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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 16/12/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 522/2024 693/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 16.12.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause di primo grado riunite, iscritte ai nn. r.g. 522/2024 e 693/2024, promosse da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Borgosesia (VC), viale Duca d'Aosta n. 53, presso lo studio degli Avv. PAPALIA ALBERTO e MANDIA PIETRO, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce alla memoria di costituzione dei nuovi Difensori;
- ricorrente contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell' in Novara, C.so della Vittoria n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
SU CO, giusta procura generale in atti;
- convenuto
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione in materia previdenziale i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE : Parte_1
Preliminarmente:
- concedersi, inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza
– ingiunzione opposta, così evitando le conseguenze pregiudizievoli dell'esecuzione.
- annullare o dichiarare nulla l'ordinanza – ingiunzione n. 0I-001435146 emessa dall' di Novara e notificata al Sig. in data 10.04.2024 per difetto di CP_2 Parte_1 legittimazione passiva in capo all'odierno ricorrente. Nel merito e in via principale:
1 - annullare o dichiarare nulla l'ordinanza – ingiunzione n. 0I-001435146 emessa dall' di Novara e notificata al Sig. in data 10.04.2024, per tutte, o CP_2 Parte_1 anche solo una, delle ragioni di cui in narrativa. In subordine:
- in caso di rigetto della domanda principale, rideterminare la sanzione amministrativa nella misura minima di cui all'art. 23 del D.L. 48/2023 e succ. modifiche, così conseguentemente nella misura di “una volta e mezza l'importo omesso”, anche in virtù del principio di proporzionalità tra la gravità / entità della violazione e la relativa sanzione. In ogni caso, con vittoria di onorari e spese di giudizio.
PER IL CONVENUTO : CP_2
Voglia l'ecc.mo Tribunale adito, previa riunione alla presente causa di quella pendente al n. RG 693/2024, respingere il ricorso avverso siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione opposta. Vinte le spese.
FATTO E DIRITTO
Con ricorsi depositati in data 8.5.2024 e 11.6.2024, ricorreva Parte_1 al Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, in opposizione alle ordinanze ingiunzione nn. 0I-001435146 CP_2
e 0I-001952238, con cui gli era stato rispettivamente intimato il pagamento di sanzioni amministrative di euro 11.026,50 e 5.024, per omesso versamento di ritenute previdenziali, negli anni 2017 e 2018. Riferiva il ricorrente di aver ricevuto notificazione delle suddette ordinanze, nella sua qualità di legale rappresentante della , avente sede Controparte_3 legale in Borgosesia e uffici amministrativi e commerciali in Grignasco. Egli era stato presidente del c.d.a. dall'aprile 2015 al dicembre 2017, allorché aveva risolto il rapporto di lavoro con la società, lasciandola in gestione a , che ne era divenuto CP_4 liquidatore. La società era stata cancellata nel 2020. Contestava la propria responsabilità in ordine agli asseriti omessi versamenti e allegava che la società avesse sempre ottenuto DURC regolari, per poter partecipare alle gare d'appalto. In ogni caso, dal gennaio 2018, egli non era più stato coinvolto nella gestione dell'attività aziendale. Eccepiva, pertanto, il proprio difetto di legittimazione passiva, con riguardo alle sanzioni per violazioni commesse nel 2018. Eccepiva la carenza di motivazione dell'atto impugnato, la sua formazione dopo il decorso del termine di cui all'art. 14, l. n. 689/1981, la mancata notifica tempestiva dell'atto di accertamento, con conseguente impossibilità di accedere alla regolarizzazione spontanea, entro tre mesi. Eccepiva altresì la prescrizione del diritto di riscuotere la sanzione, ai sensi dell'art. 28, l. n. 689/1981.
2 In ogni caso, riteneva non sussistere l'elemento soggettivo dell'illecito. In subordine, domandava la riduzione della sanzione al minimo edittale.
Si costituiva l , con memorie difensive depositate il 6.11.2024. CP_2
Domandava preliminarmente la riunione dei due giudizi, per connessione oggettiva. Argomentava circa la natura del giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione e sui limiti alla cognizione del giudice, nonché la regolarità formale del procedimento seguito e del provvedimento. Argomentava in ordine all'inapplicabilità dell'art. 14, l. n. 689/1981 alla fattispecie in esame, sostenendo che il d. lgs. n. 8/2016 non prevedeva affatto un termine per la conclusione del procedimento, previsto a pena di decadenza. In subordine, sosteneva che il termine non fosse decorso, al momento dell'accertamento. Riteneva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Rammentava la normativa di depenalizzazione, di cui al d.lgs. n. 8/2016, allegando di avere regolarmente contestato la violazione al trasgressore e che, comunque, il mancato versamento delle ritenute contributive non era stato contestato dall'opponente. Produceva la visura camerale, evidenziando che il ricorrente risultava legale rappresentante della società fino al dicembre 2017 e pertanto, lo riteneva responsabile del mancato pagamento dei contributi alla scadenza del 16.1.2018. Deduceva, inoltre, di aver correttamente commisurato la sanzione, in relazione ai parametri di legge e che il provvedimento conteneva gli elementi di motivazione previsti dalla legge.
Riunite le cause ai sensi degli artt. 274 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c., all'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, esse venivano poste in decisione.
*** 1. I ricorsi sono fondati e vanno accolti. È fondata l'eccezione di decadenza ex art. 14, l. n. 689/1981, proposta dall'opponente. Per il principio della ragione più liquida, trattandosi di eccezione idonea a definire il giudizio, il Tribunale si limiterà al suo esame.
Sul punto, va richiamata, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 389/2023 (r.g. n. 261/2023) che, richiamando a sua volta propri precedenti, ha condivisibilmente ritenuto che l'art. 14 cit. è applicabile alle sanzioni amministrative derivanti dalla depenalizzazione degli illeciti contributivi.
Quanto agli illeciti relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore del d. lgs. n. 8/2016, nel precedente appena richiamato, la Corte ha osservato che “fermo restando che secondo l'art. 9 D.Lgs. 8/2016 l'autorità amministrativa è tenuta a notificare gli estremi della violazione entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti penali, il 'vuoto' normativo circa gli effetti dell'inosservanza di tale termine (non specificati dall'art. 9) è logicamente ed agevolmente colmabile, seguendo il rinvio
3 dell'art. 6 D.Lgs. 8/2016, tramite il ricorso all'ultimo comma dell'art. 14 L.689/81, ritenendo quindi che la violazione del termine, con riferimento al soggetto destinatario della notificazione tardiva, comporti l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria. L'applicabilità dell'art. 14 L. 689/81 ed in particolare dell'effetto decadenziale/estintivo ivi previsto si desume anche adottando un diverso profilo interpretativo. L'art. 9 del D.Lgs. 8/2016, titolato prevede un complesso doppio passaggio di atti che in un primo tempo, concomitante con il periodo in cui i mancati versamenti delle ritenute costituivano in ogni caso reato penale, comportava la trasmissione dalla sede amministrativa a quella penale e successivamente, con la depenalizzazione, un ritorno all'autorità amministrativa;
la 'ritrasmissione' in sede amministrativa, come si è visto, segna anche la decorrenza della notifica degli 'estremi della violazione' da effettuarsi nei confronti del trasgressore. Ora nel caso di specie non vi è notizia che tale complesso iter sia stato seguito, né l' CP_2 onerato in tal senso, ha allegato se e quando gli atti siano stati eventualmente trasmessi in sede penale e nuovamente inviati in sede amministrativa [nel caso di cui al presente giudizio, è pacifico che non vi è stata alcuna trasmissione di atti dall'autorità giudiziaria all' n.d.e.]. In sostanza, in assenza di qualsiasi notizia in ordine ai CP_2 citati passaggi, ed in particolare del momento in cui eventualmente gli atti trasmessi dalla sede penale siano stati ricevuti dall'autorità amministrativa, si deve ritenere inapplicabile la tempistica prevista dall'art. 9 D.Lgs. 8/2016, con conseguente piena applicabilità (mediante il rinvio dell'art. 6), dell'art. 14 L.689/81, con particolare riferimento alla fattispecie decadenziale ivi prevista. L'unico 'adattamento' reso necessario dalla particolarità delle fattispecie esaminate attiene all'individuazione della decorrenza dei termini. Posto che nella vicenda in esame i mancati versamenti che hanno dato origine all'ordinanza ingiunzione risalgono al periodo dicembre 2012 – settembre 2013 [nel caso di cui al presente giudizio risalgono al periodo dicembre 2013
- agosto 2015, n.d.e.], il termine per la notificazione della violazione al trasgressore non può decorrere da una data collocata in tale periodo, dal momento che all'epoca la fattispecie costituiva reato penale e non era quindi ipotizzabile l'avvio della procedura per l'irrogazione della sanzione amministrativa. La data di decorrenza logicamente individuabile è il momento di entrata in vigore del D.Lgs. 8/2016, (6.2.2016), quando, con la depenalizzazione, l è stato posto nella condizione di avviare la procedura CP_2 nei confronti del trasgressore finalizzata all'irrogazione della sanzione amministrativa” (App. Torino n. 89/2023 e 111/2023)”.
Più di recente si è, poi, acutamente osservato che “Quanto alla estrema difficoltà
o impossibilità di (accertare e) contestare l'illecito amministrativo nel breve termine concesso dall'art.14, si tratta evidentemente di un ostacolo materiale e quindi irrilevante al fine di valutare la compatibilità fra il termine fissato dalla norma e il tipo di infrazione previsto dall'art.2 comma 1 bis (che va misurata sul piano giuridico).
Il legislatore, del resto, si è fatto carico della gravosità dell'onere posto a carico dell' con la (parziale) depenalizzazione dell'omesso versamento del-le ritenute CP_2 contributive, stabilendo (nell'art.23 comma 2 del d.l. 48/2023, convertito con
4 modificazioni in legge 85/2023) che la notifica degli estremi dell'illecito può avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello cui si riferisce la violazione;
nello stesso tempo però ha escluso che il nuovo termine abbia efficacia retroattiva - avendo avuto cura di specificare che esso vale "per i periodi dal 1° gennaio 2023" - ed ha altresì precisato che la nuova disciplina deve intendersi "in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689", di cui ha così confermato, seppure a contrario, l'ap-plicabilità per il passato” (App. Trieste, sentenza del 9.5.2024, r.g. n. 208/2023).
Non può, infine, trascurarsi il principio di diritto più recentemente enunciato dalla S.C., nei seguenti termini: “il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, l' deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il CP_2 mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' alcuna attività istruttoria” (Cass., CP_2 sez. lav., 22.3.2025, n. 7641). 2. Ciò posto in diritto, si osserva che l' ha prodotto gli atti di accertamento, da cui CP_2 si evince che le ritenute di cui è stato omesso il versamento risalgono ai mesi di novembre e dicembre 2017.
A norma dell'art. 18, primo comma, d. lgs. 241/1997, come modificato dal d. lgs. n. 422/1998, il termine per il pagamento dei contributi previdenziali scade il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle ritenute. Dagli atti di accertamento si evince che l'unica attività istruttoria compiuta dall' è stata una “verifica dei nostri archivi”, sicché non occorre considerare alcun CP_2 lasso di tempo ulteriore, per poter affermare la piena conoscenza dell'illecito. Non risulta in atti, né è stata dedotta un'attività di occultamento dell'imponibile, che possa aver reso necessari accertamenti istruttori. Peraltro, le parti hanno riferito che l' CP_2 aveva già emesso avvisi di addebito in relazione ai medesimi contributi, in epoca precedente la contestazione dell'illecito, sicché non è dato comprendere quali ulteriori attività sarebbero state allo scopo necessarie. Gli atti di accertamento sopra citati sono stati notificati al ricorrente rispettivamente il 21.11.2018 e il 22.11.2019 e sono entrambi stati formati in date in cui il termine di cui all'art. 14, l. n. 689/1981, era già scaduto. Ne consegue che l'accertamento dell'illecito è illegittimo per intervenuta decadenza e le ordinanze ingiunzione opposte vanno annullate. 3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro 5.024+11.026,50=16.050,50), della sua natura documentale e della semplicità delle questioni di fatto e di diritto decisive per il giudizio, in complessivi euro 3.000, oltre
5 rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 86 per contributo unificato.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accoglie i ricorsi e annulla le ordinanze ingiunzione nn. 0I-001435146 e 0I- CP_2
001952238, emesse nei confronti di Parte_1
2) condanna l' alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di CP_2 Parte_1 liquidate in complessivi euro 3.000, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 86 per c.u. Così deciso il 16.12.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 16.12.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause di primo grado riunite, iscritte ai nn. r.g. 522/2024 e 693/2024, promosse da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Borgosesia (VC), viale Duca d'Aosta n. 53, presso lo studio degli Avv. PAPALIA ALBERTO e MANDIA PIETRO, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce alla memoria di costituzione dei nuovi Difensori;
- ricorrente contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell' in Novara, C.so della Vittoria n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
SU CO, giusta procura generale in atti;
- convenuto
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione in materia previdenziale i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE : Parte_1
Preliminarmente:
- concedersi, inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza
– ingiunzione opposta, così evitando le conseguenze pregiudizievoli dell'esecuzione.
- annullare o dichiarare nulla l'ordinanza – ingiunzione n. 0I-001435146 emessa dall' di Novara e notificata al Sig. in data 10.04.2024 per difetto di CP_2 Parte_1 legittimazione passiva in capo all'odierno ricorrente. Nel merito e in via principale:
1 - annullare o dichiarare nulla l'ordinanza – ingiunzione n. 0I-001435146 emessa dall' di Novara e notificata al Sig. in data 10.04.2024, per tutte, o CP_2 Parte_1 anche solo una, delle ragioni di cui in narrativa. In subordine:
- in caso di rigetto della domanda principale, rideterminare la sanzione amministrativa nella misura minima di cui all'art. 23 del D.L. 48/2023 e succ. modifiche, così conseguentemente nella misura di “una volta e mezza l'importo omesso”, anche in virtù del principio di proporzionalità tra la gravità / entità della violazione e la relativa sanzione. In ogni caso, con vittoria di onorari e spese di giudizio.
PER IL CONVENUTO : CP_2
Voglia l'ecc.mo Tribunale adito, previa riunione alla presente causa di quella pendente al n. RG 693/2024, respingere il ricorso avverso siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione opposta. Vinte le spese.
FATTO E DIRITTO
Con ricorsi depositati in data 8.5.2024 e 11.6.2024, ricorreva Parte_1 al Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, in opposizione alle ordinanze ingiunzione nn. 0I-001435146 CP_2
e 0I-001952238, con cui gli era stato rispettivamente intimato il pagamento di sanzioni amministrative di euro 11.026,50 e 5.024, per omesso versamento di ritenute previdenziali, negli anni 2017 e 2018. Riferiva il ricorrente di aver ricevuto notificazione delle suddette ordinanze, nella sua qualità di legale rappresentante della , avente sede Controparte_3 legale in Borgosesia e uffici amministrativi e commerciali in Grignasco. Egli era stato presidente del c.d.a. dall'aprile 2015 al dicembre 2017, allorché aveva risolto il rapporto di lavoro con la società, lasciandola in gestione a , che ne era divenuto CP_4 liquidatore. La società era stata cancellata nel 2020. Contestava la propria responsabilità in ordine agli asseriti omessi versamenti e allegava che la società avesse sempre ottenuto DURC regolari, per poter partecipare alle gare d'appalto. In ogni caso, dal gennaio 2018, egli non era più stato coinvolto nella gestione dell'attività aziendale. Eccepiva, pertanto, il proprio difetto di legittimazione passiva, con riguardo alle sanzioni per violazioni commesse nel 2018. Eccepiva la carenza di motivazione dell'atto impugnato, la sua formazione dopo il decorso del termine di cui all'art. 14, l. n. 689/1981, la mancata notifica tempestiva dell'atto di accertamento, con conseguente impossibilità di accedere alla regolarizzazione spontanea, entro tre mesi. Eccepiva altresì la prescrizione del diritto di riscuotere la sanzione, ai sensi dell'art. 28, l. n. 689/1981.
2 In ogni caso, riteneva non sussistere l'elemento soggettivo dell'illecito. In subordine, domandava la riduzione della sanzione al minimo edittale.
Si costituiva l , con memorie difensive depositate il 6.11.2024. CP_2
Domandava preliminarmente la riunione dei due giudizi, per connessione oggettiva. Argomentava circa la natura del giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione e sui limiti alla cognizione del giudice, nonché la regolarità formale del procedimento seguito e del provvedimento. Argomentava in ordine all'inapplicabilità dell'art. 14, l. n. 689/1981 alla fattispecie in esame, sostenendo che il d. lgs. n. 8/2016 non prevedeva affatto un termine per la conclusione del procedimento, previsto a pena di decadenza. In subordine, sosteneva che il termine non fosse decorso, al momento dell'accertamento. Riteneva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Rammentava la normativa di depenalizzazione, di cui al d.lgs. n. 8/2016, allegando di avere regolarmente contestato la violazione al trasgressore e che, comunque, il mancato versamento delle ritenute contributive non era stato contestato dall'opponente. Produceva la visura camerale, evidenziando che il ricorrente risultava legale rappresentante della società fino al dicembre 2017 e pertanto, lo riteneva responsabile del mancato pagamento dei contributi alla scadenza del 16.1.2018. Deduceva, inoltre, di aver correttamente commisurato la sanzione, in relazione ai parametri di legge e che il provvedimento conteneva gli elementi di motivazione previsti dalla legge.
Riunite le cause ai sensi degli artt. 274 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c., all'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, esse venivano poste in decisione.
*** 1. I ricorsi sono fondati e vanno accolti. È fondata l'eccezione di decadenza ex art. 14, l. n. 689/1981, proposta dall'opponente. Per il principio della ragione più liquida, trattandosi di eccezione idonea a definire il giudizio, il Tribunale si limiterà al suo esame.
Sul punto, va richiamata, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 389/2023 (r.g. n. 261/2023) che, richiamando a sua volta propri precedenti, ha condivisibilmente ritenuto che l'art. 14 cit. è applicabile alle sanzioni amministrative derivanti dalla depenalizzazione degli illeciti contributivi.
Quanto agli illeciti relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore del d. lgs. n. 8/2016, nel precedente appena richiamato, la Corte ha osservato che “fermo restando che secondo l'art. 9 D.Lgs. 8/2016 l'autorità amministrativa è tenuta a notificare gli estremi della violazione entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti penali, il 'vuoto' normativo circa gli effetti dell'inosservanza di tale termine (non specificati dall'art. 9) è logicamente ed agevolmente colmabile, seguendo il rinvio
3 dell'art. 6 D.Lgs. 8/2016, tramite il ricorso all'ultimo comma dell'art. 14 L.689/81, ritenendo quindi che la violazione del termine, con riferimento al soggetto destinatario della notificazione tardiva, comporti l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria. L'applicabilità dell'art. 14 L. 689/81 ed in particolare dell'effetto decadenziale/estintivo ivi previsto si desume anche adottando un diverso profilo interpretativo. L'art. 9 del D.Lgs. 8/2016, titolato
la 'ritrasmissione' in sede amministrativa, come si è visto, segna anche la decorrenza della notifica degli 'estremi della violazione' da effettuarsi nei confronti del trasgressore. Ora nel caso di specie non vi è notizia che tale complesso iter sia stato seguito, né l' CP_2 onerato in tal senso, ha allegato se e quando gli atti siano stati eventualmente trasmessi in sede penale e nuovamente inviati in sede amministrativa [nel caso di cui al presente giudizio, è pacifico che non vi è stata alcuna trasmissione di atti dall'autorità giudiziaria all' n.d.e.]. In sostanza, in assenza di qualsiasi notizia in ordine ai CP_2 citati passaggi, ed in particolare del momento in cui eventualmente gli atti trasmessi dalla sede penale siano stati ricevuti dall'autorità amministrativa, si deve ritenere inapplicabile la tempistica prevista dall'art. 9 D.Lgs. 8/2016, con conseguente piena applicabilità (mediante il rinvio dell'art. 6), dell'art. 14 L.689/81, con particolare riferimento alla fattispecie decadenziale ivi prevista. L'unico 'adattamento' reso necessario dalla particolarità delle fattispecie esaminate attiene all'individuazione della decorrenza dei termini. Posto che nella vicenda in esame i mancati versamenti che hanno dato origine all'ordinanza ingiunzione risalgono al periodo dicembre 2012 – settembre 2013 [nel caso di cui al presente giudizio risalgono al periodo dicembre 2013
- agosto 2015, n.d.e.], il termine per la notificazione della violazione al trasgressore non può decorrere da una data collocata in tale periodo, dal momento che all'epoca la fattispecie costituiva reato penale e non era quindi ipotizzabile l'avvio della procedura per l'irrogazione della sanzione amministrativa. La data di decorrenza logicamente individuabile è il momento di entrata in vigore del D.Lgs. 8/2016, (6.2.2016), quando, con la depenalizzazione, l è stato posto nella condizione di avviare la procedura CP_2 nei confronti del trasgressore finalizzata all'irrogazione della sanzione amministrativa” (App. Torino n. 89/2023 e 111/2023)”.
Più di recente si è, poi, acutamente osservato che “Quanto alla estrema difficoltà
o impossibilità di (accertare e) contestare l'illecito amministrativo nel breve termine concesso dall'art.14, si tratta evidentemente di un ostacolo materiale e quindi irrilevante al fine di valutare la compatibilità fra il termine fissato dalla norma e il tipo di infrazione previsto dall'art.2 comma 1 bis (che va misurata sul piano giuridico).
Il legislatore, del resto, si è fatto carico della gravosità dell'onere posto a carico dell' con la (parziale) depenalizzazione dell'omesso versamento del-le ritenute CP_2 contributive, stabilendo (nell'art.23 comma 2 del d.l. 48/2023, convertito con
4 modificazioni in legge 85/2023) che la notifica degli estremi dell'illecito può avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello cui si riferisce la violazione;
nello stesso tempo però ha escluso che il nuovo termine abbia efficacia retroattiva - avendo avuto cura di specificare che esso vale "per i periodi dal 1° gennaio 2023" - ed ha altresì precisato che la nuova disciplina deve intendersi "in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689", di cui ha così confermato, seppure a contrario, l'ap-plicabilità per il passato” (App. Trieste, sentenza del 9.5.2024, r.g. n. 208/2023).
Non può, infine, trascurarsi il principio di diritto più recentemente enunciato dalla S.C., nei seguenti termini: “il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, l' deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il CP_2 mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' alcuna attività istruttoria” (Cass., CP_2 sez. lav., 22.3.2025, n. 7641). 2. Ciò posto in diritto, si osserva che l' ha prodotto gli atti di accertamento, da cui CP_2 si evince che le ritenute di cui è stato omesso il versamento risalgono ai mesi di novembre e dicembre 2017.
A norma dell'art. 18, primo comma, d. lgs. 241/1997, come modificato dal d. lgs. n. 422/1998, il termine per il pagamento dei contributi previdenziali scade il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle ritenute. Dagli atti di accertamento si evince che l'unica attività istruttoria compiuta dall' è stata una “verifica dei nostri archivi”, sicché non occorre considerare alcun CP_2 lasso di tempo ulteriore, per poter affermare la piena conoscenza dell'illecito. Non risulta in atti, né è stata dedotta un'attività di occultamento dell'imponibile, che possa aver reso necessari accertamenti istruttori. Peraltro, le parti hanno riferito che l' CP_2 aveva già emesso avvisi di addebito in relazione ai medesimi contributi, in epoca precedente la contestazione dell'illecito, sicché non è dato comprendere quali ulteriori attività sarebbero state allo scopo necessarie. Gli atti di accertamento sopra citati sono stati notificati al ricorrente rispettivamente il 21.11.2018 e il 22.11.2019 e sono entrambi stati formati in date in cui il termine di cui all'art. 14, l. n. 689/1981, era già scaduto. Ne consegue che l'accertamento dell'illecito è illegittimo per intervenuta decadenza e le ordinanze ingiunzione opposte vanno annullate. 3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro 5.024+11.026,50=16.050,50), della sua natura documentale e della semplicità delle questioni di fatto e di diritto decisive per il giudizio, in complessivi euro 3.000, oltre
5 rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 86 per contributo unificato.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accoglie i ricorsi e annulla le ordinanze ingiunzione nn. 0I-001435146 e 0I- CP_2
001952238, emesse nei confronti di Parte_1
2) condanna l' alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di CP_2 Parte_1 liquidate in complessivi euro 3.000, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 86 per c.u. Così deciso il 16.12.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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