Articolo 12 della Legge 16 febbraio 1974, n. 39
Articolo 11Articolo 13
Versione
1 aprile 1974
Art. 12.
Le disposizioni dei precedenti articoli 6, 7 e 8 trovano applicazione soltanto nei confronti del personale inquadrato ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge.
Entrata in vigore il 1 aprile 1974