Decreto cautelare 18 febbraio 2026
Sentenza breve 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza breve 20/03/2026, n. 5303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5303 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05303/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02001/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2001 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Conigliaro, Giorgio Petta, Luigi Maini Lo Casto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps-Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Sebastiano Caruso, Cherubina Ciriello, Massimo Boccia Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, intimati e non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) della deliberazione n. -OMISSIS- del giorno 30.12.2025 (cfr. all. n. 1) con la quale è stata approvata la graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS con riferimento alla graduatoria “specializzati -OMISSIS-” nella parte in cui la ricorrente non è presente e non le è stato assegnato il punteggio raggiunto a seguito della valutazione dei titoli e degli esami;
b) del provvedimento di esclusione assunto al n. prot. -OMISSIS- del giorno 17.12.2025 (cfr. all. n. 2), comunicato in pari data alla ricorrente a mezzo pec, con il quale il Direttore Centrale Risorse umane ha comunicato l’esclusione dalla procedura concorsuale in oggetto;
c) del verbale n. -OMISSIS- del giorno 17.12.2025 della Commissione esaminatrice (cfr. all. n. 3) nella parte in cui ha proceduto a stilare la graduatoria dei medici idonei già in possesso del diploma di specializzazione con esclusione della ricorrente, nonché dell’allegato concernente la relativa graduatoria stilata ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del bando per la Direzione Regionale della Sicilia (cfr. all. n. 3.1), nella parte in cui non prevede la valutazione delle prove e dei titoli della ricorrente e il conseguente inserimento in posizione utile della medesima;
d) del bando (cfr. all. n. 4) indetto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 79 del 25.9.2024 con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS nella parte in cui all’art. 2, comma 1, lett. h) ha previsto che alla procedura di reclutamento di cui al presente bando possono partecipare coloro che sono in possesso […] del diploma di specializzazione universitario o regolare iscrizione, per l’anno accademico 2023/2024, al penultimo o ultimo anno del corso di formazione specialistica in una delle seguenti aree mediche o in discipline equipollenti ai sensi del Decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.: Medicina legale, Medicina del lavoro, Anatomia patologica, Igiene e medicina preventiva, Neuropsichiatria infantile, Pediatria, Oftalmologia, Otorinolaringoiatria, Psichiatria, Neurologia, Medicina Interna, Oncologia, Cardiologia, Ginecologia;
e) del bando indetto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 79 del 25.9.2024 con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS, nella parte in cui non ha previsto la partecipazione di medici in possesso di diploma di specializzazione (o regolare iscrizione) in materie affini a quelle elencate in seno alla richiamata lett. h) dell’art. 2;
f) di ogni atto e/o verbale attinente la valutazione dei titoli della ricorrente, anche se non conosciuti, nella parte in cui la Commissione omette la valutazione del diploma di specializzazione e/o lo dichiara inidoneo all’ammissione alla procedura concorsuale in quanto affine e non equipollente alle materie indicate in seno alla lett. h) dell’art. 2 del bando;
g) degli eventuali atti di convocazione e assegnazione sedi;
h) dei contratti di lavoro eventualmente medio tempore stipulati;
i) di ogni altro atto presupposto, prodromico e conseguenziale a quelli sopra impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto previdenziale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 79 del 25 settembre 2024, l'Istituto previdenziale ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di 1.069 professionisti medici di prima fascia funzionale, in attuazione dell'art. 9, comma 6, del d.lgs. 3 maggio 2024, n. 62, il quale ha attribuito a quest’ultimo, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la competenza esclusiva per la valutazione di base della condizione di disabilità.
2. L'art. 2, comma 1, lett. h), del bando ha richiesto il possesso del diploma di specializzazione universitaria in una delle seguenti aree mediche, o in discipline equipollenti ai sensi del d.m. 30 gennaio 1998 e successive modificazioni: Medicina legale, Medicina del lavoro, Anatomia patologica, Igiene e medicina preventiva, Neuropsichiatria infantile, Pediatria, Oftalmologia, Otorinolaringoiatria, Psichiatria, Neurologia, Medicina Interna, Oncologia, Cardiologia, Ginecologia.
3. La dott.ssa -OMISSIS- ha presentato domanda di partecipazione dichiarando il possesso del diploma di specializzazione in Radioterapia Oncologica.
In punto di fatto, rappresenta, altresì, che è stata inizialmente ammessa, superando tutte le fasi della procedura: la prova preselettiva, la prova scritta (23,5/30) e la prova orale (29/30).
4. Sennonché, con la nota pec del 17 dicembre 2025, la Direzione Centrale Risorse Umane comunicava l'esclusione dalla procedura per difetto del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. h) del bando, in quanto la specializzazione in Radioterapia Oncologica non è equipollente ad alcuna delle discipline ivi elencate ai sensi del d.m. 30.1.1998.
5. Per l’effetto, la stessa ha proposto apposito ricorso chiedendo l’annullamento del provvedimento di esclusione assunto al n. prot. -OMISSIS- del giorno 17 dicembre 2025, in uno con gli atti indicati in epigrafe.
6. Il gravame è affidato ai seguenti motivi di ricorso:
I. Nullità dell’art. 2 comma 1, lett. h del bando di concorso – Violazione della Tabella del decreto del Ministero della sanità 30 gennaio 1988, pubbl. in GURI 37/1988 e successive modificazioni ed integrazioni – Difetto d’istruttoria e sviamento di potere contraddittorietà; Violazione degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, violazione del principio della par condicio.
Deduce che il suddetto provvedimento di esclusione sarebbe illegittimo, in quanto il decreto ministeriale 30 gennaio 1998 inserirebbe “ la Radioterapia/radiologia oncologica tra le specializzazioni equipollenti all’Oncologia con la conseguenza che anche la frequenza presso la scuola di specializzazione in radioterapia oncologica sia da considerare equipollente alla frequenza presso la scuola di specializzazione in Oncologia”.
II. Nullità dell’art. 2 comma 1 lett. h del bando.
Deduce la nullità del bando nella parte in cui prevede la sola partecipazione per i medici in possesso dei diplomi di specializzazione di cui all’elenco o in materie equipollenti ai sensi del d.m. 30.1.1998, senza considerare che le tabelle ministeriali in parola presuppongono che le discipline affini presentino competenze sostanzialmente idonee rispetto al profilo bandito.
III. Violazione dei principi di proporzionalità e massima partecipazione ai concorsi. Lesione del principio di accesso ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza (artt. 3, 51 e 97 Cost.). Difetto di istruttoria e sviamento di potere. Violazione dell’art. 8 de bando.
Lamenta che le discipline affini alla “ Oncologia, alla Medicina interna, alla Neurologia, ecc .” come risultano dalle tabelle ministeriali, assicurano competenze cliniche ampiamente adeguate all’attività di valutazione delle patologie, invalidità, inabilità e cronico-degenerative che costituisce il nucleo delle funzioni del medico INPS, e l’esclusione generalizzata dei titolari di specializzazioni affini, seppure formati in ambiti strettamente correlati, non accresce la qualità del servizio, ma riduce ingiustificatamente il bacino di reclutamento di professionisti pienamente idonei.
IV. Sulla prova di resistenza.
Deduce, infine, che, con le informazioni attualmente in possesso della ricorrente, è ben lecito affermare che qualora la Commissione avesse legittimamente valutato il possesso del titolo e inserito la ricorrente in graduatoria, la medesima sarebbe stata certamente proclamata vincitrice, con possibilità di scelta della sede di -OMISSIS-
7. L'Istituto si è costituito in giudizio depositando apposita memoria difensiva, eccependo l'infondatezza del ricorso sia nel merito sia quanto all'istanza cautelare.
8. All’udienza camerale dell’11 marzo 2026, sentite le parti in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, il gravame è stata trattenuto per la decisione, una volta valutata la completezza dell’istruttoria e la non necessità di ulteriori adempimenti, anche in ordine all’integrazione del contraddittorio (ai sensi dell’art. 49, comma 2, c.p.a.).
9. Il ricorso è infondato e va respinto.
Il punto dirimente della controversia consiste nello stabilire se la specializzazione in Radioterapia Oncologica rientri, direttamente o per equipollenza, tra le discipline che il bando ha individuato come requisito di ammissione.
10. La risposta deve essere di segno negativo, per le ragioni che seguono.
Il d.m. 30 gennaio 1998 – espressamente richiamato dall'art. 2, comma 1, lett. h) del bando – stabilisce le tabelle di equipollenza tra le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia. Dalla lettura delle relative tabelle emerge con chiarezza che la specializzazione in Radioterapia/Radioterapia Oncologica è equipollente esclusivamente a Radiologia, Radiologia medica e Radiologia medica e radioterapia: si tratta di discipline che il bando non ha incluso tra quelle ammesse, né in via diretta né quali termine di equipollenza.
La disciplina Oncologia – che pure figura nell'elenco del bando – ha, a sua volta, equipollenze limitate a Oncologia clinica/medica: nessun testo normativo di riferimento pone Radioterapia Oncologica in rapporto di equipollenza con Oncologia.
11. Ne consegue che la verifica condotta dalla Direzione Centrale Risorse Umane era tecnicamente corretta: la specializzazione della ricorrente non rientra, né direttamente né per equipollenza ai sensi del d.m. 30.1.1998, in alcuna delle aree mediche indicate dal bando.
L'esclusione era, pertanto, obbligata ai sensi dell'art. 2, comma 3, del medesimo bando.
12. Con riferimento al primo ed al secondo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che il bando avrebbe dovuto applicare non solo il criterio delle equipollenze (d.m. 30.1.1998) ma anche quello delle affinità (d.m. 31.1.1998), con conseguente ammissibilità della sua specializzazione.
La tesi non può essere condivisa.
Il d.m. 31 gennaio 1998 («Tabella delle specializzazioni affini») è stato adottato in attuazione dell'art. 10, comma 3, del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, il quale regolamenta i requisiti di accesso ai concorsi per dirigenti medici di primo livello del Servizio Sanitario Nazionale. Si tratta di un sistema normativo costruito per il personale del SSN, concepito per disciplinare l'accesso ai ruoli della dirigenza medica ospedaliera, e non estensibile in via analogica a procedure concorsuali di enti diversi, quale l'Istituto previdenziale, che perseguono finalità istituzionali peculiari e distinte.
13. L'Istituto previdenziale (Inps) è un ente pubblico non economico con competenze specifiche in materia medico-legale e previdenziale: le funzioni dei medici di prima fascia assunti tramite il concorso in esame attengono in via principale all'accertamento della condizione di disabilità (art. 9, d.lgs. n. 62/2024), alla valutazione dell'inabilità e dell'invalidità, alle visite mediche di controllo e agli accertamenti di invalidità civile.
Si tratta di attività radicalmente diverse da quelle della dirigenza clinica ospedaliera per la quale il d.m. 31.1.1998 è stato concepito. La scelta dell'Istituto resistente di riferirsi esclusivamente al d.m. 30.1.1998 non costituisce, pertanto, un errore o un'omissione illegittima, ma una scelta discrezionale coerente con la specificità del profilo professionale ricercato e con le funzioni medico-legali proprie dell'Ente.
14. Peraltro, il principio di legalità dei concorsi pubblici impone che i requisiti di partecipazione siano quelli esplicitamente previsti dalla lex specialis ; ammettere – in via interpretativa senza tener conto del tenore letterale del bando – che il criterio delle affinità possa operare anche laddove non richiamato significherebbe introdurre in via giurisdizionale una modifica sostanziale dei requisiti di ammissione, con evidente lesione della par condicio tra tutti i candidati che hanno fatto affidamento sulla disciplina del bando così come pubblicato.
15. Parimenti infondato è il terzo motivo, con il quale la ricorrente deduce la violazione del principio di proporzionalità e il difetto di istruttoria in relazione alla scelta del bando di escludere le specializzazioni affini.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, la determinazione dei requisiti di accesso ai concorsi pubblici rientra nell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione, la quale è sindacabile in sede giurisdizionale solo ove presenti profili di manifesta irragionevolezza o illogicità (cfr., ex multis , T.A.R. Veneto, sez. IV, 10 settembre 2024, n. 2134).
16. Nel caso di specie, la scelta di richiedere una specializzazione strettamente correlata alle funzioni medico-legali e previdenziali dell'INPS – e dunque di fare riferimento al sistema delle equipollenze ex d.m. 30.1.1998 rispetto a un nucleo di discipline individuate in funzione dell'accertamento della disabilità – non è affetta da manifesta irragionevolezza, ma risponde a una logica funzionale coerente con la natura delle mansioni da svolgere.
In particolare, il riferimento alle discipline di Medicina legale, Medicina del lavoro, Psichiatria, Neurologia, Neuropsichiatria infantile, Oncologia, Medicina Interna e alle equipollenti ai sensi del d.m. 30.1.1998 riflette in modo non arbitrario il profilo professionale del medico INPS chiamato a valutare le condizioni di salute ai fini dell'accertamento della disabilità nelle sue diverse dimensioni. Non vi è, dunque, alcun difetto di istruttoria rilevante: il legislatore delegato aveva già definito a monte il perimetro della figura professionale da reclutare (art. 9, comma 6, d.lgs. n. 62/2024) e l'Istituto previdenziale ha declinato tale perimetro in modo non illogico o arbitrario, in punto di requisiti di ammissione.
17. La ricorrente evidenzia, infine, che l'amministrazione resistente, avendo instaurato con lei un rapporto di lavoro in convenzione esterna per le medesime mansioni oggetto del concorso, avrebbe implicitamente riconosciuto l'idoneità della specializzazione in Radioterapia Oncologica.
In proposito, occorre osservare che il rapporto di lavoro in convenzione esterna (medico convenzionato ACN Nazionale) si inserisce in un quadro normativo e contrattuale distinto da quello che governa le assunzioni a tempo indeterminato mediante procedure concorsuali. L'accesso ai ruoli stabili dell'Ente richiede il superamento di una procedura selettiva con requisiti predefiniti dalla lex specialis : tali requisiti non possono essere derogati in via di fatto dalla mera instaurazione di un rapporto convenzionale, il quale risponde a logiche e presupposti diversi.
Non vi è, quindi, alcuna contraddittorietà giuridicamente rilevante tra la stipula del contratto di convenzione e l'esclusione dal concorso per difetto del requisito formale richiesto dal bando.
A ciò si aggiunga che tale elemento fattuale non può costituire uno strumento per superare la carenza di un requisito di ammissione espressamente prescritto, al fine di legittimare l'accesso ai ruoli stabili della pubblica amministrazione in ragione dell'anzianità di servizio precario, ciò in aperta violazione del principio del pubblico concorso di cui all'art. 97, comma 4, Cost.
18. Avuto riguardo alle ulteriori deduzioni svolte, occorre chiarire che non giova alla ricorrente l'aver brillantemente superato tutte le prove concorsuali, né il conseguimento di punteggi elevati.
L'ammissione con riserva prevista dall'art. 2, comma 3, del bando presuppone, per sua stessa natura, la possibilità che la riserva si sciolga in senso negativo all'esito della verifica dei titoli.
La verifica del possesso dei requisiti di ammissione è, del resto, ontologicamente pregiudiziale rispetto alla valutazione del merito: il concorrente privo del requisito di partecipazione non può conseguire la nomina a vincitore, a prescindere dalla qualità delle prove sostenute. Diversamente ragionando, si consentirebbe al candidato privo dei titoli richiesti di sanare retroattivamente il difetto del requisito attraverso la dimostrazione dell'idoneità tecnico-professionale, sovvertendo la logica stessa del sistema concorsuale.
19. Le spese di giudizio sono eccezionalmente compensate, tenuto conto della particolarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CC SA, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
Ida Tascone, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ida Tascone | CC SA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.