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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 16/12/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1964/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 16/12/2025 alle ore 12.17 , innanzi al giudice EL ZO, sono comparsi:
Per compare l'avv. ZAFFINA EUGENIO oggi sostituito dall'avv. Parte_1
NIC Per compare l'avv. GU FEDERICA oggi Controparte_1 sostit
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte opponente conclude, nel merito ed in via istruttoria, come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 25.11.2025.
Parte opposta conclude, nel merito ed in via istruttoria, come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 24.11.2025.
Le parti discutono oralmente la causa.
Le parti rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontanano dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
EL ZO
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice EL ZO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1964/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. ZAFFINA Eugenio Maria (c.f. Parte_1 P.IVA_1
) C.F._1
PARTE OPPONENTE contro
(c.f. – p.iva ) con l'avv. Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
GU RI (c.f. C.F._2
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opponente: “si conclude affinchè il Tribunale di Pistoia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia:
-In via preliminare ed istruttoria: ammettere la ctu richiesta dalla parte opponente fin dall'atto di opposizione ed a verbale del
24.07.2025. -Nel merito: a-) previo ogni necessario accertamento e declaratoria circa la nullità dell'oggetto del contratto ed anche di illegittima applicazione di interessi passivi ultralegali e/o violazione delle norme sul divieto di anatocismo e/o sul tasso soglia usurario e/o circa l'illegittima ed indebita applicazione di commissioni, costi occulti e valute e comunque tenuto conto e anche detratto quanto già incassato dal e/o dallo stesso decurtato, rigettare le domande proposte dal CP_1 perché inammissibili, illegittime, indebite ed infondate in fatto ed in diritto e/o carenti Controparte_1 di idonea e sufficiente prova nei confronti dell'opponente, per tutti i motivi specificatamente esposti nella narrativa del presente atto e dichiarare nullo, illegittimo, invalido ed inefficace o comunque di nessun effetto giuridico e conseguentemente revocare in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto (decreto ingiuntivo n. 616/2024 del 31.07.2024 – Rg 1414/24); b-) in ipotesi, previo ogni necessario accertamento e declaratoria circa la nullità dell'oggetto del contratto ed anche di illegittima applicazione di interessi passivi ultralegali e/o violazione delle norme sul divieto di anatocismo e/o sul tasso soglia usurario e/o circa
l'illegittima ed indebita applicazione di commissioni, costi occulti e valute, revocare il decreto ingiuntivo opposto e rideterminare, anche attraverso c.t.u., la minor somma eventualmente dovuta previo ricalcolo e rideterminazione dei saldi ed anche detratto quanto già incassato dal e/o dallo stesso decurtato;
c-) in ipotesi subordinata, tenuto conto e detratto quanto CP_1 già incassato dal e/o dallo stesso riconosciuto come non dovuto e rimborsato per le stesse Controparte_1
pagina 2 di 9 posizioni creditorie azionate monitoriamente e cioè complessivi euro 32.982,34 (di cui euro 6.738,26 pagate dal fideiussore
+ euro 4.500,00 ed euro 21.261,46 pagate da + euro 482,34 riconosciuti come Controparte_2 Controparte_3 non dovuti e rimborsati dal , determinare la minor somma dovuta da in euro CP_1 Parte_1
18.608,50 e revocare il decreto ingiuntivo opposto (decreto ingiuntivo n. 616/2024 del 31.07.2024 – Rg 1414/24). Con vittoria di spese e del compenso di causa o comunque, in ipotesi, con loro compensazione” (cfr. note conclusive del
25.11.2025).
Parte opposta: “Voglia il Tribunale Ordinario di Pistoia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via Cont preliminare accertare che il credito originario vantato da si è ridotto a seguito del pagamento parziale effettuato dal fideiussore nei imiti dell'ammontare stesso, nel merito rigettare l'opposizione per tutti i motivi detti e condannare la società al pagamento in favore di della residua somma di Parte_1 CP_1 CP_1 CP_1 CP_1 capitale, detratte le somme pagate dal fideiussore, e così per complessivi euro 44.852,58. Il tutto, con vittoria di spese, compensi oltre accessori di legge del presente procedimento, tenendo altresì conto della duplicazione dei procedimenti di opposizione instaurati, nonché la condanna al pagamento delle spese del procedimento monitorio, poiché il pagamento parziale pari ad euro 6.738,26 è intervenuto solo dopo l'inizio della causa che ci occupa e non ha eliminato la soccombenza iniziale dell'opponente per la fase monitoria” (cfr. note conclusive del 25.11.2025).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 616/2024 (R.g.n. 1414/2024), regolarmente notificato, la ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1 deducendo: che con il decreto opposto l'intestato Tribunale ha ingiunto il pagamento, in via solidale, della somma di euro 51.590,84 alla società ed alla sig.ra Parte_1 Controparte_2 quest'ultima quale fideiussore e nei limiti della garanzia prestata fino ad euro 32.500,00, oltre interessi e spese di procedura liquidate in euro 286,00 per spese ed euro 1.370,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa e successive occorrende;
che il credito monitoriamente azionato deriverebbe da tre contratti di mutuo e, segnatamente: 1) euro 20.884,74 per il mutuo chirografario n. 223728 sottoscritto in data 21.5.2020 e risolto per passaggio a sofferenza in data 2.7.2024; 2) euro 4.423,59 per il mutuo chirografario n. 272385 sottoscritto in data 29.10.2020 e risolto per passaggio a sofferenza in data 2.7.2024;
3) euro 26.282,51 per il mutuo chirografario n. 298860 sottoscritto in data 22.6.2021 e risolto per passaggio a sofferenza in data 2.7.2024; che gli estratti conto, depositati dalla società convenuta ai sensi dell'art. 50
D.Lgs. 385/93 in sede monitoria, costituiscono meri estratti di saldaconto di derivazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice, privi di efficacia probatoria nella fase a cognizione piena in assenza del deposito di tutti gli estratti conto ordinari, dalla costituzione del rapporto fino alla sua chiusura;
che gli interessi applicati sarebbero illegittimi per violazione delle norme sull'anatocismo e superamento del tasso soglia ex L.108/96 e che comunque la somma ingiunta sarebbe eccessiva. L'opponente ha, dunque, chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia il Tribunale di Pistoia, per le causali di cui in premessa ed ogni pagina 3 di 9 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta: -Preliminarmente e pregiudizialmente: non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto essendo l'opposizione fondata su prova scritta e comunque alla luce di tutte le eccezioni di cui alla parte narrativa del presente atto e visti gli artt. 5 - 5 bis - 6 D.Lgs 28/2010 e vertendosi in materia di contratti bancari, disporre che sia proceduto all'esperimento della procedura di mediazione nei termini di legge con onere ex art.
5 bis a carico della parte convenuta opposta quale richiedente il decreto ingiuntivo;
-Nel merito: a-) previo ogni necessario accertamento e declaratoria anche di illegittima applicazione di interessi passivi ultralegali e/o violazione delle norme sul divieto di anatocismo e/o sul tasso soglia usurario e/o circa l'illegittima ed indebita applicazione di commissioni, costi occulti e valute, rigettare le domande proposte dal perché inammissibili, illegittime, indebite ed Controparte_1 infondate in fatto ed in diritto e/o carenti di idonea e sufficiente prova nei confronti dell'opponente, per tutti i motivi specificatamente esposti nella narrativa del presente atto e dichiarare nullo, illegittimo, invalido ed inefficace o comunque di nessun effetto giuridico e conseguentemente revocare in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto (decreto ingiuntivo n.
616/2024 del 31.07.2024 – Rg 1414/24); b-) in ipotesi, previo ogni necessario accertamento e declaratoria anche di illegittima applicazione di interessi passivi ultralegali e/o violazione delle norme sul divieto di anatocismo e/o sul tasso soglia usurario e/o circa l'illegittima ed indebita applicazione di commissioni, costi occulti e valute, revocare il decreto ingiuntivo opposto e rideterminare, anche attraverso c.t.u. e previo ricalcolo e rideterminazione dei saldi, la minor somma eventualmente dovuta;
Con vittoria di spese e del compenso di causa”.
Si è costituito in giudizio il deducendo: che il credito di cui si discute Controparte_1 trae origine da tre contratti di mutuo garantiti dal Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese
L. 662/96, il mutuo chirografario n. 298860 al 100% mentre i mutui chirografari n. 223728 e n. 272385 all'80%; che la pretesa azionata è provata dagli estratti conto analitici dall'apertura del conto e, quindi, dalla data di sottoscrizione del contratto di conto corrente, relativi all'intera durata del rapporto e fino al momento del passaggio a sofferenza;
che le eccezioni avversarie relative al superamento del tasso soglia ed all'applicazione di interessi ultralegali è del tutto generica e infondata. La convenuta opposta ha chiesto, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ordinario di Pistoia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare si insiste per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 616/2024, sempre in via preliminare si chiede di rinviare il processo al fine di consentire alle parti di esperire il tentativo di conciliazione obbligatorio per materia ai sensi dell'art. 5 bis D. Lgs. 28/2010; nel merito rigettare l'opposizione per tutti i motivi detti e dunque confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 616/2024 (R.G. n. 1414/2024) emesso dal
Tribunale di Pistoia in data 31.7.2024 con condanna alla refusione delle spese di lite.”
Accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, assolta la condizione di procedibilità della domanda proposta dall'opposta mediante esperimento della procedura di mediazione obbligatoria in corso di causa, svolta istruttoria documentale e precisate le conclusioni, la causa è passata in decisione in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*** pagina 4 di 9
1. Sul merito
Mette conto, in primo luogo, osservare che al caso di specie si applica il costante orientamento della
Suprema Corte a mente del quale nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo solo da un punto di vista formale la parte opponente assume la posizione di attrice e la parte opposta quella di convenuta, perché è la creditrice ad avere veste sostanziale di attrice ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è la convenuta cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. II n. 6091 del 04.03.2020).
Orbene, la parte opposta la quale ha conservato la posizione di attrice Controparte_1 in senso sostanziale, ha provato i fatti costitutivi del credito azionato;
di contro, l'opponente non ha tempestivamente e specificamente contestato i fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata, di talché
l'opposizione è infondata per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
Parte opposta ha, difatti, prodotto i contratti di mutuo chirografario sottoscritti da Pt_1 Parte_1 ed i relativi piani di ammortamento (si vedano i docc. 3, 4, 5, 6, 7, 8 di cui alla comparsa di
[...] costituzione), gli estratti conto (si vedano i docc. 2 e 11 di cui alla comparsa di costituzione), la garanzia rilasciata dalla sig.ra si veda il doc. 9 di cui alla comparsa di costituzione) nonché l'inadempimento CP_2 dei debitori (si veda il doc. 10 di cui alla comparsa di costituzione).
Di contro, l'opponente ha dedotto in maniera del tutto generica l'illegittimità del regime di capitalizzazione degli interessi convenzionali, l'applicazione di interessi anatocistici e l'indeterminatezza e genericità delle clausole contrattuali in punto di tassi di interesse e delle condizioni del piano di rimborso, nonché
l'illegittimo addebito di interessi con superamento del tasso soglia ex L.108/96, senza peraltro fornire adeguato supporto probatorio alle proprie asserzioni.
La stessa, in particolare, ha eccepito la nullità della clausola afferente al tasso di interesse, in quanto non espliciterebbe il regime di capitalizzazione adottato per lo sviluppo del piano di ammortamento alla francese ossia se semplice o composto con la conseguenza che la clausola nulla debba essere sostituita con gli interessi al tasso previsto dalla legge. Ha, peraltro, rilevato che la divergenza tra e in CP_5 CP_6 difetto di previsione pattizia del T.A.E. e del regime finanziario applicato, renderebbe indeterminata la clausola relativa al tasso di interesse.
Sul punto dirimente è la pronuncia n. 15130 del 29.5.2024 della Corte di Cassazione, che, a Sezioni Unite, ha risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in materia nel corso del tempo.
La Corte, dopo aver ricordato le caratteristiche del piano di ammortamento alla francese (il rimborso del capitale e degli interessi secondo “rate costanti” comprensive di una quota capitale crescente e di una quota interessi decrescente, calcolo degli interessi sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo), ha chiarito che, sebbene le somme dovute a titolo di interessi diventino esigibili prima del capitale, ciò non contrasta con il disposto di cui all'art. 821 c.c. (“I frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della pagina 5 di 9 durata del diritto”): “(…) lo scarto temporale tra il godimento immediato e il rimborso del capitale da parte del mutuatario non può andare a detrimento del creditore mutuante, come dimostra proprio l'art. 821, comma 3, che prevede che gli interessi
"maturano giorno per giorno in ragione della durata del diritto" del creditore per il godimento del capitale di cui beneficia il debitore. Se è vero che la maturazione (o il sorgere) del credito per interessi e la sua esigibilità non coincidono poiché gli interessi maturano già al momento della consegna del bene fruttifero ma diventano esigibili alla scadenza del debito principale in cui diviene esigibile il capitale (salvo, appunto, diverso accordo tra le parti), si deve inoltre considerare che ciascuna rata comprende anche una frazione di capitale che diventa esigibile progressivamente rendendo esigibili anche gli interessi calcolati
"in ragione d'anno" (art. 1284, comma 1, c.c.) e parametrati -per accordo tra le parti sancito nel contratto cui il piano è allegato - al debito (capitale) residuo, come accade anche nel sistema di ammortamento c.d. "all'italiana". (…) La natura compensativa degli interessi fa sì che essi decorrano sul capitale "anche se questo non è ancora (o non interamente) esigibile"
(cfr. art. 1499 c.c.). Ciò è coerente con la onerosità del mutuo di danaro nel quale l'interesse è il corrispettivo della disponibilità per un certo periodo di tempo della somma mutuata o, più precisamente, della parte non ancora rimborsata e cioè del debito residuo ("sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia", art.
820, comma 3, c.c.). (…) Che gli interessi possano essere esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora (o non interamente) esigibile è, invero, confermato dall'art. 1820 c.c. che prevede che il contratto di mutuo possa essere risolto per inadempimento della obbligazione per interessi, ciò dimostrando che la scadenza degli interessi non coincide necessariamente con la scadenza del capitale. (…) E' quindi senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale (artt.
1815 e 1820 c.c.)”.
A ciò si aggiunga che, in punto di omessa indicazione del regime di capitalizzazione degli interessi e della modalità di ammortamento “alla francese”, la Corte ha escluso che tale mancanza comporti l'indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità parziale del contratto di mutuo bancario qualora quest'ultimo contenga la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato;
tali elementi, infatti, consentono al mutuatario di conoscere l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria.
Sulla base delle valutazioni appena sintetizzate, le Sezioni Unite sono giunte al seguente principio di diritto:
“In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento 'alla francese' di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione 'composto' degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (cfr. Cass. civ. SS UU n. 15130/2024 cit.).
pagina 6 di 9 Le Sezioni Unite hanno definitivamente chiarito, dunque, la piena validità dei contratti di mutuo con ammortamento “alla francese” senza specifica indicazione della modalità di calcolo dell'interesse.
Gli esposti principi sono stati recentemente ritenuti dalla giurisprudenza di legittimità applicabili anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima.
Più precisamente, la Suprema Corte, con ordinanza n. 7382 del 19.3.2025, ha affermato quanto segue:
“Ricapitolando, nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
ii) se il piano di ammortamento riporta «la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi», neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto
a negare in se stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile”.
Questo giudice, non ravvedendo ragioni per discostarsi dagli argomenti di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, ritiene di dover concludere affermando la validità dei contratti di mutuo oggetto di causa, risultando infondate le doglianze di parte attrice, tanto più che, a bene vedere, nel caso che ci occupa, la determinazione del tasso non appare affatto generica se si considera che nei suddetti contratti sono riportati la durata, i tassi d'interesse e le relative modalità di calcolo, la periodicità delle rate e la loro tipologia.
pagina 7 di 9 Merita, infine, evidenziare come parte opponente non abbia neppure preso posizione in merito alla relazione tecnica, ex adverso depositata (si veda doc. 12 di cui alla comparsa di costituzione), dalla quale si evince che in nessuno dei mutui il tasso applicato superi la soglia di usura e che gli interessi applicati sono stati calcolati sulla quota capitale residua e non sugli interessi precedentemente maturati.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, i profili di illegittimità delineati dalla parte attrice vanno ritenuti infondati, di talché l'opposizione deve essere rigettata.
Deve, tuttavia, questo Giudice verificare l'ammontare del quantum dovuto dalla parte opponente, in quanto in corso di causa è intervenuto il pagamento della somma di euro 6.738,26 da parte della sig.ra CP_2 nella sua qualità di fideiussore, in esecuzione della sentenza n. 331/2025 pronunciata dall'intestato
Tribunale nella causa iscritta al R.G. n. 1956/2024, all'esito di altra procedura di opposizione al medesimo decreto in questa sede impugnato promossa dalla (si vedano i docc. 7 di parte opponente di cui al CP_2 deposito del 25.7.2025 e 14 di parte opposta depositato il 28.7.2024).
Sono, altresì, intervenuti pagamenti da parte di , quale garante del Controparte_3 [...]
pari a complessivi euro 25.761,74 (si vedano i docc. 1, 2, 3, 4 e 5 depositati Controparte_1 dall'opponente in data 25.7.2025), con efficacia senz'altro estintiva rispetto al credito di cui si discute.
Le suddette circostanze, oltreché provate documentalmente, non sono state smentite dall'istituto di credito, il quale, allo scopo di contestare la richiesta avversaria di riduzione della somma dovuta a fronte dei detti pagamenti, richiamando le Disposizioni operative disciplinanti il Fondo, sostiene la necessità di ottenere una pronuncia che abbia ad oggetto l'intera esposizione debitoria senza alcuna decurtazione degli importi già versati e ciò al fine di permettere a di rivalersi sui debitori. Controparte_3
Tuttavia, quest'ultime deduzioni circa la sorte del diritto di rivalsa del citato Fondo di garanzia sono del tutto inconferenti ai fini della vicenda per cui è processo, laddove rileva solo il rapporto debito-credito tra mutuataria opponente e mutuante opposta.
Ebbene, posto che la domanda formulata dalla opposta ha ad oggetto la condanna dell'opponente al pagamento di somme che risultano in parte qua già incamerate, essa è senz'altro da rigettare relativamente alla parte del credito dedotto in via monitoria e che risulta estinto per effetto dei pagamenti intervenuti in corso di causa ad opera dei citati garanti.
Il credito della banca opposta non può invece ritenersi ulteriormente ridotto per l'ulteriore somma di
482,34, come invece sostenuto dalla opponente, trattandosi di un importo pacificamente già rimborsato dalla opposta a mezzo assegno cartolare emesso in data 27.9.2024 in favore della Parte_1
(cfr. doc. 2 di cui all'atto di citazione).
In considerazione di quanto sopra, il decreto ingiuntivo emesso per un importo superiore deve essere revocato, atteso che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ogni pagamento, anche parziale, intervenuto nel corso del relativo giudizio, impone la revoca del decreto opposto e l'emissione di una pagina 8 di 9 sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato (cfr. Cass. Civ., 22.8.2006, n. 18265);
l'opponente dovrà, dunque, corrispondere alla convenuta opposta il minor importo pari ad euro 19.090,84, oltre interessi moratori dalla data della messa in mora al saldo.
2. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano, come in dispositivo, a mente del
DM 55/2014 in base al decisum (da € 5.200,01 ad €. 26.000,00) e all'attività processuale svolta, con applicazione di compensi inferiori a quelli medi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità e delle modalità semplificate di decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa e reietta, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 616/2024 (R.g.n. 1414/2024) emesso dal Tribunale di Pistoia il 30.7.2024;
- condanna a corrispondere a la somma di Parte_1 Controparte_1 euro 19.090,84 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi moratori dalla data della messa in mora al saldo;
- condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite che liquida in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 16 dicembre 2025
Il Giudice
EL ZO
pagina 9 di 9
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 16/12/2025 alle ore 12.17 , innanzi al giudice EL ZO, sono comparsi:
Per compare l'avv. ZAFFINA EUGENIO oggi sostituito dall'avv. Parte_1
NIC Per compare l'avv. GU FEDERICA oggi Controparte_1 sostit
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte opponente conclude, nel merito ed in via istruttoria, come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 25.11.2025.
Parte opposta conclude, nel merito ed in via istruttoria, come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 24.11.2025.
Le parti discutono oralmente la causa.
Le parti rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontanano dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
EL ZO
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice EL ZO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1964/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. ZAFFINA Eugenio Maria (c.f. Parte_1 P.IVA_1
) C.F._1
PARTE OPPONENTE contro
(c.f. – p.iva ) con l'avv. Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
GU RI (c.f. C.F._2
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opponente: “si conclude affinchè il Tribunale di Pistoia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia:
-In via preliminare ed istruttoria: ammettere la ctu richiesta dalla parte opponente fin dall'atto di opposizione ed a verbale del
24.07.2025. -Nel merito: a-) previo ogni necessario accertamento e declaratoria circa la nullità dell'oggetto del contratto ed anche di illegittima applicazione di interessi passivi ultralegali e/o violazione delle norme sul divieto di anatocismo e/o sul tasso soglia usurario e/o circa l'illegittima ed indebita applicazione di commissioni, costi occulti e valute e comunque tenuto conto e anche detratto quanto già incassato dal e/o dallo stesso decurtato, rigettare le domande proposte dal CP_1 perché inammissibili, illegittime, indebite ed infondate in fatto ed in diritto e/o carenti Controparte_1 di idonea e sufficiente prova nei confronti dell'opponente, per tutti i motivi specificatamente esposti nella narrativa del presente atto e dichiarare nullo, illegittimo, invalido ed inefficace o comunque di nessun effetto giuridico e conseguentemente revocare in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto (decreto ingiuntivo n. 616/2024 del 31.07.2024 – Rg 1414/24); b-) in ipotesi, previo ogni necessario accertamento e declaratoria circa la nullità dell'oggetto del contratto ed anche di illegittima applicazione di interessi passivi ultralegali e/o violazione delle norme sul divieto di anatocismo e/o sul tasso soglia usurario e/o circa
l'illegittima ed indebita applicazione di commissioni, costi occulti e valute, revocare il decreto ingiuntivo opposto e rideterminare, anche attraverso c.t.u., la minor somma eventualmente dovuta previo ricalcolo e rideterminazione dei saldi ed anche detratto quanto già incassato dal e/o dallo stesso decurtato;
c-) in ipotesi subordinata, tenuto conto e detratto quanto CP_1 già incassato dal e/o dallo stesso riconosciuto come non dovuto e rimborsato per le stesse Controparte_1
pagina 2 di 9 posizioni creditorie azionate monitoriamente e cioè complessivi euro 32.982,34 (di cui euro 6.738,26 pagate dal fideiussore
+ euro 4.500,00 ed euro 21.261,46 pagate da + euro 482,34 riconosciuti come Controparte_2 Controparte_3 non dovuti e rimborsati dal , determinare la minor somma dovuta da in euro CP_1 Parte_1
18.608,50 e revocare il decreto ingiuntivo opposto (decreto ingiuntivo n. 616/2024 del 31.07.2024 – Rg 1414/24). Con vittoria di spese e del compenso di causa o comunque, in ipotesi, con loro compensazione” (cfr. note conclusive del
25.11.2025).
Parte opposta: “Voglia il Tribunale Ordinario di Pistoia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via Cont preliminare accertare che il credito originario vantato da si è ridotto a seguito del pagamento parziale effettuato dal fideiussore nei imiti dell'ammontare stesso, nel merito rigettare l'opposizione per tutti i motivi detti e condannare la società al pagamento in favore di della residua somma di Parte_1 CP_1 CP_1 CP_1 CP_1 capitale, detratte le somme pagate dal fideiussore, e così per complessivi euro 44.852,58. Il tutto, con vittoria di spese, compensi oltre accessori di legge del presente procedimento, tenendo altresì conto della duplicazione dei procedimenti di opposizione instaurati, nonché la condanna al pagamento delle spese del procedimento monitorio, poiché il pagamento parziale pari ad euro 6.738,26 è intervenuto solo dopo l'inizio della causa che ci occupa e non ha eliminato la soccombenza iniziale dell'opponente per la fase monitoria” (cfr. note conclusive del 25.11.2025).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 616/2024 (R.g.n. 1414/2024), regolarmente notificato, la ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1 deducendo: che con il decreto opposto l'intestato Tribunale ha ingiunto il pagamento, in via solidale, della somma di euro 51.590,84 alla società ed alla sig.ra Parte_1 Controparte_2 quest'ultima quale fideiussore e nei limiti della garanzia prestata fino ad euro 32.500,00, oltre interessi e spese di procedura liquidate in euro 286,00 per spese ed euro 1.370,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa e successive occorrende;
che il credito monitoriamente azionato deriverebbe da tre contratti di mutuo e, segnatamente: 1) euro 20.884,74 per il mutuo chirografario n. 223728 sottoscritto in data 21.5.2020 e risolto per passaggio a sofferenza in data 2.7.2024; 2) euro 4.423,59 per il mutuo chirografario n. 272385 sottoscritto in data 29.10.2020 e risolto per passaggio a sofferenza in data 2.7.2024;
3) euro 26.282,51 per il mutuo chirografario n. 298860 sottoscritto in data 22.6.2021 e risolto per passaggio a sofferenza in data 2.7.2024; che gli estratti conto, depositati dalla società convenuta ai sensi dell'art. 50
D.Lgs. 385/93 in sede monitoria, costituiscono meri estratti di saldaconto di derivazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice, privi di efficacia probatoria nella fase a cognizione piena in assenza del deposito di tutti gli estratti conto ordinari, dalla costituzione del rapporto fino alla sua chiusura;
che gli interessi applicati sarebbero illegittimi per violazione delle norme sull'anatocismo e superamento del tasso soglia ex L.108/96 e che comunque la somma ingiunta sarebbe eccessiva. L'opponente ha, dunque, chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia il Tribunale di Pistoia, per le causali di cui in premessa ed ogni pagina 3 di 9 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta: -Preliminarmente e pregiudizialmente: non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto essendo l'opposizione fondata su prova scritta e comunque alla luce di tutte le eccezioni di cui alla parte narrativa del presente atto e visti gli artt. 5 - 5 bis - 6 D.Lgs 28/2010 e vertendosi in materia di contratti bancari, disporre che sia proceduto all'esperimento della procedura di mediazione nei termini di legge con onere ex art.
5 bis a carico della parte convenuta opposta quale richiedente il decreto ingiuntivo;
-Nel merito: a-) previo ogni necessario accertamento e declaratoria anche di illegittima applicazione di interessi passivi ultralegali e/o violazione delle norme sul divieto di anatocismo e/o sul tasso soglia usurario e/o circa l'illegittima ed indebita applicazione di commissioni, costi occulti e valute, rigettare le domande proposte dal perché inammissibili, illegittime, indebite ed Controparte_1 infondate in fatto ed in diritto e/o carenti di idonea e sufficiente prova nei confronti dell'opponente, per tutti i motivi specificatamente esposti nella narrativa del presente atto e dichiarare nullo, illegittimo, invalido ed inefficace o comunque di nessun effetto giuridico e conseguentemente revocare in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto (decreto ingiuntivo n.
616/2024 del 31.07.2024 – Rg 1414/24); b-) in ipotesi, previo ogni necessario accertamento e declaratoria anche di illegittima applicazione di interessi passivi ultralegali e/o violazione delle norme sul divieto di anatocismo e/o sul tasso soglia usurario e/o circa l'illegittima ed indebita applicazione di commissioni, costi occulti e valute, revocare il decreto ingiuntivo opposto e rideterminare, anche attraverso c.t.u. e previo ricalcolo e rideterminazione dei saldi, la minor somma eventualmente dovuta;
Con vittoria di spese e del compenso di causa”.
Si è costituito in giudizio il deducendo: che il credito di cui si discute Controparte_1 trae origine da tre contratti di mutuo garantiti dal Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese
L. 662/96, il mutuo chirografario n. 298860 al 100% mentre i mutui chirografari n. 223728 e n. 272385 all'80%; che la pretesa azionata è provata dagli estratti conto analitici dall'apertura del conto e, quindi, dalla data di sottoscrizione del contratto di conto corrente, relativi all'intera durata del rapporto e fino al momento del passaggio a sofferenza;
che le eccezioni avversarie relative al superamento del tasso soglia ed all'applicazione di interessi ultralegali è del tutto generica e infondata. La convenuta opposta ha chiesto, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ordinario di Pistoia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare si insiste per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 616/2024, sempre in via preliminare si chiede di rinviare il processo al fine di consentire alle parti di esperire il tentativo di conciliazione obbligatorio per materia ai sensi dell'art. 5 bis D. Lgs. 28/2010; nel merito rigettare l'opposizione per tutti i motivi detti e dunque confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 616/2024 (R.G. n. 1414/2024) emesso dal
Tribunale di Pistoia in data 31.7.2024 con condanna alla refusione delle spese di lite.”
Accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, assolta la condizione di procedibilità della domanda proposta dall'opposta mediante esperimento della procedura di mediazione obbligatoria in corso di causa, svolta istruttoria documentale e precisate le conclusioni, la causa è passata in decisione in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*** pagina 4 di 9
1. Sul merito
Mette conto, in primo luogo, osservare che al caso di specie si applica il costante orientamento della
Suprema Corte a mente del quale nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo solo da un punto di vista formale la parte opponente assume la posizione di attrice e la parte opposta quella di convenuta, perché è la creditrice ad avere veste sostanziale di attrice ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è la convenuta cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. II n. 6091 del 04.03.2020).
Orbene, la parte opposta la quale ha conservato la posizione di attrice Controparte_1 in senso sostanziale, ha provato i fatti costitutivi del credito azionato;
di contro, l'opponente non ha tempestivamente e specificamente contestato i fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata, di talché
l'opposizione è infondata per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
Parte opposta ha, difatti, prodotto i contratti di mutuo chirografario sottoscritti da Pt_1 Parte_1 ed i relativi piani di ammortamento (si vedano i docc. 3, 4, 5, 6, 7, 8 di cui alla comparsa di
[...] costituzione), gli estratti conto (si vedano i docc. 2 e 11 di cui alla comparsa di costituzione), la garanzia rilasciata dalla sig.ra si veda il doc. 9 di cui alla comparsa di costituzione) nonché l'inadempimento CP_2 dei debitori (si veda il doc. 10 di cui alla comparsa di costituzione).
Di contro, l'opponente ha dedotto in maniera del tutto generica l'illegittimità del regime di capitalizzazione degli interessi convenzionali, l'applicazione di interessi anatocistici e l'indeterminatezza e genericità delle clausole contrattuali in punto di tassi di interesse e delle condizioni del piano di rimborso, nonché
l'illegittimo addebito di interessi con superamento del tasso soglia ex L.108/96, senza peraltro fornire adeguato supporto probatorio alle proprie asserzioni.
La stessa, in particolare, ha eccepito la nullità della clausola afferente al tasso di interesse, in quanto non espliciterebbe il regime di capitalizzazione adottato per lo sviluppo del piano di ammortamento alla francese ossia se semplice o composto con la conseguenza che la clausola nulla debba essere sostituita con gli interessi al tasso previsto dalla legge. Ha, peraltro, rilevato che la divergenza tra e in CP_5 CP_6 difetto di previsione pattizia del T.A.E. e del regime finanziario applicato, renderebbe indeterminata la clausola relativa al tasso di interesse.
Sul punto dirimente è la pronuncia n. 15130 del 29.5.2024 della Corte di Cassazione, che, a Sezioni Unite, ha risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in materia nel corso del tempo.
La Corte, dopo aver ricordato le caratteristiche del piano di ammortamento alla francese (il rimborso del capitale e degli interessi secondo “rate costanti” comprensive di una quota capitale crescente e di una quota interessi decrescente, calcolo degli interessi sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo), ha chiarito che, sebbene le somme dovute a titolo di interessi diventino esigibili prima del capitale, ciò non contrasta con il disposto di cui all'art. 821 c.c. (“I frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della pagina 5 di 9 durata del diritto”): “(…) lo scarto temporale tra il godimento immediato e il rimborso del capitale da parte del mutuatario non può andare a detrimento del creditore mutuante, come dimostra proprio l'art. 821, comma 3, che prevede che gli interessi
"maturano giorno per giorno in ragione della durata del diritto" del creditore per il godimento del capitale di cui beneficia il debitore. Se è vero che la maturazione (o il sorgere) del credito per interessi e la sua esigibilità non coincidono poiché gli interessi maturano già al momento della consegna del bene fruttifero ma diventano esigibili alla scadenza del debito principale in cui diviene esigibile il capitale (salvo, appunto, diverso accordo tra le parti), si deve inoltre considerare che ciascuna rata comprende anche una frazione di capitale che diventa esigibile progressivamente rendendo esigibili anche gli interessi calcolati
"in ragione d'anno" (art. 1284, comma 1, c.c.) e parametrati -per accordo tra le parti sancito nel contratto cui il piano è allegato - al debito (capitale) residuo, come accade anche nel sistema di ammortamento c.d. "all'italiana". (…) La natura compensativa degli interessi fa sì che essi decorrano sul capitale "anche se questo non è ancora (o non interamente) esigibile"
(cfr. art. 1499 c.c.). Ciò è coerente con la onerosità del mutuo di danaro nel quale l'interesse è il corrispettivo della disponibilità per un certo periodo di tempo della somma mutuata o, più precisamente, della parte non ancora rimborsata e cioè del debito residuo ("sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia", art.
820, comma 3, c.c.). (…) Che gli interessi possano essere esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora (o non interamente) esigibile è, invero, confermato dall'art. 1820 c.c. che prevede che il contratto di mutuo possa essere risolto per inadempimento della obbligazione per interessi, ciò dimostrando che la scadenza degli interessi non coincide necessariamente con la scadenza del capitale. (…) E' quindi senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale (artt.
1815 e 1820 c.c.)”.
A ciò si aggiunga che, in punto di omessa indicazione del regime di capitalizzazione degli interessi e della modalità di ammortamento “alla francese”, la Corte ha escluso che tale mancanza comporti l'indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità parziale del contratto di mutuo bancario qualora quest'ultimo contenga la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato;
tali elementi, infatti, consentono al mutuatario di conoscere l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria.
Sulla base delle valutazioni appena sintetizzate, le Sezioni Unite sono giunte al seguente principio di diritto:
“In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento 'alla francese' di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione 'composto' degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (cfr. Cass. civ. SS UU n. 15130/2024 cit.).
pagina 6 di 9 Le Sezioni Unite hanno definitivamente chiarito, dunque, la piena validità dei contratti di mutuo con ammortamento “alla francese” senza specifica indicazione della modalità di calcolo dell'interesse.
Gli esposti principi sono stati recentemente ritenuti dalla giurisprudenza di legittimità applicabili anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima.
Più precisamente, la Suprema Corte, con ordinanza n. 7382 del 19.3.2025, ha affermato quanto segue:
“Ricapitolando, nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
ii) se il piano di ammortamento riporta «la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi», neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto
a negare in se stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile”.
Questo giudice, non ravvedendo ragioni per discostarsi dagli argomenti di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, ritiene di dover concludere affermando la validità dei contratti di mutuo oggetto di causa, risultando infondate le doglianze di parte attrice, tanto più che, a bene vedere, nel caso che ci occupa, la determinazione del tasso non appare affatto generica se si considera che nei suddetti contratti sono riportati la durata, i tassi d'interesse e le relative modalità di calcolo, la periodicità delle rate e la loro tipologia.
pagina 7 di 9 Merita, infine, evidenziare come parte opponente non abbia neppure preso posizione in merito alla relazione tecnica, ex adverso depositata (si veda doc. 12 di cui alla comparsa di costituzione), dalla quale si evince che in nessuno dei mutui il tasso applicato superi la soglia di usura e che gli interessi applicati sono stati calcolati sulla quota capitale residua e non sugli interessi precedentemente maturati.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, i profili di illegittimità delineati dalla parte attrice vanno ritenuti infondati, di talché l'opposizione deve essere rigettata.
Deve, tuttavia, questo Giudice verificare l'ammontare del quantum dovuto dalla parte opponente, in quanto in corso di causa è intervenuto il pagamento della somma di euro 6.738,26 da parte della sig.ra CP_2 nella sua qualità di fideiussore, in esecuzione della sentenza n. 331/2025 pronunciata dall'intestato
Tribunale nella causa iscritta al R.G. n. 1956/2024, all'esito di altra procedura di opposizione al medesimo decreto in questa sede impugnato promossa dalla (si vedano i docc. 7 di parte opponente di cui al CP_2 deposito del 25.7.2025 e 14 di parte opposta depositato il 28.7.2024).
Sono, altresì, intervenuti pagamenti da parte di , quale garante del Controparte_3 [...]
pari a complessivi euro 25.761,74 (si vedano i docc. 1, 2, 3, 4 e 5 depositati Controparte_1 dall'opponente in data 25.7.2025), con efficacia senz'altro estintiva rispetto al credito di cui si discute.
Le suddette circostanze, oltreché provate documentalmente, non sono state smentite dall'istituto di credito, il quale, allo scopo di contestare la richiesta avversaria di riduzione della somma dovuta a fronte dei detti pagamenti, richiamando le Disposizioni operative disciplinanti il Fondo, sostiene la necessità di ottenere una pronuncia che abbia ad oggetto l'intera esposizione debitoria senza alcuna decurtazione degli importi già versati e ciò al fine di permettere a di rivalersi sui debitori. Controparte_3
Tuttavia, quest'ultime deduzioni circa la sorte del diritto di rivalsa del citato Fondo di garanzia sono del tutto inconferenti ai fini della vicenda per cui è processo, laddove rileva solo il rapporto debito-credito tra mutuataria opponente e mutuante opposta.
Ebbene, posto che la domanda formulata dalla opposta ha ad oggetto la condanna dell'opponente al pagamento di somme che risultano in parte qua già incamerate, essa è senz'altro da rigettare relativamente alla parte del credito dedotto in via monitoria e che risulta estinto per effetto dei pagamenti intervenuti in corso di causa ad opera dei citati garanti.
Il credito della banca opposta non può invece ritenersi ulteriormente ridotto per l'ulteriore somma di
482,34, come invece sostenuto dalla opponente, trattandosi di un importo pacificamente già rimborsato dalla opposta a mezzo assegno cartolare emesso in data 27.9.2024 in favore della Parte_1
(cfr. doc. 2 di cui all'atto di citazione).
In considerazione di quanto sopra, il decreto ingiuntivo emesso per un importo superiore deve essere revocato, atteso che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ogni pagamento, anche parziale, intervenuto nel corso del relativo giudizio, impone la revoca del decreto opposto e l'emissione di una pagina 8 di 9 sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato (cfr. Cass. Civ., 22.8.2006, n. 18265);
l'opponente dovrà, dunque, corrispondere alla convenuta opposta il minor importo pari ad euro 19.090,84, oltre interessi moratori dalla data della messa in mora al saldo.
2. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano, come in dispositivo, a mente del
DM 55/2014 in base al decisum (da € 5.200,01 ad €. 26.000,00) e all'attività processuale svolta, con applicazione di compensi inferiori a quelli medi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità e delle modalità semplificate di decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa e reietta, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 616/2024 (R.g.n. 1414/2024) emesso dal Tribunale di Pistoia il 30.7.2024;
- condanna a corrispondere a la somma di Parte_1 Controparte_1 euro 19.090,84 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi moratori dalla data della messa in mora al saldo;
- condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite che liquida in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 16 dicembre 2025
Il Giudice
EL ZO
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