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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 24/04/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3155/21 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Biondi Massimo giusta Parte_1 procura speciale alle liti allegata al ricorso
ATTRICE
E
CP_1
CONVENUTO, CONTUMACE
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: divorzio giudiziale ( cessazione degli effetti civili del matrimonio ).
CONCLUSIONI: come in verbale d'udienza del 24/1/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/11/21 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con CP_1
A tal fine ha esposto di avere contratto matrimonio con rito concordatario
[...] con il in Roma il 27/8/15; che dalla loro relazione era nato in [...] il CP_1 figlio ( il 4/4/14 ); che con decreto di questo Tribunale del 13/10/20 Persona_1
è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi, inizialmente proposta da essa attrice in sede contenziosa e poi in corso di causa trasformata appunto in
1 separazione consensuale ( affidamento condiviso del figlio con suo Per_1 collocamento prevalente con la madre in Roma nella di lei abitazione;
regolamentazione dei diritti-doveri di visita del figlio da parte del padre;
corresponsione dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio a carico del nella misura di € 250,00 mensili, rivalutabile annualmente CP_1 secondo indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle correlative spese straordinarie secondo il Protocollo in proposito in uso presso questo Tribunale, assegni familiari attribuiti interamente alla ); che non vi sono Pt_1 possibilità di riconciliazione tra i coniugi;
che il si allontanava dalla casa CP_1 familiare nel 2018 per valutare una proposta lavorativa in Germania senza da allora in poi farvi più ritorno e interessandosi sempre più rado di suo figlio Per_1 fino ad interrompere qualsiasi contatto con quest'ultimo, nonché con l'attrice, a partire dal mese di novembre 2020 in poi. concludeva Parte_1 chiedendo pronunciarsi il divorzio tra le parti alle seguenti condizioni: “1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 27.08.2015 presso il Comune di Roma, in regime di separazione dei beni , come da Estratto per riassunto del Registro degli Atti di matrimonio dell'anno Per_ 2015 , parte 2, serie A0 1, provvedendo alla relativa annotazione;
2. affidare il figlio minore in via esclusiva alla madre per tutte le motivazioni sopra dedotte;
3. qualora il padre volesse incontrare il figlio minore, il diritto di visita verrà concordato di volta in volta con la madre;
4. il padre si impegna a corrispondere Per_ alla madre, a titolo di mantenimento ordinario per il figlio minore , la somma complessiva di euro 350,00
(trecentocinquanta/00) entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre rivalutazione Istat come per legge;
5. In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle predette pretese, sono da ritersi valide e qui riportate le condizioni del ricorso di separazione.
6. Autorizzare la ricorrente ad ottenere il rilascio e/o al rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio.”.
Il convenuto non si costituiva in giudizio nella fase presidenziale, né vi compariva personalmente.
Con ordinanza dell'8/2/22 il Presidente del Tribunale emanava i provvedimenti provvisori e urgenti, coi quali affidava il figlio minorenne delle parti in via esclusiva all'attrice e confermava per il resto le complessive condizioni della separazione come sopra riportate.
L'attrice, nella memoria integrativa, reiterava le precedenti difese alle quali aggiungeva la richiesta di “addebito” del divorzio in capo al convenuto.
Alla prima udienza della conseguente fase contenziosa a cognizione piena innanzi al G.I., dopo l'accertamento e la dichiarazione di contumacia del convenuto ( in 2 quanto non costituitosi in giudizio neppure in tale fase ), il difensore dell'attrice ha chiesto l'immediata spedizione della causa in decisione per l'emissione di sentenza non definitiva in ordine alla questione dello status coniugale delle parti, rinunciando ai correlativi termini ex art. 190 c.p.c.. Quindi il G.I. rimetteva una prima volta la causa al Collegio per tale decisione e con sentenza n. 958 del
14/11/22 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e la causa veniva rimessa al G.I. per il prosieguo del giudizio.
La fase contenziosa innanzi al G.I. è stata istruita con la documentazione complessivamente prodotta dalla parte costituita nonché con l'escussione di due testimoni.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24/1/25 l'attrice ha concluso richiamando le conclusioni formulate nella memoria integrativa e la causa è stata nuovamente rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione alla parte costituita del termine di giorni 60 ex art. 190 c.p.c..
Essendo già stata pronunciata sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in questa sede devono essere decise le residue questioni.
Va innanzitutto dichiarata l'inammissibilità della domanda attrice di addebito del divorzio al convenuto in quanto statuizione non prevista per i divorzi ( essendo una pronuncia accessoria normativamente disciplinata soltanto per le separazioni personali ).
Quanto alle condizioni del divorzio tra le parti, va innanzitutto accolta la domanda dell'attrice di affidamento esclusivo a lei del figlio minorenne delle parti in ragione del disinteresse affettivo, morale e materiale dimostrato Persona_1 dal convenuto nei confronti del figlio, già accertato nella cit. ordinanza presidenziale e da allora protrattosi e aggravatosi per il persistere da allora in poi di tale condotta del convenuto. Il disinteresse del convenuto verso il proprio figlio dalle due testimonianze escusse e peraltro non contrastato dal convenuto, rimasto contumace. Sul punto, infatti, rilevano le dichiarazioni dei nonni materni del minore escussi quali testimoni, i quali concordemente hanno confermato sia l'attuale irreperibilità del convenuto sia il suo totale disinteresse nei confronti del figlio avendo essi dichiarato che “non si è più né visto né sentito né ha mai corrisposto Per_1
Per_ nulla per il mantenimento di mio nipote ”, tanto da non rispondere neanche ad un sms di auguri inoltratogli dal figlio.
3 In una siffatta situazione l'affidamento esclusivo di alla madre risponde Per_1 all'interesse educativo dello stesso ad avere un solo centro decisionale, tempestivo ed efficiente, essendo per converso l'affidamento condiviso contrario nella specie all'interesse del minore in quanto il totale disinteresse di suo padre non farebbe altro che ostacolare il positivo esercizio della potestà di cura e di educazione da parte della madre ( come peraltro già accaduto in sede di rinnovo dei documenti del minore validi per l'espatrio, circostanza anche questa provata tramite le predette due prove testimoniali ).
Vanno inoltre confermati i diritti-doveri di visita del figlio da parte del convenuto come stabiliti in sede di separazione, in quanto al Collegio si appalesano in tesi idonei a consentire un'adeguata frequentazione padre-figlio, con le seguenti modalità: “3) Le parti concordano che il padre potrà tenere con sé il figlio per due week-end al mese alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio con riaccompagno entro le ore 19.00. a) vacanze estive: il minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive durante il periodo di vacanza scolastica estiva del minore, da concordare entro il 30 maggio, salvo diverso accordo. b) vacanze natalizie e pasquali: le parti concordano che il minore trascorrerà con un genitore le vacanze natalizie dalla chiusura di scuola sino al 30 di dicembre e con l'altro genitore dalla mattine del 31 dicembre alla riapertura della scuola, ad anni alternati. Quanto alle vacanze pasquali il minore trascorrerà con un genitore i giorni dalla chiusura di scuola al pomeriggio del giorno di Pasqua e con l'altro genitore dal pomeriggio del giorno di
Pasqua alla riapertura delle scuole. c) Giorni di compleanno: ciascuno dei genitori potrà trascorrere l'intera giornata del proprio compleanno con il figlio.”, seppure va aggiunto che purtroppo il convenuto non vi ha finora dato alcuna pratica attuazione ( essendosi infatti formata idonea prova sulla circostanza per cui il ha avuto contatti con il CP_1 figlio per l'ultima volta nel mese di ottobre 2020 ).
Per quanto riguarda l'obbligo da porre a carico del convenuto di contribuzione al mantenimento del figlio , il Collegio evidenzia che l'attrice, pur sostenendo Per_1 in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. che il “abbia formalizzato CP_1 le proprie dimissioni volontarie in data 21.11.22, successivamente alla notifica degli atti esecutivi” al fine di occultare il reale ammontare del reddito mensile percepito, non ha pero allegato, né provato o chiesto di provare, alcunché in relazione all'attuale effettiva situazione economico-reddituale del convenuto, a ciò conseguendone la non accoglibilità della sua domanda di aumento dell'assegno mensile da porre a carico del a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio. Giova aggiungere CP_1 che neppure, per converso, può ipotizzarsi un'eventuale riduzione di siffatto 4 assegno di mantenimento, non avendo il convenuto allegato e provato un peggioramento della sua situazione economico-patrimoniale rispetto all'epoca della separazione consensuale che ciò possa se del caso giustificare.
Va altresì confermato quanto statuito già in sede di separazione consensuale in ordine all'obbligo del convenuto di rimborsare all'attrice il 50 % delle spese straordinarie per la prole nonché l'attribuzione integrale alla di quanto Pt_1 spettante ai genitori a titolo di A.U.U. per il figlio , stante peraltro il Per_1 collocamento di quest'ultimo con la madre ( cfr. da ultimo Cass. n. 4672 del
22/2/25 ).
Le spese di lite vanno regolate con applicazione del principio di soccombenza e quindi le stesse, liquidate come in dispositivo, vanno addossate in capo al convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente decidendo il ricorso depositato da in data 12/11/21, già pronunciata la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio con la sentenza non definitiva n. 958 del 14/11/22, così provvede:
a) dichiara l'inammissibilità della domanda attrice di addebito del divorzio in capo al convenuto;
b) dispone l'affidamento esclusivo a del figlio minorenne Parte_1 delle parti e quindi ne dispone la collocazione – e residenza Persona_1 anagrafica – con la madre in Roma, via Vincenzo Petra n. 151;
c) regolamenta i diritti-doveri di visita del figlio minorenne da parte del Per_1 padre come in motivazione;
d) pone a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio a mezzo del versamento a , entro il giorno 5 Per_1 Parte_1 di ogni mese, di un assegno mensile di € 250,00, oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, nonché oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale;
e) attribuisce interamente a l'assegno unico e universale Parte_1 spettante alle parti per il figlio;
Per_1
f) condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in
€ 130,19 per esborsi ed € 2.800,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie 15% nonché oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
5 Così deciso in Frosinone, il 22/4/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3155/21 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Biondi Massimo giusta Parte_1 procura speciale alle liti allegata al ricorso
ATTRICE
E
CP_1
CONVENUTO, CONTUMACE
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: divorzio giudiziale ( cessazione degli effetti civili del matrimonio ).
CONCLUSIONI: come in verbale d'udienza del 24/1/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/11/21 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con CP_1
A tal fine ha esposto di avere contratto matrimonio con rito concordatario
[...] con il in Roma il 27/8/15; che dalla loro relazione era nato in [...] il CP_1 figlio ( il 4/4/14 ); che con decreto di questo Tribunale del 13/10/20 Persona_1
è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi, inizialmente proposta da essa attrice in sede contenziosa e poi in corso di causa trasformata appunto in
1 separazione consensuale ( affidamento condiviso del figlio con suo Per_1 collocamento prevalente con la madre in Roma nella di lei abitazione;
regolamentazione dei diritti-doveri di visita del figlio da parte del padre;
corresponsione dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio a carico del nella misura di € 250,00 mensili, rivalutabile annualmente CP_1 secondo indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle correlative spese straordinarie secondo il Protocollo in proposito in uso presso questo Tribunale, assegni familiari attribuiti interamente alla ); che non vi sono Pt_1 possibilità di riconciliazione tra i coniugi;
che il si allontanava dalla casa CP_1 familiare nel 2018 per valutare una proposta lavorativa in Germania senza da allora in poi farvi più ritorno e interessandosi sempre più rado di suo figlio Per_1 fino ad interrompere qualsiasi contatto con quest'ultimo, nonché con l'attrice, a partire dal mese di novembre 2020 in poi. concludeva Parte_1 chiedendo pronunciarsi il divorzio tra le parti alle seguenti condizioni: “1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 27.08.2015 presso il Comune di Roma, in regime di separazione dei beni , come da Estratto per riassunto del Registro degli Atti di matrimonio dell'anno Per_ 2015 , parte 2, serie A0 1, provvedendo alla relativa annotazione;
2. affidare il figlio minore in via esclusiva alla madre per tutte le motivazioni sopra dedotte;
3. qualora il padre volesse incontrare il figlio minore, il diritto di visita verrà concordato di volta in volta con la madre;
4. il padre si impegna a corrispondere Per_ alla madre, a titolo di mantenimento ordinario per il figlio minore , la somma complessiva di euro 350,00
(trecentocinquanta/00) entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre rivalutazione Istat come per legge;
5. In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle predette pretese, sono da ritersi valide e qui riportate le condizioni del ricorso di separazione.
6. Autorizzare la ricorrente ad ottenere il rilascio e/o al rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio.”.
Il convenuto non si costituiva in giudizio nella fase presidenziale, né vi compariva personalmente.
Con ordinanza dell'8/2/22 il Presidente del Tribunale emanava i provvedimenti provvisori e urgenti, coi quali affidava il figlio minorenne delle parti in via esclusiva all'attrice e confermava per il resto le complessive condizioni della separazione come sopra riportate.
L'attrice, nella memoria integrativa, reiterava le precedenti difese alle quali aggiungeva la richiesta di “addebito” del divorzio in capo al convenuto.
Alla prima udienza della conseguente fase contenziosa a cognizione piena innanzi al G.I., dopo l'accertamento e la dichiarazione di contumacia del convenuto ( in 2 quanto non costituitosi in giudizio neppure in tale fase ), il difensore dell'attrice ha chiesto l'immediata spedizione della causa in decisione per l'emissione di sentenza non definitiva in ordine alla questione dello status coniugale delle parti, rinunciando ai correlativi termini ex art. 190 c.p.c.. Quindi il G.I. rimetteva una prima volta la causa al Collegio per tale decisione e con sentenza n. 958 del
14/11/22 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e la causa veniva rimessa al G.I. per il prosieguo del giudizio.
La fase contenziosa innanzi al G.I. è stata istruita con la documentazione complessivamente prodotta dalla parte costituita nonché con l'escussione di due testimoni.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24/1/25 l'attrice ha concluso richiamando le conclusioni formulate nella memoria integrativa e la causa è stata nuovamente rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione alla parte costituita del termine di giorni 60 ex art. 190 c.p.c..
Essendo già stata pronunciata sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in questa sede devono essere decise le residue questioni.
Va innanzitutto dichiarata l'inammissibilità della domanda attrice di addebito del divorzio al convenuto in quanto statuizione non prevista per i divorzi ( essendo una pronuncia accessoria normativamente disciplinata soltanto per le separazioni personali ).
Quanto alle condizioni del divorzio tra le parti, va innanzitutto accolta la domanda dell'attrice di affidamento esclusivo a lei del figlio minorenne delle parti in ragione del disinteresse affettivo, morale e materiale dimostrato Persona_1 dal convenuto nei confronti del figlio, già accertato nella cit. ordinanza presidenziale e da allora protrattosi e aggravatosi per il persistere da allora in poi di tale condotta del convenuto. Il disinteresse del convenuto verso il proprio figlio dalle due testimonianze escusse e peraltro non contrastato dal convenuto, rimasto contumace. Sul punto, infatti, rilevano le dichiarazioni dei nonni materni del minore escussi quali testimoni, i quali concordemente hanno confermato sia l'attuale irreperibilità del convenuto sia il suo totale disinteresse nei confronti del figlio avendo essi dichiarato che “non si è più né visto né sentito né ha mai corrisposto Per_1
Per_ nulla per il mantenimento di mio nipote ”, tanto da non rispondere neanche ad un sms di auguri inoltratogli dal figlio.
3 In una siffatta situazione l'affidamento esclusivo di alla madre risponde Per_1 all'interesse educativo dello stesso ad avere un solo centro decisionale, tempestivo ed efficiente, essendo per converso l'affidamento condiviso contrario nella specie all'interesse del minore in quanto il totale disinteresse di suo padre non farebbe altro che ostacolare il positivo esercizio della potestà di cura e di educazione da parte della madre ( come peraltro già accaduto in sede di rinnovo dei documenti del minore validi per l'espatrio, circostanza anche questa provata tramite le predette due prove testimoniali ).
Vanno inoltre confermati i diritti-doveri di visita del figlio da parte del convenuto come stabiliti in sede di separazione, in quanto al Collegio si appalesano in tesi idonei a consentire un'adeguata frequentazione padre-figlio, con le seguenti modalità: “3) Le parti concordano che il padre potrà tenere con sé il figlio per due week-end al mese alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio con riaccompagno entro le ore 19.00. a) vacanze estive: il minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive durante il periodo di vacanza scolastica estiva del minore, da concordare entro il 30 maggio, salvo diverso accordo. b) vacanze natalizie e pasquali: le parti concordano che il minore trascorrerà con un genitore le vacanze natalizie dalla chiusura di scuola sino al 30 di dicembre e con l'altro genitore dalla mattine del 31 dicembre alla riapertura della scuola, ad anni alternati. Quanto alle vacanze pasquali il minore trascorrerà con un genitore i giorni dalla chiusura di scuola al pomeriggio del giorno di Pasqua e con l'altro genitore dal pomeriggio del giorno di
Pasqua alla riapertura delle scuole. c) Giorni di compleanno: ciascuno dei genitori potrà trascorrere l'intera giornata del proprio compleanno con il figlio.”, seppure va aggiunto che purtroppo il convenuto non vi ha finora dato alcuna pratica attuazione ( essendosi infatti formata idonea prova sulla circostanza per cui il ha avuto contatti con il CP_1 figlio per l'ultima volta nel mese di ottobre 2020 ).
Per quanto riguarda l'obbligo da porre a carico del convenuto di contribuzione al mantenimento del figlio , il Collegio evidenzia che l'attrice, pur sostenendo Per_1 in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. che il “abbia formalizzato CP_1 le proprie dimissioni volontarie in data 21.11.22, successivamente alla notifica degli atti esecutivi” al fine di occultare il reale ammontare del reddito mensile percepito, non ha pero allegato, né provato o chiesto di provare, alcunché in relazione all'attuale effettiva situazione economico-reddituale del convenuto, a ciò conseguendone la non accoglibilità della sua domanda di aumento dell'assegno mensile da porre a carico del a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio. Giova aggiungere CP_1 che neppure, per converso, può ipotizzarsi un'eventuale riduzione di siffatto 4 assegno di mantenimento, non avendo il convenuto allegato e provato un peggioramento della sua situazione economico-patrimoniale rispetto all'epoca della separazione consensuale che ciò possa se del caso giustificare.
Va altresì confermato quanto statuito già in sede di separazione consensuale in ordine all'obbligo del convenuto di rimborsare all'attrice il 50 % delle spese straordinarie per la prole nonché l'attribuzione integrale alla di quanto Pt_1 spettante ai genitori a titolo di A.U.U. per il figlio , stante peraltro il Per_1 collocamento di quest'ultimo con la madre ( cfr. da ultimo Cass. n. 4672 del
22/2/25 ).
Le spese di lite vanno regolate con applicazione del principio di soccombenza e quindi le stesse, liquidate come in dispositivo, vanno addossate in capo al convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente decidendo il ricorso depositato da in data 12/11/21, già pronunciata la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio con la sentenza non definitiva n. 958 del 14/11/22, così provvede:
a) dichiara l'inammissibilità della domanda attrice di addebito del divorzio in capo al convenuto;
b) dispone l'affidamento esclusivo a del figlio minorenne Parte_1 delle parti e quindi ne dispone la collocazione – e residenza Persona_1 anagrafica – con la madre in Roma, via Vincenzo Petra n. 151;
c) regolamenta i diritti-doveri di visita del figlio minorenne da parte del Per_1 padre come in motivazione;
d) pone a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio a mezzo del versamento a , entro il giorno 5 Per_1 Parte_1 di ogni mese, di un assegno mensile di € 250,00, oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, nonché oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale;
e) attribuisce interamente a l'assegno unico e universale Parte_1 spettante alle parti per il figlio;
Per_1
f) condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in
€ 130,19 per esborsi ed € 2.800,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie 15% nonché oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
5 Così deciso in Frosinone, il 22/4/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
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