Sentenza 31 marzo 2025
Rigetto
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 04/12/2025, n. 9572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9572 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09572/2025REG.PROV.COLL.
N. 02945/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2945 del 2025, proposto da
FF VA, rappresentato e difeso dagli avvocati OV Francesco Nicodemo, Antonio Nicodemo, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Nicodemo in Roma, via Dancalia n. 21;
contro
Comune di Rivello, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Giuseppe Feola, con domicilio eletto presso lo studio FR IO DI in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 215/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rivello;
Visto le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2025 il Consigliere AR AN e uditi per le parti l’avvocato Nicodemo e l’avvocato Trevisan, in delega dell'avvocato Feola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. FF VA proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata contestando l’inerzia serbata dal Comune di Rivello sull’istanza, presentata in data 16 novembre 2024, volta a ottenere il ripristino delle canalizzazioni dell’acqua piovana sulla strada di accesso alla propria abitazione (denominata Strada Comunale Chiani) a monte del terreno di sua proprietà (foglio 31, particelle 151 e 152), oltre al consolidamento strutturale e alla riparazione del relativo manto stradale, interessato da un evento franoso in data 2 febbraio 2013.
2. Il ricorrente riferiva di essere proprietario del terreno indicato al Catasto del Comune di Rivello, al foglio 31, partt. 151 e 152, e di avere comunicato all’Amministrazione l’istanza di avvio del procedimento finalizzata all’adozione dei provvedimenti e/o della misure idonee a garantire la messa in sicurezza dell’intero tratto di strada comunale Chiani con conseguente richiesta di ripristino delle canalizzazioni delle acque piovane, di regimentazione delle acque piovane discendenti sulla strada, di esecuzione dei lavori di consolidamento dell’armatura strutturale della strada comunale e di riparazione del manto stradale.
L’istanza di fondava sul fatto che il tratto stradale, che versava in condizioni di degrado e pericolo, essendo caratterizzato dalla mancanza di una corretta canalizzazione delle acque piovane, era quotidianamente attraversato dal sig. VA, e rappresentava l’unica strada percorribile per raggiungere la propria abitazione.
FF VA denunciava che dal 16 novembre 2024, data di presentazione dell’istanza, l’Amministrazione non aveva assunto alcun provvedimento idoneo, pertanto si era integrata l’ipotesi del silenzio inadempimento.
3. Il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, con sentenza n. 215 del 2025, dichiarava il ricorso inammissibile, ritenendo nella specie non sussistente alcun obbligo di provvedere da parte dell’Amministrazione, atteso che l’esigenza alla buona conservazione della rete stradale, e al ripristino delle condizioni di sicurezza, si riferiva all’interesse generale della collettività e non all’interesse dei singoli soggetti prossimi allo specifico bene pubblico da manutenere. Il Collegio di prime cure rilevava, inoltre, che vi era evidenza documentale del fatto che il Comune di Rivello non avesse osservato alcun contegno effettivamente inerte alla sollecitazione proveniente dal ricorrente, essendosi concretamente attivato mediante l’adozione di specifiche determinazione amministrative per risolvere la problematica da questi denunciata.
4. FF VA ha proposto appello avverso la suddetta pronuncia, chiedendone la riforma sulla base delle seguenti censure: “ I. Error in iudicando et/o in procedendo. Ingiustizia e/o illegittimità della sentenza impugnata per erronea presupposizione dell’adempimento provvedimentale della P.A. oltre che per violazione e/o falsa applicazione della legge e, segnatamente, degli artt. 28 dell’Allegato F della legge 20 marzo 1895 n. 2248, 14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, oltre che degli artt. 3 e 97 della Costituzione e dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea oltre che dell’art. 100 del c.p.c.; II. Error in iudicando et/o in procedendo. Ingiustizia e/o illegittimità della sentenza impugnata per errata interpretazione degli atti e/o documenti prodotti in giudizio e/o per eccesso di potere nelle figure sintomatiche della illogicità e dell’irragionevolezza; III. Error in iudicando et/o in procedendo. Ingiustizia et/o illegittimità della sentenza impugnata per omessa valutazione degli atti et/o documenti prodotti in giudizio e, segnatamente, per violazione dell’art. 64, comma 2 e 4 del d.lgs. n. 104 del 2010 c.p.a. e per eccesso di potere per omessa valutazione di un fatto decisivo per la risoluzione della controversia prova; IV. Riproposizione dei motivi in diritto proposti in primo grado di giudizio”.
5. Il Comune di Rivello si è costituito in resistenza, concludendo per il rigetto del gravame.
6. Le parti, con successive memorie, hanno precisato le proprie difese.
7. All’udienza del 2 ottobre 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
8. Con il primo mezzo, l’appellante censura il capo 4 della sentenza impugnata, nella parte in cui vengono illustrate le ragioni di inammissibilità del ricorso, ritenendole non condivisibili, posto che tali argomentazioni si fonderebbero sull’erroneo presupposto secondo cui il ricorrente, non essendo titolare di un interesse differenziato, non può dolersi dell’inerzia dell’Amministrazione e, per l’effetto, il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. sarebbe inammissibile. Il ricorrente deduce che ciò che è stato preteso con l’istanza procedimentale è una decisione amministrativa sulla richiesta di messa in sicurezza di uno specifico tratto stradale, che rappresenta l’unico tratto percorribile per raggiungere la propria abitazione, pertanto il ricorso di primo grado sarebbe, al contrario, ammissibile. Inoltre, il Comune avrebbe dovuto provvedere alla messa in sicurezza della strada comunale Chiani, sussistendo nella specie ‘ specifiche ragioni di giustizia e di equità ’, idonee a differenziare e qualificare l’interesse del sig. NO. L’appellante non contesta che il Comune, successivamente alla presentazione dell’istanza, ha avviato un iter procedimentale, ma gli atti adottati non sono stati sufficienti a raggiungere l’obiettivo della messa in sicurezza della strada.
9. Con il secondo motivo di appello, FF VA ha impugnato il capo 4 della sentenza nella parte in cui si sostiene che: “ l’esigenza alla buona conservazione della rete stradale (ed al ripristino delle sue condizioni di sicurezza) si raccorda non già una pretesa differenziata e qualificata dei singoli soggetti prossimi allo specifico bene pubblico da manutenere (suscettibile di tradursi in un’azione giudiziaria individuale), bensì ad un interesse generale della collettività, cui corrisponde un mero dovere funzionale (di buona amministrazione) dei competenti soggetti pubblici”. L’assunto, a parere dell’appellante, sarebbe erroneo, posto che l’istanza è stata finalizzata a richiedere un intervento circa la messa in sicurezza della strada che rappresenta l’unica possibilità di accesso alla propria abitazione e l’ iter procedimentale avviato dal Comune di Rivello non risponderebbe alla richiesta proposta, in quanto gli atti emessi non risolverebbero di fatto la situazione di pericolo denunciata. Il Giudice di prime cure avrebbe frainteso il contenuto dell’istanza, interpretandola come la rappresentazione di un interesse generale della collettività, cui corrisponde un mero dovere funzionale dei competenti soggetti pubblici.
10. Con la terza censura, FF VA lamenta che il T.A.R. avrebbe omesso di esprimere ogni valutazione sui documenti dallo stesso prodotti nel corso del giudizio, dai quali si evincerebbe la ‘ disastrosa situazione in cui versa ancora oggi la strada comunale Chiani ’, in violazione dell’art. 64, commi 2 e 4 del d.lgs. n. 104 del 2010, avendo omesso di delibare su un fatto decisivo per la risoluzione della controversia.
11. Con il quarto mezzo, l’appellante ripropone nel presente giudizio le censure non esaminate dal Collegio di prima istanza.
12. Le critiche, come sopra sintetizzate, vanno esaminate congiuntamente in quanto attinenti a profili connessi.
13. L’appello non può trovare accoglimento, in ragione dei principi di seguito enunciati.
13.1. Il Collegio ritiene che, correttamente, il T.A.R. ha ritenuto l’inammissibilità del ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione sull’istanza proposta da FF NO, affermando che: “ presupposto per l’attivazione del rimedio giurisdizionale di cui agli artt. 31 e 117 c.p.c. è che l’Amministrazione abbia omesso di adottare un provvedimento esplicito sull’istanza presentata da un soggetto per la tutela di un interesse proprio, differenziato da quello della generalità degli amministrati, in violazione di un obbligo specifico di provvedere”.
Come noto, il silenzio della Pubblica Amministrazione è un comportamento inerte che si manifesta a fronte di uno specifico dovere di provvedere, di emanare un atto e di concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso entro un termine prestabilito. L’ordinamento distingue il silenzio in ipotesi legislativamente qualificate in senso positivo (silenzio assenso), in senso negativo (silenzio diniego e silenzio rigetto), in senso procedimentale (silenzio devolutivo) e ipotesi non giuridicamente qualificate (silenzio inadempimento).
Nei casi in cui la legge non qualifica espressamente il silenzio, esso equivale ad un inadempimento di un obbligo di provvedere. In senso conforme, affinché possa sussistere il silenzio – inadempimento dell’Amministrazione: ‘ non è sufficiente che questa, compulsata da un privato che presenta una istanza, non concluda il procedimento entro il termine previsto, ma è anche necessario che essa contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere sull’istanza del privato, che sussiste non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nelle ipotesi che discendono dai principi generali ’ ( ex multis Cons. Stato, n. 5601 del 2014).
A tale proposito occorre aggiungere che: “ nei giudizi proposti avverso il silenzio della pubblica amministrazione è di norma precluso al giudice amministrativo di accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall’istante, sostituendosi in tal modo all’Amministrazione e esercitando una giurisdizione di merito di cui egli non è titolare in materia; può infatti dichiarare l’accoglibilità dell’istanza solo nei casi di manifesta fondatezza, quando cioè sono richiesti provvedimenti amministrativi dovuti o vincolati per i quali non c’è da compiere alcuna scelta discrezionale che potrebbe sfociare in diverse soluzioni” (Cons. Stato, n. 4143 del 2014; id. n. 1182 del 2015).
Ciò premesso, perché si possa configurare un silenzio significativo da parte dell’Amministrazione per la manutenzione e custodia dei beni pubblici (e, tra essi, le strade) è necessario che sussista in capo al privato, che si assume danneggiato, un diritto o un interesse giuridicamente rilevante, meritevole di tutela dinanzi all’autorità giudiziaria.
Secondo la giurisprudenza prevalente, il mero interesse del privato alla manutenzione delle strade non è meritevole di tutela, in quanto, come ha rilevato il Consiglio di Stato: “ l’interesse di ogni cittadino a che gli enti territoriali provvedano alla diligente manutenzione e custodia di tutti i beni pubblici (e tra essi, le strade) non è tutelabile in via amministrativa, né giurisdizionale, trattandosi di un mero dovere imposto in capo alla P.A. a vantaggio della collettività non soggettivizzata. Non si è, pertanto, in presenza di un interesse legittimo differenziale perché, semmai, si è al cospetto di un interesse semplice e di fatto, rientrante nell’area del giuridicamente irrilevante. Ne consegue che il privato, non avrebbe, allora, accesso ad una tutela giurisdizionale davanti al G.A. in sede di giudizio di legittimità, perché portatore di un interesse non personale, differenziato, concreto e attuale dall’impugnazione” ( cfr. Cons. Stato, n. 5970 del 2023; id. Cons. Stato, n. 7773 del 2004).
Ne consegue che il cittadino non può esigere che la strada sia mantenuta in modo piuttosto che in un altro, dovendosi rilevare in capo al privato uno specifico ed evidente interesse, idoneo a differenziare la sua posizione da quella della collettività, ciò anche in ossequio ai doveri di correttezza e buona fede che informano i rapporti tra la P.A. e il privato.
In fattispecie analoghe a quella per cui si procede, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, ha ritenuto l’inammissibilità per difetto di interesse del ricorso proposto al fine di ottenere l’accertamento dell’obbligo del Comune di riparare il manto della strada, considerato che trattasi di interesse semplice, non differenziato (al pari di quello portato da qualsiasi cittadino), rispetto al quale si contrappone l’assenza di un obbligo giuridico dell’Amministrazione di provvedere sulle richieste di manutenzione delle strade dei cittadini (Cons. Stato, n. 633 del 2018).
Deve pertanto escludersi l’esistenza di un obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla istanza dell’appellante, tesa ad ottenere la manutenzione della strada in questione, anche se proposta al fine di poter accedere agevolmente alla propria abitazione (Cons. Stato, n. 5399 del 2015).
Nella specie la posizione del ricorrente, infatti, non si differenzia in alcun modo rispetto a quella di qualunque altro soggetto che sia, in via di fatto, interessato alla manutenzione, da parte del Comune, della rete viaria circostante un’area di sua spettanza o ove si trovi la sua abitazione.
Tenuto conto di quanto sin qui evidenziato, e non sussistendo nel caso di specie ragioni peculiari per discostarsi dai menzionati, e condivisibili, orientamenti giurisprudenziali ricordati, non può in concreto ravvisarsi alcuna posizione giuridica differenziata di FF MO che giustifichi l’ammissibilità dell’introdotto gravame.
Ne discende, conseguentemente, l’integrale declaratoria di inammissibilità del medesimo, pertanto non sussiste, da parte del T.A.R., alcuna omessa valutazione dei documenti prodotti dall’appellante nel corso del giudizio in ordine alla assunta ‘disastrosa’ situazione in cui versa la strada comunale Chiani.
14. In disparte l’inammissibilità, il ricorso è comunque infondato nel merito.
Il Comune di Rivello, tenuto conto della mancanza di fondi per provvedere alla manutenzione della strada comunale, ha attivato un iter procedimentale per conseguire dalla Regione Basilicata le risorse necessarie.
In particolare, con nota prot. n. 9535 del 2.12.2021, l’Ente municipale ha inoltrato alla Regione Basilicata una esplicita richiesta di sopralluogo, che è stato effettuato in data 13.12.2021 congiuntamente con i tecnici della Regione. Successivamente, con nota prot. n. 5450 del 2022, il Comune ha trasmesso alla Regione la documentazione necessaria al finanziamento dell’intervento denominato ‘ Messa in sicurezza della strada comunale alla contrada Chiani’, nell’ambito del ‘ programma straordinario di interventi urgenti e prioritari, determinati da eventi calamitosi per la difesa del suolo e per il ripristino, riparazione e sistemazione di opere pubbliche di competenza comunale – Piano di sviluppo e Coesione della Regione Basilicata’.
Conseguito il finanziamento, con delibera giuntale n. 710 del 2023, l’Ente municipale si è attivato per l’affidamento dei servizi tecnici necessari. Infatti, con determinazione n. 160 del 2024, a firma del Responsabile del settore tecnico il Comune di Rivello, ha proceduto all’affidamento del ‘ Servizio tecnico di Redazione della relazione geologica ’, e con determinazione n. 161 del 18.10.2024 è stata affidata la ‘ Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza, Misura e Contabilità, Certificato Regolare esecuzione’. Successivamente, l’Amministrazione, con determinazione n. 253 del 31.12.2024 ha proceduto all’affidamento del ‘ Servizio inerente rilievi, accertamenti e indagini geognostiche, prove di laboratorio’.
In definitiva, l’Ente municipale ha dato seguito all’istanza proposta dal ricorrente, ponendo in essere la necessaria attività amministrativa preliminare per provvedere alla manutenzione del manto stradale anche al fine di adottare soluzioni tecniche efficaci; pertanto non possono trovare accoglimento le doglianze dallo stesso espresse, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria, la quale non solo è stata genericamente proposta, essendo priva di qualsiasi specifico riferimento ai presupposti di cui all’art. 2043 c.c., ma risulta nel merito infondata, tenuto conto della correttezza dell’operato del Comune di Rivello.
Anche sotto tale profilo, il Tribunale di prima istanza ha fatto buon governo dei principi espressi, rilevando correttamente che: “ vi è evidenza documentale del fatto che il Comune di Rivello non ha osservato alcun contegno effettivamente inerte rispetto alla sollecitazione proveniente dal ricorrente, essendosi concretamente attivato (mediante l’adozione di specifiche determinazioni amministrative, come risulta dalla superiore narrativa) per avviare a soluzione (nei tempi richiesti dal reperimento delle disponibilità finanziarie e dal rispetto delle procedure di legge) la problematica da questi denunciata”.
15. Da siffatti rilievi consegue il rigetto dell’appello e l’assorbimento di ogni altra doglianza, tenuto conto che l’eventuale esame della stessa non determinerebbe una soluzione di segno contrario.
16. La peculiarità della vicenda processuale e le ragioni della decisione giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite del grado tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO OV NI LO, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
AR AN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR AN | AO OV NI LO |
IL SEGRETARIO