TRIB
Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 30/11/2025, n. 1804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1804 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 3553 /2024 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale, formato dai Magistrati dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3553 dell'anno 2024 nel Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, in ordine al ricorso depositato in data 19.12.2024
DA
c.f. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Cosenza al Viale Sergio Cosmai n. 40, presso lo studio dell'avv. Santo Rogato, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
- RICORRENTE -
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Orlando ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Cosenza via Panebianco n. 498 scala A, in virtù di procura alle liti da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione
- RESISTENTE–
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
- INTERVENIENTE NECESSARIO -
OGGETTO: richiesta di modifica delle condizioni di affido del minore Persona_1
nato dalla convivenza more uxorio tra le parti.
[...] 2
CONCLUSIONI
Per le parti private, come da verbale di udienza del 3.11.2025 dinanzi al relatore. Il
PM, avuta regolare comunicazione degli atti, nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
FATTO E DIRITTO
1. Recependo l'accordo intervenuto tra le parti all'udienza del 13.10.2021, questo
Tribunale disponeva l'affido condiviso del minore (nato il Persona_1
4.1.2019 dalla convivenza more uxorio tra e Parte_1 Controparte_1
) con collocamento prevalente presso la madre;
regolava il diritto di
[...] visita del padre e poneva a carico di quest'ultimo l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio mediante versamento all'altro genitore della somma mensile di euro 200,00, oltre rivalutazione monetaria annuale come per legge e concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%.
1.1 Con ricorso depositato in data 19.12.2024 chiedeva, a Parte_1 modifica della predetta regolamentazione, disporsi l'affido esclusivo a sé del minore, a causa di una degenerazione dei rapporti personali tra i genitori (essendo stato il sottoposto a misura cautelare personale per il reato di cui all'art. 612 Per_1 bis cp commesso in suo danno e poi per il reato di cui all'art. 382 bis cp, per la violazione degli obblighi connessi alla prima misura cautelare applicata nei suoi confronti), ma anche del totale disinteresse manifestato dal resistente nei confronti del figlio, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista affettivo.
Chiedeva, altresì, aumentarsi ad euro 350,00 mensili l'ammontare dell'assegno di mantenimento mensilmente dovuto dal a titolo di mantenimento ordinario Per_1 del figlio minore, fermo il concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Resisteva al ricorso , contestando il presupposto in Controparte_1 fatto di un suo disinteresse verso il figlio minore ed opponendosi ad una pronuncia di affido esclusivo del minore. Anche per quanto riguarda gli obblighi economici a suo carico, il resistente si opponeva all'aumento invocato dalla controparte, date le sue difficoltà economiche e lavorative anche legate alla sottoposizione a misura cautelare nell'ambito dei procedimenti penali nati dalle querele della . Parte_1
All'udienza del 24.3.2025 aveva luogo l'audizione delle parti, all'esito della quale erano adottati provvedimenti temporanei ed urgenti del seguente tenore: affido esclusivo del minore alla madre (considerandosi la misura cautelare in quel momento in atto nei confronti del , che gli vietava l'avvicinamento alla Per_1 3
e ogni forma di comunicazione con quest'ultima, ma anche la necessità Parte_1 di ricostruire il rapporto padre/figlio, di fatto interrottosi da diversi mesi); esercizio del diritto di visita da parte del padre da svolgersi per il tramite dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
invarianza dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di prima regolamentazione, non svolgendo il resistente attività lavorativa.
Istruita la causa con l'escussione dei testi indicati dalle parti e acquisita relazione dei Servizi Sociali sull'andamento degli incontri padre/figlio la causa era rimessa in decisione all'udienza del 3.11.2025. La ricorrente, in particolare, insisteva nelle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo e poi nelle note di precisazione depositate ex art. 473 bis.28 cpc, pur non opponendosi ad un esercizio del diritto di visita del non “filtrato” dai Servizi Sociali;
si opponeva, di contro, all'affido Per_1 esclusivo e all'aumento del mantenimento a suo carico il , anche valorizzando Per_1
l'evoluzione positiva del rapporto con il figlio evidenziata dai Servizi Sociali.
2. Tanto premesso, ritiene il Tribunale che, pur apparendo corretto l'affido esclusivo disposto in via provvisoria e urgente dal relatore all'esito dell'audizione delle parti (alla luce della misura cautelare personale in quel momento in atto nei confronti del per reati commessi in danno della e Per_1 Parte_1 dell'interruzione, di fatto, per diversi mesi del rapporto padre/figlio) l'evoluzione positiva dei rapporti tra il e il figlio minore, in uno al riacquisto da parte del Per_1 resistente dello stato di libertà, consente il ripristino di un regime di affido condiviso di , sempre con collocamento prevalente presso la madre. Persona_1
Premesso, infatti, che i comportamenti per cui il è stato sottoposto a Per_1 procedimento penale pur nella loro gravità hanno sempre riguardato il rapporto con la ricorrente e non risultano contestati al resistente episodi di violenza nei confronti del minore o di “violenza assistita” (pur avendo riferito la teste Tes_1
, madre della , nel presente giudizio, di offese alla
[...] Parte_1 Parte_1 urlate per strada dal anche in presenza del minore, nel contesto, tuttavia, di Per_1 episodio non vicino nel tempo) i Servizi Sociali incaricati di monitorare gli incontri padre/figlio hanno evidenziato, a conclusione del periodo di osservazione degli incontri protetti, l'acquisita consapevolezza in capo al degli errori commessi Per_1 nel rapporto con l'ex compagna (errori evidenti alla luce del tenore dei provvedimenti adottati in sede penale e delle registrazioni versate in atti dalla ricorrente nel presente giudizio), la disponibilità del a mettersi in discussione Per_1 come genitore e a seguire i consigli del personale specializzato (ad esempio tramite 4
l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità), il continuo migliorare del suo modo di approcciarsi al minore, nel contesto di un'interazione divenuta con il tempo serena ed equilibrata. Si è evidenziata, invero, anche una perdurante insicurezza del padre nel ruolo educativo (emersa anche dall'escussione dei testi di parte ricorrente, in particolare per il periodo immediatamente successivo alla cessazione della convivenza tra le parti) che, tuttavia, da un lato appare giustificata, limitatamente al rapporto padre/figlio, dalla giovane età del resistente (che era ancora minorenne alla nascita di ), dall'altro va letta alla luce della propensione del a Persona_1 Per_1 migliorarsi quale genitore, come dimostrato con l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità.
Deve, quindi, rammentarsi in diritto che l'affidamento del minore a un solo genitore, costituendo un'eccezione alla regola dettata dall'art. 337-ter c.c., che riconosce il diritto e il valore assiologico della "bigenitorialità", richiede un rigoroso accertamento della contrarietà all'interesse del minore dell'affido condiviso, quale vaglio oggi non più possibile alla luce dell'evoluzione positiva dei rapporti padre/figlio evidenziata dalle relazioni dei Servizi Sociali e della naturale maturazione del resistente (come detto ancora minorenne all'epoca della nascita di e oggi non ancora ventiquattrenne). Significativa, appare, altresì, la Persona_1 reazione positiva del minore alla ripresa degli incontri con il padre (cfr. il disegno Per_ fatto dal minore e allegato alla prima relazione dei Servizi Sociali in cui scrive
“quando sto con papà provo la gioia”) a seguito di un iniziale atteggiamento di chiusura e reticenza risoltosi già nel corso del primo incontro.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, avendo anche la manifestato il proprio consenso ad un esercizio di tale Parte_1 diritto non “filtrato” dall'intervento dei Servizi Sociali, può stabilirsi, anche alla luce della rappresentata disponibilità dei familiari del resistente a fare da “tramite” evitando contatti diretti tra i genitori, che il veda il figlio minore - salvo Per_1 diversi accordi tra le parti e tenuto conto dei differenti impegni del bambino rispetto alla prima regolamentazione, frequentando il minore attualmente la seconda classe della scuola primaria - nei giorni di martedì e giovedì dalle 16:00 (tenendosi conto del fatto che il minore va a scuola dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00) alle
20:00 e a fine settimana alterni il sabato o la domenica (in alternanza, in mancanza di diverso accordo) dalle 10:00 alle 19:00, con possibilità di pernotto una volta al Per_ mese ove vi sia la volontà di di restare a dormire con il padre, attualmente 5
dimorante con la madre e il marito di quest'ultima (in tal caso, il padre terrà con sé il minore dalle 17:00 del sabato alle 14:00 della domenica, ovvero dalle 14:00 della domenica alle 8:00 del lunedì, quando riaccompagnerà il bambino direttamente a scuola). Il minore, inoltre, trascorrerà con i genitori in forma alternata le principali festività (vigilia di natale con un genitore, natale con l'altro; vigilia di capodanno con un genitore, giorno di capodanno con l'altro; pasqua con un genitore, lunedì dell'angelo con l'altro) e potrà trascorrere con il padre sette giorni consecutivi durante il periodo estivo, da comunicarsi all'altro genitore entro il 15 giugno di ciascun anno.
Quanto agli obblighi economici a carico del , non sono emerse, rispetto al Per_1 precedente giudizio, sopravvenienze significative nella posizione reddituale delle parti. Anzi, il , che all'epoca della prima regolamentazione dichiarava di Per_1 percepire tra 700,00 e 900,00 euro mensili quale dipendente di un autolavaggio, risulta all'attualità privo di stabile attività lavorativa e ancora nel 2023, quando svolgeva attività lavorativa stabile, dichiarava redditi sovrapponibili a quelli emersi nel primo giudizio, in quanto pari a euro 8549,33 annui (cfr. dichiarazione allegata all'istanza di patrocinio a spese dello Stato, versata agli atti del presente giudizio).
Non vi sono, pertanto, elementi di novità che giustifichino un aumento dell'assegno di mantenimento già posto a carico del resistente.
Il giudizio va, conclusivamente, definito nei termini indicati in dispositivo. Non occorre formale revoca dell'ordinanza con cui sono stati adottati provvedimenti temporanei e urgenti in corso di causa, essendo questi ultimi destinati, per loro natura, ad essere assorbiti dalla sentenza emessa a conclusione del processo.
3. L'esito complessivo del giudizio e la dipendenza della decisione da un percorso positivo intrapreso dal resistente in corso di giudizio, giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. A parziale modifica della regolamentazione contenuta nell'ordinanza del
13.10.2021 di questo Tribunale, ridetermina il diritto di visita di
[...]
in conformità a quanto stabilito in motivazione, Controparte_1 mantenendo fermo l'affido condiviso del minore, il suo collocamento 6
prevalente presso la madre, gli obblighi economici a carico del padre, come stabiliti nell'ordinanza medesima;
2. Dichiara compensate le spese di lite;
3. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma