CASS
Sentenza 18 febbraio 2021
Sentenza 18 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/02/2021, n. 6323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6323 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RT TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTA MARIA BARBERINI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore Il difensore avv. Antonio Savoia si riporta ai motivi di ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 6323 Anno 2021 Presidente: LAPALORCIA GRAZIA Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 28/10/2020 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Lecce con sentenza del 27 gennaio 2020 in parziale riforma della decisione del Tribunale di Lecce del 25 settembre 2017 rideterminava la pena nei confronti di OR Fortunato, esclusa la recidiva e ritenuta l'equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con l'aggravante, in mesi 9 di reclusione, relativamente al reato di cui all'art. 349, comma 2, cod. pen. per avere, dopo essere stato nominato custode di area di circa 150 mq [...] violato i sigilli apposti con rimozione del nastro delimitante l'area ed esecuzione di movimentazione rifiuti inerti con opere di riempimento e spianatura con terra di scavo. Accertato il 10 ottobre 2012, con la recidiva infra quinquennale. 2. L'imputato ha proposto ricorso, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 192, comma 2, e 533, comma 1, cod. proc. pen.). AN contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente all'accertamento della responsabilità. La Corte di appello facendo applicazione della prova logica ha ritenuto il ricorrente responsabile del reato solo perché egli poteva essere interessato ai lavori e aveva presentato alla Procura, il 9 ottobre 2012, istanza per l'accesso all'area per l'esecuzione dei lavori. La Corte di appello non si confronta con il contenuto dell'istanza presentata alla Procura e con la scansione dei tempi. Il ricorrente quale custode aveva presentato l'istanza di accesso all'area per lavori il 9 ottobre 2020 e la Procura rigettava la stessa il giorno 11 ottobre 2020; la P.G. accertava la violazione dei sigilli lo stesso giorno del rigetto dell'istanza, 1'11 ottobre 2020. Il ricorrente, pertanto, non avrebbe mai potuto commettere l'illecito prima del 9 ottobre 2020 (data di presentazione dell'istanza, che non avrebbe avuto alcun senso) e neanche dopo, per mancanza del tempo necessario. Per la Corte di appello, invece, i due momenti sarebbero compatibili con la violazione dei sigilli da parte del ricorrente, che non è stato mai visto nell'atto di violare i sigilli o di effettuare i lavori in oggetto nell'area sequestrata. Si tratta di una congettura e di una forzatura dei dati indiziari, che non risultano precisi, gravi e concordanti. Manca l'accertamento della responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta inammissibile perché manifestamente infondato, in fatto e reiterativo dei motivi di appello. La sentenza impugnata (unitamente alla decisione di primo grado, in doppia conforme) evidenzia con accertamento in fatto come il ricorrente custode e proprietario del terreno, dove vi era una cava, in sequestro era l'unico interessato alla violazione dei sigilli e all'esecuzione dei lavori, in quanto aveva presentato domanda il 9 ottobre 2012 per l'accesso al terreno e l'effettuazione dei lavori, per evitare un "comprensibile danno economico". La Corte di appello poi evidenzia come, tra la data della presentazione dell'istanza e quella del rigetto (9/11 ottobre 2020), sussiste compatibilità dei tempi con l'ipotesi accusatoria. Il ricorso sul punto reitera acriticamente le motivazioni dell'appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza, esprimendo solo dei dubbi soggettivi;
ritenendo incompatibile con i tempi la commissione del fatto da parte dell'imputato, senza specificare perché i tempi sarebbero incompatibili. 9 Infatti, la sentenza parte da indizi certi (la proprietà dell'area in questione - peraltro non contestata nel ricorso in cassazione -, l'interesse ai lavori mediante la violazione dei sigilli e l'istanza presentata per essere autorizzato ad accedere per l'esecuzione dei lavori) e non da sospetti (congetture) e con motivazione adeguata, non contraddittoria e non manifestamente illogica, ritiene la responsabilità del ricorrente con deduzioni di merito, insindacabili in sede di legittimità: "In tema di prova indiziaria, il giudice di legittimità, nell'ambito del più generale controllo sulla corretta struttura logica del ragionamento svolto da quello di merito, è tenuto ad esaminare in termini di consistenza logica la gravità, precisione e concordanza degli indizi, approfondendo il profilo della loro capacità di dimostrare con elevata probabilità il fatto ignoto oggetto di accertamento e verificando l'eventuale errata configurazione di un mero sospetto come elemento indiziario" (Sez. 4, n. 19730 del 19/03/2009 - dep. 08/05/2009, Pozzi, Rv. 24350801; vedi anche Sez. 2, n. 14704 del 22/04/2020 - dep. 12/05/2020, BEKAJ FISNIK, Rv. 27940804 e Sez. 5, n. 17231 del 17/01/2020 - dep. 05/06/2020, MAZZA PANCRAZIO, Rv. 27916801). 4. Il ricorrente nel suo ricorso, del resto, esprime dei dubbi soggettivi non collegati agli atti del processo, ponendo in termini solo dubitativi una diversa ricostruzione del fatto: "In sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili" (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019 - dep. 29/01/2020, LE RA, Rv. 27823701; vedi anche Sez. Così deciso il 29/10/2020 5, n. 18999 del 19/02/2014 - dep. 08/05/2014, C e altro, Rv. 26040901). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, ord ggpi:Ea. e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTA MARIA BARBERINI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore Il difensore avv. Antonio Savoia si riporta ai motivi di ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 6323 Anno 2021 Presidente: LAPALORCIA GRAZIA Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 28/10/2020 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Lecce con sentenza del 27 gennaio 2020 in parziale riforma della decisione del Tribunale di Lecce del 25 settembre 2017 rideterminava la pena nei confronti di OR Fortunato, esclusa la recidiva e ritenuta l'equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con l'aggravante, in mesi 9 di reclusione, relativamente al reato di cui all'art. 349, comma 2, cod. pen. per avere, dopo essere stato nominato custode di area di circa 150 mq [...] violato i sigilli apposti con rimozione del nastro delimitante l'area ed esecuzione di movimentazione rifiuti inerti con opere di riempimento e spianatura con terra di scavo. Accertato il 10 ottobre 2012, con la recidiva infra quinquennale. 2. L'imputato ha proposto ricorso, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 192, comma 2, e 533, comma 1, cod. proc. pen.). AN contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente all'accertamento della responsabilità. La Corte di appello facendo applicazione della prova logica ha ritenuto il ricorrente responsabile del reato solo perché egli poteva essere interessato ai lavori e aveva presentato alla Procura, il 9 ottobre 2012, istanza per l'accesso all'area per l'esecuzione dei lavori. La Corte di appello non si confronta con il contenuto dell'istanza presentata alla Procura e con la scansione dei tempi. Il ricorrente quale custode aveva presentato l'istanza di accesso all'area per lavori il 9 ottobre 2020 e la Procura rigettava la stessa il giorno 11 ottobre 2020; la P.G. accertava la violazione dei sigilli lo stesso giorno del rigetto dell'istanza, 1'11 ottobre 2020. Il ricorrente, pertanto, non avrebbe mai potuto commettere l'illecito prima del 9 ottobre 2020 (data di presentazione dell'istanza, che non avrebbe avuto alcun senso) e neanche dopo, per mancanza del tempo necessario. Per la Corte di appello, invece, i due momenti sarebbero compatibili con la violazione dei sigilli da parte del ricorrente, che non è stato mai visto nell'atto di violare i sigilli o di effettuare i lavori in oggetto nell'area sequestrata. Si tratta di una congettura e di una forzatura dei dati indiziari, che non risultano precisi, gravi e concordanti. Manca l'accertamento della responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta inammissibile perché manifestamente infondato, in fatto e reiterativo dei motivi di appello. La sentenza impugnata (unitamente alla decisione di primo grado, in doppia conforme) evidenzia con accertamento in fatto come il ricorrente custode e proprietario del terreno, dove vi era una cava, in sequestro era l'unico interessato alla violazione dei sigilli e all'esecuzione dei lavori, in quanto aveva presentato domanda il 9 ottobre 2012 per l'accesso al terreno e l'effettuazione dei lavori, per evitare un "comprensibile danno economico". La Corte di appello poi evidenzia come, tra la data della presentazione dell'istanza e quella del rigetto (9/11 ottobre 2020), sussiste compatibilità dei tempi con l'ipotesi accusatoria. Il ricorso sul punto reitera acriticamente le motivazioni dell'appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza, esprimendo solo dei dubbi soggettivi;
ritenendo incompatibile con i tempi la commissione del fatto da parte dell'imputato, senza specificare perché i tempi sarebbero incompatibili. 9 Infatti, la sentenza parte da indizi certi (la proprietà dell'area in questione - peraltro non contestata nel ricorso in cassazione -, l'interesse ai lavori mediante la violazione dei sigilli e l'istanza presentata per essere autorizzato ad accedere per l'esecuzione dei lavori) e non da sospetti (congetture) e con motivazione adeguata, non contraddittoria e non manifestamente illogica, ritiene la responsabilità del ricorrente con deduzioni di merito, insindacabili in sede di legittimità: "In tema di prova indiziaria, il giudice di legittimità, nell'ambito del più generale controllo sulla corretta struttura logica del ragionamento svolto da quello di merito, è tenuto ad esaminare in termini di consistenza logica la gravità, precisione e concordanza degli indizi, approfondendo il profilo della loro capacità di dimostrare con elevata probabilità il fatto ignoto oggetto di accertamento e verificando l'eventuale errata configurazione di un mero sospetto come elemento indiziario" (Sez. 4, n. 19730 del 19/03/2009 - dep. 08/05/2009, Pozzi, Rv. 24350801; vedi anche Sez. 2, n. 14704 del 22/04/2020 - dep. 12/05/2020, BEKAJ FISNIK, Rv. 27940804 e Sez. 5, n. 17231 del 17/01/2020 - dep. 05/06/2020, MAZZA PANCRAZIO, Rv. 27916801). 4. Il ricorrente nel suo ricorso, del resto, esprime dei dubbi soggettivi non collegati agli atti del processo, ponendo in termini solo dubitativi una diversa ricostruzione del fatto: "In sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili" (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019 - dep. 29/01/2020, LE RA, Rv. 27823701; vedi anche Sez. Così deciso il 29/10/2020 5, n. 18999 del 19/02/2014 - dep. 08/05/2014, C e altro, Rv. 26040901). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, ord ggpi:Ea. e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.