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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/11/2025, n. 4460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4460 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
In persona del giudice dott. CE OS, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al N.R.G. 8387/2018 avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale, vertente
TRA
, C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. RI TE, giusta procura a margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso lo Studio del predetto difensore in Macchia di EC VE (SA) Via
D'Aiutolo n.1;
ATTORE
E
nella qualità di Controparte_1
impresa designata dalla Regione Campania alla gestione dei danni del
Fondo di Garanzia vittime della strada, in persona del legale rapp.te p.t.,
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Apicella, in virtù di procura speciale
1 in atti, elettivamente domiciliata presso lo Studio del predetto difensore in
Napoli, Via A. De Gasperi
CONVENUTA
NONCHE'
Via C. Olindo n. 12, Pachino (SI); Controparte_2
CONVENUTO – CONTUMACE
Conclusioni: come da note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.06.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio quale impresa designata per Controparte_1
la Regione Campania a gestire il Fondo di Garanzia Vittime della Strada,
nonché al fine di veder accertare e dichiarare Controparte_2
l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo in ordine al sinistro verificatosi il 10/06/2009 alle ore 13.55 circa, in località Aversana del comune di
Battipaglia (SA).
1.1. Deduceva che il nel percorrere la S.P. 312 in CP_2
direzione monti-mare, all'altezza del km. 7, all'uscita di una curva alla sua sinistra, invadeva la corsia riservata alla circolazione del senso inverso di marcia, venendo in collisione con il motociclo tg. DA43552, di proprietà
di e condotto nell'occasione dal figlio , che Persona_1 Pt_1
transitava sulla propria destra nel senso opposto di marcia.
1.2. Precisava di essere già intervenuto nel precedente giudizio di risarcimento danni, rubricato al n. 1137/2011 R.G., svoltosi sempre dinanzi al Tribunale di Salerno e definito con sentenza n. 1517/2018
2 dichiarativa dell'improponibilità della domanda a causa dell'incompletezza della richiesta di risarcimento inviata alla ON e alla
. Controparte_3
1.3. Rappresentava di aver avviato nuova procedura di risarcimento dei danni subiti nei confronti della e di CP_4 [...]
in qualità di impresa designata per il F.G.V.D.S. in Controparte_1
quanto, da una verifica presso l'ANIA, era emersa la scopertura assicurativa del veicolo responsabile.
Nello specifico, riferiva di aver inoltrato numerose raccomandate A/R,
oltre al formale invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita rimasto senza esito.
1.4. Insisteva, pertanto, per accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura condotta dal convenuto nella causazione del sinistro per cui è causa, con condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti, comprese le spese mediche, con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi al procuratore antistatario.
2. Con comparsa di risposta si costituiva nella qualità Controparte_1
che, in via preliminare, eccepiva l'improponibilità della domanda attorea in considerazione della mancata o comunque insufficiente descrizione delle circostanze del sinistro, del codice fiscale dell'interessato e degli altri dati rilevanti al fine di una possibile definizione stragiudiziale della controversia;
eccepiva, altresì, la mancata prova in ordine all'assenza di scopertura assicurativa del veicolo ritenuto responsabile, la mancata sottoposizione a visita medica dell'infortunato, la mancata indicazione, ad opera dello stesso, dell'eventuale diritto alla percezione di prestazioni
3 dalle assicurazioni sociali obbligatorie, il mancato rispetto, infine, ad opera dell'attore, del termine di 60 giorni dalla raccomandata di denuncia del sinistro per l'inizio del presente giudizio.
2.1 Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda, contestando la dinamica dell'evento come prospettata da parte attrice e sostenendo l'eccessività del quantum risarcitorio richiesto.
2.2 Insisteva, in definitiva, per il rigetto delle domande attoree per inammissibilità e/o infondatezza.
3. Non si costituiva il convenuto he Controparte_2
veniva dichiarato contumace.
4. L'istruzione probatoria consisteva in produzioni documentali, prova testimoniale e CTU medico-legale.
5. La causa veniva quindi assegnata allo scrivente magistrato, in servizio presso la sezione civile a far data dal 22.01.2024; all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.06.2025, sostituita mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. In via preliminare, si rileva l'infondatezza delle eccezioni di improponibilità della domanda sollevate dalla società convenuta.
1.1. Dalla lettura della sentenza n. 1517/2018, resa all'esito del precedente giudizio intercorso tra le parti, si rileva che la domanda di Parte_1
è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale per la
[...]
“…incompletezza del contenuto della preventiva richiesta di risarcimento
danno inviata alla , nella qualità di impresa Controparte_1
4 designata alla gestione del fondo vittime della strada, e alla ON con
lettera raccomandata dell'8.4.2011…” (cft. pag. 17 di 22).
Orbene, parte attrice ha fornito prova di avere successivamente ottemperato alle condizioni di procedibilità, ex artt. 148 e 287 del d.lgs. n.
209/2005, mediante inoltro delle raccomandate A/R del 20.02.2013,
6.02.2014, 9.10.2015, 25.07.2017, 10.05.2018, cui è seguito il tentativo obbligatorio di stipula di convenzione di negoziazione assistita.
1.2. Da tale documentazione, versata in atti, si evince che la procedura stragiudiziale di cui all'art. 148 cod. ass. è stata regolarmente introdotta mediante indicazione del sinistro, con la precisazione che intervenivano i
Carabinieri, con l'indicazione di tutti i dati dell'infortunato (compreso il codice fiscale), con l'allegazione del referto medico e l'indicazione delle riscontrate percentuali di invalidità, con la dichiarazione di avere diritto all'intervento di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie
(cft. tenore delle predette raccomandate).
1.3. Non può non evidenziarsi, del resto, la peculiarità del caso concreto derivante dalla circostanza per cui tale carteggio, a mezzo del quale il descriveva l'accaduto e chiedeva il risarcimento, è in parte Parte_1
intercorso successivamente all'instaurazione di un più ampio e complesso processo, in contraddittorio anche con altre parti, rispetto al medesimo sinistro, la cui dinamica risultava in quella sede ampiamente illustrata e dedotta.
1.4. Il Tribunale evidenzia che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte
di Cassazione, sentenza del 12 dicembre 2024 n. 32152) ha valorizzato la necessità della partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa ante
5 causam, che mira a propiziare una conciliazione precontenziosa, al fine di evitare una lettura formalistica ed ostruzionistica del principio, a maggior ragione laddove – come nella specie – l'evento sia stato comunque oggetto di un precedente giudizio.
Resta fermo che la richiesta del danneggiato “è idonea a produrre il suo
effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti
perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno
e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della
proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o
più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi
mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria
da parte dell'assicuratore” (Cass. civ., ord. n. 15445 del 2021).
1.5. Nel caso di specie, il contenuto delle numerose raccomandate A/R di messa in mora, inoltrate dall'attore successivamente a quella dell'8.04.2011 – ritenuta inidonea dal Tribunale nel precedente giudizio -
unitamente alla peculiarità dello svolgimento di tale antecedente processo,
si ritengono pienamente adeguati allo scopo, laddove si consideri che le obiezioni meramente formali sul contenuto delle lettere del danneggiato non possono determinare, ex se, l'improponibilità della domanda, ove si tratti di elementi superflui rispetto alle operazioni - della compagnia assicuratrice - di accertamento e stima concernenti l'an ed il quantum di responsabilità del proprio assicurato (cfr., in motivazione, Cass. n.
4936/2018).
1.6. Risulta, infine, rispettato anche il termine di 60 giorni per l'esercizio della presente azione giudiziaria.
6 2. Passando al merito della controversia, la domanda come proposta è
fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
2.1 E' opportuno premettere che il danneggiato che promuova domanda di risarcimento del danno alla persona nei confronti del
[...]
, essendo dedotto in lite un sinistro cagionato da Parte_2
veicolo non identificato o privo di copertura assicurativa, ha l'onere di provare – ex art. 2697 c.c. – che il sinistro è stato prodotto dalla condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo, che questi sia rimasto sconosciuto o fosse alla guida di veicolo sprovvisto di assicurazione,
nonché il nesso di causalità tra il sinistro ed il danno alla persona lamentato.
2.2. Quanto, in particolare, al presupposto relativo all'assenza di copertura assicurativa, vale evidenziare che sin dal primo giudizio, conclusosi con declaratoria di inammissibilità, l'attore ha dedotto tale circostanza,
depositando attestazione ANIA da cui si ricava che, alla data del
10.06.2009 non risultava la copertura assicurativa del veicolo TG.
AS048KT (cft. allegato n. 29 alla citazione).
Anche la disposizione in esame va, del resto, interpretata in modo logico-
sistematico, oltre che in base al principio di buona fede e di vicinanza della prova, considerando che, a fronte dell'allegazione attorea, supportata da idonea e non contestata documentazione, , nella Controparte_1
qualità, non ha fornito prova - né nel precedente giudizio né nel presente processo – che il veicolo ritenuto responsabile fosse regolarmente assicurato, emergendo anzi la scopertura assicurativa proprio dalla lettura
7 della sentenza che ha definito il separato processo, quale atto liberamente apprezzabile nella presente sede.
2.3. Quanto alla prova del fatto storico e del nesso di causalità tra il sinistro stradale ed il danno lamentato dall'attore, alla stregua degli elementi processuali acquisiti deve ritenersi effettivamente accertato che in data
10/06/2009 alle ore 13.55 circa, in località Aversana del comune di
Battipaglia (SA), il nel percorrere la S.P. 312 in direzione CP_2
monti-mare, all'altezza del km. 7, all'uscita di una curva alla sua sinistra,
invadeva la corsia riservata alla circolazione del senso inverso di marcia,
venendo in collisione con il motociclo tg. DA43552, di proprietà di e condotto nell'occasione dal figlio che Persona_1 Pt_1
transitava sulla propria destra nel senso opposto di marcia.
2.4. Si rimanda, in primo luogo, alle deposizioni testimoniali.
, indifferente, sulla genuinità delle cui dichiarazioni non Testimone_1
è dato dubitare, ha confermato i capitoli di prova articolati da parte attrice nelle memorie istruttorie e ricostruito la dinamica del sinistro per avervi direttamente assistito.
Nello specifico, ha dichiarato di aver visto l'autovettura condotta dal convenuto invadere l'opposta corsia, colpendo così il motociclo su cui viaggiava l'attore.
Si riporta stralcio della deposizione resa all'udienza del 13.05.2022:
“Confermo che era il mese di giugno 2009, primo pomeriggio e mi trovavo
a bordo di un furgone in compagnia di mio fratello, in procinto di
immetterci sulla strada principale di cui non conosco il nome. Eravamo
fermi allo stop e prima di metterci ricordo di aver visto un'auto
8 proveniente dalla mia sinistra che nell'attraversare are una curva
invadeva l'opposta corsia di marcia dalla quale Proveniva un motorino
con a bordo due ragazzi. L'impatto avveniva nella corsia di marcia della
moto e interessava la parte anteriore di entrambi i mezzi coinvolti;
ricordo
che sia la moto che l'autovettura erano di colore scuro. A seguito
dell'impatto i ragazzi sono stati sbalzati dalla moto andando a cadere
nell'altra corsia a distanza di qualche metro l'uno dall'altro, l'auto si
fermò più avanti, e più avanti ancora si fermò il motorino. Le condizioni
climatiche erano buone…”.
Tale dinamica è stata confermata anche dall'altro teste escusso, Tes_2
, parimenti indifferente.
[...]
2.5. A conferma della piena attendibilità delle deposizioni testimoniali i
Carabinieri di Campagna, intervenuti in occasione del sinistro, nel verbale di intervento danno atto che l'autovettura Mercedes risultava
“completamente distrutta anteriormente” (cft. relazione di incidente depositata da parte attrice).
L'intera parte anteriore dell'autoveicolo, descritta come “completamente distrutta”, riprova la verificazione dell'impatto diretto e centrale, e non già
quella solamente laterale, come pure sarebbe stato logico attendersi nell'ipotesi di opposta invasione da parte del motociclo nella corsia di competenza dell'autoveicolo.
2.6. Non da ultimo, si rimanda alla CTU che ha dato riscontro sul nesso causale tra dinamica del sinistro ed esiti lesivi, secondo quanto meglio si dirà in seguito.
9 3. Quanto al comportamento del danneggiato, dal compendio probatorio in atti non è possibile trarre un concorso di colpa di , Parte_1
conducente del motociclo. Il predetto viaggiava nella propria corsia di marcia allorquando veniva colpito dal veicolo antagonista che invadeva l'opposta corsia.
Nulla è emerso circa una condotta di guida del non consona Parte_1
rispetto allo stato dei luoghi.
Ciò prova che l'impatto è stato causato esclusivamente per colpa imprudente del conducente del veicolo non assicurato.
4. In ordine al nesso di causalità ed al risarcimento del danno il Tribunale
osserva quanto segue.
4.1 Alla stregua della documentazione esibita e della relazione di C.T.U.
del dott. Dott. - Persona_2
da ritenersi pienamente condivisibile in quanto scientificamente elaborata nonché dotata di chiarezza, specificità e linearità delle risposte ai quesiti sottoposti, può ritenersi accertato quanto segue.
4.2. A seguito del sinistro verificatosi in data 10.06.2009 Parte_1
ha riportato: “POSTUMI STABILIZZATI POST-TRAUMATICI
[...]
DI FRATTURA PLURIFRAMMENTARIA FEMORE DX, FRATTURA
BIOSSEA GAMBA DX SINTERIZZATE CON CHIODO
ENDOMIDOLLARE E RIMOSSI I MEZZI DI SINTESI;
FRATTURA
FO AR SN CONSOLIDATA CON DUE SEDUTE DI
ONDE D‟URTO; SFIBRILLAMENTO DEL LEGAMENTO CROCIATO
ANTERIORE A DX SENZA INSTABILITÀ; ESITI CICATRIZIALI DI
FERITE L.C. AL LABBRO INFERIORE E REGIONE ZIGOMATICA DX
10 POST-TRAUMATICA E FERITE CHIRURGICHE IN REGIONE
TROCANTERICA, PRE-ROTULEA E MALLEOLO TIBIALE A DX, NON
DETURPANTI CON DANNO ESTETICO LIEVE. FRATTURA
CORONALI DENTALI DEGLI ELEMENTI 11,12, 21TRATTATE CON
RICOSTRUZIONE COMPOSITA”.
4.3. Per quanto concerne il nesso eziologico tra l'evento traumatico e i conseguenti postumi osservati, va affermato che per il convergere dei criteri causalistici esso appare dimostrabile in rapporto alla dinamica degli eventi, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte e le lesioni diagnosticate, nonché con la documentazione medica agli atti, come affermato anche dal C.T.U.: “Le lesioni riportate dal sono Parte_1
conseguenza dell'incidente avvenuto il 10/06/2009 per cui vi è nesso di
casualità”.
5. Passando alla disamina degli esiti biologici, si evidenzia che le lesioni suddette hanno residuato postumi di rilevanza medico – legale a carattere permanente che, secondo i più utilizzati criteri di valutazione medico –
legale sono correttamente quantificabili, come da relazione C.T.U. che si condivide, nei seguenti termini:
- Incapacità Temporanea Totale 60gg (sessanta giorni)
- Incapacità Temporanea Parziale al 50% 50gg (cinquanta giorni)
- Incapacità Temporanea Parziale al 25% 50% (cinquanta giorni)
- Danno alla salute 21% (ventuno per cento) del totale.
Il Tribunale ritiene di dover condividere le valutazioni espresse dal CTU,
che ha effettuato un esame approfondito della documentazione medica agli atti oltre che degli esiti della visita.
11 5.1. Nel caso in esame il Tribunale ritiene non doversi procedere alla liquidazione di un importo maggiormente elevato a titolo di personalizzazione come richiesto dall'attore; parimenti non sussistono i presupposti per il c.d. danno morale da ulteriore sofferenza interiore.
Come noto, i più recenti approdi giurisprudenziali hanno specificato e precisato che il giudice può incrementare, in sede di liquidazione del danno biologico, i relativi valori tabellari considerando il c.d. danno dinamico-
relazionale, e tale aumento è giustificabile in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali le quali rendono in concreto il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (cfr., da ultimo, Cass. Civ.
sez. III, sent., 11.11. 2019 n. 28988, confermato anche da Cass. civ., ord.
n. 26805 del 12.09.2022).
Il Tribunale ritiene non sussistenti tali circostanze specifiche ed eccezionali, in ragione del fatto che il danno subito non ha alterato in modo significativo la vita quotidiana e dinamico – relazionale del danneggiato,
nonché quella lavorativa, tenuto conto della particolare natura dell'attività
svolta dal danneggiato: “Le compromissioni della validità psico-fisica non
hanno alcuna incidenza sulla capacità lavorativa del ”. Parte_1
Risulta, quindi, al più di danno alla capacità lavorativa generica, rientrante nell'alveo di quello biologico, non attenendo alla produzione del reddito ma ad una menomazione psicofisica (ex multis cft. Cass. n. 1816 del
25.08.2014): il danneggiato, pur avendo subito esiti biologici permanenti,
non vede mutata la sua capacità lavorativa specifica.
12 6. Il danno non patrimoniale da invalidità permanente va dunque così
liquidato, sulla base delle nuove Tabelle di Milano (2024):
Età del danneggiato alla data del sinistro 19 anni
Percentuale di invalidità permanente 21%
Punto danno biologico € 3.929,92
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 50
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 50
Danno non patrimoniale risarcibile € 75.101,00
Invalidità temporanea totale € 6.900,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.875,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.437,50
Totale danno biologico temporaneo € 11.212,50
Totale generale: € 86.313,50
7. Per quanto attiene, infine, alle spese mediche sostenute, non si rinvengono nella produzione di parte le fatture e/o prove documentali a riguardo, fatta eccezione per la spesa da trattamento odontoiatrico, che va ammessa a rimborso.
Così si esprime, sul punto, il CTU: “Dalla documentazione acclusa agli
atti non risultano spese sostenute né di ticket per indagini strumentali e/o
farmaci, né per le consulenze fatte in attività intramoenia, né per
l'acquisto di presidi ortopedici (tutore, bastone canadesi). L'unica spesa
sanitaria documentata è il trattamento odontoiatrico eseguito in data
05/10/11 e che ammonta ad € 1000,00 (mille euro)”.
13 8. In conclusione, in accoglimento della domanda proposta da Parte_1
e nella
[...] Controparte_2 Controparte_1
qualità, sono condannati, in solido tra loro, al pagamento della somma totale di € 87.313,50 a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi legali su tale somma, devalutata alla data del sinistro ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat fino al saldo. Sull'importo risultante sono dovuti gli ulteriori interessi legali dal deposito della presente sentenza al soddisfo.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 147/22 e s.m., tenendo conto del valore del decisum, delle attività espletate secondo parametri compresi tra minimi e medi stante l'attività espletata.
Parimenti, le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto, seguono la soccombenza e sono poste definitivamente e per intero, a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Va disposta, infine, la distrazione delle predette spese di lite in favore del difensore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , disattesa ogni diversa e/o ulteriore Parte_1
istanza così provvede:
1. accerta l'esclusiva responsabilità di nella Controparte_2
causazione del sinistro in oggetto;
2. per l'effetto, in accoglimento della domanda attorea, condanna
[...]
e quale Controparte_2 Controparte_1
Impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime
14 della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., in solido tra loro, al pagamento, in favore di , della somma di € 87.313,50 Parte_1
a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi legali su tale somma,
devalutata alla data del sinistro ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat fino al saldo. Sull'importo risultante sono dovuti gli ulteriori interessi legali dal deposito della presente sentenza al soddisfo.
3. Condanna i predetti convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attore, che si liquidano in € 286,00 per esborsi ed euro 9.000,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di CTU,
liquidate in corso di causa con separato decreto, definitivamente e per intero a carico dei convenuti, in solido tra loro;
4. dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'Avv.
RI TE, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno il 6.11.2025
Il giudice
CE OS
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
In persona del giudice dott. CE OS, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al N.R.G. 8387/2018 avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale, vertente
TRA
, C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. RI TE, giusta procura a margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso lo Studio del predetto difensore in Macchia di EC VE (SA) Via
D'Aiutolo n.1;
ATTORE
E
nella qualità di Controparte_1
impresa designata dalla Regione Campania alla gestione dei danni del
Fondo di Garanzia vittime della strada, in persona del legale rapp.te p.t.,
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Apicella, in virtù di procura speciale
1 in atti, elettivamente domiciliata presso lo Studio del predetto difensore in
Napoli, Via A. De Gasperi
CONVENUTA
NONCHE'
Via C. Olindo n. 12, Pachino (SI); Controparte_2
CONVENUTO – CONTUMACE
Conclusioni: come da note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.06.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio quale impresa designata per Controparte_1
la Regione Campania a gestire il Fondo di Garanzia Vittime della Strada,
nonché al fine di veder accertare e dichiarare Controparte_2
l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo in ordine al sinistro verificatosi il 10/06/2009 alle ore 13.55 circa, in località Aversana del comune di
Battipaglia (SA).
1.1. Deduceva che il nel percorrere la S.P. 312 in CP_2
direzione monti-mare, all'altezza del km. 7, all'uscita di una curva alla sua sinistra, invadeva la corsia riservata alla circolazione del senso inverso di marcia, venendo in collisione con il motociclo tg. DA43552, di proprietà
di e condotto nell'occasione dal figlio , che Persona_1 Pt_1
transitava sulla propria destra nel senso opposto di marcia.
1.2. Precisava di essere già intervenuto nel precedente giudizio di risarcimento danni, rubricato al n. 1137/2011 R.G., svoltosi sempre dinanzi al Tribunale di Salerno e definito con sentenza n. 1517/2018
2 dichiarativa dell'improponibilità della domanda a causa dell'incompletezza della richiesta di risarcimento inviata alla ON e alla
. Controparte_3
1.3. Rappresentava di aver avviato nuova procedura di risarcimento dei danni subiti nei confronti della e di CP_4 [...]
in qualità di impresa designata per il F.G.V.D.S. in Controparte_1
quanto, da una verifica presso l'ANIA, era emersa la scopertura assicurativa del veicolo responsabile.
Nello specifico, riferiva di aver inoltrato numerose raccomandate A/R,
oltre al formale invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita rimasto senza esito.
1.4. Insisteva, pertanto, per accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura condotta dal convenuto nella causazione del sinistro per cui è causa, con condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti, comprese le spese mediche, con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi al procuratore antistatario.
2. Con comparsa di risposta si costituiva nella qualità Controparte_1
che, in via preliminare, eccepiva l'improponibilità della domanda attorea in considerazione della mancata o comunque insufficiente descrizione delle circostanze del sinistro, del codice fiscale dell'interessato e degli altri dati rilevanti al fine di una possibile definizione stragiudiziale della controversia;
eccepiva, altresì, la mancata prova in ordine all'assenza di scopertura assicurativa del veicolo ritenuto responsabile, la mancata sottoposizione a visita medica dell'infortunato, la mancata indicazione, ad opera dello stesso, dell'eventuale diritto alla percezione di prestazioni
3 dalle assicurazioni sociali obbligatorie, il mancato rispetto, infine, ad opera dell'attore, del termine di 60 giorni dalla raccomandata di denuncia del sinistro per l'inizio del presente giudizio.
2.1 Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda, contestando la dinamica dell'evento come prospettata da parte attrice e sostenendo l'eccessività del quantum risarcitorio richiesto.
2.2 Insisteva, in definitiva, per il rigetto delle domande attoree per inammissibilità e/o infondatezza.
3. Non si costituiva il convenuto he Controparte_2
veniva dichiarato contumace.
4. L'istruzione probatoria consisteva in produzioni documentali, prova testimoniale e CTU medico-legale.
5. La causa veniva quindi assegnata allo scrivente magistrato, in servizio presso la sezione civile a far data dal 22.01.2024; all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.06.2025, sostituita mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. In via preliminare, si rileva l'infondatezza delle eccezioni di improponibilità della domanda sollevate dalla società convenuta.
1.1. Dalla lettura della sentenza n. 1517/2018, resa all'esito del precedente giudizio intercorso tra le parti, si rileva che la domanda di Parte_1
è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale per la
[...]
“…incompletezza del contenuto della preventiva richiesta di risarcimento
danno inviata alla , nella qualità di impresa Controparte_1
4 designata alla gestione del fondo vittime della strada, e alla ON con
lettera raccomandata dell'8.4.2011…” (cft. pag. 17 di 22).
Orbene, parte attrice ha fornito prova di avere successivamente ottemperato alle condizioni di procedibilità, ex artt. 148 e 287 del d.lgs. n.
209/2005, mediante inoltro delle raccomandate A/R del 20.02.2013,
6.02.2014, 9.10.2015, 25.07.2017, 10.05.2018, cui è seguito il tentativo obbligatorio di stipula di convenzione di negoziazione assistita.
1.2. Da tale documentazione, versata in atti, si evince che la procedura stragiudiziale di cui all'art. 148 cod. ass. è stata regolarmente introdotta mediante indicazione del sinistro, con la precisazione che intervenivano i
Carabinieri, con l'indicazione di tutti i dati dell'infortunato (compreso il codice fiscale), con l'allegazione del referto medico e l'indicazione delle riscontrate percentuali di invalidità, con la dichiarazione di avere diritto all'intervento di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie
(cft. tenore delle predette raccomandate).
1.3. Non può non evidenziarsi, del resto, la peculiarità del caso concreto derivante dalla circostanza per cui tale carteggio, a mezzo del quale il descriveva l'accaduto e chiedeva il risarcimento, è in parte Parte_1
intercorso successivamente all'instaurazione di un più ampio e complesso processo, in contraddittorio anche con altre parti, rispetto al medesimo sinistro, la cui dinamica risultava in quella sede ampiamente illustrata e dedotta.
1.4. Il Tribunale evidenzia che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte
di Cassazione, sentenza del 12 dicembre 2024 n. 32152) ha valorizzato la necessità della partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa ante
5 causam, che mira a propiziare una conciliazione precontenziosa, al fine di evitare una lettura formalistica ed ostruzionistica del principio, a maggior ragione laddove – come nella specie – l'evento sia stato comunque oggetto di un precedente giudizio.
Resta fermo che la richiesta del danneggiato “è idonea a produrre il suo
effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti
perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno
e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della
proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o
più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi
mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria
da parte dell'assicuratore” (Cass. civ., ord. n. 15445 del 2021).
1.5. Nel caso di specie, il contenuto delle numerose raccomandate A/R di messa in mora, inoltrate dall'attore successivamente a quella dell'8.04.2011 – ritenuta inidonea dal Tribunale nel precedente giudizio -
unitamente alla peculiarità dello svolgimento di tale antecedente processo,
si ritengono pienamente adeguati allo scopo, laddove si consideri che le obiezioni meramente formali sul contenuto delle lettere del danneggiato non possono determinare, ex se, l'improponibilità della domanda, ove si tratti di elementi superflui rispetto alle operazioni - della compagnia assicuratrice - di accertamento e stima concernenti l'an ed il quantum di responsabilità del proprio assicurato (cfr., in motivazione, Cass. n.
4936/2018).
1.6. Risulta, infine, rispettato anche il termine di 60 giorni per l'esercizio della presente azione giudiziaria.
6 2. Passando al merito della controversia, la domanda come proposta è
fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
2.1 E' opportuno premettere che il danneggiato che promuova domanda di risarcimento del danno alla persona nei confronti del
[...]
, essendo dedotto in lite un sinistro cagionato da Parte_2
veicolo non identificato o privo di copertura assicurativa, ha l'onere di provare – ex art. 2697 c.c. – che il sinistro è stato prodotto dalla condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo, che questi sia rimasto sconosciuto o fosse alla guida di veicolo sprovvisto di assicurazione,
nonché il nesso di causalità tra il sinistro ed il danno alla persona lamentato.
2.2. Quanto, in particolare, al presupposto relativo all'assenza di copertura assicurativa, vale evidenziare che sin dal primo giudizio, conclusosi con declaratoria di inammissibilità, l'attore ha dedotto tale circostanza,
depositando attestazione ANIA da cui si ricava che, alla data del
10.06.2009 non risultava la copertura assicurativa del veicolo TG.
AS048KT (cft. allegato n. 29 alla citazione).
Anche la disposizione in esame va, del resto, interpretata in modo logico-
sistematico, oltre che in base al principio di buona fede e di vicinanza della prova, considerando che, a fronte dell'allegazione attorea, supportata da idonea e non contestata documentazione, , nella Controparte_1
qualità, non ha fornito prova - né nel precedente giudizio né nel presente processo – che il veicolo ritenuto responsabile fosse regolarmente assicurato, emergendo anzi la scopertura assicurativa proprio dalla lettura
7 della sentenza che ha definito il separato processo, quale atto liberamente apprezzabile nella presente sede.
2.3. Quanto alla prova del fatto storico e del nesso di causalità tra il sinistro stradale ed il danno lamentato dall'attore, alla stregua degli elementi processuali acquisiti deve ritenersi effettivamente accertato che in data
10/06/2009 alle ore 13.55 circa, in località Aversana del comune di
Battipaglia (SA), il nel percorrere la S.P. 312 in direzione CP_2
monti-mare, all'altezza del km. 7, all'uscita di una curva alla sua sinistra,
invadeva la corsia riservata alla circolazione del senso inverso di marcia,
venendo in collisione con il motociclo tg. DA43552, di proprietà di e condotto nell'occasione dal figlio che Persona_1 Pt_1
transitava sulla propria destra nel senso opposto di marcia.
2.4. Si rimanda, in primo luogo, alle deposizioni testimoniali.
, indifferente, sulla genuinità delle cui dichiarazioni non Testimone_1
è dato dubitare, ha confermato i capitoli di prova articolati da parte attrice nelle memorie istruttorie e ricostruito la dinamica del sinistro per avervi direttamente assistito.
Nello specifico, ha dichiarato di aver visto l'autovettura condotta dal convenuto invadere l'opposta corsia, colpendo così il motociclo su cui viaggiava l'attore.
Si riporta stralcio della deposizione resa all'udienza del 13.05.2022:
“Confermo che era il mese di giugno 2009, primo pomeriggio e mi trovavo
a bordo di un furgone in compagnia di mio fratello, in procinto di
immetterci sulla strada principale di cui non conosco il nome. Eravamo
fermi allo stop e prima di metterci ricordo di aver visto un'auto
8 proveniente dalla mia sinistra che nell'attraversare are una curva
invadeva l'opposta corsia di marcia dalla quale Proveniva un motorino
con a bordo due ragazzi. L'impatto avveniva nella corsia di marcia della
moto e interessava la parte anteriore di entrambi i mezzi coinvolti;
ricordo
che sia la moto che l'autovettura erano di colore scuro. A seguito
dell'impatto i ragazzi sono stati sbalzati dalla moto andando a cadere
nell'altra corsia a distanza di qualche metro l'uno dall'altro, l'auto si
fermò più avanti, e più avanti ancora si fermò il motorino. Le condizioni
climatiche erano buone…”.
Tale dinamica è stata confermata anche dall'altro teste escusso, Tes_2
, parimenti indifferente.
[...]
2.5. A conferma della piena attendibilità delle deposizioni testimoniali i
Carabinieri di Campagna, intervenuti in occasione del sinistro, nel verbale di intervento danno atto che l'autovettura Mercedes risultava
“completamente distrutta anteriormente” (cft. relazione di incidente depositata da parte attrice).
L'intera parte anteriore dell'autoveicolo, descritta come “completamente distrutta”, riprova la verificazione dell'impatto diretto e centrale, e non già
quella solamente laterale, come pure sarebbe stato logico attendersi nell'ipotesi di opposta invasione da parte del motociclo nella corsia di competenza dell'autoveicolo.
2.6. Non da ultimo, si rimanda alla CTU che ha dato riscontro sul nesso causale tra dinamica del sinistro ed esiti lesivi, secondo quanto meglio si dirà in seguito.
9 3. Quanto al comportamento del danneggiato, dal compendio probatorio in atti non è possibile trarre un concorso di colpa di , Parte_1
conducente del motociclo. Il predetto viaggiava nella propria corsia di marcia allorquando veniva colpito dal veicolo antagonista che invadeva l'opposta corsia.
Nulla è emerso circa una condotta di guida del non consona Parte_1
rispetto allo stato dei luoghi.
Ciò prova che l'impatto è stato causato esclusivamente per colpa imprudente del conducente del veicolo non assicurato.
4. In ordine al nesso di causalità ed al risarcimento del danno il Tribunale
osserva quanto segue.
4.1 Alla stregua della documentazione esibita e della relazione di C.T.U.
del dott. Dott. - Persona_2
da ritenersi pienamente condivisibile in quanto scientificamente elaborata nonché dotata di chiarezza, specificità e linearità delle risposte ai quesiti sottoposti, può ritenersi accertato quanto segue.
4.2. A seguito del sinistro verificatosi in data 10.06.2009 Parte_1
ha riportato: “POSTUMI STABILIZZATI POST-TRAUMATICI
[...]
DI FRATTURA PLURIFRAMMENTARIA FEMORE DX, FRATTURA
BIOSSEA GAMBA DX SINTERIZZATE CON CHIODO
ENDOMIDOLLARE E RIMOSSI I MEZZI DI SINTESI;
FRATTURA
FO AR SN CONSOLIDATA CON DUE SEDUTE DI
ONDE D‟URTO; SFIBRILLAMENTO DEL LEGAMENTO CROCIATO
ANTERIORE A DX SENZA INSTABILITÀ; ESITI CICATRIZIALI DI
FERITE L.C. AL LABBRO INFERIORE E REGIONE ZIGOMATICA DX
10 POST-TRAUMATICA E FERITE CHIRURGICHE IN REGIONE
TROCANTERICA, PRE-ROTULEA E MALLEOLO TIBIALE A DX, NON
DETURPANTI CON DANNO ESTETICO LIEVE. FRATTURA
CORONALI DENTALI DEGLI ELEMENTI 11,12, 21TRATTATE CON
RICOSTRUZIONE COMPOSITA”.
4.3. Per quanto concerne il nesso eziologico tra l'evento traumatico e i conseguenti postumi osservati, va affermato che per il convergere dei criteri causalistici esso appare dimostrabile in rapporto alla dinamica degli eventi, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte e le lesioni diagnosticate, nonché con la documentazione medica agli atti, come affermato anche dal C.T.U.: “Le lesioni riportate dal sono Parte_1
conseguenza dell'incidente avvenuto il 10/06/2009 per cui vi è nesso di
casualità”.
5. Passando alla disamina degli esiti biologici, si evidenzia che le lesioni suddette hanno residuato postumi di rilevanza medico – legale a carattere permanente che, secondo i più utilizzati criteri di valutazione medico –
legale sono correttamente quantificabili, come da relazione C.T.U. che si condivide, nei seguenti termini:
- Incapacità Temporanea Totale 60gg (sessanta giorni)
- Incapacità Temporanea Parziale al 50% 50gg (cinquanta giorni)
- Incapacità Temporanea Parziale al 25% 50% (cinquanta giorni)
- Danno alla salute 21% (ventuno per cento) del totale.
Il Tribunale ritiene di dover condividere le valutazioni espresse dal CTU,
che ha effettuato un esame approfondito della documentazione medica agli atti oltre che degli esiti della visita.
11 5.1. Nel caso in esame il Tribunale ritiene non doversi procedere alla liquidazione di un importo maggiormente elevato a titolo di personalizzazione come richiesto dall'attore; parimenti non sussistono i presupposti per il c.d. danno morale da ulteriore sofferenza interiore.
Come noto, i più recenti approdi giurisprudenziali hanno specificato e precisato che il giudice può incrementare, in sede di liquidazione del danno biologico, i relativi valori tabellari considerando il c.d. danno dinamico-
relazionale, e tale aumento è giustificabile in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali le quali rendono in concreto il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (cfr., da ultimo, Cass. Civ.
sez. III, sent., 11.11. 2019 n. 28988, confermato anche da Cass. civ., ord.
n. 26805 del 12.09.2022).
Il Tribunale ritiene non sussistenti tali circostanze specifiche ed eccezionali, in ragione del fatto che il danno subito non ha alterato in modo significativo la vita quotidiana e dinamico – relazionale del danneggiato,
nonché quella lavorativa, tenuto conto della particolare natura dell'attività
svolta dal danneggiato: “Le compromissioni della validità psico-fisica non
hanno alcuna incidenza sulla capacità lavorativa del ”. Parte_1
Risulta, quindi, al più di danno alla capacità lavorativa generica, rientrante nell'alveo di quello biologico, non attenendo alla produzione del reddito ma ad una menomazione psicofisica (ex multis cft. Cass. n. 1816 del
25.08.2014): il danneggiato, pur avendo subito esiti biologici permanenti,
non vede mutata la sua capacità lavorativa specifica.
12 6. Il danno non patrimoniale da invalidità permanente va dunque così
liquidato, sulla base delle nuove Tabelle di Milano (2024):
Età del danneggiato alla data del sinistro 19 anni
Percentuale di invalidità permanente 21%
Punto danno biologico € 3.929,92
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 50
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 50
Danno non patrimoniale risarcibile € 75.101,00
Invalidità temporanea totale € 6.900,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.875,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.437,50
Totale danno biologico temporaneo € 11.212,50
Totale generale: € 86.313,50
7. Per quanto attiene, infine, alle spese mediche sostenute, non si rinvengono nella produzione di parte le fatture e/o prove documentali a riguardo, fatta eccezione per la spesa da trattamento odontoiatrico, che va ammessa a rimborso.
Così si esprime, sul punto, il CTU: “Dalla documentazione acclusa agli
atti non risultano spese sostenute né di ticket per indagini strumentali e/o
farmaci, né per le consulenze fatte in attività intramoenia, né per
l'acquisto di presidi ortopedici (tutore, bastone canadesi). L'unica spesa
sanitaria documentata è il trattamento odontoiatrico eseguito in data
05/10/11 e che ammonta ad € 1000,00 (mille euro)”.
13 8. In conclusione, in accoglimento della domanda proposta da Parte_1
e nella
[...] Controparte_2 Controparte_1
qualità, sono condannati, in solido tra loro, al pagamento della somma totale di € 87.313,50 a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi legali su tale somma, devalutata alla data del sinistro ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat fino al saldo. Sull'importo risultante sono dovuti gli ulteriori interessi legali dal deposito della presente sentenza al soddisfo.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 147/22 e s.m., tenendo conto del valore del decisum, delle attività espletate secondo parametri compresi tra minimi e medi stante l'attività espletata.
Parimenti, le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto, seguono la soccombenza e sono poste definitivamente e per intero, a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Va disposta, infine, la distrazione delle predette spese di lite in favore del difensore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , disattesa ogni diversa e/o ulteriore Parte_1
istanza così provvede:
1. accerta l'esclusiva responsabilità di nella Controparte_2
causazione del sinistro in oggetto;
2. per l'effetto, in accoglimento della domanda attorea, condanna
[...]
e quale Controparte_2 Controparte_1
Impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime
14 della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., in solido tra loro, al pagamento, in favore di , della somma di € 87.313,50 Parte_1
a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi legali su tale somma,
devalutata alla data del sinistro ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat fino al saldo. Sull'importo risultante sono dovuti gli ulteriori interessi legali dal deposito della presente sentenza al soddisfo.
3. Condanna i predetti convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attore, che si liquidano in € 286,00 per esborsi ed euro 9.000,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di CTU,
liquidate in corso di causa con separato decreto, definitivamente e per intero a carico dei convenuti, in solido tra loro;
4. dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'Avv.
RI TE, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno il 6.11.2025
Il giudice
CE OS
15