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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/04/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 792 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 792 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da: nata a [...] il [...] Parte_1
dell'Avv. MONTI STEFANO CodiceFiscale_1
( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. MONTI STEFANO (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 15/05/2024 con il quale Parte_1
e anno proposto domanda congiunta per la separazione personale
[...] Parte_2 nonché, contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 7.06.1997,
a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati i figli e , tutti maggiorenni ma, dei quali, Per_1 Per_2 Per_3 solo la prima economicamente autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositate in data 25.03.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso, con alcune precisazioni e modifiche, e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.898
e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Rimini in viale Cristoforo
Colombo n. 14, int. 11 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Sig.ra
[...] che ne è comproprietaria con i fratelli e la madre e nell'interesse Parte_1 dei figli e non ancora autosufficienti ed ivi abitualmente conviventi. Per_2 Per_3
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MAGGIORENNI
3. i figli e maggiorenni ma non patrimonialmente autosufficienti, Persona_4 Persona_5 restano affidati ad entrambi i genitori, i quali si faranno carico del loro mantenimento, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. i figli (di anni 25) e (di anni 23) Persona_4 Persona_5 restano collocati presso la dimora materna.
5. verserà a Parte_2 Parte_1 Parte_1
tramite accredito con bonifico bancario al seguente IBAN [...]
[...]
C/O Credit Agricole Rimini Sede, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli e pari nel complesso ad € 500,00 (euro cinquecento/00) e così Per_2 Per_3
€ 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Qualora uno dei due figli e ) diverrà patrimonialmente autonomo i coniugi si accordano, Per_2 Per_3 sin da ora, che l'assegno di mantenimento per il figlio, rimasto patrimonialmente non autonomo, aumenterà ad € 300,00
(euro trecento/00).
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del
50% secondo il "protocollo sulle spese straordinarie" del Tribunale di Bologna.
Tra queste gli odierni ricorrenti indicano come spese che dovranno essere, sicuramente, sostenute al 50% da parte dei genitori: le tasse ed i costi universitari e del conservatorio, i costi delle locazioni che i figli e dovranno sostenere per soggiornare presso le località presso le quali stanno svolgendo Per_2 Per_3
i loro corsi di studio (attualmente Milano e Bologna).
ALTRE DISPOSIZIONI
7. Per quanto riguarda i 4 cani già di proprietà dei ricorrenti al momento della separazione, si concorda che rimarranno a carico della Sig.ra di Parte_1 Parte_1
8. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e alle condizioni di cui sopra da Parte_1 Parte_2 intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 160 Parte II Serie A Anno 1997 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 3.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 792 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da: nata a [...] il [...] Parte_1
dell'Avv. MONTI STEFANO CodiceFiscale_1
( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. MONTI STEFANO (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 15/05/2024 con il quale Parte_1
e anno proposto domanda congiunta per la separazione personale
[...] Parte_2 nonché, contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 7.06.1997,
a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati i figli e , tutti maggiorenni ma, dei quali, Per_1 Per_2 Per_3 solo la prima economicamente autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositate in data 25.03.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso, con alcune precisazioni e modifiche, e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.898
e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Rimini in viale Cristoforo
Colombo n. 14, int. 11 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Sig.ra
[...] che ne è comproprietaria con i fratelli e la madre e nell'interesse Parte_1 dei figli e non ancora autosufficienti ed ivi abitualmente conviventi. Per_2 Per_3
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MAGGIORENNI
3. i figli e maggiorenni ma non patrimonialmente autosufficienti, Persona_4 Persona_5 restano affidati ad entrambi i genitori, i quali si faranno carico del loro mantenimento, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. i figli (di anni 25) e (di anni 23) Persona_4 Persona_5 restano collocati presso la dimora materna.
5. verserà a Parte_2 Parte_1 Parte_1
tramite accredito con bonifico bancario al seguente IBAN [...]
[...]
C/O Credit Agricole Rimini Sede, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli e pari nel complesso ad € 500,00 (euro cinquecento/00) e così Per_2 Per_3
€ 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Qualora uno dei due figli e ) diverrà patrimonialmente autonomo i coniugi si accordano, Per_2 Per_3 sin da ora, che l'assegno di mantenimento per il figlio, rimasto patrimonialmente non autonomo, aumenterà ad € 300,00
(euro trecento/00).
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del
50% secondo il "protocollo sulle spese straordinarie" del Tribunale di Bologna.
Tra queste gli odierni ricorrenti indicano come spese che dovranno essere, sicuramente, sostenute al 50% da parte dei genitori: le tasse ed i costi universitari e del conservatorio, i costi delle locazioni che i figli e dovranno sostenere per soggiornare presso le località presso le quali stanno svolgendo Per_2 Per_3
i loro corsi di studio (attualmente Milano e Bologna).
ALTRE DISPOSIZIONI
7. Per quanto riguarda i 4 cani già di proprietà dei ricorrenti al momento della separazione, si concorda che rimarranno a carico della Sig.ra di Parte_1 Parte_1
8. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e alle condizioni di cui sopra da Parte_1 Parte_2 intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 160 Parte II Serie A Anno 1997 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 3.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi