Art. 7.
Il quarto comma dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e' sostituito dal seguente:
"Sono altresi' soggette all'obbligo di iscrizione al medesimo registro nazionale della stampa le imprese concessionarie di pubblicita' su giornali quotidiani e le imprese concessionarie di pubblicita' sui periodici di cui al primo e secondo comma dell'articolo 18. Queste, all'atto della richiesta dell'iscrizione, devono depositare:
a) una dichiarazione con firma autenticata dalla quale risulti il nome e il domicilio di chi esercita l'attivita' imprenditoriale;
b) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli organi sociali in carica, nel caso che l'imprenditore sia una societa';
c) una dichiarazione contenente l'elenco delle testate giornalistiche servite".
Il primo comma dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e' sostituito dal seguente:
"Le imprese concessionarie di pubblicita', ove soggette all'obbligo dell'iscrizione al registro nazionale della stampa, sono tenute a depositare presso di esso, entro il 31 luglio di ciascun anno, il proprio bilancio, integrato da un allegato che evidenzi in modo analitico le risultanze contabili afferenti alla pubblicita' comunque effettuata sui giornali quotidiani e periodici.
L'allegato e' compilato secondo un modello fissato a norma dell'articolo 7 e deve indicare nominativamente le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva pubblicita', i minimi garantiti pattuiti, testata per testata, le entrate pubblicitarie di ogni testata, le modalita' di pagamento, le entrate della concessionaria stessa in relazione alle singole testate e i dati relativi all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13".
Il quarto comma dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e' sostituito dal seguente:
"Sono altresi' soggette all'obbligo di iscrizione al medesimo registro nazionale della stampa le imprese concessionarie di pubblicita' su giornali quotidiani e le imprese concessionarie di pubblicita' sui periodici di cui al primo e secondo comma dell'articolo 18. Queste, all'atto della richiesta dell'iscrizione, devono depositare:
a) una dichiarazione con firma autenticata dalla quale risulti il nome e il domicilio di chi esercita l'attivita' imprenditoriale;
b) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli organi sociali in carica, nel caso che l'imprenditore sia una societa';
c) una dichiarazione contenente l'elenco delle testate giornalistiche servite".
Il primo comma dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e' sostituito dal seguente:
"Le imprese concessionarie di pubblicita', ove soggette all'obbligo dell'iscrizione al registro nazionale della stampa, sono tenute a depositare presso di esso, entro il 31 luglio di ciascun anno, il proprio bilancio, integrato da un allegato che evidenzi in modo analitico le risultanze contabili afferenti alla pubblicita' comunque effettuata sui giornali quotidiani e periodici.
L'allegato e' compilato secondo un modello fissato a norma dell'articolo 7 e deve indicare nominativamente le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva pubblicita', i minimi garantiti pattuiti, testata per testata, le entrate pubblicitarie di ogni testata, le modalita' di pagamento, le entrate della concessionaria stessa in relazione alle singole testate e i dati relativi all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13".