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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 978/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
DI NZ FABIO, Relatore
ESPOSITO LUCIA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2408/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pimonte - Sede 80050 Pimonte NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 05491900634
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12466/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
29 e pubblicata il 19/08/2024 Atti impositivi:
- INTIMAZIONE n. 2023-744 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6732/2025 depositato il
10/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado notificato il 29.12.2023 al Comune di Pimonte, Ric_1
impugnò l'intimazione di pagamento n.2023-744, notificata dalla Sogert Spa per conto del Comune di Pimonte in data 8/11/2023, per un importo complessivo di euro 456,33, sottesa al mancato pagamento della TARI per l'annualità 2016. Il contribuente lamento: la nullità per mancata notifica dell'atto sotteso;
la prescrizione quinquennale;
la carenza di motivazione per mancata indicazione dell'immobile oggetto passivo dell'imposta; la decadenza annuale per la riscossione dei ruoli;
l'inesistenza dell'atto impugnato per scadenza del contratto di appalto con la Sogert Spa;
l'assenza del metodo di calcolo degli interessi;
la mancata esecutività del ruolo.
Si costituì la società Sogert Spa, quale concessionario della riscossione per conto del Comune di Pimonte, che si difese deducendo l'irretrattabilità del credito per omessa impugnazione degli atti sottesi all'ingiunzione fiscale, l'avvenuto consolidamento della pretesa tributaria, l'assenza di legittimazione passiva in ordine ai vizi riferibili alla validità della pretesa creditoria da far valere nei confronti dell'ente creditore, la regolare notifica dell'atto prodromico, la non intervenuta decadenza in quanto notificato entro il 31/12 del quinto anno successivo al mancato versamento, la legittimazione attiva in presenza di un contratto ancora in essere con il Comune di Pimonte.
Non si costituì il Comune di Pimonte.
Il Giudice di primo grado respinse il ricorso, ritenendo validamente effettuata la notifica dell'atto presupposto a mezzo posta, e ritenendo infondati anche gli altri motivi di ricorso.
Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto appello, sostenendo l'inammissibilità dell'intervento di
SO in primo grado, in quanto l'atto di intervento non sarebbe stato notificato, e nel merito reiterando le censure proposte in primo grado.
Si è costituita in appello la SO deducendo l'infondatezza del gravame.
All'esito dell'udienza del giorno 4 novembre 2025, il Collegio ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente tracciare i limiti di cognizione del presente giudizio di appello.
Va evidenziato che si esamineranno esclusivamente i motivi di appello proposti in modo ammissibile, cioè nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., il quale recita:
«L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Nel caso in esame, l'appello è ammissibile in quanto rispetta le previsioni del citato art. 342 c.p.c., per cui
è possibile l'esame del merito dei motivi di gravame.
Ciò premesso, il Collegio rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come omesse per effetto di error in procedendo, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n.
9936/2014).
2. L'appello è infondato, in quanto il ragionamento contenuto nella sentenza gravata non è scalfino dai motivi di appello.
2.1. L'appellante ha sostenuto che l'intervento della SO S.p.A. in primo grado, mancando la notifica dell'atto di intervento, era inammissibile, per cui il giudice di primo grado non avrebbe potuto porre a fondamento della decisione i documenti prodotti da SO in primo grado.
Il Collegio ritiene che la censura sia superata e assorbita in ragione della circostanza che la documentazione decisiva è stata nuovamente prodotta da SO in sede di appello, per cui non è decisivo valutare se il suo intervento in primo grado fosse rituale. In particolare il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato il 29.12.2023, quindi prima della entrata in vigore del nuovo art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992, per cui al presente giudizio non si applica la regola della preclusione di nuove prove in appello. Sul punto infatti la
Corte Costituzionale, con sentenza 27 marzo 2025, n. 36, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale, ha affermato la contrarietà a Costituzione della previsione secondo cui le disposizioni di cui all'art. 1, comma
1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (cioè il 4.1.2024).
Quindi i documenti prodotti da SO in appello sono stati ritualmente introdotti nel presente giudizio e sono pienamente valutabili da questo Collegio, risultando così non decisivo valutare se la costituzione di SO in primo grado sia rituale.
2.2. È infondato il motivo di appello con cui si reitera la censura della mancata notifica dell'atto presupposto.
Condividendo la valutazione del primo giudice, va rimarcato che in data 8.10.2021 è stata correttamente effettuata la notifica dell'avviso di accertamento prodromico n. 243 del 15/07/2021 emesso dal Comune di
Pimonte, avvenuta direttamente a mezzo del servizio postale mediante raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento all'indirizzo di residenza del destinatario.
Correttamente il Giudice di primo grado ha ritenuto che, trattandosi della notifica di un avviso di accertamento effettuato presso la residenza del contribuente a mezzo raccomandata postale, la notifica dell'atto, in caso di consegna a persona convivente, si perfeziona senza che occorra l'invio di una successiva raccomandata informativa, trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile - prova nel caso in esame non fornita-).
Quindi la notifica dell'atto presupposto è avvenuta regolarmente, e tale atto presupposto non è stato impugnato.
Ne consegue altresì l'infondatezza del rilievo di prescrizione, che è stata interrotta dalla notifica dell'atto prodromico non impugnato, senza che dal 2021, fino alla data di notifica dell'atto impugnato nel presente giudizio, sia maturato un nuovo termine di prescrizione.
2.3. Infondato anche l'altra doglianza in ordine alla decadenza annuale per la riscossione dei ruoli in quanto l'avviso di accertamento, non impugnato nei termini, è divenuto definitivo, decorsi i 60 giorni, nell'anno 2021, considerato che il comma 163, art. 1, L. 296/2006 recita: “Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.” Avendo l'Ufficio formato il ruolo entro il 31/12/2023 (ossia, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento
è divenuto definitivo) non si è determinata alcuna decadenza per la successiva iscrizione a ruolo.
2.4. L'appello non merita accoglimento neppure con riguardo alla lamentata decadenza annuale per la riscossione dei ruoli. Questo Collegio infatti osserva che l'avviso di accertamento presupposto, non impugnato nei termini, è divenuto definitivo una volta decorsi i 60 giorni dalla data della sua notifica avvenuta in data 8.10.2021. Orbene, il comma 163, art. 1, L. 296/2006 prevede che “Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”; poiché l'Ufficio ha formato il ruolo entro il 31/12/2023, cioè entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, non è maturata alcuna decadenza per la successiva iscrizione a ruolo.
2.5. È infondata anche la censura relativa alla mancanza di motivazione dell'atto impugnato. Va osservato che l'avviso di intimazione è un atto vincolato, redatto secondo il modello approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e il suo contenuto consiste semplicemente nell'intimazione ad adempiere all'obbligo risultante dal ruolo. Tale intimazione di pagamento, motivata conformemente al modello ministeriale, non è censurabile, contenendo gli elementi essenziali in fatto e in diritto per comprendere l'an e il quantum della pretesa tributaria.
Peraltro l'atto tributario impugnato risulta adeguatamente motivato anche perché richiama per relationem sia atti già in possesso del contribuente (come l'avviso di accertamento) sia altri documenti che il contribuente può ottenere facilmente tramite una richiesta di accesso agli atti o comunque reperire con normale diligenza.
2.6. Ugualmente infondato è l'appello con riferimento alla lamentata mancanza di legittimazione attiva della
Sogert S.p.A., fondata sull'asserita scadenza del contratto d'appalto. Questo Collegio osserva che SO ha dimostrato che il contratto con il Comune di Pimonte (nuovamente prodotto in appello) è tuttora valido, essendo stato stipulato l'8 luglio 2021 con durata triennale.
2.7. È infondato l'appello anche con riguardo alla lamentata mancata indicazione del calcolo degli interessi, in quanto, osserva il Collegio, il tasso applicato è quello legale previsto dall'art. 1284 del codice civile, determinato annualmente con Decreto del Ministero dell'Economia, e il contribuente non ha allegato e dimostrato errori di calcolo.
2.8. Ne consegue che l'appello è respinto.
3. Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
respinge l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata, liquidandole in euro 450,00 oltre spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'avv. Difensore_2
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
DI NZ FABIO, Relatore
ESPOSITO LUCIA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2408/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pimonte - Sede 80050 Pimonte NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 05491900634
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12466/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
29 e pubblicata il 19/08/2024 Atti impositivi:
- INTIMAZIONE n. 2023-744 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6732/2025 depositato il
10/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado notificato il 29.12.2023 al Comune di Pimonte, Ric_1
impugnò l'intimazione di pagamento n.2023-744, notificata dalla Sogert Spa per conto del Comune di Pimonte in data 8/11/2023, per un importo complessivo di euro 456,33, sottesa al mancato pagamento della TARI per l'annualità 2016. Il contribuente lamento: la nullità per mancata notifica dell'atto sotteso;
la prescrizione quinquennale;
la carenza di motivazione per mancata indicazione dell'immobile oggetto passivo dell'imposta; la decadenza annuale per la riscossione dei ruoli;
l'inesistenza dell'atto impugnato per scadenza del contratto di appalto con la Sogert Spa;
l'assenza del metodo di calcolo degli interessi;
la mancata esecutività del ruolo.
Si costituì la società Sogert Spa, quale concessionario della riscossione per conto del Comune di Pimonte, che si difese deducendo l'irretrattabilità del credito per omessa impugnazione degli atti sottesi all'ingiunzione fiscale, l'avvenuto consolidamento della pretesa tributaria, l'assenza di legittimazione passiva in ordine ai vizi riferibili alla validità della pretesa creditoria da far valere nei confronti dell'ente creditore, la regolare notifica dell'atto prodromico, la non intervenuta decadenza in quanto notificato entro il 31/12 del quinto anno successivo al mancato versamento, la legittimazione attiva in presenza di un contratto ancora in essere con il Comune di Pimonte.
Non si costituì il Comune di Pimonte.
Il Giudice di primo grado respinse il ricorso, ritenendo validamente effettuata la notifica dell'atto presupposto a mezzo posta, e ritenendo infondati anche gli altri motivi di ricorso.
Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto appello, sostenendo l'inammissibilità dell'intervento di
SO in primo grado, in quanto l'atto di intervento non sarebbe stato notificato, e nel merito reiterando le censure proposte in primo grado.
Si è costituita in appello la SO deducendo l'infondatezza del gravame.
All'esito dell'udienza del giorno 4 novembre 2025, il Collegio ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente tracciare i limiti di cognizione del presente giudizio di appello.
Va evidenziato che si esamineranno esclusivamente i motivi di appello proposti in modo ammissibile, cioè nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., il quale recita:
«L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Nel caso in esame, l'appello è ammissibile in quanto rispetta le previsioni del citato art. 342 c.p.c., per cui
è possibile l'esame del merito dei motivi di gravame.
Ciò premesso, il Collegio rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come omesse per effetto di error in procedendo, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n.
9936/2014).
2. L'appello è infondato, in quanto il ragionamento contenuto nella sentenza gravata non è scalfino dai motivi di appello.
2.1. L'appellante ha sostenuto che l'intervento della SO S.p.A. in primo grado, mancando la notifica dell'atto di intervento, era inammissibile, per cui il giudice di primo grado non avrebbe potuto porre a fondamento della decisione i documenti prodotti da SO in primo grado.
Il Collegio ritiene che la censura sia superata e assorbita in ragione della circostanza che la documentazione decisiva è stata nuovamente prodotta da SO in sede di appello, per cui non è decisivo valutare se il suo intervento in primo grado fosse rituale. In particolare il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato il 29.12.2023, quindi prima della entrata in vigore del nuovo art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992, per cui al presente giudizio non si applica la regola della preclusione di nuove prove in appello. Sul punto infatti la
Corte Costituzionale, con sentenza 27 marzo 2025, n. 36, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale, ha affermato la contrarietà a Costituzione della previsione secondo cui le disposizioni di cui all'art. 1, comma
1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (cioè il 4.1.2024).
Quindi i documenti prodotti da SO in appello sono stati ritualmente introdotti nel presente giudizio e sono pienamente valutabili da questo Collegio, risultando così non decisivo valutare se la costituzione di SO in primo grado sia rituale.
2.2. È infondato il motivo di appello con cui si reitera la censura della mancata notifica dell'atto presupposto.
Condividendo la valutazione del primo giudice, va rimarcato che in data 8.10.2021 è stata correttamente effettuata la notifica dell'avviso di accertamento prodromico n. 243 del 15/07/2021 emesso dal Comune di
Pimonte, avvenuta direttamente a mezzo del servizio postale mediante raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento all'indirizzo di residenza del destinatario.
Correttamente il Giudice di primo grado ha ritenuto che, trattandosi della notifica di un avviso di accertamento effettuato presso la residenza del contribuente a mezzo raccomandata postale, la notifica dell'atto, in caso di consegna a persona convivente, si perfeziona senza che occorra l'invio di una successiva raccomandata informativa, trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile - prova nel caso in esame non fornita-).
Quindi la notifica dell'atto presupposto è avvenuta regolarmente, e tale atto presupposto non è stato impugnato.
Ne consegue altresì l'infondatezza del rilievo di prescrizione, che è stata interrotta dalla notifica dell'atto prodromico non impugnato, senza che dal 2021, fino alla data di notifica dell'atto impugnato nel presente giudizio, sia maturato un nuovo termine di prescrizione.
2.3. Infondato anche l'altra doglianza in ordine alla decadenza annuale per la riscossione dei ruoli in quanto l'avviso di accertamento, non impugnato nei termini, è divenuto definitivo, decorsi i 60 giorni, nell'anno 2021, considerato che il comma 163, art. 1, L. 296/2006 recita: “Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.” Avendo l'Ufficio formato il ruolo entro il 31/12/2023 (ossia, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento
è divenuto definitivo) non si è determinata alcuna decadenza per la successiva iscrizione a ruolo.
2.4. L'appello non merita accoglimento neppure con riguardo alla lamentata decadenza annuale per la riscossione dei ruoli. Questo Collegio infatti osserva che l'avviso di accertamento presupposto, non impugnato nei termini, è divenuto definitivo una volta decorsi i 60 giorni dalla data della sua notifica avvenuta in data 8.10.2021. Orbene, il comma 163, art. 1, L. 296/2006 prevede che “Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”; poiché l'Ufficio ha formato il ruolo entro il 31/12/2023, cioè entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, non è maturata alcuna decadenza per la successiva iscrizione a ruolo.
2.5. È infondata anche la censura relativa alla mancanza di motivazione dell'atto impugnato. Va osservato che l'avviso di intimazione è un atto vincolato, redatto secondo il modello approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e il suo contenuto consiste semplicemente nell'intimazione ad adempiere all'obbligo risultante dal ruolo. Tale intimazione di pagamento, motivata conformemente al modello ministeriale, non è censurabile, contenendo gli elementi essenziali in fatto e in diritto per comprendere l'an e il quantum della pretesa tributaria.
Peraltro l'atto tributario impugnato risulta adeguatamente motivato anche perché richiama per relationem sia atti già in possesso del contribuente (come l'avviso di accertamento) sia altri documenti che il contribuente può ottenere facilmente tramite una richiesta di accesso agli atti o comunque reperire con normale diligenza.
2.6. Ugualmente infondato è l'appello con riferimento alla lamentata mancanza di legittimazione attiva della
Sogert S.p.A., fondata sull'asserita scadenza del contratto d'appalto. Questo Collegio osserva che SO ha dimostrato che il contratto con il Comune di Pimonte (nuovamente prodotto in appello) è tuttora valido, essendo stato stipulato l'8 luglio 2021 con durata triennale.
2.7. È infondato l'appello anche con riguardo alla lamentata mancata indicazione del calcolo degli interessi, in quanto, osserva il Collegio, il tasso applicato è quello legale previsto dall'art. 1284 del codice civile, determinato annualmente con Decreto del Ministero dell'Economia, e il contribuente non ha allegato e dimostrato errori di calcolo.
2.8. Ne consegue che l'appello è respinto.
3. Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
respinge l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata, liquidandole in euro 450,00 oltre spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'avv. Difensore_2