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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 15/11/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 664/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. IC OL Presidente dott.ssa NA Lo VA Giudice relatore estensore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 664/2025 promossa da:
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. LOMBARDO GABRIELE
ATTORE contro
( ), CP_1 C.F._2
resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come all'udienza dell'8.10.25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/05/2025, parte ricorrente deduceva di aver contratto in data 30/07/2023 matrimonio civile con la parte resistente ed avanzava domanda di separazione personale, essendo venuta a mancare l'affectio maritalis a causa di comportamenti che avevano portato al deteriorarsi del rapporto coniugale non consentendo più la serena prosecuzione della convivenza;
rassegnava quindi le conclusioni di cui al ricorso.
Non si costituiva rimasta irreperibile. CP_1
All'udienza dell'8.10.25, all'esito del libero interrogatorio del ricorrente, il giudice istruttore, considerata l'assenza di figli e la mancata evidenza di ulteriori condizioni, formulava la seguente proposta ex art. 185 bis c.p.c.:
- rinuncia alla domanda di addebito, immediata rimessione in decisione
La parte dichiarava di aderire alla proposta come formulata;
pertanto, il difensore rassegnava conformi conclusioni.
Il Tribunale pertanto, prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni previste nell'art.151 c.c. in base alla evidenza disponibile, mentre null'altro va aggiunto in ordine alle spese del giudizio, le quali, stante la rinuncia alla domanda e l'opzione di contumacia, possono rimanere a carico di chi le ha sostenute.
P.Q.M.
- pronuncia la separazione personale tra e Parte_1
, contratto in Tunisia in data 30/07/2023, CP_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Custonaci, nel medesimo anno, al n. 16, Parte II, s. C,
- nulla per le spese di lite.
Dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 396/00. Così deciso in Trapani in data 08/10/2025
Il Giudice rel.
NA Lo VA
Il Presidente
IC OL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. IC OL Presidente dott.ssa NA Lo VA Giudice relatore estensore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 664/2025 promossa da:
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. LOMBARDO GABRIELE
ATTORE contro
( ), CP_1 C.F._2
resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come all'udienza dell'8.10.25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/05/2025, parte ricorrente deduceva di aver contratto in data 30/07/2023 matrimonio civile con la parte resistente ed avanzava domanda di separazione personale, essendo venuta a mancare l'affectio maritalis a causa di comportamenti che avevano portato al deteriorarsi del rapporto coniugale non consentendo più la serena prosecuzione della convivenza;
rassegnava quindi le conclusioni di cui al ricorso.
Non si costituiva rimasta irreperibile. CP_1
All'udienza dell'8.10.25, all'esito del libero interrogatorio del ricorrente, il giudice istruttore, considerata l'assenza di figli e la mancata evidenza di ulteriori condizioni, formulava la seguente proposta ex art. 185 bis c.p.c.:
- rinuncia alla domanda di addebito, immediata rimessione in decisione
La parte dichiarava di aderire alla proposta come formulata;
pertanto, il difensore rassegnava conformi conclusioni.
Il Tribunale pertanto, prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni previste nell'art.151 c.c. in base alla evidenza disponibile, mentre null'altro va aggiunto in ordine alle spese del giudizio, le quali, stante la rinuncia alla domanda e l'opzione di contumacia, possono rimanere a carico di chi le ha sostenute.
P.Q.M.
- pronuncia la separazione personale tra e Parte_1
, contratto in Tunisia in data 30/07/2023, CP_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Custonaci, nel medesimo anno, al n. 16, Parte II, s. C,
- nulla per le spese di lite.
Dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 396/00. Così deciso in Trapani in data 08/10/2025
Il Giudice rel.
NA Lo VA
Il Presidente
IC OL