Corte Cost., sentenza 27/11/2025, n. 171
CCOST
Sentenza 27 novembre 2025

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  • Rigettato
    Violazione principio di ragionevolezza e proporzionalità della pena

    La Corte ha ritenuto che il furto con strappo sia un reato intrinsecamente grave, caratterizzato da violenza avvertita dalla vittima e intrusione nella sfera personale, non suscettibile di significative gradazioni sull'offensività, escludendo la necessità di una 'valvola di sicurezza' per fatti di lieve entità.

  • Rigettato
    Violazione principio di uguaglianza

    La Corte ha escluso la disparità di trattamento, evidenziando le differenze sostanziali tra il furto con strappo e i reati di rapina ed estorsione, che presentano una maggiore latitudine e varietà di condotte, giustificando l'attenuante della lieve entità per questi ultimi.

  • Rigettato
    Violazione principio della finalità rieducativa della pena

    La Corte ha ritenuto che la pena per il furto con strappo non sia sproporzionata, escludendo la violazione del principio di rieducazione.

  • Rigettato
    Violazione principio di ragionevolezza e proporzionalità della pena

    La Corte ha ritenuto che il furto con strappo sia un reato intrinsecamente grave, caratterizzato da violenza avvertita dalla vittima e intrusione nella sfera personale, non suscettibile di significative gradazioni sull'offensività, escludendo la necessità di una 'valvola di sicurezza' per fatti di lieve entità.

  • Rigettato
    Violazione principio di uguaglianza (parificazione furto in abitazione/furto con strappo)

    La Corte ha escluso la pertinenza del raffronto con il furto in abitazione, sottolineando che anche il furto con strappo lede valori non solo patrimoniali ma anche inerenti all'integrità fisica della persona.

  • Rigettato
    Violazione principio di uguaglianza (parificazione furto con strappo aggravato/rapina ed estorsione)

    La Corte ha escluso la disparità di trattamento, evidenziando le differenze sostanziali tra il furto con strappo e i reati di rapina ed estorsione, che presentano una maggiore latitudine e varietà di condotte, giustificando l'attenuante della lieve entità per questi ultimi.

  • Rigettato
    Violazione principio della finalità rieducativa della pena

    La Corte ha ritenuto che la pena per il furto con strappo non sia sproporzionata, escludendo la violazione del principio di rieducazione.

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Massime4

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Firenze, prima sez. pen., in composizione monocratica e dal GUP del Tribunale di Milano, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. – dell’art. 624-bis, secondo e terzo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevedono, per il reato di furto con strappo, anche aggravato, che la pena comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. La scelta di non applicare la “valvola di sicurezza” dell’attenuante della lieve entità del fatto non viola i principi di ragionevolezza e di proporzionalità della pena: da un lato, infatti, la condotta propria del reato costituisce un’intrusione violenta nella sfera personale inviolabile della persona, la quale non si presta a significative gradazioni sul piano dell’offensività; dall’altro, il reato, anche nell’ipotesi aggravata, è ben definito ed estremamente compatto in relazione all’omogeneità della sua portata offensiva in concreto, non ricomprendendo fattispecie diversificate sul piano criminologico e del tasso di disvalore, né sono ipotizzabili fattispecie concrete immuni dai profili di allarme sociale che hanno indotto il legislatore a stabilire un minimo edittale di notevole asprezza. L’omessa previsione dell’attenuante in esame per il furto con strappo non viola nemmeno il principio di uguaglianza in ragione dell’asserita disparità di trattamento rispetto alla rapina e all’estorsione, reati che ricomprendono, al contrario, condotte variegate in termini di maggiore o minore gravità. Rispetto, poi, al reato di furto in abitazione – per il quale nemmeno, in ogni caso, è prevista l’attenuante in esame – la loro assimilazione, quanto alle pene, non è irragionevole dal momento che entrambi ledono, oltre al patrimonio, rispettivamente, il bene dell’inviolabilità del domicilio e dell’integrità fisica della persona. Va, infine, considerato che all’equilibrio complessivo di una disciplina sanzionatoria certamente severa contribuisce il fatto che la forza “privilegiata” delle aggravanti cede di fronte all’attenuante della minore età e a quella “ad effetto speciale” della collaborazione del reo. (Precedenti: S. 120/2023 - mass. 45596; S. 117/2021 - mass. 43901).

Nello scrutinio di legittimità costituzionale sulla proporzionalità della pena assume rilievo centrale la formulazione particolarmente ampia della disposizione censurata, la cui latitudine normativa sia tale da ricomprendere fattispecie significativamente diversificate sul piano criminologico e del tasso di disvalore: in tali ipotesi emerge, infatti, la necessità di prevedere delle diminuenti al fine di garantire la possibilità di graduare e individualizzare la sanzione rispetto allo specifico disvalore della singola condotta. (Precedenti: S. 91/2024; S. 120/2023 - mass. 45597; S. 244/2022 - mass. 45210; S. 117/2021 - mass. 43899; S. 88/2019 - mass. 42547; S. 106/2014 - mass. 37900; S. 68/2012 - mass. 36174).

La mancata previsione di una “valvola di sicurezza” che consenta al giudice di modulare la pena, onde adeguarla alla gravità concreta del fatto, può determinare l’irrogazione di una sanzione non proporzionata ogni qual volta il fatto medesimo si presenti totalmente immune dai profili di allarme sociale che hanno indotto il legislatore a stabilire per questo titolo di reato un minimo edittale di notevole asprezza. (Precedente:S. 91/2024 - mass. 46143) L’attenuante “indefinita” della lieve entità (o della minore gravità) del fatto è stata progressivamente estesa dalla Corte costituzionale a numerose ipotesi di reato accomunate, oltre che dall’asprezza del minimo edittale, dalla latitudine tipica del fatto-reato tale da abbracciare episodi marcatamente dissimili sul piano criminologico e del tasso di disvalore. La sua funzione è mitigare una risposta sanzionatoria calibrata dal legislatore con riferimento a un nucleo centrale di tipologie criminose connotate, in via generale, da elevato disvalore ma che risulterebbe sproporzionata laddove applicata in relazione a fatti che, pur integrando i requisiti della fattispecie astratta, siano in concreto caratterizzati da un disvalore marcatamente inferiore, collocandosi piuttosto ai margini della fattispecie delittuosa. (Precedenti: S. 113/2025 - mass. 46917; S. 83/2025 - mass. 46777; S. 91/2024 - mass. 46143; S. 86/2024 - mass. 46164; S. 120/2023 - mass. 45597; S. 244/2022 - mass. 45210; S. 68/2012 - mass. 36174).

Può parlarsi di contraddittorietà delpetitum, che determina l’inammissibilità della questione, solo quando le modalità argomentative dell’ordinanza di rimessione non consentano di individuare con chiarezza il contenuto e il “verso” delle censure, ipotizzando interventi di segno diverso e contrapposto. (Precedenti: S.138/2024 - mass. 46307;S. 221/2023 - mass. 45911; S. 205/2021 - mass. 44319).

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte Cost., sentenza 27/11/2025, n. 171
Giurisdizione : Corte Costituzionale
Numero : 171
Data del deposito : 27 novembre 2025
Fonte ufficiale :

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