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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/10/2025, n. 2941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2941 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott.ssa DE RI Presidente dott.ssa LE RO Consigliere relatore dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 179 del Ruolo Generale dell'anno 2025 promossa da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Stievanin ed elettivamente domiciliata a Padova, galleria G. Berchet n. 3, presso lo studio del difensore;
appellante contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Iacobino ed elettivamente domiciliata a
Bari, piazza Umberto I n. 54, presso lo studio del difensore;
appellato - appellante incidentale contro
(C.F. e P.IVA ) e Controparte_2 P.IVA_3
(C.F. ) in qualità di socio di Controparte_3 C.F._1 maggioranza della società cessata Logistica 4.0. Pt_1 rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Carenza, Nicola Ermolao e Michela
Fanti ed elettivamente domiciliati a Dolo (VE), via A. Guolo n.22, presso lo studio dei difensori;
pagina 1 di 12 appellati contro
(C.F. , P. IVA ) CP_4 P.IVA_4 P.IVA_5 rappresentata e difesa dall'avv. Silvio Brentarolli ed elettivamente domiciliata a
Verona, via Leoni n. 11, presso lo studio del difensore appellata contro
(C.F. ) Controparte_5 P.IVA_6 appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2499/2024 del Tribunale di Verona
Conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia adita, contrariis reiectis: in via preliminare:
1) per quanto indicato nel primo motivo d'appello proposto, rilevare l'erronea applicazione del rito locatizio in primo grado e disporre ex artt. 439 e 427 c.p.c. il mutamento nel presente grado di appello del rito in rito ordinario di cognizione;
2) sospendere ex art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
nel merito, in via principale:
3) in accoglimento del secondo motivo di appello proposto, riformare completamente la sentenza impugnata, negando ogni responsabilità di Pt_1 per i danneggiamenti ascrittile;
in via subordinata:
4) in accoglimento del terzo motivo di appello proposto, riformare la sentenza impugnata ritenendo responsabile unicamente dei danni ascrittile e non Pt_1 responsabile in solido con le altre società ex art. 2055 c.c.; in ogni caso:
5) come consequenziale pronuncia sulle spese di lite e di c.t.u., riformare la sentenza impugnata ponendo interamente a carico di le spese di lite di CP_4 entrambi i gradi di giudizio e le spese di c.t.u. sostenute nel procedimento per
a.t.p. n. 9535/2018 R.G. del Tribunale di Verona e condannando al CP_4
pagina 2 di 12 pagamento di una somma risarcitoria ex art. 96 c.p.c., in ragione della colpa grave da parte della stessa, secondo i criteri guida del Tribunale di Milano;
qualora l'adita Corte d'Appello confermasse la responsabilità di riformare Pt_1 la pronuncia sulle spese di lite liquidandole per entrambi i gradi di giudizio sullo scaglione di valore corrispondente al decisum in sentenza.
Per Controparte_1
Voglia la Corte d'Appello di Venezia – IV^ Sezione Civile, disattesa e reietta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, disporre come di seguito:
a) In via preliminare, sospendere ex art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
b) In via principale, e in integrale riforma della sentenza n. 2499/2024 emessa dal Tribunale di Verona n. 2499/2024 il 31 ottobre 2024 nell'ambito del procedimento iscritto al RG n. 4210/2020, dichiarare che alcun importo è dovuto dal , a qualsivoglia titolo, Controparte_1 ragione e/o causa nei riguardi della CP_4
c) In ogni caso, con vittoria di spese e di competenze di lite del doppio grado di giudizio.
Per e Controparte_2 Controparte_6
, rigettarsi il proposto appello in quanto infondato in fatto e
[...] diritto e confermarsi l'impugnata sentenza.
Con vittoria di spese e competenze professionali oltre al rimborso ex art. 2 DM
55/2014, IVA e CP come per legge.
Per CP_4
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in via preliminare:
1.- rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza
n. 2499/2024 del Tribunale di Verona, formulata da per carenza dei Parte_1 presupposti di legge;
pagina 3 di 12 2.- dichiarare inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 2499/2024 del Tribunale di Verona, ai sensi degli artt. 342 e/o 434 e/o 348-bis
c.p.c., per le ragioni esposte in narrativa;
in via principale:
3.- rigettare integralmente l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2499/2024 del Tribunale di Verona, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per
l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata;
4.- con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Svolgimento del processo
1. Con contratto stipulato in data 4 maggio 2015 concedeva in CP_4 locazione a il complesso immobiliare di sua proprietà sito in Controparte_1
Verona, tra via Fermi n. 15 e via Morgagni n. 25.
Con scrittura privata del 17 novembre 2015 il cedeva il contratto di CP_1 locazione, con il consenso della locatrice, a , la quale a sua volta Controparte_5 sublocava una parte del complesso immobiliare a EG (estranea al Controparte_7 presente procedimento).
Stante la persistente morosità di nel pagamento dei canoni di Controparte_5 locazione, adiva e otteneva dal Tribunale di Verona ordinanza di convalida CP_4 di sfratto per morosità in forza della quale veniva reimmessa nel possesso dell'immobile, ma limitatamente alla porzione del complesso non locata alla
[...]
. CP_8
Durante il procedimento di rilascio la apprendeva che la parte di immobile CP_4 locata alla , e non occupata dalla sub-conduttrice Controparte_5 CP_8 era stata oggetto di plurime occupazioni sine titulo, dapprima ad opera della Pt_1
e poi da e da Logistica 4.0. CP_2
Oltre a ciò, la apprendeva che il complesso immobiliare presentava dei CP_4 danni cosicché, con ricorso ex art. 669 bis c.p.c., adiva il Tribunale di Verona che nominava il CTU ing. il quale, accertata la sussistenza di svariati Persona_1 danni e premessa l'impossibilità di attribuirli con certezza ad ogni società che aveva occupato l'immobile, provvedeva ad un riparto degli stessi su base pagina 4 di 12 temporale, in proporzione ai vari periodi di occupazione del complesso immobiliare.
1.1. Con ricorso datato 29 maggio 2020 la conveniva in giudizio avanti al CP_4
Tribunale di Verona , , e Logistica Controparte_1 Controparte_5 Pt_1 CP_2
4.0 chiedendo, in primo luogo, di condannare e Controparte_1 CP_5
al pagamento di tutte le somme dovute a titolo di canoni di locazione,
[...] oneri accessori ed indennità da occupazione e, in secondo luogo, di condannare le convenute, in solido tra loro, al risarcimento dei danni causati al complesso immobiliare.
Nel giudizio si costituivano tutte le società convenute eccependo l'erroneità del rito locatizio ( , e Logistica 4.0), l'improcedibilità della domanda per il Pt_1 CP_2 mancato esperimento del procedimento di mediazione e Logistica 4.0) e CP_2 chiedendo il rigetto delle domande della ricorrente.
proponeva inoltre delle domande riconvenzionali finalizzate ad Controparte_5 accertare: l'avvenuto recesso dal contratto di locazione e la conseguente liberazione dei locali;
il mantenimento dell'immobile in buono stato;
l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, con conseguente condanna di alla restituzione della somma di euro 50.000,00, versata a CP_4 titolo di deposito cauzionale;
la non debenza di alcuna somma a titolo di obblighi condominiali.
La causa veniva istruita documentalmente e con l'assunzione di prova testimoniale.
1.2. Il Tribunale di Verona con sentenza n. 2499/2024:
- rigettava l'eccezione relativa all'erroneità del rito locatizio;
- accoglieva le domande relative al pagamento delle somme dovute a titolo di canoni di locazione, indennità da occupazione e spese;
- accoglieva la domanda risarcitoria per i danni all'immobile condannando tutte le società resistenti in solido tra loro;
- poneva a carico delle resistenti, in solido tra loro, le spese relative al compenso liquidato al CTU nel procedimento ex art. 669 bis c.p.c.;
- rigettava le domande riconvenzionali proposte da . Controparte_5
pagina 5 di 12 In particolare, il Tribunale, accertato l'inadempimento delle parti in ordine alle pretese avanzate dalla ricorrente, accoglieva le domande proposte nei confronti di e relative al pagamento dei canoni di Controparte_1 Controparte_5 locazione, indennità da occupazione sine titulo e spese, condannando le resistenti al pagamento della somma in solido tra loro, posto che in applicazione dell'art. 36 legge 392/1978 la cessione del contratto di locazione non aveva liberato la cedente per il caso di inadempimento della cessionaria.
Il Tribunale accoglieva anche la domanda di risarcimento danni avanzata nei confronti di tutte le società che avevano occupato l'immobile per le seguenti ragioni:
- la cessionaria era venuta meno all'obbligo di custodire con Controparte_5 diligenza i locali violando gli artt. 1587 e 1588 c.c.;
- il cedente non era stato liberato dalla responsabilità per gli Controparte_1 eventuali inadempimenti della cessionaria , cosicché Controparte_5 rispondeva insieme a quest'ultima dei danni arrecati al complesso immobiliare;
- le altre società che avevano occupato senza titolo l'immobile rispondevano dei danni ex art. 2055 c.c. in quanto la ricorrente era riuscita a dimostrare in modo adeguato i fatti causativi dei danni lamentati e il nesso causale con le condotte commissive imputabili alle occupanti.
Il Tribunale provvedeva quindi ad un riparto delle somme dovute da ciascuna società occupante in proporzione al periodo di utilizzo dell'immobile, applicando il criterio enunciato dal CTU.
2. ha impugnato la predetta sentenza formulando le conclusioni di cui in Parte_1 epigrafe e lamentando:
- l'errato utilizzo del rito locatizio, in quanto l'occupazione sine titulo di dava Pt_1 luogo ad una responsabilità extracontrattuale per i danni all'immobile, con conseguente applicabilità del rito ordinario di cognizione;
- la mancata prova del nesso causale tra i danni e il fatto illecito di ex Parte_1 art. 2043;
pagina 6 di 12 - l'inapplicabilità dell'art. 2055 c.c., in quanto gli asseriti danni all'immobile conseguivano ad una pluralità di eventi, mentre la norma è applicabile solo in presenza di un unico fatto dannoso;
- l'arbitrario e privo di alcun fondamento giuridico l'utilizzo di un criterio di riparto dei danni basato sul periodo di utilizzo dell'immobile.
Ha chiesto, quindi, la riforma della pronuncia sui danneggiamenti, resa nei suoi confronti, della statuizione sulle spese di lite liquidate per il primo grado e delle spese di C.T.U.
Oltre a ciò, ha proposto istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva Parte_1 della sentenza impugnata.
2.1. Nel giudizio si sono costituite , e (in CP_4 CP_2 Controparte_3 qualità di socio di maggioranza della cessata Logistica 4.0 s.r.l.) chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Si è costituito in giudizio anche il il quale ha proposta appello Controparte_1 incidentale finalizzato alla riforma del capo della sentenza contenente la sua condanna al risarcimento dei danni all'immobile adducendo che, in sede di cessione del contratto, la aveva liberato il cedente-Consorzio CP_9 per fatti concludenti, provvedendo alla restituzione del deposito CP_1 cauzionale finalizzato a garantire l'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto di locazione.
2.2. All'udienza del 25 giugno 2025 il Collegio, rilevato che non risultava documentata la notifica del ricorso d'appello a
[...]
e rilevato, altresì, che il non aveva Controparte_5 Controparte_1 prodotto la relata di notifica dell'appello incidentale alle altre parti, ha concesso alle parti dei termini per i rispettivi adempimenti, rinviando la discussione della causa all'udienza dell'8 ottobre 2025.
Inoltre, con ordinanza depositata il 26 giugno 2025, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata nei soli confronti di Parte_1
All'udienza dell'8 ottobre 2025, dichiarata la contumacia di
[...]
, la Corte ha deciso la causa come da Controparte_5 dispositivo di cui è stata data pubblica lettura.
pagina 7 di 12 Motivi della decisione
3. Ritiene il Collegio che l'appello principale proposto da sia Parte_1 parzialmente fondato in relazione alla condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ex art. 2043 e 2055 c.c.
3.1. Infondato è il primo motivo di impugnazione con il quale eccepisce Parte_1
l'errato utilizzo del rito speciale del lavoro.
Come correttamente rilevato dall'appellante la domanda risarcitoria avanzata da nei confronti di ha natura extracontrattuale e, in quanto, tale è CP_4 Pt_1 soggetta alla disciplina del rito ordinario di cognizione essendo del tutto irrilevante l'eventuale connessione con le domande basate sul contratto di locazione formulate nei confronti delle convenute e Controparte_1 Parte_2
.
[...]
L'art. 40 comma III c.p.c. sancisce il principio secondo cui, in caso di connessione qualificata tra cause soggette a diversi riti, tutte le cause cumulativamente proposte, o successivamente riunite, devono essere trattate con il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale qualora una delle cause rientri in quelle di cui agli artt. 409 e 442 c.p.c., ovvero in materia di lavoro e/o assistenza e previdenza obbligatoria.
Nel caso in esame le domande formulate nei confronti del e di CP_1 CP_5 non rientrano tra le controversie in materia di lavoro e/o assistenza e previdenza obbligatoria, sicché non determinano un mutamento del rito applicabile.
Ciononostante il motivo non può essere accolto in considerazione del fatto che è principio giurisprudenziale ormai consolidato che, l'omesso mutamento del rito, da speciale del lavoro a ordinario, non determina ipso iure l'inesistenza o la nullità della sentenza, ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne duole indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette dalla parte, posto che l'esattezza del rito non deve essere considerata fine a se stessa, ma può essere invocata solo per riparare una precisa e pagina 8 di 12 apprezzabile lesione che, in conseguenza del rito seguito, sia stata subita sul piano pratico processuale (Cass. n. 14374/2023).
Nel caso in esame non ha allegato alcun pregiudizio, né tanto meno alcuna Pt_1 lesione del diritto di difesa o del contraddittorio, sicché il motivo di appello non può essere accolto.
3.2. Con il secondo e terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente in quanto tra loro connessi, l'appellante censura il provvedimento impugnato laddove il Tribunale ha dichiarato la sua responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. per i danni arrecati al complesso immobiliare da essa occupato, condannandola ex art. 2055 c.c., in solido con le altre società occupanti, al risarcimento dei danni a questo arrecati.
Deduce l'appellante che il Tribunale avrebbe erroneamente ravvisato una sua responsabilità in quanto non avrebbe dimostrato il nesso causale tra la CP_4 sua condotta e il danno, responsabilità, peraltro, esclusa anche dal CTU, il quale aveva chiaramente affermato di non poter attribuire un evento dannoso all'una o all'altra delle ditte che avevano utilizzato l'immobile.
3.2.1. I motivi sono fondati: dall'esame della documentazione in atti emerge che non ha mai stipulato un contratto di locazione con la locatrice , né il Pt_1 CP_4 contratto di locazione ceduto dall'originaria conduttrice alla Controparte_1 cessionaria è mai stato ceduto a , la quale ha solo stipulato Controparte_5 Pt_1 con la conduttrice-cessionaria un “contratto quadro” in forza del Controparte_5 quale le veniva concesso “in uso temporaneo e precario” parte dei locali che componevano l'immobile locato.
Da ciò consegue che la responsabilità di per gli eventuali danni arrecati Pt_1 all'immobile ha natura extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e, pertanto, il soggetto danneggiato è tenuto a provare il danno ingiusto, la condotta dell'agente, il nesso causale tra la condotta e l'evento e l'imputabilità del fatto all'agente a titolo di dolo o colpa.
Nel caso in esame la non ha fornito alcuna prova del fatto che i danni al CP_4 complesso immobiliare siano riconducibili alle condotte dell'odierna appellante, né
pagina 9 di 12 tale circostanza è emersa dall'attività istruttoria espletata nel giudizio di primo grado.
In particolare, il teste , il quale si occupava di gestire il personale Testimone_1 che operava presso i luoghi di causa, ha dichiarato che “sicuramente ad ogni passaggio qualche danno si sarà verificato, ma non sarei assolutamente in grado di ricondurla ad una o all'altra società”.
Della stessa opinione è anche il CTU dott. l quale, pur avendo accertato la Per_1 sussistenza di una serie di danni all'immobile, ha affermato che non è possibile attribuire “un preciso evento dannoso all'una o all'altra delle ditte che hanno utilizzato l'immobile” (pag. 15).
Tanto premesso pare evidente come la non sia riuscita a fornire la prova CP_4 del nesso causale tra la condotta di e i danni all'immobile e, pertanto, Parte_1
non può essere ritenuta responsabile dei danni lamentati da e Pt_1 CP_4 condannata al risarcimento dei danni ex artt. 2043 e 2055 c.c.
3.3. Il quarto e il quindi motivo di appello (applicabilità dell'art. 2055 c.c. e criterio di riparto dei danni) sono assorbiti dall'accoglimento dei precedenti motivi.
3.4. Non appare, invece, meritevole di accoglimento la domanda formulata da ex art.96, III, c.p.c., nei confronti di non rinvenendosi il Parte_1 CP_4 requisito soggettivo della mala fede o della colpa grave.
4. Passando ora all'esame dell'appello incidentale proposto da Controparte_1 esso deve essere dichiarato inammissibile in considerazione del fatto che il non ha provato di averlo notificato nei termini di rito ex art. 436 c.p.c. CP_1 nonostante il Collegio, rilevata la mancata notifica, gli avesse concesso un apposito termine.
5. Al parziale accoglimento dell'appello proposto da consegue, Parte_1 comunque, la condanna di alla rifusione delle spese di lite in favore CP_4 per entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, tenuto Parte_1 conto del valore della controversia (scaglione da euro 5.201,00 a euro
26.000,00), secondo parametri medi per il primo grado e nella misura indicata dall'appellante nella nota spese depositata in data 25.6.2025 (inferiore ai Pt_1 parametri medi) per il presente grado, senza fase istruttoria non espletata.
pagina 10 di 12 6. Stante la declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale
[...]
deve essere condannato alla rifusione Controparte_1 delle spese di lite del presente grado in favore di , liquidate come in CP_4 dispositivo, secondo parametri tra minimi e medi tenuto conto della limitata attività difensiva svolta da in relazione all'appello incidentale la cui CP_4 inammissibilità era già rilevabile anteriormente alla data dell'udienza di discussione, e senza fase istruttoria.
6.1. Le spese di lite del presente grado possono essere compensate tra Parte_1
e le altre parti in causa ( e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
) tenuto conto che l'appellante Controparte_5 principale non ha formulato domande contro le predette parti.
7. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_1 unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 2499/2024 del Tribunale di Verona, così pronuncia:
- dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da
[...]
; Controparte_1
- in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da e in Parte_1 parziale modifica della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di e dichiara che nulla è CP_4 Parte_1 dovuto da a a titolo di spese legali e per il compenso del CTU Parte_1 CP_4 nominato nel procedimento per ATP;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_4 Parte_1 liquidate, quanto al primo grado, in euro 5.077,00 per compensi e, quanto al presente grado, in euro 3.397,00 per compensi, oltre spese generali (15%),
IVA e CPA;
- condanna al pagamento Controparte_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di CP_4
pagina 11 di 12 liquidate in euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e
CPA;
- compensa integralmente le spese di lite del presente grado tra il Parte_1
, Controparte_1 Controparte_2
e
[...] Controparte_3 Controparte_5
;
[...]
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del dell'ulteriore importo a Controparte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, 8 ottobre 2025
La Presidente
DE RI
Il Consigliere estensore
LE RO
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott.ssa DE RI Presidente dott.ssa LE RO Consigliere relatore dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 179 del Ruolo Generale dell'anno 2025 promossa da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Stievanin ed elettivamente domiciliata a Padova, galleria G. Berchet n. 3, presso lo studio del difensore;
appellante contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Iacobino ed elettivamente domiciliata a
Bari, piazza Umberto I n. 54, presso lo studio del difensore;
appellato - appellante incidentale contro
(C.F. e P.IVA ) e Controparte_2 P.IVA_3
(C.F. ) in qualità di socio di Controparte_3 C.F._1 maggioranza della società cessata Logistica 4.0. Pt_1 rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Carenza, Nicola Ermolao e Michela
Fanti ed elettivamente domiciliati a Dolo (VE), via A. Guolo n.22, presso lo studio dei difensori;
pagina 1 di 12 appellati contro
(C.F. , P. IVA ) CP_4 P.IVA_4 P.IVA_5 rappresentata e difesa dall'avv. Silvio Brentarolli ed elettivamente domiciliata a
Verona, via Leoni n. 11, presso lo studio del difensore appellata contro
(C.F. ) Controparte_5 P.IVA_6 appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2499/2024 del Tribunale di Verona
Conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia adita, contrariis reiectis: in via preliminare:
1) per quanto indicato nel primo motivo d'appello proposto, rilevare l'erronea applicazione del rito locatizio in primo grado e disporre ex artt. 439 e 427 c.p.c. il mutamento nel presente grado di appello del rito in rito ordinario di cognizione;
2) sospendere ex art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
nel merito, in via principale:
3) in accoglimento del secondo motivo di appello proposto, riformare completamente la sentenza impugnata, negando ogni responsabilità di Pt_1 per i danneggiamenti ascrittile;
in via subordinata:
4) in accoglimento del terzo motivo di appello proposto, riformare la sentenza impugnata ritenendo responsabile unicamente dei danni ascrittile e non Pt_1 responsabile in solido con le altre società ex art. 2055 c.c.; in ogni caso:
5) come consequenziale pronuncia sulle spese di lite e di c.t.u., riformare la sentenza impugnata ponendo interamente a carico di le spese di lite di CP_4 entrambi i gradi di giudizio e le spese di c.t.u. sostenute nel procedimento per
a.t.p. n. 9535/2018 R.G. del Tribunale di Verona e condannando al CP_4
pagina 2 di 12 pagamento di una somma risarcitoria ex art. 96 c.p.c., in ragione della colpa grave da parte della stessa, secondo i criteri guida del Tribunale di Milano;
qualora l'adita Corte d'Appello confermasse la responsabilità di riformare Pt_1 la pronuncia sulle spese di lite liquidandole per entrambi i gradi di giudizio sullo scaglione di valore corrispondente al decisum in sentenza.
Per Controparte_1
Voglia la Corte d'Appello di Venezia – IV^ Sezione Civile, disattesa e reietta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, disporre come di seguito:
a) In via preliminare, sospendere ex art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
b) In via principale, e in integrale riforma della sentenza n. 2499/2024 emessa dal Tribunale di Verona n. 2499/2024 il 31 ottobre 2024 nell'ambito del procedimento iscritto al RG n. 4210/2020, dichiarare che alcun importo è dovuto dal , a qualsivoglia titolo, Controparte_1 ragione e/o causa nei riguardi della CP_4
c) In ogni caso, con vittoria di spese e di competenze di lite del doppio grado di giudizio.
Per e Controparte_2 Controparte_6
, rigettarsi il proposto appello in quanto infondato in fatto e
[...] diritto e confermarsi l'impugnata sentenza.
Con vittoria di spese e competenze professionali oltre al rimborso ex art. 2 DM
55/2014, IVA e CP come per legge.
Per CP_4
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in via preliminare:
1.- rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza
n. 2499/2024 del Tribunale di Verona, formulata da per carenza dei Parte_1 presupposti di legge;
pagina 3 di 12 2.- dichiarare inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 2499/2024 del Tribunale di Verona, ai sensi degli artt. 342 e/o 434 e/o 348-bis
c.p.c., per le ragioni esposte in narrativa;
in via principale:
3.- rigettare integralmente l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2499/2024 del Tribunale di Verona, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per
l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata;
4.- con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Svolgimento del processo
1. Con contratto stipulato in data 4 maggio 2015 concedeva in CP_4 locazione a il complesso immobiliare di sua proprietà sito in Controparte_1
Verona, tra via Fermi n. 15 e via Morgagni n. 25.
Con scrittura privata del 17 novembre 2015 il cedeva il contratto di CP_1 locazione, con il consenso della locatrice, a , la quale a sua volta Controparte_5 sublocava una parte del complesso immobiliare a EG (estranea al Controparte_7 presente procedimento).
Stante la persistente morosità di nel pagamento dei canoni di Controparte_5 locazione, adiva e otteneva dal Tribunale di Verona ordinanza di convalida CP_4 di sfratto per morosità in forza della quale veniva reimmessa nel possesso dell'immobile, ma limitatamente alla porzione del complesso non locata alla
[...]
. CP_8
Durante il procedimento di rilascio la apprendeva che la parte di immobile CP_4 locata alla , e non occupata dalla sub-conduttrice Controparte_5 CP_8 era stata oggetto di plurime occupazioni sine titulo, dapprima ad opera della Pt_1
e poi da e da Logistica 4.0. CP_2
Oltre a ciò, la apprendeva che il complesso immobiliare presentava dei CP_4 danni cosicché, con ricorso ex art. 669 bis c.p.c., adiva il Tribunale di Verona che nominava il CTU ing. il quale, accertata la sussistenza di svariati Persona_1 danni e premessa l'impossibilità di attribuirli con certezza ad ogni società che aveva occupato l'immobile, provvedeva ad un riparto degli stessi su base pagina 4 di 12 temporale, in proporzione ai vari periodi di occupazione del complesso immobiliare.
1.1. Con ricorso datato 29 maggio 2020 la conveniva in giudizio avanti al CP_4
Tribunale di Verona , , e Logistica Controparte_1 Controparte_5 Pt_1 CP_2
4.0 chiedendo, in primo luogo, di condannare e Controparte_1 CP_5
al pagamento di tutte le somme dovute a titolo di canoni di locazione,
[...] oneri accessori ed indennità da occupazione e, in secondo luogo, di condannare le convenute, in solido tra loro, al risarcimento dei danni causati al complesso immobiliare.
Nel giudizio si costituivano tutte le società convenute eccependo l'erroneità del rito locatizio ( , e Logistica 4.0), l'improcedibilità della domanda per il Pt_1 CP_2 mancato esperimento del procedimento di mediazione e Logistica 4.0) e CP_2 chiedendo il rigetto delle domande della ricorrente.
proponeva inoltre delle domande riconvenzionali finalizzate ad Controparte_5 accertare: l'avvenuto recesso dal contratto di locazione e la conseguente liberazione dei locali;
il mantenimento dell'immobile in buono stato;
l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, con conseguente condanna di alla restituzione della somma di euro 50.000,00, versata a CP_4 titolo di deposito cauzionale;
la non debenza di alcuna somma a titolo di obblighi condominiali.
La causa veniva istruita documentalmente e con l'assunzione di prova testimoniale.
1.2. Il Tribunale di Verona con sentenza n. 2499/2024:
- rigettava l'eccezione relativa all'erroneità del rito locatizio;
- accoglieva le domande relative al pagamento delle somme dovute a titolo di canoni di locazione, indennità da occupazione e spese;
- accoglieva la domanda risarcitoria per i danni all'immobile condannando tutte le società resistenti in solido tra loro;
- poneva a carico delle resistenti, in solido tra loro, le spese relative al compenso liquidato al CTU nel procedimento ex art. 669 bis c.p.c.;
- rigettava le domande riconvenzionali proposte da . Controparte_5
pagina 5 di 12 In particolare, il Tribunale, accertato l'inadempimento delle parti in ordine alle pretese avanzate dalla ricorrente, accoglieva le domande proposte nei confronti di e relative al pagamento dei canoni di Controparte_1 Controparte_5 locazione, indennità da occupazione sine titulo e spese, condannando le resistenti al pagamento della somma in solido tra loro, posto che in applicazione dell'art. 36 legge 392/1978 la cessione del contratto di locazione non aveva liberato la cedente per il caso di inadempimento della cessionaria.
Il Tribunale accoglieva anche la domanda di risarcimento danni avanzata nei confronti di tutte le società che avevano occupato l'immobile per le seguenti ragioni:
- la cessionaria era venuta meno all'obbligo di custodire con Controparte_5 diligenza i locali violando gli artt. 1587 e 1588 c.c.;
- il cedente non era stato liberato dalla responsabilità per gli Controparte_1 eventuali inadempimenti della cessionaria , cosicché Controparte_5 rispondeva insieme a quest'ultima dei danni arrecati al complesso immobiliare;
- le altre società che avevano occupato senza titolo l'immobile rispondevano dei danni ex art. 2055 c.c. in quanto la ricorrente era riuscita a dimostrare in modo adeguato i fatti causativi dei danni lamentati e il nesso causale con le condotte commissive imputabili alle occupanti.
Il Tribunale provvedeva quindi ad un riparto delle somme dovute da ciascuna società occupante in proporzione al periodo di utilizzo dell'immobile, applicando il criterio enunciato dal CTU.
2. ha impugnato la predetta sentenza formulando le conclusioni di cui in Parte_1 epigrafe e lamentando:
- l'errato utilizzo del rito locatizio, in quanto l'occupazione sine titulo di dava Pt_1 luogo ad una responsabilità extracontrattuale per i danni all'immobile, con conseguente applicabilità del rito ordinario di cognizione;
- la mancata prova del nesso causale tra i danni e il fatto illecito di ex Parte_1 art. 2043;
pagina 6 di 12 - l'inapplicabilità dell'art. 2055 c.c., in quanto gli asseriti danni all'immobile conseguivano ad una pluralità di eventi, mentre la norma è applicabile solo in presenza di un unico fatto dannoso;
- l'arbitrario e privo di alcun fondamento giuridico l'utilizzo di un criterio di riparto dei danni basato sul periodo di utilizzo dell'immobile.
Ha chiesto, quindi, la riforma della pronuncia sui danneggiamenti, resa nei suoi confronti, della statuizione sulle spese di lite liquidate per il primo grado e delle spese di C.T.U.
Oltre a ciò, ha proposto istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva Parte_1 della sentenza impugnata.
2.1. Nel giudizio si sono costituite , e (in CP_4 CP_2 Controparte_3 qualità di socio di maggioranza della cessata Logistica 4.0 s.r.l.) chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Si è costituito in giudizio anche il il quale ha proposta appello Controparte_1 incidentale finalizzato alla riforma del capo della sentenza contenente la sua condanna al risarcimento dei danni all'immobile adducendo che, in sede di cessione del contratto, la aveva liberato il cedente-Consorzio CP_9 per fatti concludenti, provvedendo alla restituzione del deposito CP_1 cauzionale finalizzato a garantire l'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto di locazione.
2.2. All'udienza del 25 giugno 2025 il Collegio, rilevato che non risultava documentata la notifica del ricorso d'appello a
[...]
e rilevato, altresì, che il non aveva Controparte_5 Controparte_1 prodotto la relata di notifica dell'appello incidentale alle altre parti, ha concesso alle parti dei termini per i rispettivi adempimenti, rinviando la discussione della causa all'udienza dell'8 ottobre 2025.
Inoltre, con ordinanza depositata il 26 giugno 2025, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata nei soli confronti di Parte_1
All'udienza dell'8 ottobre 2025, dichiarata la contumacia di
[...]
, la Corte ha deciso la causa come da Controparte_5 dispositivo di cui è stata data pubblica lettura.
pagina 7 di 12 Motivi della decisione
3. Ritiene il Collegio che l'appello principale proposto da sia Parte_1 parzialmente fondato in relazione alla condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ex art. 2043 e 2055 c.c.
3.1. Infondato è il primo motivo di impugnazione con il quale eccepisce Parte_1
l'errato utilizzo del rito speciale del lavoro.
Come correttamente rilevato dall'appellante la domanda risarcitoria avanzata da nei confronti di ha natura extracontrattuale e, in quanto, tale è CP_4 Pt_1 soggetta alla disciplina del rito ordinario di cognizione essendo del tutto irrilevante l'eventuale connessione con le domande basate sul contratto di locazione formulate nei confronti delle convenute e Controparte_1 Parte_2
.
[...]
L'art. 40 comma III c.p.c. sancisce il principio secondo cui, in caso di connessione qualificata tra cause soggette a diversi riti, tutte le cause cumulativamente proposte, o successivamente riunite, devono essere trattate con il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale qualora una delle cause rientri in quelle di cui agli artt. 409 e 442 c.p.c., ovvero in materia di lavoro e/o assistenza e previdenza obbligatoria.
Nel caso in esame le domande formulate nei confronti del e di CP_1 CP_5 non rientrano tra le controversie in materia di lavoro e/o assistenza e previdenza obbligatoria, sicché non determinano un mutamento del rito applicabile.
Ciononostante il motivo non può essere accolto in considerazione del fatto che è principio giurisprudenziale ormai consolidato che, l'omesso mutamento del rito, da speciale del lavoro a ordinario, non determina ipso iure l'inesistenza o la nullità della sentenza, ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne duole indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette dalla parte, posto che l'esattezza del rito non deve essere considerata fine a se stessa, ma può essere invocata solo per riparare una precisa e pagina 8 di 12 apprezzabile lesione che, in conseguenza del rito seguito, sia stata subita sul piano pratico processuale (Cass. n. 14374/2023).
Nel caso in esame non ha allegato alcun pregiudizio, né tanto meno alcuna Pt_1 lesione del diritto di difesa o del contraddittorio, sicché il motivo di appello non può essere accolto.
3.2. Con il secondo e terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente in quanto tra loro connessi, l'appellante censura il provvedimento impugnato laddove il Tribunale ha dichiarato la sua responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. per i danni arrecati al complesso immobiliare da essa occupato, condannandola ex art. 2055 c.c., in solido con le altre società occupanti, al risarcimento dei danni a questo arrecati.
Deduce l'appellante che il Tribunale avrebbe erroneamente ravvisato una sua responsabilità in quanto non avrebbe dimostrato il nesso causale tra la CP_4 sua condotta e il danno, responsabilità, peraltro, esclusa anche dal CTU, il quale aveva chiaramente affermato di non poter attribuire un evento dannoso all'una o all'altra delle ditte che avevano utilizzato l'immobile.
3.2.1. I motivi sono fondati: dall'esame della documentazione in atti emerge che non ha mai stipulato un contratto di locazione con la locatrice , né il Pt_1 CP_4 contratto di locazione ceduto dall'originaria conduttrice alla Controparte_1 cessionaria è mai stato ceduto a , la quale ha solo stipulato Controparte_5 Pt_1 con la conduttrice-cessionaria un “contratto quadro” in forza del Controparte_5 quale le veniva concesso “in uso temporaneo e precario” parte dei locali che componevano l'immobile locato.
Da ciò consegue che la responsabilità di per gli eventuali danni arrecati Pt_1 all'immobile ha natura extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e, pertanto, il soggetto danneggiato è tenuto a provare il danno ingiusto, la condotta dell'agente, il nesso causale tra la condotta e l'evento e l'imputabilità del fatto all'agente a titolo di dolo o colpa.
Nel caso in esame la non ha fornito alcuna prova del fatto che i danni al CP_4 complesso immobiliare siano riconducibili alle condotte dell'odierna appellante, né
pagina 9 di 12 tale circostanza è emersa dall'attività istruttoria espletata nel giudizio di primo grado.
In particolare, il teste , il quale si occupava di gestire il personale Testimone_1 che operava presso i luoghi di causa, ha dichiarato che “sicuramente ad ogni passaggio qualche danno si sarà verificato, ma non sarei assolutamente in grado di ricondurla ad una o all'altra società”.
Della stessa opinione è anche il CTU dott. l quale, pur avendo accertato la Per_1 sussistenza di una serie di danni all'immobile, ha affermato che non è possibile attribuire “un preciso evento dannoso all'una o all'altra delle ditte che hanno utilizzato l'immobile” (pag. 15).
Tanto premesso pare evidente come la non sia riuscita a fornire la prova CP_4 del nesso causale tra la condotta di e i danni all'immobile e, pertanto, Parte_1
non può essere ritenuta responsabile dei danni lamentati da e Pt_1 CP_4 condannata al risarcimento dei danni ex artt. 2043 e 2055 c.c.
3.3. Il quarto e il quindi motivo di appello (applicabilità dell'art. 2055 c.c. e criterio di riparto dei danni) sono assorbiti dall'accoglimento dei precedenti motivi.
3.4. Non appare, invece, meritevole di accoglimento la domanda formulata da ex art.96, III, c.p.c., nei confronti di non rinvenendosi il Parte_1 CP_4 requisito soggettivo della mala fede o della colpa grave.
4. Passando ora all'esame dell'appello incidentale proposto da Controparte_1 esso deve essere dichiarato inammissibile in considerazione del fatto che il non ha provato di averlo notificato nei termini di rito ex art. 436 c.p.c. CP_1 nonostante il Collegio, rilevata la mancata notifica, gli avesse concesso un apposito termine.
5. Al parziale accoglimento dell'appello proposto da consegue, Parte_1 comunque, la condanna di alla rifusione delle spese di lite in favore CP_4 per entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, tenuto Parte_1 conto del valore della controversia (scaglione da euro 5.201,00 a euro
26.000,00), secondo parametri medi per il primo grado e nella misura indicata dall'appellante nella nota spese depositata in data 25.6.2025 (inferiore ai Pt_1 parametri medi) per il presente grado, senza fase istruttoria non espletata.
pagina 10 di 12 6. Stante la declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale
[...]
deve essere condannato alla rifusione Controparte_1 delle spese di lite del presente grado in favore di , liquidate come in CP_4 dispositivo, secondo parametri tra minimi e medi tenuto conto della limitata attività difensiva svolta da in relazione all'appello incidentale la cui CP_4 inammissibilità era già rilevabile anteriormente alla data dell'udienza di discussione, e senza fase istruttoria.
6.1. Le spese di lite del presente grado possono essere compensate tra Parte_1
e le altre parti in causa ( e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
) tenuto conto che l'appellante Controparte_5 principale non ha formulato domande contro le predette parti.
7. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_1 unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 2499/2024 del Tribunale di Verona, così pronuncia:
- dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da
[...]
; Controparte_1
- in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da e in Parte_1 parziale modifica della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di e dichiara che nulla è CP_4 Parte_1 dovuto da a a titolo di spese legali e per il compenso del CTU Parte_1 CP_4 nominato nel procedimento per ATP;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_4 Parte_1 liquidate, quanto al primo grado, in euro 5.077,00 per compensi e, quanto al presente grado, in euro 3.397,00 per compensi, oltre spese generali (15%),
IVA e CPA;
- condanna al pagamento Controparte_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di CP_4
pagina 11 di 12 liquidate in euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e
CPA;
- compensa integralmente le spese di lite del presente grado tra il Parte_1
, Controparte_1 Controparte_2
e
[...] Controparte_3 Controparte_5
;
[...]
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del dell'ulteriore importo a Controparte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, 8 ottobre 2025
La Presidente
DE RI
Il Consigliere estensore
LE RO
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