Articolo 1 della Legge 25 luglio 1956, n. 925
Articolo 2
Versione
7 settembre 1956
Art. 1.
Gli articoli dall'1 al 12 e l' art. 15 del regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1691 , convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 762 , concernente l'istituzione e l'ordinamento dell'istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris", con sede in Torino, sono sostituiti dagli articoli seguenti:
Entrata in vigore il 7 settembre 1956