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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/12/2025, n. 4232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4232 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza dell'11.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2376 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me dom.ta in Roma, piazza del Risorgimento n. 14, Parte_1
. IA RO, che la rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTE E
, e CP_1 CP_2 Controparte_3
APPELLATI non costituiti
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 2452/2025 del Tribunale di Roma pubblicata il 28.2.2024
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: come da ricorso
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso che le erano state notificate le intimazioni n. Parte_1
09720229004259648 in data 02/03/2023 e n. 09720239095878476 in data 04/10/2023, con le quali era stato chiesto il pagamento della somma complessiva di € 166.238,00 a titolo di premi assicurativi, contributi previdenziali ed accessori relativi alle cartelle di pagamento nn. 09720160020003957000, 09720170131049980000, 09720190182386350000, 09720200032825652000, 39720130015235127000, 39720130025792041000, 9720140017863164000, 39720150000652685000, 39720150003745040000, 39720150017845961000, 9720150021806246000, 39720160000375688000, 39720160014832340000, 39720160015350211000, 9720160018407479000, 39720160026742408000, 39720160032677828000, 39720180001257942000, 9720180014846757000, 39720180019167015000, 39720190016609591000 e 39720190020356784000, e 39720210015059487000, relativi a premi e CP_2 contributi DM 10 riferiti agli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 , 2018 e 2019, ha proposto due distinti ricorsi in opposizione all'esecuzione ai sensi degli artt. 615 e 618 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, convenendo in giudizio l' e l' e rassegnando le CP_1 CP_2 seguenti conclusioni: “dichiarare la non debe elle e richieste a titolo di contributi previdenziali, premi assicurativi ed accessori portate dall'intimazione di pagamento n. 09720239095878476 e relative alle cartelle di pagamento ed agli avvisi di addebito dettagliatamente indicate al punto n. 1) del presente ricorso, essendosi estinto il relativo diritto per intervenuta prescrizione, e, quindi, annullare tali atti in quanto privi dei requisiti di legge e comunque totalmente infondati in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari” e “dichiarare la non debenza delle somme richieste a titolo di contributi previdenziali, premi assicurativi ed accessori portate dall'intimazione di pagamento n. 09720229004259648 e relative alle cartelle di pagamento ed agli avvisi di addebito dettagliatamente indicate al punto n. 1) del presente ricorso, essendosi estinto il relativo diritto per intervenuta prescrizione, e, quindi, annullare tali atti in quanto privi dei requisiti di legge e comunque totalmente infondati in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
1.1. Il Tribunale di Roma, all'udienza del 24/01/2024, rilevata la connessione oggettiva e soggettiva tra i due procedimenti (RG n. 5549/2023 ed RG n. 33272/2023), ne ha disposto la riunione.
1.2. Nella resistenza di , ed , CP_1 CP_2 Controparte_3 intervenuto per ordine del giudice ex art. 107 c.p.c., il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso condannando il ricorrente alla refusione delle spese di lite.
1.2. Il primo giudice, in sintesi: i) ricostruito il quadro normativo e richiamati i principi giurisprudenziali in punto di notificazione degli atti della riscossione, ha rilevato che gli avvisi di addebito sono stati ritualmente notificati ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e che il ricorrente non ha proposto opposizione entro il termine di decadenza ex art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999; ii) ha escluso l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione, in quanto risultano essere stati inviati al ricorrente diversi atti con valore interruttivo della prescrizione, tutti notificati a mezzo pec. Tutti atti, ritualmente notificati, che hanno validamente interrotto il termine di prescrizione>; iii) in punto di spese, ha applicato il principio di soccombenza.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando la violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 ed agli artt. 4 e 6 del D.P.R. N. 68 DEL 2005. In particolare: I) in relazione agli avvisi di addebito (nn. 39720150000652685000, CP_1
39720150003745040000, 39720150017845961000, 39720150021806246000, 39720160000375688000, 39720160014832340000, 39720160015350211000, 39720160018407479000, 39720160026742408000), ha lamentato la mancata prova della notifica da parte dell'ente, risultando le ricevute prodotte prive di qualsiasi riferimento agli atti che sarebbero stati notificati;
in relazione, poi, all'avviso di addebito n. 39720180001257942000 ha eccepito che era stata prodotta la sola ricevuta di accettazione, ma non anche quella di avvenuta consegna della pec di notifica, invece, quanto all'avviso di addebito n. 39720210015059487000, l'ente non aveva prodotto alcun documento attestante l'avvenuta notifica;
II) in relazione alle cartelle di pagamento CP_2
(nn. 09720160020003957000, 09720170131049980000, 09720190182386350000, 09720200032825652000), alle intimazioni di pagamento precedenti a quelle impugnate (nn. 09720179067677350000, 09720199024907424000 e 09720199081107728000) nonché ai preavvisi di iscrizione ipotecaria (nn. 097762018000018885000 e 09776201900000361000) prodotti dall' , ha lamentato la mancata prova Controparte_3 da parte degli enti in ordine alla notifica degli atti di competenza, posto che da parte degli enti non erano mai stati prodotti i messaggi pec di notifica, con le rispettive ricevute di spedizione ed avvenuta consegna;
III) dalla irrituale e/o inesistente notificazione degli atti supra indicati, discenderebbe ad avviso dell'appellante che sarebbero prive di valido titolo esecutivo e comunque prescritte le somme richieste con le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito nn. 09720160020003957000, 09720170131049980000, 39720130015235127000, 39720130025792041000, 39720140017863164000, 39720150000652685000, 39720150003745040000, 39720150017845961000, 39720150021806246000, 39720160000375688000, 39720160014832340000, 39720160015350211000, 39720160018407479000, 39720160026742408000, 39720160032677828000, applicandosi il termine di prescrizione di 5 anni ex L. 335/1993, mentre sarebbero prive del valido ed imprescindibile titolo esecutivo, non ritualmente notificato, le somme portate dagli avvisi di addebito nn. 39720180001257942000, 39720210015059487000 e dalle cartelle di pagamento nn. 09720190182386350000 e 09720200032825652000.
3. Nonostante la rituale comunicazione del decreto di fissazione di udienza, nessuno è comparso all'udienza del 27.11.2025 ed è stato pertanto disposto il rinvio ai sensi dell'art. 181 c.p.c. all'odierna udienza.
3.1. Nonostante la rituale comunicazione di cancelleria all'unica parte costituita (l'appellante), nessuno è comparso neppure all'odierna udienza, sicché la Corte non può che dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio, poiché il processo di primo grado è stato pacificamente instaurato successivamente al 25 giugno 2008, talché ad esso si applica l'art. 181 c.p.c. – richiamato dall'art. 309 c.p.c.- nel testo introdotto dall'art. 50 d.l. 112/2008, convertito con l. 133/2008.
4. A detta pronuncia consegue, ex art. 310 u.c., c.p.c., che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo;
dichiara irripetibili le spese di lite. Roma il 11.12.2025
LA PRESIDENTE est. Dott.ssa Vittoria Di Sario
La presente motivazione è stata redatta con la collaborazione della MOT dott.ssa Marta Ranalli
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza dell'11.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2376 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me dom.ta in Roma, piazza del Risorgimento n. 14, Parte_1
. IA RO, che la rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTE E
, e CP_1 CP_2 Controparte_3
APPELLATI non costituiti
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 2452/2025 del Tribunale di Roma pubblicata il 28.2.2024
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: come da ricorso
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso che le erano state notificate le intimazioni n. Parte_1
09720229004259648 in data 02/03/2023 e n. 09720239095878476 in data 04/10/2023, con le quali era stato chiesto il pagamento della somma complessiva di € 166.238,00 a titolo di premi assicurativi, contributi previdenziali ed accessori relativi alle cartelle di pagamento nn. 09720160020003957000, 09720170131049980000, 09720190182386350000, 09720200032825652000, 39720130015235127000, 39720130025792041000, 9720140017863164000, 39720150000652685000, 39720150003745040000, 39720150017845961000, 9720150021806246000, 39720160000375688000, 39720160014832340000, 39720160015350211000, 9720160018407479000, 39720160026742408000, 39720160032677828000, 39720180001257942000, 9720180014846757000, 39720180019167015000, 39720190016609591000 e 39720190020356784000, e 39720210015059487000, relativi a premi e CP_2 contributi DM 10 riferiti agli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 , 2018 e 2019, ha proposto due distinti ricorsi in opposizione all'esecuzione ai sensi degli artt. 615 e 618 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, convenendo in giudizio l' e l' e rassegnando le CP_1 CP_2 seguenti conclusioni: “dichiarare la non debe elle e richieste a titolo di contributi previdenziali, premi assicurativi ed accessori portate dall'intimazione di pagamento n. 09720239095878476 e relative alle cartelle di pagamento ed agli avvisi di addebito dettagliatamente indicate al punto n. 1) del presente ricorso, essendosi estinto il relativo diritto per intervenuta prescrizione, e, quindi, annullare tali atti in quanto privi dei requisiti di legge e comunque totalmente infondati in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari” e “dichiarare la non debenza delle somme richieste a titolo di contributi previdenziali, premi assicurativi ed accessori portate dall'intimazione di pagamento n. 09720229004259648 e relative alle cartelle di pagamento ed agli avvisi di addebito dettagliatamente indicate al punto n. 1) del presente ricorso, essendosi estinto il relativo diritto per intervenuta prescrizione, e, quindi, annullare tali atti in quanto privi dei requisiti di legge e comunque totalmente infondati in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
1.1. Il Tribunale di Roma, all'udienza del 24/01/2024, rilevata la connessione oggettiva e soggettiva tra i due procedimenti (RG n. 5549/2023 ed RG n. 33272/2023), ne ha disposto la riunione.
1.2. Nella resistenza di , ed , CP_1 CP_2 Controparte_3 intervenuto per ordine del giudice ex art. 107 c.p.c., il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso condannando il ricorrente alla refusione delle spese di lite.
1.2. Il primo giudice, in sintesi: i) ricostruito il quadro normativo e richiamati i principi giurisprudenziali in punto di notificazione degli atti della riscossione, ha rilevato che gli avvisi di addebito sono stati ritualmente notificati ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e che il ricorrente non ha proposto opposizione entro il termine di decadenza ex art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999; ii) ha escluso l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione, in quanto risultano essere stati inviati al ricorrente diversi atti con valore interruttivo della prescrizione, tutti notificati a mezzo pec. Tutti atti, ritualmente notificati, che hanno validamente interrotto il termine di prescrizione>; iii) in punto di spese, ha applicato il principio di soccombenza.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando la violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 ed agli artt. 4 e 6 del D.P.R. N. 68 DEL 2005. In particolare: I) in relazione agli avvisi di addebito (nn. 39720150000652685000, CP_1
39720150003745040000, 39720150017845961000, 39720150021806246000, 39720160000375688000, 39720160014832340000, 39720160015350211000, 39720160018407479000, 39720160026742408000), ha lamentato la mancata prova della notifica da parte dell'ente, risultando le ricevute prodotte prive di qualsiasi riferimento agli atti che sarebbero stati notificati;
in relazione, poi, all'avviso di addebito n. 39720180001257942000 ha eccepito che era stata prodotta la sola ricevuta di accettazione, ma non anche quella di avvenuta consegna della pec di notifica, invece, quanto all'avviso di addebito n. 39720210015059487000, l'ente non aveva prodotto alcun documento attestante l'avvenuta notifica;
II) in relazione alle cartelle di pagamento CP_2
(nn. 09720160020003957000, 09720170131049980000, 09720190182386350000, 09720200032825652000), alle intimazioni di pagamento precedenti a quelle impugnate (nn. 09720179067677350000, 09720199024907424000 e 09720199081107728000) nonché ai preavvisi di iscrizione ipotecaria (nn. 097762018000018885000 e 09776201900000361000) prodotti dall' , ha lamentato la mancata prova Controparte_3 da parte degli enti in ordine alla notifica degli atti di competenza, posto che da parte degli enti non erano mai stati prodotti i messaggi pec di notifica, con le rispettive ricevute di spedizione ed avvenuta consegna;
III) dalla irrituale e/o inesistente notificazione degli atti supra indicati, discenderebbe ad avviso dell'appellante che sarebbero prive di valido titolo esecutivo e comunque prescritte le somme richieste con le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito nn. 09720160020003957000, 09720170131049980000, 39720130015235127000, 39720130025792041000, 39720140017863164000, 39720150000652685000, 39720150003745040000, 39720150017845961000, 39720150021806246000, 39720160000375688000, 39720160014832340000, 39720160015350211000, 39720160018407479000, 39720160026742408000, 39720160032677828000, applicandosi il termine di prescrizione di 5 anni ex L. 335/1993, mentre sarebbero prive del valido ed imprescindibile titolo esecutivo, non ritualmente notificato, le somme portate dagli avvisi di addebito nn. 39720180001257942000, 39720210015059487000 e dalle cartelle di pagamento nn. 09720190182386350000 e 09720200032825652000.
3. Nonostante la rituale comunicazione del decreto di fissazione di udienza, nessuno è comparso all'udienza del 27.11.2025 ed è stato pertanto disposto il rinvio ai sensi dell'art. 181 c.p.c. all'odierna udienza.
3.1. Nonostante la rituale comunicazione di cancelleria all'unica parte costituita (l'appellante), nessuno è comparso neppure all'odierna udienza, sicché la Corte non può che dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio, poiché il processo di primo grado è stato pacificamente instaurato successivamente al 25 giugno 2008, talché ad esso si applica l'art. 181 c.p.c. – richiamato dall'art. 309 c.p.c.- nel testo introdotto dall'art. 50 d.l. 112/2008, convertito con l. 133/2008.
4. A detta pronuncia consegue, ex art. 310 u.c., c.p.c., che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo;
dichiara irripetibili le spese di lite. Roma il 11.12.2025
LA PRESIDENTE est. Dott.ssa Vittoria Di Sario
La presente motivazione è stata redatta con la collaborazione della MOT dott.ssa Marta Ranalli