appellata ha contestato punto per punto i motivi di appello in quanto palesemente infondati. Inoltre ha eccepito la nullità degli atti prodotti dall'appellante in quanto sprovvisti di attestazione di conformità. Ha concluso per la conferma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va data priorità al motivo di nullità della documentazione presente nel fascicolo dell'ufficio in quanto sprovvista di attestazione di conformità. In ordine a ciò, la Corte osserva.
E' pur vero che il D.Lgs. 220/2023 ha modificato il processo tributario sotto molteplici aspetti. Tra le tante novità introdotte, è stata introdotta la modifica all'articolo 25bis , D.Lgs. 546/1992, norma inserita dal D.L.
119/2018 e successivamente modificata dalla L. 130/2022, sul potere di certificazione degli atti prodotti nel fascicolo. Nello specifico, il comma 5-bis ha disposto che , il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale”. Ma tale disposizione trova applicazione ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente all'1.9.2024. Pertanto, nel caso di specie non trova applicazione in quanto il giudizio sia di primo che di secondo grado è stato instaurato prima di detta data.
In ordine al motivo di nullità della sentenza per errore in procedendo sul presupposto della mancanza di potere dei firma del direttore, la Corte osserva.
La Suprema Corte di cassazione ha precisato che la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (Cass. 19/04/2019, n. 11013 (Rv. 653414.
Nel caso in esame, l'atto impugnato è stato firmato regolarmente dalla D.ssa Nominativo_3, la quale, al momento della firma, rivestiva la carica sia di Direttore dell'Ufficio Territoriale di Barcellona P.G., che la carica di Responsabile dello Sportello decentrato di Patti, per come risulta dalla documentazione prodotta dall'ufficio. (Atto Dispositivo n. 24/2017 di conferimento deleghe firma, del 28/2/2017, prot. 3386.) Pertanto, il motivo va accolto. L'accoglimento di detto motivo comporta l'esame nel merito della vicenda.
Per quanto riguarda l'avviso di liquidazione di imposta di registro è da ritenere che lo stesso sia stato correttamente emesso, ricorrendo la violazione dell'obbligo da parte dei contribuenti di ultimare la ristrutturazione entro i tre anni e quindi di richiedere l'attribuzione di una categoria e della relativa rendita.
La categoria catastale, odierna non è certamente idonea a costituire una classificazione utile ad usufruire di agevolazione per prima casa. Difatti, la categoria catastale “F” è una categoria fittizia, utilizzata dal Catasto italiano per identificare unità immobiliari che non hanno ancora una destinazione definitiva o non sono utilizzabili come abitazioni o locali produttivi. La norma prevede infatti che il beneficio sia legato non solo all'intenzione di costruire la prima abitazione, ma anche al suo effettivo completamento entro il termine stabilito. In assenza di tale condizione, l'Agenzia delle Entrate può revocare l'agevolazione e richiedere le imposte dovute con le relative sanzioni. (Cass. Civile Ord.n.25790/2025) Pertanto l'appello va accolto ed in riforma della sentenza di primo grado, il ricorso introduttivo va rigettato. L'indirizzo nel passato non univoco, comporta la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia sez. 2 cosi provvede: accoglie l'appello e in riforma della sentenza di primo grado rigetta il ricorso. Spese compensate.
Cosi deciso in Messina nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Presidente est.