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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/11/2025, n. 9145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9145 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 8268/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Rel. Est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03.03.2025
da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano C.F.: C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti SANZONE VITTORIO e RUSCONI ALESSANDRA MARIA OLGA presso i quali ha eletto domicilio telematico e 2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina italiana C.F.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. PRADA OMBRETTA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Torre Annunziata (NA) il 07.06.2001 pagina 1 di 6 (atto n. 64, parte 2, serie A, anno 2001) In comunione di beni
Separati consensualmente con sentenza n. 2490/2024 emessa dal Tribunale di Milano il 07.02.2024 e pubblicata il 06.03.2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
Per_ Con le seguenti figlie: , nata l'[...], ed , nata il [...]. Per_1
FATTO Con ricorso depositato in data 03.03.2025 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e di disporre l'affido Per_ condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, il collocamento della minore presso l'abitazione del padre, l'assegnazione della casa familiare a quest'ultimo, la regolamentazione delle frequentazioni madre-figlia a fine settimana alternati oltre a un giorno infrasettimanale, il contributo materno nel mantenimento della figlia nella somma mensile di € 200 oltre al 50% delle spese straordinarie. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.05.2025 si è Parte_2 Per_ costituita in giudizio e, aderendo alle domande di divorzio e di affido condiviso della figlia , ha chiesto disporsi il collocamento della minore presso la madre, l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare e la graduale ripresa delle frequentazioni padre-figlia, ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento della figlia mediante la somma mensile di € 350 oltre al 50% delle spese straordinarie, con AUU percepito integralmente dalla madre. All'udienza del 07.11.2025, celebratasi dinnanzi al GOT delegato, le parti hanno chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
- Dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra la signora Parte_2
ed il Signor , in Torre Annunziata (NA), in data 07.06.2001 (anno
[...] Parte_1
2001, atto n. 64, serie A);
- Stabilisca l'affidamento congiunto di ai genitori con collocazione della minore Persona_3 presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica nella casa Parte_2 coniugale già assegnata in sede di separazione, sita a Bollate, Via San Pietro n. 5, con tutto ciò che l'arreda;
- Le parti si impegnano a rivolgersi ad un consultorio di fiducia per intraprendere un breve percorso di supporto genitoriale al fine di consentire al padre di recuperare i rapporti con Per_ ; Per_
- Il padre potrà stare con un pomeriggio infrasettimanale da concordare direttamente con la minore per un periodo di circa un mese;
Per_
- Il padre valuterà insieme ad la possibilità di introdurre una cena infrasettimanale e i pagina 2 di 6 weekend alternati inizialmente dal sabato mattina e poi dal venerdì sera fino alla domenica dopo cena, con accompagnamento a casa della madre entro le ore 21,00. Il padre si impegna Per_ ad essere presente nei periodi di propria competenza con . Per_
- Le restanti frequentazioni del padre con saranno quelle concordate in sede di separazione, salvo diverso e migliore accordo che i genitori assumeranno nell'interesse di Per_
e previa verifica del volere della stessa;
- La signora rimarrà a vivere nella casa di Bollate, Via San Pietro n. 5, Parte_2 Per_ unitamente alla figlia minore , con tutto quanto l'arreda, sino alla data del 31.07.2026;
- Il signor a decorrere dal marzo 2026 verserà alla signora a titolo di Parte_1 Pt_2 Per_ contributo al mantenimento della minore la somma di € 150,00 mensili, entro il giorno 20 del mese, somma soggetta a rivalutazione Istat per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Milano che si riporta integralmente: (mediche, sportive, ricreative) da concordarsi preventivamente tra i genitori secondo le Linee guida redatte dall'intestato Tribunale come segue: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e pagina 3 di 6 tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
- La signora , a seguito delle comunicazioni pervenute dall'Istituto scolastico per corsi, Pt_2 doposcuola, gite, uscite didattiche etc., per le quali è necessario il consenso di entrambi i genitori, in caso di mancato riscontro o dissenso immotivato del signor entro 7 Parte_1 giorni, potrà firmare anche da sola l'autorizzazione/consenso;
- Il signor verserà alla signora VI la somma complessiva di € 650,00, pari al Parte_1 Per_ 50% della retta per l'iscrizione di all'istituto PBS indirizzo parrucchiera di Limbiate come segue: € 325,00 entro il 31/12/25 ed € 325,00 entro il 28.02.26;
- Le parti concordano che il 100% dell'assegno unico verrà percepito dalla signora Parte_2
;
[...] Per_
- Da quando la signora lascerà la casa coniugale, unitamente alla figlia in quanto Pt_2 genitore collocatario, il signor verserà alla stessa a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento per la minore la somma mensile di € 350,00, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese, alle coordinate bancarie che verranno indicate, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo sopra indicato;
- Le parti danno atto che la figlia maggiorenne è economicamente autosufficiente e Per_1 non convivente con il signor;
Parte_1
- Le parti concordano di mettere in vendita la casa coniugale ed il signor , a fronte di Parte_1 ciò, riconosce alla signora una somma “una tantum” di € 20.300,00 che dovrà essere Pt_2 dal medesimo corrisposta come segue: € 5.300,00 al momento del preliminare di compravendita dell'abitazione familiare, che presumibilmente avverrà entro la fine di luglio 2026 (data entro cui la signora VI dovrà aver reperito altra abitazione per sé e per la figlia in quanto collocataria), mentre i restanti € 15.000,00 al momento del rogito. Pur restando ferma la data del 31.7.2026, eventualmente le parti di comune accordo potranno anticipare o posticipare tale termine. La somma di € 20.300,00 una tantum non costituisce reddito imponibile per il beneficiario in conformità dell'art. 10, comma 1, lett. C) del T.U.I.R. Il signor fornirà copia del mandato a vendere ad agenzia alla signora VI Parte_1 nonché, quando sottoscritto, copia del preliminare di compravendita;
- Nel caso in cui il signor decida di non vendere più la casa famigliare, la signora Parte_1 pagina 4 di 6 VI sarà legittimata a rimanervi a vivere, con tutto quanto l'arreda, in quanto Per_ assegnataria della stessa e collocataria della figlia . In questo caso il signor Parte_1 Per_ continuerà a contribuire al mantenimento di con l'importo di euro 150 mensili;
- In caso di vendita della casa familiare, sempre nei termini sopra descritti, il signor Parte_1 autorizza la signora a prelevare dalla abitazione coniugale alcuni mobili (tra cui Pt_2 camera matrimoniale) e suppellettili che le parti andranno ad elencare in apposita lista;
- Le parti rinunciano alle rispettive domande rassegnate nei propri scritti difensivi e accettano le rispettive rinunce e, specificatamente, il signor rinuncia a richiedere qualsivoglia Parte_1 somma alla signora e/o terze persone a titolo di corrispettivo per il diritto di Pt_2 abitazione avanzata nel ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e/o a qualsiasi titolo o ragione, nessuna esclusa, in qualsiasi sede giudiziaria e nel presente giudizio di divorzio;
- I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto anche per la figlia minore;
- Le parti rinunciano alla impugnazione della emananda sentenza di divorzio;
- Spese di lite compensate.
In data 10.11.2025 il Giudice delegato, dato atto che le parti hanno raggiunto e sottoscritto un accordo complessivo della lite chiedendo al Tribunale di pronunciarsi in senso conforme, ritenuto necessario verificare l'intenzione dei coniugi di procedere ex art. 473-bis.51 c.p.c., ha assegnato termine alle stesse sino al 18.11.2025 per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, hanno reciprocamente rinunciato al deposito di ulteriori difese ex art. 473-bis.17 c.p.c. e al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.12 c.p.c., chiedendo procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. e confermando la volontà di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni sopra integralmente riportate, con rinuncia all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
pagina 5 di 6 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Torre Annunziata (NA) il 07.06.2001 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torre Annunziata (NA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 19 novembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Rel. Est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03.03.2025
da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano C.F.: C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti SANZONE VITTORIO e RUSCONI ALESSANDRA MARIA OLGA presso i quali ha eletto domicilio telematico e 2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina italiana C.F.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. PRADA OMBRETTA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Torre Annunziata (NA) il 07.06.2001 pagina 1 di 6 (atto n. 64, parte 2, serie A, anno 2001) In comunione di beni
Separati consensualmente con sentenza n. 2490/2024 emessa dal Tribunale di Milano il 07.02.2024 e pubblicata il 06.03.2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
Per_ Con le seguenti figlie: , nata l'[...], ed , nata il [...]. Per_1
FATTO Con ricorso depositato in data 03.03.2025 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e di disporre l'affido Per_ condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, il collocamento della minore presso l'abitazione del padre, l'assegnazione della casa familiare a quest'ultimo, la regolamentazione delle frequentazioni madre-figlia a fine settimana alternati oltre a un giorno infrasettimanale, il contributo materno nel mantenimento della figlia nella somma mensile di € 200 oltre al 50% delle spese straordinarie. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.05.2025 si è Parte_2 Per_ costituita in giudizio e, aderendo alle domande di divorzio e di affido condiviso della figlia , ha chiesto disporsi il collocamento della minore presso la madre, l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare e la graduale ripresa delle frequentazioni padre-figlia, ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento della figlia mediante la somma mensile di € 350 oltre al 50% delle spese straordinarie, con AUU percepito integralmente dalla madre. All'udienza del 07.11.2025, celebratasi dinnanzi al GOT delegato, le parti hanno chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
- Dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra la signora Parte_2
ed il Signor , in Torre Annunziata (NA), in data 07.06.2001 (anno
[...] Parte_1
2001, atto n. 64, serie A);
- Stabilisca l'affidamento congiunto di ai genitori con collocazione della minore Persona_3 presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica nella casa Parte_2 coniugale già assegnata in sede di separazione, sita a Bollate, Via San Pietro n. 5, con tutto ciò che l'arreda;
- Le parti si impegnano a rivolgersi ad un consultorio di fiducia per intraprendere un breve percorso di supporto genitoriale al fine di consentire al padre di recuperare i rapporti con Per_ ; Per_
- Il padre potrà stare con un pomeriggio infrasettimanale da concordare direttamente con la minore per un periodo di circa un mese;
Per_
- Il padre valuterà insieme ad la possibilità di introdurre una cena infrasettimanale e i pagina 2 di 6 weekend alternati inizialmente dal sabato mattina e poi dal venerdì sera fino alla domenica dopo cena, con accompagnamento a casa della madre entro le ore 21,00. Il padre si impegna Per_ ad essere presente nei periodi di propria competenza con . Per_
- Le restanti frequentazioni del padre con saranno quelle concordate in sede di separazione, salvo diverso e migliore accordo che i genitori assumeranno nell'interesse di Per_
e previa verifica del volere della stessa;
- La signora rimarrà a vivere nella casa di Bollate, Via San Pietro n. 5, Parte_2 Per_ unitamente alla figlia minore , con tutto quanto l'arreda, sino alla data del 31.07.2026;
- Il signor a decorrere dal marzo 2026 verserà alla signora a titolo di Parte_1 Pt_2 Per_ contributo al mantenimento della minore la somma di € 150,00 mensili, entro il giorno 20 del mese, somma soggetta a rivalutazione Istat per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Milano che si riporta integralmente: (mediche, sportive, ricreative) da concordarsi preventivamente tra i genitori secondo le Linee guida redatte dall'intestato Tribunale come segue: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e pagina 3 di 6 tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
- La signora , a seguito delle comunicazioni pervenute dall'Istituto scolastico per corsi, Pt_2 doposcuola, gite, uscite didattiche etc., per le quali è necessario il consenso di entrambi i genitori, in caso di mancato riscontro o dissenso immotivato del signor entro 7 Parte_1 giorni, potrà firmare anche da sola l'autorizzazione/consenso;
- Il signor verserà alla signora VI la somma complessiva di € 650,00, pari al Parte_1 Per_ 50% della retta per l'iscrizione di all'istituto PBS indirizzo parrucchiera di Limbiate come segue: € 325,00 entro il 31/12/25 ed € 325,00 entro il 28.02.26;
- Le parti concordano che il 100% dell'assegno unico verrà percepito dalla signora Parte_2
;
[...] Per_
- Da quando la signora lascerà la casa coniugale, unitamente alla figlia in quanto Pt_2 genitore collocatario, il signor verserà alla stessa a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento per la minore la somma mensile di € 350,00, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese, alle coordinate bancarie che verranno indicate, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo sopra indicato;
- Le parti danno atto che la figlia maggiorenne è economicamente autosufficiente e Per_1 non convivente con il signor;
Parte_1
- Le parti concordano di mettere in vendita la casa coniugale ed il signor , a fronte di Parte_1 ciò, riconosce alla signora una somma “una tantum” di € 20.300,00 che dovrà essere Pt_2 dal medesimo corrisposta come segue: € 5.300,00 al momento del preliminare di compravendita dell'abitazione familiare, che presumibilmente avverrà entro la fine di luglio 2026 (data entro cui la signora VI dovrà aver reperito altra abitazione per sé e per la figlia in quanto collocataria), mentre i restanti € 15.000,00 al momento del rogito. Pur restando ferma la data del 31.7.2026, eventualmente le parti di comune accordo potranno anticipare o posticipare tale termine. La somma di € 20.300,00 una tantum non costituisce reddito imponibile per il beneficiario in conformità dell'art. 10, comma 1, lett. C) del T.U.I.R. Il signor fornirà copia del mandato a vendere ad agenzia alla signora VI Parte_1 nonché, quando sottoscritto, copia del preliminare di compravendita;
- Nel caso in cui il signor decida di non vendere più la casa famigliare, la signora Parte_1 pagina 4 di 6 VI sarà legittimata a rimanervi a vivere, con tutto quanto l'arreda, in quanto Per_ assegnataria della stessa e collocataria della figlia . In questo caso il signor Parte_1 Per_ continuerà a contribuire al mantenimento di con l'importo di euro 150 mensili;
- In caso di vendita della casa familiare, sempre nei termini sopra descritti, il signor Parte_1 autorizza la signora a prelevare dalla abitazione coniugale alcuni mobili (tra cui Pt_2 camera matrimoniale) e suppellettili che le parti andranno ad elencare in apposita lista;
- Le parti rinunciano alle rispettive domande rassegnate nei propri scritti difensivi e accettano le rispettive rinunce e, specificatamente, il signor rinuncia a richiedere qualsivoglia Parte_1 somma alla signora e/o terze persone a titolo di corrispettivo per il diritto di Pt_2 abitazione avanzata nel ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e/o a qualsiasi titolo o ragione, nessuna esclusa, in qualsiasi sede giudiziaria e nel presente giudizio di divorzio;
- I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto anche per la figlia minore;
- Le parti rinunciano alla impugnazione della emananda sentenza di divorzio;
- Spese di lite compensate.
In data 10.11.2025 il Giudice delegato, dato atto che le parti hanno raggiunto e sottoscritto un accordo complessivo della lite chiedendo al Tribunale di pronunciarsi in senso conforme, ritenuto necessario verificare l'intenzione dei coniugi di procedere ex art. 473-bis.51 c.p.c., ha assegnato termine alle stesse sino al 18.11.2025 per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, hanno reciprocamente rinunciato al deposito di ulteriori difese ex art. 473-bis.17 c.p.c. e al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.12 c.p.c., chiedendo procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. e confermando la volontà di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni sopra integralmente riportate, con rinuncia all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
pagina 5 di 6 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Torre Annunziata (NA) il 07.06.2001 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torre Annunziata (NA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 19 novembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
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