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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/11/2025, n. 3934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3934 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD II SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott.ssa Dora Alessia Limongelli, ha pronunziato all'udienza ex art 350 comma 3 c.p.c. la seguente: SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 7368/2024 R.Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto “appello a sentenza del giudice di pace” e vertente: TRA
, nato a [...] il [...], ivi Parte_1 residente a[...] - C.F. , ed CodiceFiscale_1 elett.te dom.to in Pozzuoli alla Via G. Matteotti n. 43 presso lo studio dell'Avv. Egidio Melillo - C.F. che lo rapp.ta e CodiceFiscale_2 difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Gianluca Melillo – C.F.
, giusta procura in calce al ricorso di primo grado CodiceFiscale_3 in atti
- APPELLANTE E
, in persona del Presidente pro tempore, con Controparte_1 sede in Via S. Lubich n. 6 - 81100 Caserta (CE), C.F. elett.te P.IVA_1 dom.to/a presso la Polizia Provinciale di , in persona del suo CP_1 Comandante p.t., con sede in , al V.le Lamberti – Palazzo della CP_1 Provincia,
- APPELLATA CONTUMACE CONCLUSIONI : come da verbale del 11.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.09.2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione, proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 8406/2024 emessa dal Giudice di Pace di Napoli Nord in data 04/05/2024 e depositata il successivo 17/07/2024, nel giudizio instaurato nei confronti della , avente ad oggetto opposizione a Controparte_1 sanzione amministrativa, censurando la decisione resa dal primo Giudice nella parte in cui disponeva la compensazione delle spese di giudizio. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della non Controparte_1 costituitasi in giudizio nonostante la regolarità della notifica del ricorso e decreto citazione. Sempre preliminarmente, deve rilevarsi l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 cpc in quanto, l'appellante ha indicato, per un verso, le parti del
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provvedimento impugnate circoscrivendo oggettivamente l'ambito del gravame, in maniera tale da rendere più immediata la verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti della sentenza impugnata, che non siano divenute espresso oggetto di appello e per altro verso le modifiche richieste censurando la ricostruzione in fatto operata dal giudice di prime cure ed evidenziando gli errori in cui quest'ultimo sia incorso e prospettando conseguentemente la propria ricostruzione fattuale. Infine, l'appellante ha argomentato circa la rilevanza dell'errore commesso dal giudice di primo grado sulla correttezza della decisione del caso concreto. Nel merito, l'impugnazione è fondata e merita accoglimento. Va rilevato, anzitutto, che oggetto di impugnazione era il verbale di accertamento emesso dalla Polizia Provinciale di e che CP_1 l'accoglimento del ricorso da parte del giudice di primo grado si è fondato sulla tardività della notifica del verbale. Orbene, l'art 92 c.p.c. prevede che “Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue;
e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte [disp. att. 151 2] . Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 92 comma 2 cpc, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di
“altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. la sentenza n. 77 depositata il 19 aprile 2018 della Corte Costituzionale). Nel caso di specie, è evidente che la sentenza del giudice di prime cure sia viziata essendo del tutto inesistente la motivazione in ordine alla statuizione sulla compensazione delle spese di giudizio (“La natura della controversia giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio”) e per tale via non esplicitato il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento. Pertanto, tenuto conto delle ragioni dell'annullamento dell'atto impugnato non si ravvisa alcun valido motivo per derogare al principio generale della soccombenza, con la conseguenza che le spese del giudizio dovevano essere poste necessariamente a carico dei resistenti. In definitiva, quindi, non essendo posto in discussione il merito della decisione, atteso che la provincia di - è risultata soccombente, in CP_1 accoglimento dell'appello, la sentenza va riformata nella parte relativa alla compensazione delle spese. Ne discende, la condanna della CP_1
al pagamento delle spese processuali che si liquidano in base ai
[...] parametri minimi di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore effettivo della causa (fino a € 1100,00), dell'assenza di attività istruttoria e della
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definizione del giudizio alla prima udienza, nella misura di euro 43,00 per spese vive ed euro 180,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. Forf. Spese generali nella misura del 15% con attribuzione al procuratore anticipatario. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellato e si liquidano in base ai parametri minimi di cui al D.M. 2022/147, tenuto conto del valore effettivo della causa, dell'attività processuale svolta e della non complessità della questione con distrazione all'avvocato anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona della dott.ssa Dora Alessia Limongelli, funzione di giudice unico, definitivamente pronunziando sull'appello proposto ogni diversa istanza difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia della;
Controparte_1
2) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma del capo sulle spese della sentenza impugnata, condanna la al pagamento, in Controparte_1 favore di in complessivi € 223,00 (di cui € 43,00 per Parte_1 spese, € 180,00 per onorari), oltre rimborso forfettario del 15% IVA e CPA come per legge con attribuzione all' Avv. Egidio Melillo che ha dichiarato di averne fatto anticipo;
3) condanna la , al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in
[...] complessivi € 423,50 (di cui € 91,50 per spese, € 332,00 per onorari di avvocato), oltre rimborso forfettario del 15% IVA e CPA come per legge, con attribuzione all' Avv. Egidio Melillo che ha dichiarato di averne fatto anticipo
Aversa, 11.11.2025
Il Giudice Dott. ssa Dora Alessia Limongelli
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