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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/05/2025, n. 2181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2181 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO Il Giudice dott.ssa Federica Izzo pronuncia, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. per l'udienza del 14/05/2025, lette le note scritte depositate dalle parti, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 1700 /2023
T R A
, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. RICCARDI VINCENZO Parte_1
e dall'avv. FRANCESCO RICCARDI , presso il cui studio elettivamente domicilia
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti CP_1
Resistente
E
Controparte_2
, in persona del liquidatore p.t., rapp.to e difeso come in atti
[...]
Resistente
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.2.2023 parte ricorrente nella qualità in epigrafe ha convenuto in giudizio l' e il , CP_1 Controparte_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la quota di TFS/TFR con decorrenza dal 19.10.2001 fino alla data di risoluzione del rapporto di lavoro avvenuta il 05.07.2019 , e/o dalla diversa data ritenuta di giustizia, in ragione della quantità
e qualità della prestazione offerta e, comunque, per i titoli e le causali di fatto e di diritto indicate in ricorso;
2) accertare e dichiarare l'avvenuta omissione contributiva previdenziale perpetrata dal
con tutte le conseguenze di legge;
3) Controparte_2
condannare l' in persona del rappresentante legale, Controparte_3
in persona del rappresentante legale pro tempore pro tempore (C. F. ) al pagamento in P.IVA_1
favore del sig. della suddetta quota, pari ad euro 36.292,80 per le per le causali Parte_1
analiticamente indicate negli allegati conteggi, parte integrante del presente ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali o a quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
vinte le spese, con attribuzione”.
In dettaglio, il ricorrente ha dedotto:
- di avere lavorato per il delle province di e dal Controparte_2 CP_2 CP_2
19.10.2001 fino alla data di risoluzione del rapporto avvenuta il 5.7.2019;
- che il delle province di e è un ente pubblico non Controparte_2 CP_2 CP_2
economico istituito con l'art.11, comma 8, del d.l. n. 90/2008, a seguito dell'accorpamento dei
Consorzi di bacino delle province di e di;
CP_2 CP_2
- che il suddetto ente è stato posto in liquidazione ex legge n.26/2010 con conferimento al soggetto liquidatore dei più ampi poteri per la gestione dell' enorme debitoria di cui si è coperto dal 2010 a tutt' oggi;
- di avere inoltrato il 1.3.2021 formale richiesta di accesso ai documenti amministrativi chiedendo all' Istituto lo stato di avanzamento della pratica e di prendere visione di eventuali documenti o pareri prodotti dall' ufficio destinatario della missiva ed inoltre di poter accedere ai documenti amministrativi al fine di ottenere chiarimenti in merito al procedimento di liquidazione e alle modalità del versamento della somma relativa al Trattamento di Fine
Rapporto spettante;
- che l' con provvedimento del 9.3.2021 ha rigettato la richiesta in forza di un vago CP_1
riferimento a leggi speciali che disciplinerebbero le riferimento a leggi speciali che disciplinerebbero le indennità di fine servizio e di fine rapporto spettanti ai dipendenti pubblici, le quali derogherebbero al principio sancito dall' art. 2116 c.c. e in ragione della segnalazione riguardante la totale assenza del versamento della contribuzione da parte dell'Ente datore di lavoro;
Si sono costituito , eccependo la nullità del ricorso ed il proprio Controparte_4
CP_ difetto di legittimazione passiva, e l' resistendo alla domanda come da memoria in atti.
Rinviata la causa per la decisione, attesa la natura documentale, e disposta la trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parte, è quindi pronunciata la presente sentenza.
Il ricorso è fondato per quanto di seguito si espone.
In via preliminare, può senz'altro affermarsi la natura di ente pubblico non economico del delle Province di e . Controparte_2 CP_2 CP_2
La circostanza, oltre a non essere, nella sostanza, neppure in contestazione tra le parti, risulta, come già affermato da consolidata giurisprudenza, dalla normativa di riferimento.
Il consorzio unico è, invero, stato costituito ai sensi del D.L. 90/2008, convertito L. 123/2008, che ha disposto la riunione dei disciolti consorzi di bacino delle Province di e , istituiti CP_2 CP_2
con L. Regione Campania n. 4/1993.
La disciplina generale si rinviene nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ed in particolare nell'ordinanza n. 3686 del 01/07/08.
Ai sensi, poi, dell'art. 3 dello Statuto, il è dotato di personalità Controparte_2
giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle norme del
D.Lgs. 267/2000, contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali (v. anche nota dell'Ufficio Normativo e Contenzioso della Direzione Centrale dell'ex Inpdap del 5-
12-2008).
Tale normativa consente, senza ragionevoli dubbi di affermare la natura del quale ente CP_2
strumentale dei comuni associati, munito di personalità giuridica e di un proprio statuto, cui si applicano le stesse norme previste per gli enti locali.
Tanto premesso, alla liquidazione del trattamento di fine servizio, è preposto l' la cui CP_1
legittimazione passiva non è in contestazione.
L'istituto previdenziale, al fine di sottrarsi all'obbligo a suo carico ha opposto, in sede amministrativa, quale fatto impeditivo, il mancato versamento della contribuzione da parte del
(circostanza pacifica in giudizio) e l'inapplicabilità dell'art.2116 c.c. per cui, in ragione CP_2 di tale omissione, esso non sarebbe tenuto all'erogazione del credito preteso. Osserva il Tribunale che, ai fini della risoluzione della controversia, è dirimente l'intervento della
Corte di Cassazione, con sentenza n. 27427 del 1.12.2020 alla quale questo Giudice deve necessariamente dare continuità.
La presente decisione è, inoltre, conforme ai numerosi precedenti di merito depositati nel corso del processo, anche di Questo Tribunale, nonché della Corte d'appello di Napoli, e a cui si presta adesione.
Dunque la natura previdenziale del credito per il trattamento di fine servizio consente la piana applicazione dell'art. 2116 c.c.
È stato condivisibilmente affermato che “Giova l'insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. n.
27427 dell'1-12-2020) per il quale, acclarata la natura previdenziale dell'indennità premio servizio (Cass., S.U., 30 maggio 2005, n. 11329; Cass. 17 maggio 2019, n. 13433 e Cass. 18 marzo 2019, n. 7608), avvalorata dal combinarsi del far carico della prestazione ad un ente terzo, sulla base di contribuzione espressamente indicata come «previdenziale» dall'art. 11 L. 152/1968 ed a carico anche del lavoratore, va ravvisato nella regola di automaticità delle prestazioni, di cui all'art. 2116 c.c., il fondamento dell'indifferenza del lavoratore rispetto all'effettivo versamento dei contributi per il sorgere del diritto consequenziale, allorquando sussistano i restanti presupposti di legge previsti per il riconoscimento del beneficio. Ciò posto - secondo la Suprema
Corte- è inevitabile prendere le mosse da Corte Costituzionale 5 dicembre 1997, n. 374 la quale, seppur nel contesto di una sentenza di rigetto, ha chiarito come il «principio di "automaticità delle prestazioni", con riguardo ai sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, trova applicazione non già, come afferma il remittente, "solo in quanto il sistema delle leggi speciali vi si adegui", ma - come si esprime l'art. 2116 c.c.. - "salvo diverse disposizioni delle leggi speciali": il che significa che potrebbe ritenersi sussistente una deroga rispetto ad esso solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso».
«Detto principio» - prosegue ancora la Consulta - «costituisce una fondamentale garanzia per il lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere su di lui il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi, e rappresenta perciò un logico corollario della finalità di protezione sociale inerente ai sistemi d, assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti».
La giurisprudenza della Suprema Corte si è prontamente collocata in scia a tale ricostruzione del sistema, affermando anch'essa che «il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 c.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 374 del 1997, trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale rispetto alla quale possono esserci deroghe solo se previste espressamente dal legislatore» (Cass. 2 febbraio 2001, n. 1460 ed altre successive, tra cui Cass. 14 giugno 2007,
n. 13874). Fino ad affermare, con la più recente Cass. 22 giugno 2017, n. 15589 in tema di prestazioni del Fondo di Garanzia contro l'insolvenza, che solo in presenza di una previsione espressa che limiti il principio di automaticità, il diritto del lavoratore potrebbe restare condizionato non solo all'effettivo adempimento dell'obbligazione contributiva da parte del datore di lavoro, ma anche alla mancata prescrizione della stessa.
Pertanto, dato per principio quello dell'automaticità, esso è limitato dall'intervenuta prescrizione del diritto dell'ente erogatore alla riscossione dei contributi (c.d. automaticità parziale) solo in quanto vi sia una norma che disponga in tal senso. Norma che esiste per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti (v. art. 27, co. 2, R.D.L. 636/1939), ma che non è contenuta nella disciplina dell'indennità premio servizio. In sostanza, pur se vi sia stata prescrizione del diritto dell'ente alla percezione della contribuzione, il fondamento solidaristico sotteso all'art. 2116 c.c. fa sì che, allorquando, come nel lavoro dipendente, la contribuzione stessa doveva essere versata dal datore di lavoro anche per la quota a carico del lavoratore, l'inadempimento non possa comportare pregiudizio per il lavoratore dipendente (mentre il principio di automaticità di regola non opera nel caso di lavoratori autonomi che siano obbligati a versare direttamente la propria contribuzione: v. Cass. 24 marzo 2005, n. 6340), se la legge non lo preveda.
In applicazione dei principi espressi, nella fattispecie in esame, mancando una norma che espressamente deroghi all'art. 2116 c.c., è irrilevante l'omissione contributiva – e parimenti la CP_ prescrizione dei contributi omessi- ai fini del diritto del lavoratore al pagamento da parte dell' del credito maturato alla cessazione del rapporto.
Avuto riguardo al caso in esame il credito non si è prescritto, considerando che la maturazione del diritto coincide con la cessazione del rapporto avvenuta in data 6.7.2019; pertanto, la relativa eccezione va respinta.
La contabilizzazione del credito, correttamente eseguita, non risulta peraltro specificamente contestata per cui può essere condivisa e fatta propria dal Giudicante.
CP_
Ne consegue la condanna dell' al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di €
36.292,80. Sulla sorta sono dovuti i soli interessi legali ex art. 16, 6° comma legge 412/91 data la natura previdenziale del credito ed essi decorrono ex lege dal 24° mese successivo alla cessazione del rapporto al saldo.
Le spese nei confronti dell' si compensano per la metà in considerazione della serialità della CP_1 controversia e del ruolo dell'Istituto nella fase precontenziosa;
per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto del valore della causa, dell'assenza di istruttoria e dell'attività difensiva svolta.
Nulla va statuito in ordine alla declaratoria dell'omissione contributiva a carico del CP_2
convenuto, trattandosi di circostanza preesistente all'instaurazione del giudizio e del tutto
[...]
pacifica tra le parti. Spese compensate nei confronti del in ragione della Controparte_2 riscontrata mancanza di res controversa intorno alla domanda di accertamento dell'omissione contributiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
CP_
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 36.292,80, oltre interessi legali come precisato in motivazione;
CP_
- compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della restante parte, che si liquida in euro per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e cpa, come per legge, con attribuzione;
- dichiara non luogo a provvedere nei confronti del Consorzio e compensa le spese
Aversa, 15/05/2025 .
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo