Decreto decisorio 20 settembre 2011
Decreto decisorio 20 dicembre 2011
Ordinanza presidenziale 5 giugno 2018
Ordinanza presidenziale 10 agosto 2019
Sentenza 15 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 15/03/2021, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/03/2021
N. 00349/2021 REG.PROV.COLL.
N. 03297/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3297 del 2003, proposto da
GO CO, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Coronin e Franco Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
contro
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Tito Munari e Francesco Zanlucchi, domiciliata presso la sede dell’Avvocatura regionale in Venezia, Cannaregio, 23;
per l'annullamento
della determinazione 13/10/2003 prot. n. 6673/48.0308 a firma del Dirigente del Servizio Forestale Regionale di Verona, con la quale è stata rigettata la richiesta di riduzione di superficie boscata per la realizzazione di un vigneto ex art. 15 L.R.V. 13/9/1978 n. 52 ivi compreso il parere della Commissione Consultiva in materia di Lavori Pubblici di Verona voto n. 233 del 30/9/2003.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 9 marzo 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
CO GO, proprietario di un fondo agricolo sito in zona collinare del Comune di Caprino Veronese, con destinazione urbanistica "Zona E 1 b — rurale", fg 33, mapp. 267, in data 17 dicembre 2002 ha ottenuto la concessione edilizia prot. n. 23131, per l’esecuzione di lavori di miglioria fondiaria sul mappale medesimo e altri terreni di cui ai mapp. 77, 98, 223, 284, 285, lavori iniziati il 21 dicembre 2002.
In data 17 febbraio 2003, prot. n. 442, il Corpo Forestale dello Stato, Coordinamento provinciale di Verona, ha redatto un rapporto informativo contestando al ricorrente, in qualità di proprietario del terreno, relativamente al mapp. n. 267 che precede, di aver alterato lo stato dei luoghi per aver sradicato mq 7.000 di superficie boscata in occasione dei lavori di bonifica agraria.
Con istanza depositata presso la Regione Veneto in data 4 marzo 2003, il ricorrente ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione alla riduzione della superficie forestale e alla trasformazione del bosco in altra qualità di coltura, in area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. 15, l. r. Veneto n. 51 del 1978 e 151, d.lgs. n. 490 del 1999.
La Regione Veneto, con provvedimento prot. n. 6673 del 13 ottobre 2013 ha respinto l’istanza, ordinando la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, richiamando gli atti istruttori e recependo, in particolare, il parere contrario espresso dalla Commissione Consultiva LL.PP. secondo cui <<si ritiene che l’intervento in argomento comporti un’ulteriore riduzione delle residuali cenosi forestali di bassa quota, che già sono relegate nelle zone più sfavorevoli; inoltre si ritiene che la superficie boscata, già ridotta, avrebbe potenzialmente potuto evolvere verso la forma dell’ostrio-querceto con variante a ER o a cerro tipologia forestale ormai rara e mai molto estesa nei boschi collinari>>.
L’istante, con ricorso depositato in data 29 dicembre 2003, ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento sulla scorta dei seguenti motivi:
1. la presunta area boschiva non sarebbe gravata da alcun vincolo e, in realtà, sarebbe stata un pascolo incolto, non classificato a catasto come “bosco”, sul quale erano presenti complessivamente 40-50 piante; in particolare, l’area non risulterebbe classificata e classificabile come bosco né in forza del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267 (c.d. legge Serpieri), né sulla scorta delle pianificazioni territoriali; per contro, l’art. 14, l. r. Veneto n. 52 del 1978, richiederebbe che il terreno fosse “coperto” da forme vegetali, arboree e/o arbustive laddove, nel caso di specie, vengono in esame una cinquantina di essenze arboree sporadiche e non collegate tra loro;
2. in via gradata, il provvedimento censurato sarebbe illegittimo in quanto non sarebbe stato adeguatamente esaminato e valutato in sede motivazionale l’organico intervento di miglioramento boschivo presentato dal ricorrente ai sensi dell’art. 15, l. r. Veneto n. 52 del 1978, e dell’All. A alla dgrv. n. 1112/00, non avendo l’Ente, peraltro, nemmeno indicato alcuna diversa misura alternativa;
III. la motivazione del diniego, nel richiamare il parere della Commissione consultiva Provinciale LL.PP., deve considerarsi errata laddove ricomprende il terreno in questione nella zona dell'anfiteatro morenico di Rivoli Veronese, atteso che l’area in contestazione è vicina, ma non rientra nella zona vincolata dallo strumento urbanistico quale “Anfiteatro morenico”, tanto che la pratica edilizia “a monte” era stata evasa senza l’acquisizione del parere della Commissione Edilizia Integrata.
Si è costituita in giudizio la Regione Veneto contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza straordinaria del 9 marzo 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con riferimento al primo motivo di ricorso, ai fini della corretta individuazione della nozione di bosco, si premette che l’art. 14, comma 1, l. r. Veneto n. 52 del 1978, ai sensi del quale <<agli effetti della presente legge si considerano a bosco tutti quei terreni che sono coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo>> , deve essere interpretato alla luce dell’art. 2, comma 6, d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227, nella formulazione vigente ratione temporis .
In forza di tale norma, <<nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5 ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. …...>>.
Come sottolineato in giurisprudenza (si vedano, tra le altre, C. Stato, sez. V, 10 agosto 2016, n. 3574; id., Sez. VI, 29 maggio 2013, n. 1851; id., Sez. IV, 18 novembre 2013, n. 5452), va accolta una nozione sostanziale di bosco, per cui: <<a) sebbene, secondo il dettato dell'art. 142, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 42/04, il bosco è in principio nozione normativa, poiché fa riferimento alla definizione data dall'art. 2 d.lgs. n. 227/01, in virtù di questo rinvio, il bosco postula la necessaria presenza di un terreno di una certa estensione, coperto con una certa densità da "vegetazione forestale arborea" e - tendenzialmente almeno - da arbusti, sottobosco ed erbe; b) invero, la finalità di tutela del paesaggio, sottesa alla nozione di bosco, implica il rispetto della ragionevolezza e della proporzionalità in relazione a tale finalità, con la conseguenza che foreste e boschi sono presunti di notevole interesse e meritevoli di salvaguardia perché elementi originariamente caratteristici del paesaggio, cioè del "territorio espressivo di identità" ex art. 131 d.lgs. n. 42/04 (cfr. Cons. Stato, VI, 12 novembre 1990, n. 951); c) per questa ragione dalla nozione di bosco vanno esclusi gli insiemi arborati che non costituiscono elementi propri e tendenzialmente stabili della forma del territorio, quand'anche di imboschimento artificiale, ma che rispetto ad essa costituiscono inserti artefatti o naturalmente precari; d) la copertura forestale, necessaria per ritenere sussistente un bosco, deve costituire un sistema vivente complesso (non perciò caratterizzato da una monocoltura artificiale), di apparenza non artefatta e deve essere tendenzialmente permanente: d. 1) al contrario, non è di per sé sufficiente all'integrazione della nozione di bosco la mera presenza di piante, le quali, sebbene numerose, non siano tali da sviluppare un ecosistema in grado di autorigenerarsi>> (in tal senso, C. Stato, sez. IV, 04 marzo 2019, n.1462).
Dall’esame complessivo di tutti gli elementi probatori a disposizione, deve ritenersi che, nel caso di specie, correttamente, la Regione ha qualificato l’area oggetto di contestazione come “area boscata”, dopo avere, peraltro, svolto un’istruttoria sufficientemente accurata al riguardo.
La Regione, infatti, dopo aver più volte richiesto al ricorrente integrazioni e precisazioni con riferimento alle relazioni tecniche dallo stesso presentate, con nota prot. 4201 del 17 giugno 2003 ha richiesto al Corpo Forestale dello Stato copia del rapporto informativo e ogni eventuale ulteriore informazione utile inerente il bosco che è stato ridotto.
Dalla documentazione offerta in comunicazione risulta che:
- il Corpo forestale aveva riscontrato, in sede di sopralluogo del 3 gennaio 2003, che il ricorrente <<aveva sradicato mq 7000 di bosco costituito da ER, RP nero, frassino minore per effettuare i lavori di miglioria fondiaria di cui alla concessione edilizia n. 238/2002..>> e che la superficie di mq 7.000 è stata rilevata dai S.F.R. sulla carta tecnica forestale regionale;
- che in sede di sopralluogo erano state rivenute ceppaie tagliate già sradicate;
- che erano state divelte 583 ceppaie e 210 matricine.
Sempre in sede istruttoria, il parere negativo del Servizio forestale della Regione, di cui alla nota del 30 settembre 2003, risulta puntuale e ampiamente motivato, sotto il profilo qui in esame, avendo dato conto del fatto che:
- l’inquadramento fisionomico-evolutivo della superficie boscata ridotta è stata valutata in base alle informazioni pervenute dal Corpo forestale, alle caratteristiche dei boschi contermini all’area in questione e in base ai supporti cartografici (CTR, foto aeree);
- si trattava di un vero e proprio bosco ceduo di querce, RP nero e orniello, con sesto d’impianto di 3x4 metri circa e mediamente 3 polloni per ceppaia (aventi 7 anni circa), e le matricine estirpate presentavano un diametro variabile tra i 13 e 15 cm ed una età stimata variabile tra i 25 e i 40 anni;
- si trattava di una tipologia forestale inquadrabile nell’ostrio-querceto, le cui specie principali erano rappresentate da ER, RP nero e orniello, confinante a nord con vigneto, a est e sud con incolto e ad ovest con bosco ceduo;
- il bosco ridotto <<non sarà stato probabilmente un bosco di produzione stricto sensu , ma aveva una valenza significativa in ordine agli aspetti forestali, con potenzialità evolutive verso la forma dell’ostrio-querceto con variante a ER o a cerro>>;
- <<la densità infraperta del bosco ipotizzabile dalla foto aerea (copertura pari a circo l’80% della superficie totale) è dovuta probabilmente ad utilizzazioni forestali recenti e/o a tagli reiterati ed irrazionali effettuati nel passato e/o all’assoggettamento dello stesso al pascolo di animali domestici>>.
Ebbene la sussistenza dei requisiti sostanziali della nozione di bosco normativamente previsti e sopra ricordati, così come di quelli valorizzati dalla giurisprudenza richiamata, trova conferma, altresì, nell’esame delle ortofoto prodotte in giudizio, dalle quali emerge la presenza di un’area boscata del tutto divelta ai fini della realizzazione del vigneto da parte del ricorrente.
Per contro, quest’ultimo non ha fornito elementi di prova contraria idonei a dimostrare compiutamente che l’area in questione non presentava, al momento della trasformazione di fatto operata, i requisiti per essere qualificata “boscata”.
Per vero, è proprio il ricorrente ad avere fornito, già in sede procedimentale, elementi contrastanti con le allegazioni processuali in esame: infatti, nella prima relazione depositata a seguito di richiesta della Regione, con nota 7 maggio 2003, prot. n. 3412, il tecnico del ricorrente dà conto del fatto che l’area coinvolta dalla bonifica agraria risulta essere di mq 7000, giustificata dal miglioramento compensativo di mq 14.119, e che risultava essere un pascolo cespugliato non soggetto da molti anni al pascolamento di animali, nel quale si annoveravano <<una decina di piante di ER di modeste dimensioni dell’età presunta di 8-10 anni, aventi un’altezza di circa 200 cm ed un diametro medio di cm 7-8; inoltre, all’interno dell’area considerata si contava la presenza di cespugli, la presenza di 4-5 piante RU HA L., qualche sambuco>>. Nella seconda relazione tecnica presentata dal ricorrente, in data 2 luglio 2003, invece, il tecnico del ricorrente ha dato conto, tra l’altro, del fatto che: erano state estirpate alcune piante di ER, RP nero, frassino minore, <<appartenenti ad un bosco di proprietà >>; l’area coinvolta dalla bonifica agraria risulta essere di 7.000 mq e risultava essere <<un bosco soggetto in anni passati al pascolamento di animali>>; il sesto tra le piante suddette era ampio ed in media di mt 10-12 x 10 e le piante presenti potevano essere circa 40-50 (circa 15 di ER e RP nero e 10 di frassino, 4-5 di RU HA L., dell’altezza compresa tra i 180 cm e 300 a seconda del tipo di pianta).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pertanto, il primo motivo di ricorso deve essere respinto, dovendosi ritenere che l’area oggetto del provvedimento impugnato, integrasse un’ipotesi di “bosco” ai sensi della normativa allora vigente.
2. Sul secondo motivo di ricorso, invece, si osserva che l’art. 15, l. r. Veneto n. 52 del 1978, come modificato dalla l. r. Veneto n. 25 del 1997, prevede che, per quanto in questa sede di interesse, <<…2. è vietata qualsiasi riduzione della superficie forestale salvo espressa autorizzazione della Giunta regionale nei casi in cui è possibile compensare la perdita delle funzioni di interesse generale svolte dal bosco oggetto della richiesta, mediante l’adozione di una delle seguenti misure: …b) miglioramento colturale di una superficie forestale di estensione doppia rispetto a quella ridotta…>>.
Nell’allegato “A” alla DGR 30 12 1997 n. 4808, modificata dalla DGR n. 1112 del 28 marzo 2000, recante Disposizioni di attuazione della l. r. Veneto 27 giugno 1997, n. 25, viene precisato che la misura compensativa <<è valutata dal Servizio forestale regionale che, sulla base di motivate considerazioni tecniche, può in ogni caso indicare la necessità della adozione di una diversa soluzione>>.
Nel caso di specie, né nel provvedimento di diniego impugnato, né nei pareri in esso richiamati per relationem del Servizio forestale e della Commissione LLPP, è stata compiutamente esaminata e valutata l’articolata proposta, formulata da parte ricorrente, di miglioramento colturale di estensione doppia rispetto a quella disboscata.
Al riguardo, il parere del dirigente del Servizio forestale si è limitato ad affermare, laconicamente, <<non è possibile compensare la perdita delle funzioni di interesse generale svolte dal bosco di cui trattasi mediante l’adozione di misure compensative>>, senza, però, aver dato conto sufficientemente delle ragioni che, nel bilanciamento degli interessi, renderebbero in concreto irrilevante e priva di effettiva capacità compensativa la soluzione tecnica offerta dal ricorrente.
Al riguardo, non è sufficiente affermare che <<l’intervento in argomento comporti un’ulteriore riduzione delle residuali cenosi forestali di bassa quota, che già sono relegate nelle zone più sfavorevoli; inoltre si ritiene che la superficie boscata, già ridotta, avrebbe potenzialmente potuto evolvere verso la forma dell’ostrio-querceto con variante a ER o a cerro tipologia forestale ormai rara e mai molto estesa nei boschi collinari>>.
Tale argomentazione infatti, se è sufficiente a fondare il giudizio negativo circa il disboscamento operato, non è sufficiente ad esplicitare le ragioni per le quali la proposta di miglioramento colturale non sarebbe idonea a compensare il taglio eseguito.
La necessità di una puntuale e articolata motivazione, al riguardo, ancor più si giustifica se si considera che quello “forestale-ambientale” è l’unico autonomo profilo sul quale permane contestazione, atteso che in relazione agli aspetti urbanistico-edilizi risulta essere intervenuto provvedimento di condono del Comune di Caprino.
Pertanto, il secondo motivo di impugnazione deve essere accolto nei limiti sopra esposti.
3. Sul terzo motivo di ricorso il Collegio rileva che il mapp. n. 267, sul quale insiste l’area in contestazione, è classificato, in parte, in zona “E/1b-Rurale di Montagna” e, in parte, in zona “Anfiteatro Morenico di Rivoli”, nell’ambito della quale, in forza delle NTA, <<sono consentiti solo i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-pastorali e/o le prescrizioni di massima di polizia forestale>>.
Orbene, come emerge chiaramente dagli atti di causa, la specifica area di 7.000 mq in contestazione riguarda una porzione del mappale in questione che non rientra nella zona “Anfiteatro Morenico di Rivoli”, sicché il riferimento operato dalla Commissione LL.PP. al riguardo, è errato.
Pertanto, anche il terzo motivo di ricorso deve essere accolto.
4. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto nei limiti e per le ragioni indicate e, conseguentemente, i provvedimenti impugnati devono essere annullati.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Marco Rinaldi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO