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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/03/2025, n. 1841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1841 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 34218/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Relatore
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 03.10.2024, rimessa al
Collegio con verbale del 29.01.2025 e discussa della camera di consiglio del 26.02.2025
promossa da
(C.F.: , nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in LA, Via Carlo Perini n. 24, rappresentata e difesa dall'Avv. COPPOLA DANIELA, presso il cui studio, sito in Indirizzo Telematico, ha eletto domicilio;
-parte attrice-
nei confronti di
(C.F.: , nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
LA, Via Antonio Aldini n. 36;
-parte convenuta-
, nata a [...] il [...]. Controparte_2
Atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c. in data 11.10.2024.
OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA
RESPONSABILITÀ GENITORIALE E IL MANTENIMENTO DI FIGLI NATI FUORI DAL
MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Per parte attrice (come precisate all'udienza del 29.01.2025):
“1)Chiede l'affido esclusiva alla madre Sig.ra che eserciterà in via esclusiva ex Parte_1 art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza pagina 1 di 7 abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima;
2) Disporre che la minore sia collocata stabilmente presso l'abitazione della Controparte_2 madre in LA, via Carlo Perini n.24, ivi mantenendo la residenza anagrafica;
3) Disporre i tempi e le modalità di visita del padre Sig. con la figlia minore Controparte_1 ritenuti equi ed opportuni e ciò all'esito delle indagini che verranno stabilite dal Servizio incaricato e solo dopo attenta valutazione della capacità genitoriale del Sig. ; Controparte_1
4) Disporre tutti gli opportuni accorgimenti e supporti alla genitorialità che verranno stabiliti dal
Servizio incaricato all'esito dell'indagine sul nucleo familiare e ciò nell'esclusivo interesse della minore . Controparte_2
5) Stabilire a carico del Sig. in adempimento del proprio obbligo contributivo della Controparte_1 minore, un assegno di mantenimento non inferiore ad € 600,00 (seicento/00) omnicomprensivi da versarsi alla Sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, con la previsione di adeguamento Pt_1 automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, decorsi 12 mesi dalla Sentenza che verrà emessa dal Tribunale di LA.
6) Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che
Le parti hanno intrattenuto una convivenza more uxorio dal 2015 al 2021.
Dall'unione il 19.11.2016 è nata legalmente riconosciuta da entrambi i genitori. CP_2
Con ricorso depositato in data 02.10.2024 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 disporre l'affido super esclusivo della figlia minore alla madre, con collocamento della stessa, anche ai fini della residenza anagrafica, presso di lei, la regolamentazione delle frequentazione tra la minore e il padre secondo tempi e modalità ritenuti opportuni all'esito delle indagini affidate al Servizio sociale e della valutazione della capacità genitoriale del padre, ponendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire nel mantenimento della minore versando alla madre una somma mensile non inferiore ad €
600 oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle sue pretese, la ricorrente ha rappresentato che:
- durante la convivenza il sig. , dedito all'uso di sostanze stupefacenti, si è mostrato CP_1 incapace di gestire la rabbia, che spesso ha riversato sulla compagna;
- successivamente alla cessazione della convivenza, sebbene i rapporti tra i genitori fossero più distesi, il padre ha frequentato solo occasionalmente la figlia, mai per periodi di tempo eccedenti il fine settimana, a causa – oltre che delle trasferte lavorative – del suo fermo rifiuto di organizzare un calendario fisso, con tempi e modalità funzionali all'intero nucleo;
- il padre ha contribuito in maniera discontinua al mantenimento ordinario della minore, senza mai concorrere nel pagamento delle spese straordinarie;
- la madre, di conseguenza, ha rivestito in via esclusiva il ruolo genitoriale con costanza e responsabilità, anche mediante il sostegno dei Servizi sociali del Comune di LA, incaricati della presa in carico del nucleo familiare nell'ambito del procedimento attivato dal TM di
LA (ricorso del PM del 06.11.2024).
pagina 2 di 7 All'udienza del 29.01.2025, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, ha dichiarato la contumacia di Controparte_1
Ha, inoltre disposto la riunione al presente procedimento ex art 38 disp att c.c. del procedimento
19873/23 trasmesso dal tribunale per i minorenni di LA già attivatosi a ttela di CP_2
L'attrice, comparsa personalmente, ha integrato quanto allegato in ricorso, riferendo e documentando le seguenti circostanze di fatto:
1. il padre frequenta la minore prevalentemente presso l'abitazione materna, senza orari fissi e secondo i suoi impegni lavorativi;
2. la minore frequenta altresì l'abitazione della nonna paterna, presso la quale rimane a dormire quando è presente anche il padre;
3. la madre prosegue i colloqui con i professionisti di riferimento, vive con la figlia in un'abitazione per la quale sostiene un canone di affitto pari ad € 650 e percepisce una retribuzione mensile di circa € 1.100/1.200 oltre all'AUU (pari a circa € 100).
Il Giudice delegato, previa interlocuzione con il difensore di parte ricorrente, che si è dichiarato concorde, ha ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei nell'interesse della prole minorenne, tenuto conto dell'assenza di urgenza e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio.
Quindi il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato alla discussione orale il procuratore di parte ricorrente e, sulle conclusioni dallo stesso precisate, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 26.02.2025.
***
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale
Con il contegno serbato a seguito della notificazione della domanda, il padre ha manifestato per fatti il proprio disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale.
Il sig. , infatti, non si è costituito in giudizio né ha prestato un'effettiva disponibilità a CP_1 collaborare con gli operatori dei Servizi sociali, disertando gli incontri fissati e impedendo quindi di portare a compimento le valutazioni richieste in ordine alla sua idoneità genitoriale e all'allegato abuso di sostanze stupefacenti.
Le allegazioni di parte attrice in ordine all' abuso di sostanze alcoliche/stupefacenti da parte del convenuto hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dall'uomo ai SS di aver fatto uso in passato di cocaina e cannabinoidi (cfr. relazione dei SS del 26.09.2024) ed il sig. si è ripetutamente CP_1 sottratto agli incontri fissati per la valutazione psicosociale e psicodiagnostica, anche presso il SERT, mostrando un atteggiamento banalizzante ed evitante nei confronti dei percorsi di supporto suggeriti
(cfr. aggiornamento del 05.09.2024).
In particolare, con relazione del 26.09.2024, i SS hanno segnalato che il padre ha concluso soltanto le valutazioni presso il CPS ma non quelle presso il SERD e neppure presso il Consultorio, avendo lo stesso più volte rimandato gli incontri per asseriti impegni lavorativi.
pagina 3 di 7 La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo i minori, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass.
16593/08).
Dunque, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, deve essere disposto l'affido di in via esclusiva alla madre, che si è sempre CP_2 occupata della prole con continuità e responsabilità nella latitanza paterna e ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale.
La minore deve, pertanto, essere affidata in via super esclusiva alla madre.
Tuttavia, alla luce della complessità delle vicende che hanno caratterizzato il nucleo familiare e delle fragilità mostrate dalla madre nel corso del supporto alla genitorialità avviato in suo favore, ritiene il
Collegio doversi limitare la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento alle modalità e tempistiche delle frequentazioni con il padre.
In particolare, i SS hanno evidenziato che la sig.ra “ha concluso tutte le valutazioni richieste Pt_1
e attualmente sta proseguendo il percorso di supporto alla genitorialità con la dott.ssa del Per_1
Consultorio Familiare di Via Aldini, si presenta a tutti gli incontri mostrandosi disponibile a narrare le proprie difficoltà seppur permangano ancora delle resistenze ad affidarsi” (cfr. relazione del 10.01.2025). La madre, inoltre, “è sostenuta dalla propria famiglia di origine, dalla nonna materna e dallo zio che sono disponibili a prendersi cura di quando lei è a lavoro ed ha una buona CP_2 rete amicale che la sostiene e se necessario e che è disponibile ad occuparsi della minore” (cfr. relazione del 10.01.2025).
Con particolare riferimento alle frequentazioni tra padre e figlia, i SS hanno segnalato, sin dalla relazione del 26.09.2024, la richiesta della madre di essere supportata nella gestione degli incontri con il padre (con il quale ha “difficoltà a rapportarsi”, dovendo “prestare attenzione a ciò che dice per evitare che il padre si innervosisca ed alzi i toni di voce davanti ad ”). CP_2
Gli stessi SS hanno poi concluso nel senso che “la madre, se sostenuta, possa avere buoni strumenti atti a garantire una crescita serena della minore nonostante ella riporti alcune fatiche, in modo particolare per quanto riguarda il rapporto con l'ex compagno nella gestione degli incontri con
” (cfr. relazione del 10.01.2025). CP_2
Pertanto, pur dimostrandosi capace di riconoscere i propri limiti e di affidarsi a terzi per implementare le proprie competenze genitoriali, appare evidente come la sig.ra necessiti ancora di essere Pt_1 sostenuta nell'esercizio del proprio ruolo genitoriale al fine di meglio comprendere i bisogni e le esigenze della figlia, oltre che – soprattutto – di affrontare con risolutezza gli incontri tra quest'ultima e il padre.
A tal proposito, ritiene il Collegio – in adesione alle conclusioni dei SS – che sia necessario affiancare i genitori, negli incontri tra padre e figlia, con una figura educativa domiciliare, che accompagni il sig.
in un percorso di responsabilizzazione del suo ruolo, con l'obiettivo di instaurare una CP_1 relazione con la minore continuativa ed affettivamente investita.
pagina 4 di 7 Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il Collegio ritiene dunque necessario incaricare i Servizi sociali del Comune di LA di provvedere a:
• garantire la prosecuzione del percorso di supporto alla genitorialità in favore della madre;
• organizzare e scandire gli incontri padre figlia, le ad oggi a fine settimana alternati con la madre presso l'abitazione della nonna paterna, ) tenuto conto dell'evoluzione della situazione e degli interventi sotto delegati, così da garantire alla minore tempi il più possibile certi
(compatibilmente alle esigenze lavorative paterne) nelle frequentazioni con richiesta di verificare il ruolo vicariante e supportivo della nonna paterna rispetto alla implementazione della relazione con il padre ed al pernottamento della bambina;
• avviare un percorso di educativa domiciliare in favore di sia presso l'abitazione CP_2 materna, ove vive, sia presso l'abitazione della nonna paterna, ove avvengono gli incontri tra la minore e il padre in modo da garantire anche l'osservazione dell relazione con il padre;
• avviare una valutazione del padre presso il SERD quale accertamento indispensabile per la piena liberalizzazione degli incontri;
• attivare nell'interesse della minore tutti gli interventi di supporto necessari;
Con riferimento al mantenimento della minore
Il collocamento prevalente della minore presso l'abitazione materna, che si occupa in via pressocché esclusiva di e i conseguenti maggiori oneri di cura e di mantenimento diretto in capo alla CP_2 madre legittimano la richiesta della sig.ra di vedersi riconosciuto un contributo economico Pt_1 paterno al mantenimento della figlia.
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30
Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013).
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c., il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Inoltre, ai sensi degli artt. 337-ter ss. c.c., il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273).
Pertanto, al fine di quantificare le modalità contributive a carico del padre, occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: pagina 5 di 7 - la madre è assunta con contratto a tempo indeterminato presso e percepisce Controparte_3 un reddito netto mensile di circa € 1.100/1.200 (reddito complessivo lordo di € 16.544,40 nel 2023 ed € 14.891,25 nel 2022), è titolare di un c/c presso ING Direct, il cui saldo attivo al 30.09.2024 era pari ad € 8.455,90; vive con la figlia in un'abitazione concessa lei in locazione e per la quale sostiene un canone mensile di € 650;
- il padre, secondo la prospettazione di parte attrice, lavora come addetto al montaggio/smontaggio dei palchi per manifestazioni e concerti ed è domiciliato presso l'abitazione della madre, rispetto alla quale non vi sono spese abitative documentate;
in ogni caso, tenuto conto dell'età dello stesso (38 anni) e dell'assenza di documentazione che comprovi limitazioni, deve ritenersi che goda di piena capacità lavorativa, considerato peraltro che a partire dal 2023 egli – pur con cadenza intermittente – ha versato alla ex compagna somme mensili per circa 500 euro;
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore (ad oggi, nel caso di specie, è la madre a farsi carico in via esclusiva delle necessità, anche economiche, della minore, considerato che il padre frequenta la figlia solo occasionalmente e senza un calendario stabile quanto a tempi e modalità di visita);
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di una bambina di anni 8, da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo;
Effettuata la valutazione di tutti i criteri sopra esposti e, in particolare, tenuto conto delle condizioni economico-reddituali delle parti, dell'età di nonché della sostanziale assenza di tempi di CP_2 permanenza del minore presso il papà, con conseguente aggravio di spese per la madre che ad oggi è
l'unico soggetto a farsi carico delle necessità della figlia, appare allo stato equo determinare il contributo paterno per il mantenimento della minore nella somma mensile di € 500,00 comprensiva delle spese straordinarie come da richiesta materna , considerato che il padre è risultato da sempre inadempiente rispetto al concorso nel pagamento delle spese extra assegno relative alla minore così garantendo un più semplice recupero forzoso.
L'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di ottobre 2024 (il ricorso stato depositato il 2 ottobre 2024), posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno della parte attrice e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano al momento introduttivo del giudizio.
L'AUU dovrà continuare ad essere percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva.
Con riferimento alle spese di lite
Attesa la mancata costituzione del convenuto, il quale non ha quindi svolto difese, nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1
, letti ed applicati gli artt. 316, comma IV, 337-bis e ss. c.c., 473-bis e ss. Controparte_1
c.p.c., 38 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
1) , nata il [...], in [...] esclusiva alla madre, presso la quale Persona_2 rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica in VIA CARLO PERINI 24
MILANO, che eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggior interesse relative all'educazione alla residenza e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità e dell'inclinazione naturale, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza su istruzione ed educazione;
2) Limita la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento alla organizzazione e scansione delle modalità di incontro padre/minore
3) Incarica i Servizi sociali del Comune di LA, in collaborazione con le competenti ASST, di provvedere a:
• garantire la prosecuzione del percorso di supporto alla genitorialità in favore della madre;
• organizzare e scandire gli incontri padre figlia, le ad oggi a fine settimana alternati con la madre presso l'abitazione della nonna paterna, ) tenuto conto dell'evoluzione della situazione e degli interventi sotto delegati, così da garantire alla minore tempi il più possibile certi
(compatibilmente alle esigenze lavorative paterne) nelle frequentazioni con richiesta di verificare il ruolo vicariante e supportivo della nonna paterna rispetto alla implementazione della relazione con il padre ed al pernottamento della bambina;
• avviare un percorso di educativa domiciliare in favore di sia presso l'abitazione CP_2 materna, ove vive, sia presso l'abitazione della nonna paterna, ove avvengono gli incontri tra la minore e il padre in modo da garantire anche l'osservazione dell relazione con il padre;
• avviare una valutazione del padre presso il SERD quale accertamento indispensabile per la piena liberalizzazione degli incontri;
• attivare nell'interesse della minore tutti gli interventi di supporto necessari;
4) Pone a carico di l'obbligo di contribuire nel mantenimento della figlia minore Controparte_1 versando a entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal mese di ottobre Parte_1
2024, la somma mensile omnicomprensiva di € 500,00 (somma annualmente rivalutabile secondo gli Indici Istat;
prima rivalutazione ottobre 2025);
5) Dispone che l'AUU continui ad essere percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva;
6) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in LA, il 26 febbraio 2025.
Si comunichi anche ai SS del Comune di LA
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Relatore
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 03.10.2024, rimessa al
Collegio con verbale del 29.01.2025 e discussa della camera di consiglio del 26.02.2025
promossa da
(C.F.: , nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in LA, Via Carlo Perini n. 24, rappresentata e difesa dall'Avv. COPPOLA DANIELA, presso il cui studio, sito in Indirizzo Telematico, ha eletto domicilio;
-parte attrice-
nei confronti di
(C.F.: , nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
LA, Via Antonio Aldini n. 36;
-parte convenuta-
, nata a [...] il [...]. Controparte_2
Atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c. in data 11.10.2024.
OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA
RESPONSABILITÀ GENITORIALE E IL MANTENIMENTO DI FIGLI NATI FUORI DAL
MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Per parte attrice (come precisate all'udienza del 29.01.2025):
“1)Chiede l'affido esclusiva alla madre Sig.ra che eserciterà in via esclusiva ex Parte_1 art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza pagina 1 di 7 abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima;
2) Disporre che la minore sia collocata stabilmente presso l'abitazione della Controparte_2 madre in LA, via Carlo Perini n.24, ivi mantenendo la residenza anagrafica;
3) Disporre i tempi e le modalità di visita del padre Sig. con la figlia minore Controparte_1 ritenuti equi ed opportuni e ciò all'esito delle indagini che verranno stabilite dal Servizio incaricato e solo dopo attenta valutazione della capacità genitoriale del Sig. ; Controparte_1
4) Disporre tutti gli opportuni accorgimenti e supporti alla genitorialità che verranno stabiliti dal
Servizio incaricato all'esito dell'indagine sul nucleo familiare e ciò nell'esclusivo interesse della minore . Controparte_2
5) Stabilire a carico del Sig. in adempimento del proprio obbligo contributivo della Controparte_1 minore, un assegno di mantenimento non inferiore ad € 600,00 (seicento/00) omnicomprensivi da versarsi alla Sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, con la previsione di adeguamento Pt_1 automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, decorsi 12 mesi dalla Sentenza che verrà emessa dal Tribunale di LA.
6) Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che
Le parti hanno intrattenuto una convivenza more uxorio dal 2015 al 2021.
Dall'unione il 19.11.2016 è nata legalmente riconosciuta da entrambi i genitori. CP_2
Con ricorso depositato in data 02.10.2024 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 disporre l'affido super esclusivo della figlia minore alla madre, con collocamento della stessa, anche ai fini della residenza anagrafica, presso di lei, la regolamentazione delle frequentazione tra la minore e il padre secondo tempi e modalità ritenuti opportuni all'esito delle indagini affidate al Servizio sociale e della valutazione della capacità genitoriale del padre, ponendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire nel mantenimento della minore versando alla madre una somma mensile non inferiore ad €
600 oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle sue pretese, la ricorrente ha rappresentato che:
- durante la convivenza il sig. , dedito all'uso di sostanze stupefacenti, si è mostrato CP_1 incapace di gestire la rabbia, che spesso ha riversato sulla compagna;
- successivamente alla cessazione della convivenza, sebbene i rapporti tra i genitori fossero più distesi, il padre ha frequentato solo occasionalmente la figlia, mai per periodi di tempo eccedenti il fine settimana, a causa – oltre che delle trasferte lavorative – del suo fermo rifiuto di organizzare un calendario fisso, con tempi e modalità funzionali all'intero nucleo;
- il padre ha contribuito in maniera discontinua al mantenimento ordinario della minore, senza mai concorrere nel pagamento delle spese straordinarie;
- la madre, di conseguenza, ha rivestito in via esclusiva il ruolo genitoriale con costanza e responsabilità, anche mediante il sostegno dei Servizi sociali del Comune di LA, incaricati della presa in carico del nucleo familiare nell'ambito del procedimento attivato dal TM di
LA (ricorso del PM del 06.11.2024).
pagina 2 di 7 All'udienza del 29.01.2025, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, ha dichiarato la contumacia di Controparte_1
Ha, inoltre disposto la riunione al presente procedimento ex art 38 disp att c.c. del procedimento
19873/23 trasmesso dal tribunale per i minorenni di LA già attivatosi a ttela di CP_2
L'attrice, comparsa personalmente, ha integrato quanto allegato in ricorso, riferendo e documentando le seguenti circostanze di fatto:
1. il padre frequenta la minore prevalentemente presso l'abitazione materna, senza orari fissi e secondo i suoi impegni lavorativi;
2. la minore frequenta altresì l'abitazione della nonna paterna, presso la quale rimane a dormire quando è presente anche il padre;
3. la madre prosegue i colloqui con i professionisti di riferimento, vive con la figlia in un'abitazione per la quale sostiene un canone di affitto pari ad € 650 e percepisce una retribuzione mensile di circa € 1.100/1.200 oltre all'AUU (pari a circa € 100).
Il Giudice delegato, previa interlocuzione con il difensore di parte ricorrente, che si è dichiarato concorde, ha ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei nell'interesse della prole minorenne, tenuto conto dell'assenza di urgenza e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio.
Quindi il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato alla discussione orale il procuratore di parte ricorrente e, sulle conclusioni dallo stesso precisate, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 26.02.2025.
***
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale
Con il contegno serbato a seguito della notificazione della domanda, il padre ha manifestato per fatti il proprio disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale.
Il sig. , infatti, non si è costituito in giudizio né ha prestato un'effettiva disponibilità a CP_1 collaborare con gli operatori dei Servizi sociali, disertando gli incontri fissati e impedendo quindi di portare a compimento le valutazioni richieste in ordine alla sua idoneità genitoriale e all'allegato abuso di sostanze stupefacenti.
Le allegazioni di parte attrice in ordine all' abuso di sostanze alcoliche/stupefacenti da parte del convenuto hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dall'uomo ai SS di aver fatto uso in passato di cocaina e cannabinoidi (cfr. relazione dei SS del 26.09.2024) ed il sig. si è ripetutamente CP_1 sottratto agli incontri fissati per la valutazione psicosociale e psicodiagnostica, anche presso il SERT, mostrando un atteggiamento banalizzante ed evitante nei confronti dei percorsi di supporto suggeriti
(cfr. aggiornamento del 05.09.2024).
In particolare, con relazione del 26.09.2024, i SS hanno segnalato che il padre ha concluso soltanto le valutazioni presso il CPS ma non quelle presso il SERD e neppure presso il Consultorio, avendo lo stesso più volte rimandato gli incontri per asseriti impegni lavorativi.
pagina 3 di 7 La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo i minori, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass.
16593/08).
Dunque, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, deve essere disposto l'affido di in via esclusiva alla madre, che si è sempre CP_2 occupata della prole con continuità e responsabilità nella latitanza paterna e ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale.
La minore deve, pertanto, essere affidata in via super esclusiva alla madre.
Tuttavia, alla luce della complessità delle vicende che hanno caratterizzato il nucleo familiare e delle fragilità mostrate dalla madre nel corso del supporto alla genitorialità avviato in suo favore, ritiene il
Collegio doversi limitare la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento alle modalità e tempistiche delle frequentazioni con il padre.
In particolare, i SS hanno evidenziato che la sig.ra “ha concluso tutte le valutazioni richieste Pt_1
e attualmente sta proseguendo il percorso di supporto alla genitorialità con la dott.ssa del Per_1
Consultorio Familiare di Via Aldini, si presenta a tutti gli incontri mostrandosi disponibile a narrare le proprie difficoltà seppur permangano ancora delle resistenze ad affidarsi” (cfr. relazione del 10.01.2025). La madre, inoltre, “è sostenuta dalla propria famiglia di origine, dalla nonna materna e dallo zio che sono disponibili a prendersi cura di quando lei è a lavoro ed ha una buona CP_2 rete amicale che la sostiene e se necessario e che è disponibile ad occuparsi della minore” (cfr. relazione del 10.01.2025).
Con particolare riferimento alle frequentazioni tra padre e figlia, i SS hanno segnalato, sin dalla relazione del 26.09.2024, la richiesta della madre di essere supportata nella gestione degli incontri con il padre (con il quale ha “difficoltà a rapportarsi”, dovendo “prestare attenzione a ciò che dice per evitare che il padre si innervosisca ed alzi i toni di voce davanti ad ”). CP_2
Gli stessi SS hanno poi concluso nel senso che “la madre, se sostenuta, possa avere buoni strumenti atti a garantire una crescita serena della minore nonostante ella riporti alcune fatiche, in modo particolare per quanto riguarda il rapporto con l'ex compagno nella gestione degli incontri con
” (cfr. relazione del 10.01.2025). CP_2
Pertanto, pur dimostrandosi capace di riconoscere i propri limiti e di affidarsi a terzi per implementare le proprie competenze genitoriali, appare evidente come la sig.ra necessiti ancora di essere Pt_1 sostenuta nell'esercizio del proprio ruolo genitoriale al fine di meglio comprendere i bisogni e le esigenze della figlia, oltre che – soprattutto – di affrontare con risolutezza gli incontri tra quest'ultima e il padre.
A tal proposito, ritiene il Collegio – in adesione alle conclusioni dei SS – che sia necessario affiancare i genitori, negli incontri tra padre e figlia, con una figura educativa domiciliare, che accompagni il sig.
in un percorso di responsabilizzazione del suo ruolo, con l'obiettivo di instaurare una CP_1 relazione con la minore continuativa ed affettivamente investita.
pagina 4 di 7 Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il Collegio ritiene dunque necessario incaricare i Servizi sociali del Comune di LA di provvedere a:
• garantire la prosecuzione del percorso di supporto alla genitorialità in favore della madre;
• organizzare e scandire gli incontri padre figlia, le ad oggi a fine settimana alternati con la madre presso l'abitazione della nonna paterna, ) tenuto conto dell'evoluzione della situazione e degli interventi sotto delegati, così da garantire alla minore tempi il più possibile certi
(compatibilmente alle esigenze lavorative paterne) nelle frequentazioni con richiesta di verificare il ruolo vicariante e supportivo della nonna paterna rispetto alla implementazione della relazione con il padre ed al pernottamento della bambina;
• avviare un percorso di educativa domiciliare in favore di sia presso l'abitazione CP_2 materna, ove vive, sia presso l'abitazione della nonna paterna, ove avvengono gli incontri tra la minore e il padre in modo da garantire anche l'osservazione dell relazione con il padre;
• avviare una valutazione del padre presso il SERD quale accertamento indispensabile per la piena liberalizzazione degli incontri;
• attivare nell'interesse della minore tutti gli interventi di supporto necessari;
Con riferimento al mantenimento della minore
Il collocamento prevalente della minore presso l'abitazione materna, che si occupa in via pressocché esclusiva di e i conseguenti maggiori oneri di cura e di mantenimento diretto in capo alla CP_2 madre legittimano la richiesta della sig.ra di vedersi riconosciuto un contributo economico Pt_1 paterno al mantenimento della figlia.
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30
Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013).
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c., il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Inoltre, ai sensi degli artt. 337-ter ss. c.c., il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273).
Pertanto, al fine di quantificare le modalità contributive a carico del padre, occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: pagina 5 di 7 - la madre è assunta con contratto a tempo indeterminato presso e percepisce Controparte_3 un reddito netto mensile di circa € 1.100/1.200 (reddito complessivo lordo di € 16.544,40 nel 2023 ed € 14.891,25 nel 2022), è titolare di un c/c presso ING Direct, il cui saldo attivo al 30.09.2024 era pari ad € 8.455,90; vive con la figlia in un'abitazione concessa lei in locazione e per la quale sostiene un canone mensile di € 650;
- il padre, secondo la prospettazione di parte attrice, lavora come addetto al montaggio/smontaggio dei palchi per manifestazioni e concerti ed è domiciliato presso l'abitazione della madre, rispetto alla quale non vi sono spese abitative documentate;
in ogni caso, tenuto conto dell'età dello stesso (38 anni) e dell'assenza di documentazione che comprovi limitazioni, deve ritenersi che goda di piena capacità lavorativa, considerato peraltro che a partire dal 2023 egli – pur con cadenza intermittente – ha versato alla ex compagna somme mensili per circa 500 euro;
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore (ad oggi, nel caso di specie, è la madre a farsi carico in via esclusiva delle necessità, anche economiche, della minore, considerato che il padre frequenta la figlia solo occasionalmente e senza un calendario stabile quanto a tempi e modalità di visita);
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di una bambina di anni 8, da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo;
Effettuata la valutazione di tutti i criteri sopra esposti e, in particolare, tenuto conto delle condizioni economico-reddituali delle parti, dell'età di nonché della sostanziale assenza di tempi di CP_2 permanenza del minore presso il papà, con conseguente aggravio di spese per la madre che ad oggi è
l'unico soggetto a farsi carico delle necessità della figlia, appare allo stato equo determinare il contributo paterno per il mantenimento della minore nella somma mensile di € 500,00 comprensiva delle spese straordinarie come da richiesta materna , considerato che il padre è risultato da sempre inadempiente rispetto al concorso nel pagamento delle spese extra assegno relative alla minore così garantendo un più semplice recupero forzoso.
L'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di ottobre 2024 (il ricorso stato depositato il 2 ottobre 2024), posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno della parte attrice e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano al momento introduttivo del giudizio.
L'AUU dovrà continuare ad essere percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva.
Con riferimento alle spese di lite
Attesa la mancata costituzione del convenuto, il quale non ha quindi svolto difese, nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1
, letti ed applicati gli artt. 316, comma IV, 337-bis e ss. c.c., 473-bis e ss. Controparte_1
c.p.c., 38 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
1) , nata il [...], in [...] esclusiva alla madre, presso la quale Persona_2 rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica in VIA CARLO PERINI 24
MILANO, che eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggior interesse relative all'educazione alla residenza e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità e dell'inclinazione naturale, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza su istruzione ed educazione;
2) Limita la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento alla organizzazione e scansione delle modalità di incontro padre/minore
3) Incarica i Servizi sociali del Comune di LA, in collaborazione con le competenti ASST, di provvedere a:
• garantire la prosecuzione del percorso di supporto alla genitorialità in favore della madre;
• organizzare e scandire gli incontri padre figlia, le ad oggi a fine settimana alternati con la madre presso l'abitazione della nonna paterna, ) tenuto conto dell'evoluzione della situazione e degli interventi sotto delegati, così da garantire alla minore tempi il più possibile certi
(compatibilmente alle esigenze lavorative paterne) nelle frequentazioni con richiesta di verificare il ruolo vicariante e supportivo della nonna paterna rispetto alla implementazione della relazione con il padre ed al pernottamento della bambina;
• avviare un percorso di educativa domiciliare in favore di sia presso l'abitazione CP_2 materna, ove vive, sia presso l'abitazione della nonna paterna, ove avvengono gli incontri tra la minore e il padre in modo da garantire anche l'osservazione dell relazione con il padre;
• avviare una valutazione del padre presso il SERD quale accertamento indispensabile per la piena liberalizzazione degli incontri;
• attivare nell'interesse della minore tutti gli interventi di supporto necessari;
4) Pone a carico di l'obbligo di contribuire nel mantenimento della figlia minore Controparte_1 versando a entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal mese di ottobre Parte_1
2024, la somma mensile omnicomprensiva di € 500,00 (somma annualmente rivalutabile secondo gli Indici Istat;
prima rivalutazione ottobre 2025);
5) Dispone che l'AUU continui ad essere percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva;
6) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in LA, il 26 febbraio 2025.
Si comunichi anche ai SS del Comune di LA
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Maria Laura Amato
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