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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 58/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente e Relatore
INFANTE ENRICO GIACOMO, Giudice
LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 668/2022 depositato il 27/04/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giovanni Rotondo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 56 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: discute il ricorso e si riporta ai propri scritti difensivi. Deposita copia di cortesia di giurispudenza favorevole nonchè copia della Gazzetta Ufficiale del 9.01.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 56/2021, notificatogli il 12.11.2021, con il quale il Comune di San Giovanni Rotondo gli ha richiesto il pagamento della IMU 2016 relativa a fabbricati rurali e terreni agricoli siti in loc. “Luogo_1” di cui egli è comproprietario in regime di comunione con altri coeredi.
Ha esposto che i terreni e i fabbricati oggetto di accertamento sono stati concessi in affitto a decorrere dall'annata agraria 1970/1971 ai sig.ri Nominativo_1 e Nominativo_2, ai quali sono oggi subentrati i loro eredi e aventi causa, come risulta dalla sentenza n. 1486/1996 del Tribunale di Foggia – Sez. Agraria. Pur avendo detta sentenza dichiarato la cessazione dell'affitto agrario con effetto dal 10.11.1997, gli affittuari sig.ri Nominativo_1 e Nominativo_2, e i loro figli, non hanno riconsegnato i terreni, come risulta dal relativo atto di precetto ad essi notificato nel novembre del 1997. Gli stessi affittuari hanno, inoltre, realizzato sulla p.lla Indirizzo_1 alcuni fabbricati senza l'autorizzazione dei ricorrenti né degli altri comproprietari. Tale circostanza è stata anche oggetto di denuncia/querela sporta dal sig. Nominativo_3 in data 7.12.2001, a seguito della quale i sig.ri Nominativo_1 e Nominativo_2, e i loro tre figli, sono stati citati in giudizio in sede penale.
Ha eccepito, pertanto, la carenza del presupposto impositivo per essere egli stato privato, con comportamenti delittuosi da parte di terzi, della disponibilità e del possesso dei suoi beni. La soggettività passiva dell'IMU deriva dal “possesso” degli immobili sui quali l'imposta viene applicata (art. 8, comma 1, d. lgs. n. 23/2011)
e viene meno nel caso in cui il proprietario degli immobili ne sia spogliato con clandestinità e senza aver stipulato alcun preventivo contratto.
Ha richiamato, sul punto, varia giurisprudenza tributaria sul punto.
Il Comune di San Giovanni Rotondo non si è costituito.
Con memoria illustrativa Ricorrente_1 ha evidenziato che nelle more del giudizio l'occupante Nom_4
ha citato dinanzi al Tribunale di Foggia i proprietari sig.ri Ricorrente_1 (in numero di 113 persone) per sentire dichiarare l'avvenuta usucapione in suo favore degli immobili de quibus. Il giudizio è incardinato presso il Tribunale di Foggia che, con ordinanza del 2.11.2023, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami dell'atto di citazione, avvenuta con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 9.1.2024, n. 3, Foglio delle
Inserzioni, pag. 51 e ss.. In detto giudizio l'odierno ricorrente si è costituito, con altri cointestatari, aderendo alla domanda attorea e precisando che essa deve estendersi anche ai fabbricati presenti sui ridetti terreni.
Ciò dimostra che l'occupazione degli immobili oggetto del presente giudizio ai fini IMU non si è mai interrotta e perdura tuttora.
Ha rammentato, altresì, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 60 del 18.4.2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del d. lgs. n. 23/2011 nella parte in cui non prevede che non siano soggetti all'imposta municipale propria, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso merita accoglimento.
Con sentenza n. 60/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma
1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), nella parte in cui non prevede che non siano soggetti all'imposta municipale propria, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Nel caso in esame è provato che il ricorrente ha da circa trent'anni perduto la disponibilità dell'immobile per effetto della condotta abusiva degli occupanti (che, peraltro hanno richiesto l'accertamento dell'intervenuta usucapione dei fondi), denunciata in sede penale.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.
Le spese di lite vanno compensate essendosi l'ente impositore legittimamente affidato alla risultanze catastali.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Foggia il 7 gennaio 2026
Il Presidente est.
PA NO
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente e Relatore
INFANTE ENRICO GIACOMO, Giudice
LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 668/2022 depositato il 27/04/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giovanni Rotondo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 56 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: discute il ricorso e si riporta ai propri scritti difensivi. Deposita copia di cortesia di giurispudenza favorevole nonchè copia della Gazzetta Ufficiale del 9.01.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 56/2021, notificatogli il 12.11.2021, con il quale il Comune di San Giovanni Rotondo gli ha richiesto il pagamento della IMU 2016 relativa a fabbricati rurali e terreni agricoli siti in loc. “Luogo_1” di cui egli è comproprietario in regime di comunione con altri coeredi.
Ha esposto che i terreni e i fabbricati oggetto di accertamento sono stati concessi in affitto a decorrere dall'annata agraria 1970/1971 ai sig.ri Nominativo_1 e Nominativo_2, ai quali sono oggi subentrati i loro eredi e aventi causa, come risulta dalla sentenza n. 1486/1996 del Tribunale di Foggia – Sez. Agraria. Pur avendo detta sentenza dichiarato la cessazione dell'affitto agrario con effetto dal 10.11.1997, gli affittuari sig.ri Nominativo_1 e Nominativo_2, e i loro figli, non hanno riconsegnato i terreni, come risulta dal relativo atto di precetto ad essi notificato nel novembre del 1997. Gli stessi affittuari hanno, inoltre, realizzato sulla p.lla Indirizzo_1 alcuni fabbricati senza l'autorizzazione dei ricorrenti né degli altri comproprietari. Tale circostanza è stata anche oggetto di denuncia/querela sporta dal sig. Nominativo_3 in data 7.12.2001, a seguito della quale i sig.ri Nominativo_1 e Nominativo_2, e i loro tre figli, sono stati citati in giudizio in sede penale.
Ha eccepito, pertanto, la carenza del presupposto impositivo per essere egli stato privato, con comportamenti delittuosi da parte di terzi, della disponibilità e del possesso dei suoi beni. La soggettività passiva dell'IMU deriva dal “possesso” degli immobili sui quali l'imposta viene applicata (art. 8, comma 1, d. lgs. n. 23/2011)
e viene meno nel caso in cui il proprietario degli immobili ne sia spogliato con clandestinità e senza aver stipulato alcun preventivo contratto.
Ha richiamato, sul punto, varia giurisprudenza tributaria sul punto.
Il Comune di San Giovanni Rotondo non si è costituito.
Con memoria illustrativa Ricorrente_1 ha evidenziato che nelle more del giudizio l'occupante Nom_4
ha citato dinanzi al Tribunale di Foggia i proprietari sig.ri Ricorrente_1 (in numero di 113 persone) per sentire dichiarare l'avvenuta usucapione in suo favore degli immobili de quibus. Il giudizio è incardinato presso il Tribunale di Foggia che, con ordinanza del 2.11.2023, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami dell'atto di citazione, avvenuta con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 9.1.2024, n. 3, Foglio delle
Inserzioni, pag. 51 e ss.. In detto giudizio l'odierno ricorrente si è costituito, con altri cointestatari, aderendo alla domanda attorea e precisando che essa deve estendersi anche ai fabbricati presenti sui ridetti terreni.
Ciò dimostra che l'occupazione degli immobili oggetto del presente giudizio ai fini IMU non si è mai interrotta e perdura tuttora.
Ha rammentato, altresì, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 60 del 18.4.2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del d. lgs. n. 23/2011 nella parte in cui non prevede che non siano soggetti all'imposta municipale propria, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso merita accoglimento.
Con sentenza n. 60/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma
1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), nella parte in cui non prevede che non siano soggetti all'imposta municipale propria, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Nel caso in esame è provato che il ricorrente ha da circa trent'anni perduto la disponibilità dell'immobile per effetto della condotta abusiva degli occupanti (che, peraltro hanno richiesto l'accertamento dell'intervenuta usucapione dei fondi), denunciata in sede penale.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.
Le spese di lite vanno compensate essendosi l'ente impositore legittimamente affidato alla risultanze catastali.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Foggia il 7 gennaio 2026
Il Presidente est.
PA NO