Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 736
TAR
Sentenza 10 luglio 2025
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CS
Accoglimento
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. – Principio della soccombenza

    Le ragioni poste a fondamento della compensazione delle spese del giudizio di primo grado non rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza). Gli elementi valutati dalla sentenza di primo grado attengono all'organizzazione interna del Ministero e non possono essere riversati sul ricorrente vittorioso.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. – Erronea interpretazione del giudice di primo grado in ordine all’“esistenza di un diffuso contenzioso in materia” giustificative della compensazione delle spese di lite. Motivazione contraddittoria e meramente apparente

    Le ragioni poste a fondamento della compensazione delle spese del giudizio di primo grado non rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza). Gli elementi valutati dalla sentenza di primo grado attengono all'organizzazione interna del Ministero e non possono essere riversati sul ricorrente vittorioso.

  • Accolto
    Rifusione delle spese del primo grado

    In riforma della statuizione sulle spese del giudizio di primo grado, queste vanno poste a carico del Ministero resistente, in applicazione della regola della soccombenza.

  • Accolto
    Pagamento delle spese di lite del giudizio di appello

    Le spese del doppio grado di giudizio vengono quantificate in € 3.000,00, oltre agli accessori di legge, a carico del Ministero resistente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 736
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 736
    Data del deposito : 28 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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