Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 26/11/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. 182/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia in composizione monocratica in persona del Giudice AU DE RENTIIS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 30926 del registro di segreteria, proposto da G. C. nato a [...]
CONTRO
INPS Agenzia Milano Est in persona del dirigente responsabile Daniela Cutugno con sede via xxv Aprile 5, 20097 San Donato Milanese MI
FATTO
Il ricorrente, in data 10 luglio 2025, ha proposto ricorso chiedendo la revocazione della sentenza n. OM depositata da questo Giudice in data OM .
L’INPS non si è costituita in giudizio.
Nell’odierna udienza del 25 novembre 2025, il Giudice, in deroga al primo comma dell’art. 157 c.g.c., ha dato la facoltà al ricorrente, costituito e comparso in proprio, di esprimere le sue ragioni.
DIRITTO
Nel ricorso per revocazione, l’istante si limita ad affermare che «il sottoscritto il giorno OM presente in aula, ha consegnato al segretario presente prima dell'udienza, una copia cartacea della PEC trasmessa all'INPS ritenendola utile, ma pur avendo spiegato al segretario il suo preciso scopo, (intendendo come un eventuale prova di riserva cartacea) purtroppo ha creato un effetto contrario al dovuto. Il giudice traette le conclusioni da se non potendo esprimermi e nemmeno mi interpellò».
Sulla scorta dell’esposizione del fatto sopra riportato, nel ricorso per revocazione conclude come segue: «Avendo il sottoscritto assolto pienamente le notifiche trasmesse all'INPS e trasmesse le ricevute di riscontro alla Spett.le Corte dei Conti, risultando non costituita, chiedo che venga annullata la sentenza in AVVERSO e applicare all'INPS l'art.93 c.g.c. commi 1 e 5 (contumacia del convenuto)».
Preliminarmente, questo Giudice è chiamato a verificare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità del ricorso per revocazione. In particolare, l’art. 202, primo comma del codice di giustizia contabile recita: «Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione quando: a) sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra; b) la sentenza è effetto del dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato; c) si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza; d) dopo la sentenza siano stati rinvenuti uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario; e) per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego ovvero errore di calcolo; f) la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; l'errore di fatto ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare; g) la sentenza è contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata purché la stessa non abbia pronunciato sulla relativa eccezione».
Dunque, a prescindere dalle tassative ipotesi in cui è ammesso il ricorso per revocazione (lettere a, b, c, d, e, f, g dell’art. 202 c.g.c.), detto mezzo straordinario di impugnazione è promuovibile solo avverso le «sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado».
Le sentenze pronunciate dal Giudice contabile di primo grado in materia pensionistica sono appellabili ai sensi degli artt. 170 e ss. del codice di giustizia contabile e, quindi, non si rientra nella fattispecie delle sentenze pronunciate “in unico grado”.
Né, nel caso di specie, si rientra nell’ulteriore ipotesi disciplinata dal comma 3 dell’art. 202 c.g.c. che ammette la revocazione delle sentenze appellabili quando «è scaduto il termine per l'appello» (in questo caso, «possono essere impugnate per revocazione nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), purché la scoperta del dolo o della falsità, o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza che accerta il dolo del giudice o la riconosciuta omissione o il doppio impiego di somme o l'errore di calcolo siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto»).
In proposito è sufficiente evidenziare che il ricorrente C., in proprio, ha depositato il ricorso per revocazione in data 10 luglio 2025, ossia quando il termine per proporre appello avverso la sentenza n. OM (depositata il OM ) era ancora pendente.
In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità dell’odierno ricorso per revocazione.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione dell’INPS.
La condanna alle spese segue la regola della soccombenza.
PQM
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione.
Nulla per le spese.
Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 25 novembre 2025.
Il Giudice monocratico AU De IS
F.to digitalmente
PUBBLICATA IL 26/11/2025
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
Dott. Salvatore Carvelli
Firmato digitalmente