Sentenza 5 novembre 2002
Massime • 1
L'interesse giuridico protetto nei delitti di falso ed in particolare in quelli documentali ha carattere plurioffensivo. Ne consegue che l'avviso dell'udienza preliminare di cui all'art. 419, primo comma cod. proc.pen. deve essere notificato anche al denunziante di un falso documentale incidente, anche in via di pericolo, sul suo specifico diritto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/11/2002, n. 43703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43703 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 05/11/2002
1. Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - N. 1203
3. Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 005189/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI NA AR, persona offesa, N. IL 15/06/1968;
nel processo a carico di OD AR RO N. IL 17/05/1947;
avverso SENTENZA del 25/10/2001 GIUDICE UDIENZA PRELIMINA di AVELLINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SICA GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Delehaye Enrico che ha concluso per A.C.R. per l'ammissione della notifica alla parte lesa;
uditi i difensori Avv. Bizzarro Raffaele, Giorgio Stefano in sostituzione Avv. Castiello Franco;
RITENUTO IN FATTO
Il giudice del tribunale di Avellino, all'udienza preliminare del 25/10/2001, dichiarava non luogo a procedere nei confronti di OD AR RO, imputata del reato p. e p. dall'art. 40 cpv, 479, in relazione all'art. 476.1 C.P., perché, quale funzionario del Provveditorato agli Studi di Avellino, responsabile del procedimento relativo alla posizione dell'insegnante AN AN MA, omettendo ogni verifica sulla autenticità della nota pervenuta all'ufficio in data 14/10/1996, a mezzo posta recante sottoscrizione non autenticata nelle forme di legge, non impediva la redazione del provvedimento prot. N. 9727/2 del Provveditore agli studi, da lei stessa controfirmato, contenente la falsa attestazione dell'avvenuta rinunzia da parte della suddetta docente all'immissione in ruolo per l'anno scolastico 1996/1997, perché il fatto non sussiste. Ricorre per Cassazione il difensore di DI NA AR, denunciando la violazione dell'art. 606 cpp., in relazione agli artt. 90, 419 e 428.3 cpp., in quanto nella qualità di parte offesa non era stata citata a comparire per l'udienza preliminare. Infatti, la contestazione all'imputata OD, poggiava sulla falsificazione dell'atto di rinuncia della AN, scrittura privata contenente una dichiarazione di volontà dalla quale derivava ex art. 2702 C.C, l'estinzione di un diritto soggettivo. Pertanto il reato doveva intendersi come plurioffensivo.
Contesta, inoltre, che il giudice aveva erroneamente ritenuto che, nella specie, non occorresse alcuna autentica di firma, mentre il caso era regolato dalla legge n. 15 del 4/1/1968 che prevede espressamente che l'atto di notorietà relativo a fatti, stati o qualità personali deve essere resa mediante dichiarazione, davanti al funzionario competente ovvero inoltrata con autenticazione della firma.
Perciò, un atto di rinuncia non poteva essere ricevuto tramite posta o ritenerlo valido de plano senza procedere ad alcun accertamento. Si afferma ancora che doveva considerarsi abnorme l'affermazione della irrilevanza della condotta della Todesco, sulla base di una nota ministeriale, secondo la quale la AN, rinunciando alla graduatoria del posto di sostegno rinunciava anche al c.d. posto comune. Conclude per l'annullamento.
Con memoria difensiva depositata l'8/10/2002, la OD, contesta che la AN rivestisse la qualità di parte lesa e che avesse diritto ad essere informata ex art. 419.1 cpp., per cui difettava il presupposto di proponibilità del ricorso ex art. 606 cpp.. Infatti, la AN era entrata nella graduatoria del concorso ex di cui al D.M. 20M0M994 come riservatala, in quanto invalida civile, per l'anno scolastico 1996M997; quindi, il 5/10/1996, era stata individuata come beneficiarla in tale categoria, in qualità di insegnante di sostegno e aveva scelto la sede di Quindici;
nella stessa data era stato richiesto al competente ASL il controllo sanitario sulla condizione di invalida civile;
in data 331/10/1996, aveva poi comunicato all'Ufficio di collocamento che, dal 11/10/1996, si era occupata presso la scuola elementare statale di Vicenza con contratto a tempo indeterminato;
che l'accettazione di tale rapporto di lavoro aveva fatto venir meno il diritto al posto presso il circolo didattico di Quindici. Pertanto, la rinuncia apocrifa del 14/10/1996 non aveva avuto alcuna influenza sul rapporto di lavoro con l'autorità scolastica, essendosi conclusosi, quattro giorni prima, per facta concludentia. Ne derivava, perciò, che non era legittimata ex art. 90 cpp. al ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto.
Sussiste, nella specie, la nullità di cui al settimo comma dell'art.419 cpp., per inosservanza delle disposizioni di cui al 1 e 4 comma della stessa norma, in quanto alla parte offesa non era stato notificato, nei termini prescritti, l'avviso dell'udienza preliminare.
Trattasi di nullità relativa che può essere dedotta solamente dalla parte che vi abbia interesse ex art. 181.1 cpp., come avvenuto ritualmente nella specie.
Infatti, DI NA AR, nel procedimento a carico di DE MA SE, imputata del reato di cui agli artt. 40 cpv, 479, in relazione all'art. 476.1 C.P., rivestiva chiaramente la posizione di persona offesa dal reato, ai sensi dell'art. 90 codice di rito. L'interesse giuridico protetto, in tema di delitti di falso e, in particolare, di delitti caratterizzati dalla circostanza che la condotta posta in essere dal soggetto attivo, riguarda i documenti e, cioè, gli atti pubblici e le scritture private, è caratterizzato da carattere plurioffensivo.
Infatti, in via immediata e diretta, il bene giuridico protetto è costituito dalla fede pubblica, individuata nella fiducia che la collettività ripone nella verità e genuinità di determinati documenti e nella correlativa speditezza e certezza della loro circolazione.
Inoltre, nella falsità in atti, in via mediata, viene tutelato anche l'interesse specifico che il documento genuino quanto alla provenienza e veridico nel suo contenuto, garantisce e che può essere idoneo a mettere in pericolo anche beni di specifici soggetti. Quindi, tale carattere di plurioffensività del delitto in esame (Cass. Sez. 5^. 20/6/2001, n. 25143, P.O. in proc. Arnoldi G.A.), evidenzia come tra la generale tutela della fede pubblica e la tutela di uno specifico interesse, possa intercorrere un rapporto di connessione teleologia e funzionale e, come tale tutelabile. Nella presente fattispecie è indubbio che il provvedimento prot. N. 9727/2 del Provveditore agli Studi di Avellino, redatto sulla base della falsa attestazione della avvenuta rinunzia da parte della DI alla immissione in ruolo per l'anno scolastico 1996-1997, abbia compromesso anche le effettive funzioni di verità e certezza, relative alla sua posizione, che derivavano dalla falsa documentazione.
Pertanto, va affermato il principio per cui riveste la qualità di parte offesa, il denunziante di un falso documentale, incidente, anche in via di pericolo, sul suo specifico diritto, con conseguente necessità che, anche nei suoi confronti il GIP, ex art. 419.1 cpp., deve provvedere a far notificare l'avviso dell'udienza preliminare.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al tribunale di Avellino per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2002