Articolo 12 della Legge 17 dicembre 1986, n. 878
Articolo 11
Versione
4 gennaio 1987
Art. 12. Copertura finanziaria 1. Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.700 milioni per l'anno 1987 e in lire 4.000 milioni a decorrere dall'anno 1988, si provvede, quanto a lire 800 milioni per l'anno 1987 e a lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 1988, con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fin del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento; quanto a lire 2.400 milioni per l'anno 1987 e a lire 2.500 milioni a decorrere dall'anno 1988, mediante corrispondente riduzione del medesimo capitolo n. 6856, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi"; quanto a lire 500 milioni annui per il quinquennio 1987-1991 per l'acquisto di beni, attrezzature ed autoveicoli mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dello stesso bilancio triennale, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 4 gennaio 1987