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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/06/2025, n. 6370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6370 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31109/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice
Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 3.6.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
31109/2024 r.g.l., vertente
TRA
con l'avv. Giusi Pezzella e SA RE Parte_1
RICORRENTE
E
pagina 1 di 6 , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. Simonetta Zannini Quirini
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento condizioni sanitarie indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980; disabilità grave ex art. 3, comma 3, L.
104/1992.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445bis c.p.c., ha adito questo Tribunale, Parte_1
in funzione di giudice del lavoro, esponendo quanto segue:
- che aveva presentato domanda amministrativa al fine di ottenere l'accertamento dello stato di disabilità grave ex art. 3, comma 3, L.
104/1992, nonché delle condizioni sanitarie utili ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980;
- che, in sede amministrativa, la suddetta domanda non era stata accolta.
Ciò premesso, parte ricorrente, reputando sussistere i requisiti di legge, ha domandato giudizialmente – nei confronti del convenuto in epigrafe –
l'accertamento del requisito sanitario legittimante la prestazione in oggetto, nonché dello stato di handicap grave.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio CP_2
resistendo alla domanda.
E' stata disposta ed effettuata consulenza medico-legale; il CTU, Dott.
[...]
non ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari ai fini Per_1
pagina 2 di 6 dell'indennità di accompagnamento e ha negato la sussistenza dello stato di disabilità grave.
Depositato l'elaborato ed assegnati i termini per le contestazioni ex art. 445bis, comma 4, c.p.c., parte ricorrente ha tempestivamente dichiarato in cancelleria di contestare le conclusioni del CTU. Ha fatto seguito, nel termine previsto dalla legge, il presente ricorso.
Si è costituito in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso e CP_2
chiedendone il rigetto.
E' stata disposta una nuova CTU medico-legale.
All'udienza odierna, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
***
Il ricorso non può essere accolto.
Nell'atto introduttivo ci si sofferma sulla inadeguata valutazione della situazione clinica in cui versa il ricorrente da parte del CTU nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio e, in particolare, sul fatto che il
CTU non avrebbe tenuto adeguatamente conto del complessivo quadro patologico.
Alla luce di questi rilievi, ritenutane l'opportunità, il Tribunale ha disposto nuova CTU, nominando la Dott. . Persona_2
Il CTU, alla cui ampia ed esaustiva relazione si fa riferimento, visitato nuovamente il ricorrente ed esaminata con attenzione la documentazione sanitaria esibita, premesso che il ricorrente “è affetto da 'Cardiopatia ischemico- ipertensiva con pregressi IMA e trattata con triplice by-pass A-C ed in trattamento farmacologico;
Deficit visivo in OD – motu manu- in esiti di
pagina 3 di 6 traumatismo infantile;
Artropatia degenerativa a modico impegno funzionale.
Sindrome vertiginosa”, ha poi così relazionato:
“L'obiettività rilevata dalla scrivente CTU alla data delle operazioni peritali
… ha evidenziato un soggetto in condizioni generali discrete, eupnoico, in sovrappeso, con riflesso pupillare presente bilateralmente ed ipovalido a dx, in compenso cardiocircolatorio e respiratorio, con media limitazione funzionale del rachide cervicale e marcata di quello lombare e del ginocchio dx, collaborante al colloquio, lucido, vigile, orientato T/S/P, con capacità cognitive integre, con deambulazione e cambi posturali autonomi.
Obiettività questa che non depone per una condizione di totale disautonomia per lo svolgimento dei vari atti della vita quotidiana del periziato, di fatto autonomo nella deambulazione e nei cambi posturali e con capacità cognitive integre.
Pertanto, in base a quanto dianzi esplicitato, si ritiene che l'insieme delle patologie di cui in diagnosi determinano al periziato, ultra 65 enne, in riferimento al DLGs 509/88 ed al DLGs 124/98, difficoltà persistenti gravi a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (100%) e non sono tali da configurare un quadro clinico disfunzionale tale da determinare l'impossibilità alla deambulazione autonoma e ad attendere autonomamente alle attività quotidiane della vita come richiesto dall'art.1 della legge 18/80 e succ. mod”.
In sede di supplemento peritale, ha poi aggiunto che la suddetta obiettività
“non depone per una condizione di totale disautonomia per lo svolgimento dei vari atti della vita quotidiana del periziato, di fatto autonomo nella deambulazione e nei cambi posturali e con capacità cognitive integre, né per la riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione di cui all'art.3, comma 3, della legge
104/92”.
pagina 4 di 6 L'esito della richiamata perizia è esaustivo, congruo ed immune da censure, anche sul piano logico.
Il ricorso deve, di conseguenza, essere rigettato, difettando il requisito sanitario per il riconoscimento delle prestazioni in oggetto.
Rilevato che la parte ricorrente ha allegato in ricorso la sussistenza della necessaria condizione reddituale, ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
Per le medesime ragioni le competenze di ctu, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara non ripetibili le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le competenze di CTU, liquidate CP_2
come da separato decreto.
Roma, 3.6.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice
Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 3.6.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
31109/2024 r.g.l., vertente
TRA
con l'avv. Giusi Pezzella e SA RE Parte_1
RICORRENTE
E
pagina 1 di 6 , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. Simonetta Zannini Quirini
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento condizioni sanitarie indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980; disabilità grave ex art. 3, comma 3, L.
104/1992.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445bis c.p.c., ha adito questo Tribunale, Parte_1
in funzione di giudice del lavoro, esponendo quanto segue:
- che aveva presentato domanda amministrativa al fine di ottenere l'accertamento dello stato di disabilità grave ex art. 3, comma 3, L.
104/1992, nonché delle condizioni sanitarie utili ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980;
- che, in sede amministrativa, la suddetta domanda non era stata accolta.
Ciò premesso, parte ricorrente, reputando sussistere i requisiti di legge, ha domandato giudizialmente – nei confronti del convenuto in epigrafe –
l'accertamento del requisito sanitario legittimante la prestazione in oggetto, nonché dello stato di handicap grave.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio CP_2
resistendo alla domanda.
E' stata disposta ed effettuata consulenza medico-legale; il CTU, Dott.
[...]
non ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari ai fini Per_1
pagina 2 di 6 dell'indennità di accompagnamento e ha negato la sussistenza dello stato di disabilità grave.
Depositato l'elaborato ed assegnati i termini per le contestazioni ex art. 445bis, comma 4, c.p.c., parte ricorrente ha tempestivamente dichiarato in cancelleria di contestare le conclusioni del CTU. Ha fatto seguito, nel termine previsto dalla legge, il presente ricorso.
Si è costituito in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso e CP_2
chiedendone il rigetto.
E' stata disposta una nuova CTU medico-legale.
All'udienza odierna, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
***
Il ricorso non può essere accolto.
Nell'atto introduttivo ci si sofferma sulla inadeguata valutazione della situazione clinica in cui versa il ricorrente da parte del CTU nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio e, in particolare, sul fatto che il
CTU non avrebbe tenuto adeguatamente conto del complessivo quadro patologico.
Alla luce di questi rilievi, ritenutane l'opportunità, il Tribunale ha disposto nuova CTU, nominando la Dott. . Persona_2
Il CTU, alla cui ampia ed esaustiva relazione si fa riferimento, visitato nuovamente il ricorrente ed esaminata con attenzione la documentazione sanitaria esibita, premesso che il ricorrente “è affetto da 'Cardiopatia ischemico- ipertensiva con pregressi IMA e trattata con triplice by-pass A-C ed in trattamento farmacologico;
Deficit visivo in OD – motu manu- in esiti di
pagina 3 di 6 traumatismo infantile;
Artropatia degenerativa a modico impegno funzionale.
Sindrome vertiginosa”, ha poi così relazionato:
“L'obiettività rilevata dalla scrivente CTU alla data delle operazioni peritali
… ha evidenziato un soggetto in condizioni generali discrete, eupnoico, in sovrappeso, con riflesso pupillare presente bilateralmente ed ipovalido a dx, in compenso cardiocircolatorio e respiratorio, con media limitazione funzionale del rachide cervicale e marcata di quello lombare e del ginocchio dx, collaborante al colloquio, lucido, vigile, orientato T/S/P, con capacità cognitive integre, con deambulazione e cambi posturali autonomi.
Obiettività questa che non depone per una condizione di totale disautonomia per lo svolgimento dei vari atti della vita quotidiana del periziato, di fatto autonomo nella deambulazione e nei cambi posturali e con capacità cognitive integre.
Pertanto, in base a quanto dianzi esplicitato, si ritiene che l'insieme delle patologie di cui in diagnosi determinano al periziato, ultra 65 enne, in riferimento al DLGs 509/88 ed al DLGs 124/98, difficoltà persistenti gravi a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (100%) e non sono tali da configurare un quadro clinico disfunzionale tale da determinare l'impossibilità alla deambulazione autonoma e ad attendere autonomamente alle attività quotidiane della vita come richiesto dall'art.1 della legge 18/80 e succ. mod”.
In sede di supplemento peritale, ha poi aggiunto che la suddetta obiettività
“non depone per una condizione di totale disautonomia per lo svolgimento dei vari atti della vita quotidiana del periziato, di fatto autonomo nella deambulazione e nei cambi posturali e con capacità cognitive integre, né per la riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione di cui all'art.3, comma 3, della legge
104/92”.
pagina 4 di 6 L'esito della richiamata perizia è esaustivo, congruo ed immune da censure, anche sul piano logico.
Il ricorso deve, di conseguenza, essere rigettato, difettando il requisito sanitario per il riconoscimento delle prestazioni in oggetto.
Rilevato che la parte ricorrente ha allegato in ricorso la sussistenza della necessaria condizione reddituale, ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
Per le medesime ragioni le competenze di ctu, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara non ripetibili le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le competenze di CTU, liquidate CP_2
come da separato decreto.
Roma, 3.6.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6