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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 04/02/2026, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 468/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ACCONCIA RENATO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4037/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Caserta - Via Paul Harris 21 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. Z5520250004664197 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, come rappresentata e difesa, con tempestivo ricorso notificato all'Ufficio di segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta ha impugnato l'invito al pagamento del contributo unificato tributario n. CF_1 notificato in data 18 giugno 2025 e il successivo rigetto dell'istanza di autotutela comunicato con nota del 10 luglio 2025.
Fa presente che aveva proposto ricorso iscritto al R.G.R. n. 2583/2025, avverso l'intimazione di pagamento n. 29 del 29 gennaio 2025 emessa da Pubblialifana Srl., concessionaria per i tributi del Comune di Carinola, notificata in data 26 marzo 2025, per l'importo complessivo di euro 27.675,83, relativa a pretese ICI/IMU per le annualità 2012-2015, che ha regolarmente versato il contributo unificato tributario nella misura di euro 250,00, importo corrispondente al valore dell'unico atto impugnato, come risulta dalla documentazione allegata al presente ricorso ma che con atto n. CF_1 del 18 giugno 2025, l'Ufficio di Segreteria ha notificato un invito al pagamento di ulteriori euro 250,00 a titolo di contributo unificato tributario, sostenendo che tale importo sarebbe dovuto per "insufficiente versamento effettuato, a seguito di rideterminazione degli atti impugnati" e affermando che il ricorso sarebbe stato diretto contro una "molteplicità di atti (n. 2)".
Fa altresì presente che l'istanza di autotutela presentata in data 30 giugno
2025 è stata respinta con comunicazione del 10 luglio 2025.
Al riguardo eccepisce di aver impugnato esclusivamente l'intimazione di pagamento n. 29 del 29 gennaio 2025 e non anche gli atti presupposti con la conseguenza che il contributo unificato deve essere calcolato esclusivamente in relazione all'atto effettivamente impugnato con conseguente illegittima applicazione della disciplina di cui all' art. 1, comma 598, della legge 27 dicembre
2013, n. 147 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Giustizia Tributaria – Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia di primo grado di Caserta, regolarmente costituito in giudizio in data 12 novembre
2025, contrasta le eccezioni di parte ricorrente e chiede il rigetto del ricorso.
In particolare precisa che la ricorrente impugnava “intimazione di pagamento n. 29 del 29/01/2025 emessa dalla Pubblialifana Srl. - Concessionario per i Tributi del Comune di Carinola - e notificata in data 26/03/2025,
e relativa ad ingiunzioni di pagamento per i seguenti tributi: - IMU/ICI n. 219 del 09/12/2020 asseritamente notificato in data 04/01/2021 e relativo alle annualità 2012, 2013, 2014 e 2015 “ e che con il ricorso de quo la Sig.ra Ricorrente_1 esponeva i seguenti motivi di impugnazione: “2. OMESSA NOTIFICA DEGLI ATTI PRESUPPOSTI E CONSEGUENTE NULLITA' E/O ILLEGITTIMITA' DELL'INTIMAZIONE DI
PAGAMENTO (…) 3. PRESCRIZIONE”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'adita Corte di giustizia tributaria, in composizione monocratica, ritiene che l'impugnazione di un provvedimento tributario che si fonda sul difetto di presupposti sostanziali degli atti presupposti, come appunto nella fattispecie dedotta in giudizio, costituisca un'ipotesi di ricorso cumulativo ai fini del pagamento del contributo unificato tributario (CUT). In proposito si osserva che la giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa da questa Corte, ha chiarito che se la contestazione si basa sull'inesistenza o sull'illegittimità della pretesa tributaria originaria, ogni atto rappresenta una pretesa fiscale autonoma. Trattandosi quindi di ricorsi cumulativi, il CUT deve essere determinato sulla base della somma dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato e ciò in quanto ogni atto (ad esempio, l'avviso di accertamento e la successiva cartella di pagamento) contiene una distinta pretesa tributaria, e pertanto genera una controversia autonoma, anche se trattata in un unico giudizio per ragioni di economia processuale.
In questo caso il valore della lite per ogni atto è dato dall'importo del tributo richiesto, al netto di sanzioni e interessi. Si sommano i valori dei singoli atti per determinare lo scaglione di riferimento per il CUT complessivo.
Pertanto, il contribuente che impugna con un unico ricorso più atti per vizi che ne minano i presupposti (ad esempio, difetto di notifica dell'atto presupposto o pretesa infondata) è tenuto a versare un CUT pari alla somma dei contributi che avrebbe dovuto versare per ciascun ricorso autonomo. In tal senso anche Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 25607 depositata il 25 settembre 2024.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di liquidate in euro 200.00, oltre accessori se dovuti.
Cos' deciso in Caserta in data 27 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico dr ON RE
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ACCONCIA RENATO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4037/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Caserta - Via Paul Harris 21 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. Z5520250004664197 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, come rappresentata e difesa, con tempestivo ricorso notificato all'Ufficio di segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta ha impugnato l'invito al pagamento del contributo unificato tributario n. CF_1 notificato in data 18 giugno 2025 e il successivo rigetto dell'istanza di autotutela comunicato con nota del 10 luglio 2025.
Fa presente che aveva proposto ricorso iscritto al R.G.R. n. 2583/2025, avverso l'intimazione di pagamento n. 29 del 29 gennaio 2025 emessa da Pubblialifana Srl., concessionaria per i tributi del Comune di Carinola, notificata in data 26 marzo 2025, per l'importo complessivo di euro 27.675,83, relativa a pretese ICI/IMU per le annualità 2012-2015, che ha regolarmente versato il contributo unificato tributario nella misura di euro 250,00, importo corrispondente al valore dell'unico atto impugnato, come risulta dalla documentazione allegata al presente ricorso ma che con atto n. CF_1 del 18 giugno 2025, l'Ufficio di Segreteria ha notificato un invito al pagamento di ulteriori euro 250,00 a titolo di contributo unificato tributario, sostenendo che tale importo sarebbe dovuto per "insufficiente versamento effettuato, a seguito di rideterminazione degli atti impugnati" e affermando che il ricorso sarebbe stato diretto contro una "molteplicità di atti (n. 2)".
Fa altresì presente che l'istanza di autotutela presentata in data 30 giugno
2025 è stata respinta con comunicazione del 10 luglio 2025.
Al riguardo eccepisce di aver impugnato esclusivamente l'intimazione di pagamento n. 29 del 29 gennaio 2025 e non anche gli atti presupposti con la conseguenza che il contributo unificato deve essere calcolato esclusivamente in relazione all'atto effettivamente impugnato con conseguente illegittima applicazione della disciplina di cui all' art. 1, comma 598, della legge 27 dicembre
2013, n. 147 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Giustizia Tributaria – Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia di primo grado di Caserta, regolarmente costituito in giudizio in data 12 novembre
2025, contrasta le eccezioni di parte ricorrente e chiede il rigetto del ricorso.
In particolare precisa che la ricorrente impugnava “intimazione di pagamento n. 29 del 29/01/2025 emessa dalla Pubblialifana Srl. - Concessionario per i Tributi del Comune di Carinola - e notificata in data 26/03/2025,
e relativa ad ingiunzioni di pagamento per i seguenti tributi: - IMU/ICI n. 219 del 09/12/2020 asseritamente notificato in data 04/01/2021 e relativo alle annualità 2012, 2013, 2014 e 2015 “ e che con il ricorso de quo la Sig.ra Ricorrente_1 esponeva i seguenti motivi di impugnazione: “2. OMESSA NOTIFICA DEGLI ATTI PRESUPPOSTI E CONSEGUENTE NULLITA' E/O ILLEGITTIMITA' DELL'INTIMAZIONE DI
PAGAMENTO (…) 3. PRESCRIZIONE”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'adita Corte di giustizia tributaria, in composizione monocratica, ritiene che l'impugnazione di un provvedimento tributario che si fonda sul difetto di presupposti sostanziali degli atti presupposti, come appunto nella fattispecie dedotta in giudizio, costituisca un'ipotesi di ricorso cumulativo ai fini del pagamento del contributo unificato tributario (CUT). In proposito si osserva che la giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa da questa Corte, ha chiarito che se la contestazione si basa sull'inesistenza o sull'illegittimità della pretesa tributaria originaria, ogni atto rappresenta una pretesa fiscale autonoma. Trattandosi quindi di ricorsi cumulativi, il CUT deve essere determinato sulla base della somma dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato e ciò in quanto ogni atto (ad esempio, l'avviso di accertamento e la successiva cartella di pagamento) contiene una distinta pretesa tributaria, e pertanto genera una controversia autonoma, anche se trattata in un unico giudizio per ragioni di economia processuale.
In questo caso il valore della lite per ogni atto è dato dall'importo del tributo richiesto, al netto di sanzioni e interessi. Si sommano i valori dei singoli atti per determinare lo scaglione di riferimento per il CUT complessivo.
Pertanto, il contribuente che impugna con un unico ricorso più atti per vizi che ne minano i presupposti (ad esempio, difetto di notifica dell'atto presupposto o pretesa infondata) è tenuto a versare un CUT pari alla somma dei contributi che avrebbe dovuto versare per ciascun ricorso autonomo. In tal senso anche Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 25607 depositata il 25 settembre 2024.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di liquidate in euro 200.00, oltre accessori se dovuti.
Cos' deciso in Caserta in data 27 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico dr ON RE