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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/12/2025, n. 2068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2068 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Prima Sezione Civile, composto dei magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2460 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025,
promossa da:
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. PANI FABIANO, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale,
ricorrente
contro
, nato in [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. FENU AGNESE, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
resistente
1 e con la partecipazione del
Pubblico Ministero
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito così provvedere:
Premesso che:
1. La Signora ed il Signor hanno avuto una relazione sentimentale dalla quale è Pt_1 CP_1
nata in data [...] la piccola , riconosciuta da entrambi i genitori all'atto della nascita. Per_1
2. La relazione tra le parti è con il tempo divenuta difficile e le incomprensioni caratteriali hanno minato la unione affettiva e sentimentale.
3. Attualmente, la signora vive in Sant'Antioco unitamente alla piccola;
invece, il Pt_1 Per_1
signor vive attualmente in Oristano. CP_1
4. che in data 19/11/2025 è stata celebrata la udienza di comparizione personale delle parti;
5. che in tale consesso le parti hanno manifestato la volontà di addivenire ad un accordo nei termini e secondo le modalità di seguito indicate.
a) la piccola sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che prenderanno di Per_1
comune accordo ogni decisione di straordinaria amministrazione, compreso l'eventuale mutamento di residenza della minore, mentre ciascuno di essi, per il tempo in cui avrà presso di sé la figlia, assumerà quelle ordinarie;
b) la minore dimorerà presso la madre e presso costei avrà la residenza;
c) il padre potrà vedere la figlia quando vorrà;
2 d) per le festività comandate la minore potrà trascorrere con il padre alternativamente la Vigilia di
Natale oppure il giorno di Natale comunque in modo alternato;
e) il padre provvederà agli spostamenti della figlia di cui ai punti precedenti, sopportandone anche gli oneri economici;
f) Il padre verserà quale contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di euro 150,00
tramite vaglia postale entro il 5 di ciascun mese.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato con ricorso depositato in data 14/04/2025 da il procedimento per la Parte_1
regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della minore figlia , nata il Per_1
19/05/2024 dalla relazione affettiva con , da entrambi riconosciuta, e Controparte_1
costituito in giudizio il convenuto con comparsa depositata il 18/11/2025, senza ulteriore istruttoria, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo per la definizione del giudizio alle condizioni trascritte in epigrafe.
Assunti i provvedimenti temporanei e urgenti in conformità, la causa è stata rimessa al Collegio
per la decisione.
La disciplina di affidamento, collocamento e visita, e mantenimento della minore, concordata dai genitori, deve essere recepita dal Collegio, in quanto non appare in contrasto con l'interesse della minore e favorisce il suo diritto alla bigenitorialità.
Le spese del giudizio devono essere compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
3 1) affida la minore congiuntamente ad entrambi i genitori che prenderanno di comune Per_1
accordo ogni decisione di straordinaria amministrazione, compreso l'eventuale mutamento di residenza della minore, mentre ciascuno di essi, per il tempo in cui avrà presso di sé la figlia,
assumerà quelle ordinarie;
2) la minore dimorerà presso la madre e presso costei avrà la residenza;
3) il padre potrà vedere la figlia quando vorrà;
4) per le festività comandate la minore potrà trascorrere con il padre alternativamente la Vigilia di
Natale oppure il giorno di Natale comunque in modo alternato;
5) il padre provvederà agli spostamenti della figlia di cui ai punti precedenti, sopportandone anche gli oneri economici;
6) Il padre verserà quale contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di euro 150,00
tramite vaglia postale entro il 5 di ciascun mese;
7) dichiara compensate le spese di lite.
Cagliari, 11/12/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
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