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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 10/12/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
CI ST Presidente rel.
TT Di OB IC
Maurizio Drigani IC ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 1767/2025 R.G.V.G. avente per oggetto: Divorzio congiunto -Scioglimento del matrimonio e promossa congiuntamente
DA
, nato il [...] in [...] Parte_1
e residente alla Spezia
c.f. Avv. BASSAN MARINA C.F._1
E
, nata il [...] alla Spezia e residente in Controparte_1
VE (SP)
c.f. Avv. BASSAN MARINA C.F._2
E
1 con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data 24.9.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 25.11.2025:
“Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare altrove la propria residenza, con l'obbligo di comunicarsi eventuali cambi di residenza e si autorizzano reciprocamente fin d'ora al rilascio e/o rinnovo del passaporto;
2. la casa coniugale, sita in Corniglia, Comune di VE (SP), Via Serra n.7
é in locazione, con canone mensile di € 200,00, e verrà lasciata in uso alla sig.ra che vi manterrà la residenza mentre il sig. si é già CP_1 Pt_1 trasferito in altra abitazione;
3. i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e che, pertanto, nulla dovranno l'uno all'altro;
4. non ci sono proprietà in comune né conti correnti o altro da dividere;
5. Le parti dichiarano di avere così definito tra loro ogni questione economica
e di non avere più nulla a pretendere l'uno verso l'altro”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. anche personalmente sottoscritto e depositato in data 16.9.2025, premettendo di aver contratto in data 27.11.2014 in AN ED De AC (Repubblica Dominicana) matrimonio civile (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del Comune di VE al n. 8 parte II serie C anno 2014), di non aver avuto figli, di essersi separati consensualmente in data 13.2.2025 con
2 sentenza n. 53/2025 del Tribunale della Spezia (passata in giudicato il
16.9.2025) e di non aver da allora ripreso alcuna forma di comunione materiale e spirituale, hanno chiesto dichiararsi la cessazione (rectius lo scioglimento) del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Il P.M. ha apposto il visto in data 24.9.2025
All'udienza del 25.11.2025 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso, precisando che si tratta di scioglimento del matrimonio e non di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
In diritto, il comportamento processuale delle parti, che hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune, depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
E' pacifica l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge
1.12.1970 n. 898 per ottenere lo scioglimento del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 comma 1 n. 2) lettera b) della stessa legge, come da ultimo modificata dalla L. 55/2015
Le pattuizioni concordate tra le parti sono conformi a legge e possono pertanto essere ratificate dal tribunale.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe visti gli artt. 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis. 51 c.p.c.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra e Parte_1
, contratto in AN ED De AC (Repubblica Controparte_1
3 Dominicana) il 27.11.2014 (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del Comune di VE al n. 8 parte II serie C anno 2014), omologando le seguenti condizioni:
“
1. I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare altrove la propria residenza, con l'obbligo di comunicarsi eventuali cambi di residenza e si autorizzano reciprocamente fin d'ora al rilascio e/o rinnovo del passaporto;
2. la casa coniugale, sita in Corniglia, Comune di VE (SP), Via Serra n.7
é in locazione, con canone mensile di € 200,00, e verrà lasciata in uso alla sig.ra che vi manterrà la residenza mentre il sig. si é già CP_1 Pt_1 trasferito in altra abitazione;
3. i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e che, pertanto, nulla dovranno l'uno all'altro;
4. non ci sono proprietà in comune né conti correnti o altro da dividere;
5. Le parti dichiarano di avere così definito tra loro ogni questione economica
e di non avere più nulla a pretendere l'uno verso l'altro”
Nulla per le spese.
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Presidente est.
CI ST
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