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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/08/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 660/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in via Circonvallazione Ortisiana n. 214, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Barbara
Arena, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2 in via Circonvallazione Ortisiana n. 214, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Michele
Ragusa, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione il 25.06.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Modica il 23.10.2010, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 187, parte II, Serie A, dell'anno 2010, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
che dall'unione coniugale sono nate le figlie (Modica, 15.02.2011) e (Modica, Per_1 Per_2
19.05.2015); che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 10.04.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno (acquistata in comunione dei beni in data 27.10.2015, con atto Rep. N. 4836 Racc. 3406 a ministero
Notaio ), sita in Modica, Via Circonvallazione Ortisiana n. 214/B, Persona_3 identificata al Catasto fabbricati del Comune di Modica al foglio 120, part.lla 958, subalterno
40, z.c.1, cat. A/3, classe 3, vani 6,5, rendita € 419,62, e vano garage a piano terra, al Catasto
Fabbricati del comune di Modica al foglio 120, part.lla 958, subalterno 30, z.c.1, Cat. C/6, classe 9, mq.18, rendita € 48,34, oltre i diritti di comproprietà pari a 2/80 dello spazio esterno destinato a giardino condominiale, al foglio 120, part.lla 882, sem. classe 4, è assegnata, unitamente alle suppellettili e ai beni che ne costituiscono l'arredamento, alla sig.ra Pt_1
In relazione al mutuo ipotecario per l'acquisto dell'immobile (Mutuo ipotecario ventennale acquisto casa di abitazione Rep. N. 4837 e Racc. n. 3407 a ministero Notaio Per_3
in data 27.10.2015, con scadenza 5.10.2035, oggi con scadenza 5.1.2037, importo
[...] rata attuale € 527,00 circa), e all'ulteriore finanziamento per la ristrutturazione (atto
Repertorio 571/469 del 05/10/2017 con scadenza 5.10.2027 con rata mensile € 261,73 circa), contratti da entrambi i coniugi, si conviene che il pagamento integrale di tutte le rate residue, fino alla loro estinzione, sarà effettuato integralmente dal sig. , il quale provvederà Parte_2 anche al pagamento integrale delle spese condominiali, sia ordinarie che straordinarie, utenze, imposte, tasse, relative alla casa coniugale. Detto accollo per intero del mutuo e del finanziamento sopra descritti a integrale carico del sig. viene previsto in ragione Parte_2 delle differenze reddituali tra i coniugi, e del riconoscimento del contributo prestato dalla moglie, trattandosi di erogazione finalizzata al soddisfacimento dei bisogni ed agli interessi del nucleo familiare, e quindi irripetibile ex art. 143 C.c.. La sig.ra è ben consapevole Pt_1 che detto accollo interno è inopponibile all'istituto di credito erogante. Per_ 3. Le figlie minori e vengono affidate condivisamente a entrambi i genitori che si Per_2 impegnano a collaborare attivamente e fattivamente nella loro crescita, a ricercare condizioni condivise nelle scelte significative per la loro educazione, a fare in modo di presentare positivamente la figura dell'altro genitore in vista del superiore interesse dei minori. Le figlie coabiteranno insieme alla madre nella casa coniugale alla medesima assegnata secondo le previsioni di cui al punto 2).
4. Tenuto conto dell'attività lavorativa svolta dal sig. e dei suoi orari di lavoro, le Parte_2 parti convengono che le figlie compatibilmente con i loro impegni scolastici e ludici, pernotteranno con il padre due giorni a settimana avendo questi cura di accompagnarle l'indomani a scuola e con l'impegno della madre a riprenderle all'uscita della scuola. Le minori, durante i periodi di chiusura dell'attività professionale del sig. , Parte_2 compatibilmente con i loro impegni scolastici e ludici, pernotteranno con il padre durante i fine settimana, avendo questi cura di accompagnarle a scuola e andarle a riprendere. Durante le festività natalizie, le minori staranno con il padre il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il
1° gennaio, in modo da rispettare il principio di alternanza;
durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, sempre nel rispetto dell'alternanza, con modalità da concordare ogni anno;
nel periodo estivo, il padre avrà con sé le figlie per due giorni a settimana, dalle 10 alle 16.00. Ciascun genitore potrà trascorrere con i figli un periodo di vacanze, previo accordo tra i genitori e congruo preavviso. In questo caso il genitore dovrà adeguatamente informare l'altro circa le date, i luoghi ed i recapiti di residenza. È espressa intenzione dei coniugi far sì che la loro separazione non penalizzi in alcun modo le figlie minori e, pertanto, entrambi si impegnano ad acconsentire ad eventuali modifiche temporanee delle condizioni sopra indicate che si palesino necessarie per fronteggiare sia oggettive necessità dei genitori o delle minori, sia per esplicite richieste di quest'ultime.
5. In considerazione dei redditi dei coniugi, il sig. si obbliga a contribuire al Parte_2 mantenimento delle figlie mediante il versamento mensile della somma di € 1.000,00, (euro mille/00), somma che sarà versata sulla Poste Pay intestata alla sig.ra Iban Pt_1
[...], anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, come per legge. La ricevuta del versamento varrà quale quietanza. L'assegno Unico Universale in favore delle figlie minori, come avvenuto finora, sarà percepito integralmente dalla sig.ra dichiarando il sig. , fin d'ora, di collaborare per tutti gli adempimenti Pt_1 Parte_2 relativi al riconoscimento/rinnovo.
6. Il sig. sosterrà integralmente tutte le spese straordinarie da effettuarsi Parte_2 nell'interesse delle figlie. I genitori, di comune accordo, stabiliscono la seguente distinzione, in considerazione della natura delle spese:
- SPESE MEDICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche urgenti ed indifferibili;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO CONSENSO DEL PADRE: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private che non hanno il carattere dell'urgenza; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); corso di pallavolo;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) altre attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature diverse da quelle già attualmente frequentate (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Tutte le spese straordinarie dovranno essere documentate.
La sig.ra in relazione alle spese che richiedono il preventivo accordo, valutata la Pt_1 necessità di affrontare una spesa straordinaria di tale natura nell'interesse delle figlie, dovrà in via preventiva avanzare una formale richiesta scritta (anche a mezzo mail, sms, whatspp) al sig. il quale, con la medesima modalità, dovrà manifestare un motivato dissenso, Parte_2 entro 7 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso alla madre che eventualmente ha anticipato le spese straordinarie e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, è dovuto entro una settimana dalla richiesta. Il diritto di detrazione fiscale in merito alle spese straordinarie per le figlie minori, in ragione della loro totale corresponsione a carico del sig. , sarà al medesimo riconosciuto Parte_2 al 100%.
7. Il sig. si obbliga a mantenere la polizza vita accesa in data 4 giugno 2024 n. Parte_2
00545384681 di € 20.000,00 con beneficiarie indicate le figlie minori che potranno riscuoterla al compimento del 18° anno di età di ciascuna.
8. L'autocarro tg GR416FV in uso al sig. rimarrà assegnato a quest'ultimo, in Parte_2 proprietà esclusiva, che ne curerà il pagamento delle rate mensili, tassa di proprietà, multe;
il veicolo Toyota Yaris, tg GX460EZ, acquistata nel mese di ottobre 2024, con rata mensile di
€ 213,27, rimarrà assegnata alla signora in proprietà esclusiva, che ne curerà il Pt_1 pagamento delle rate mensili, tassa di proprietà, multe.
9. Le spese legali del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti le quali provvederanno, in via diretta ed esclusiva, al pagamento delle competenze professionali spettanti ai rispettivi legali.
10. I ricorrenti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa. Per quanto non espressamente previsto le parti si rimettono alle disposizioni di legge vigenti in materia. che l'udienza di comparizione del dì 25.06.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario a Modica in data 23.10.2010, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 187, parte II, Serie A, dell'anno 2010;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Modica perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 16.09.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 660/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in via Circonvallazione Ortisiana n. 214, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Barbara
Arena, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2 in via Circonvallazione Ortisiana n. 214, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Michele
Ragusa, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione il 25.06.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Modica il 23.10.2010, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 187, parte II, Serie A, dell'anno 2010, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
che dall'unione coniugale sono nate le figlie (Modica, 15.02.2011) e (Modica, Per_1 Per_2
19.05.2015); che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 10.04.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno (acquistata in comunione dei beni in data 27.10.2015, con atto Rep. N. 4836 Racc. 3406 a ministero
Notaio ), sita in Modica, Via Circonvallazione Ortisiana n. 214/B, Persona_3 identificata al Catasto fabbricati del Comune di Modica al foglio 120, part.lla 958, subalterno
40, z.c.1, cat. A/3, classe 3, vani 6,5, rendita € 419,62, e vano garage a piano terra, al Catasto
Fabbricati del comune di Modica al foglio 120, part.lla 958, subalterno 30, z.c.1, Cat. C/6, classe 9, mq.18, rendita € 48,34, oltre i diritti di comproprietà pari a 2/80 dello spazio esterno destinato a giardino condominiale, al foglio 120, part.lla 882, sem. classe 4, è assegnata, unitamente alle suppellettili e ai beni che ne costituiscono l'arredamento, alla sig.ra Pt_1
In relazione al mutuo ipotecario per l'acquisto dell'immobile (Mutuo ipotecario ventennale acquisto casa di abitazione Rep. N. 4837 e Racc. n. 3407 a ministero Notaio Per_3
in data 27.10.2015, con scadenza 5.10.2035, oggi con scadenza 5.1.2037, importo
[...] rata attuale € 527,00 circa), e all'ulteriore finanziamento per la ristrutturazione (atto
Repertorio 571/469 del 05/10/2017 con scadenza 5.10.2027 con rata mensile € 261,73 circa), contratti da entrambi i coniugi, si conviene che il pagamento integrale di tutte le rate residue, fino alla loro estinzione, sarà effettuato integralmente dal sig. , il quale provvederà Parte_2 anche al pagamento integrale delle spese condominiali, sia ordinarie che straordinarie, utenze, imposte, tasse, relative alla casa coniugale. Detto accollo per intero del mutuo e del finanziamento sopra descritti a integrale carico del sig. viene previsto in ragione Parte_2 delle differenze reddituali tra i coniugi, e del riconoscimento del contributo prestato dalla moglie, trattandosi di erogazione finalizzata al soddisfacimento dei bisogni ed agli interessi del nucleo familiare, e quindi irripetibile ex art. 143 C.c.. La sig.ra è ben consapevole Pt_1 che detto accollo interno è inopponibile all'istituto di credito erogante. Per_ 3. Le figlie minori e vengono affidate condivisamente a entrambi i genitori che si Per_2 impegnano a collaborare attivamente e fattivamente nella loro crescita, a ricercare condizioni condivise nelle scelte significative per la loro educazione, a fare in modo di presentare positivamente la figura dell'altro genitore in vista del superiore interesse dei minori. Le figlie coabiteranno insieme alla madre nella casa coniugale alla medesima assegnata secondo le previsioni di cui al punto 2).
4. Tenuto conto dell'attività lavorativa svolta dal sig. e dei suoi orari di lavoro, le Parte_2 parti convengono che le figlie compatibilmente con i loro impegni scolastici e ludici, pernotteranno con il padre due giorni a settimana avendo questi cura di accompagnarle l'indomani a scuola e con l'impegno della madre a riprenderle all'uscita della scuola. Le minori, durante i periodi di chiusura dell'attività professionale del sig. , Parte_2 compatibilmente con i loro impegni scolastici e ludici, pernotteranno con il padre durante i fine settimana, avendo questi cura di accompagnarle a scuola e andarle a riprendere. Durante le festività natalizie, le minori staranno con il padre il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il
1° gennaio, in modo da rispettare il principio di alternanza;
durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, sempre nel rispetto dell'alternanza, con modalità da concordare ogni anno;
nel periodo estivo, il padre avrà con sé le figlie per due giorni a settimana, dalle 10 alle 16.00. Ciascun genitore potrà trascorrere con i figli un periodo di vacanze, previo accordo tra i genitori e congruo preavviso. In questo caso il genitore dovrà adeguatamente informare l'altro circa le date, i luoghi ed i recapiti di residenza. È espressa intenzione dei coniugi far sì che la loro separazione non penalizzi in alcun modo le figlie minori e, pertanto, entrambi si impegnano ad acconsentire ad eventuali modifiche temporanee delle condizioni sopra indicate che si palesino necessarie per fronteggiare sia oggettive necessità dei genitori o delle minori, sia per esplicite richieste di quest'ultime.
5. In considerazione dei redditi dei coniugi, il sig. si obbliga a contribuire al Parte_2 mantenimento delle figlie mediante il versamento mensile della somma di € 1.000,00, (euro mille/00), somma che sarà versata sulla Poste Pay intestata alla sig.ra Iban Pt_1
[...], anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, come per legge. La ricevuta del versamento varrà quale quietanza. L'assegno Unico Universale in favore delle figlie minori, come avvenuto finora, sarà percepito integralmente dalla sig.ra dichiarando il sig. , fin d'ora, di collaborare per tutti gli adempimenti Pt_1 Parte_2 relativi al riconoscimento/rinnovo.
6. Il sig. sosterrà integralmente tutte le spese straordinarie da effettuarsi Parte_2 nell'interesse delle figlie. I genitori, di comune accordo, stabiliscono la seguente distinzione, in considerazione della natura delle spese:
- SPESE MEDICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche urgenti ed indifferibili;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO CONSENSO DEL PADRE: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private che non hanno il carattere dell'urgenza; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); corso di pallavolo;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) altre attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature diverse da quelle già attualmente frequentate (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Tutte le spese straordinarie dovranno essere documentate.
La sig.ra in relazione alle spese che richiedono il preventivo accordo, valutata la Pt_1 necessità di affrontare una spesa straordinaria di tale natura nell'interesse delle figlie, dovrà in via preventiva avanzare una formale richiesta scritta (anche a mezzo mail, sms, whatspp) al sig. il quale, con la medesima modalità, dovrà manifestare un motivato dissenso, Parte_2 entro 7 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso alla madre che eventualmente ha anticipato le spese straordinarie e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, è dovuto entro una settimana dalla richiesta. Il diritto di detrazione fiscale in merito alle spese straordinarie per le figlie minori, in ragione della loro totale corresponsione a carico del sig. , sarà al medesimo riconosciuto Parte_2 al 100%.
7. Il sig. si obbliga a mantenere la polizza vita accesa in data 4 giugno 2024 n. Parte_2
00545384681 di € 20.000,00 con beneficiarie indicate le figlie minori che potranno riscuoterla al compimento del 18° anno di età di ciascuna.
8. L'autocarro tg GR416FV in uso al sig. rimarrà assegnato a quest'ultimo, in Parte_2 proprietà esclusiva, che ne curerà il pagamento delle rate mensili, tassa di proprietà, multe;
il veicolo Toyota Yaris, tg GX460EZ, acquistata nel mese di ottobre 2024, con rata mensile di
€ 213,27, rimarrà assegnata alla signora in proprietà esclusiva, che ne curerà il Pt_1 pagamento delle rate mensili, tassa di proprietà, multe.
9. Le spese legali del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti le quali provvederanno, in via diretta ed esclusiva, al pagamento delle competenze professionali spettanti ai rispettivi legali.
10. I ricorrenti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa. Per quanto non espressamente previsto le parti si rimettono alle disposizioni di legge vigenti in materia. che l'udienza di comparizione del dì 25.06.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario a Modica in data 23.10.2010, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 187, parte II, Serie A, dell'anno 2010;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Modica perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 16.09.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti