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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 6705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6705 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
n. 21454/2022 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 21454/2022 RGAC e vertente
TRA
Via Michelangelo da Caravaggio 119 ; nonché Parte_1 Parte_2
; ciascuno in persona del proprio amministratore Controparte_1
p.t., elettivamente domiciliati in alla Via Cilea 281 presso l'avv. Francesco Pt_1
Pages, dal quale sono rappresentati e difesi come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTORI
E
Avv. Ersilia IL, difenditrice di sé stessa, con studio in alla Via Santa Brigida Pt_1
64; nonché e , elettivamente domiciliati in alla Via CP_2 Controparte_3 Pt_1
Santa Brigida 64 presso l'avv. Ersilia IL, dalla quale sono rappresentati e difesi come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CONVENUTI
Oggetto: Abusivo utilizzo di rete di raccolta di acque, ed altro
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
pagina 1 di 7 Il Condominio in Via Michelangelo da Caravaggio 119 fabbr. 1 e 2, nonché il Pt_1
, hanno convenuto nel presente giudizio l'avv. Controparte_1
Ersilia IL nonché e , chiedendo di condannare i CP_2 Controparte_3 convenuti a risarcire agli enti di gestione attori i danni causati immettendo le proprie acque bianche e nere nella rete di raccolta e smaltimento delle acque degli enti attori, nonché a pagare una indennità mensile di scarico delle acque, nonché a pagare una quota delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di raccolta e smaltimento degli enti attori ed una quota dei consumi elettrici del relativo impianto di sollevamento, nonché a pagare la quota di spese di manutenzione e consumi elettrici già sostenuti dal 1/1/2009 al febbraio 2022, nonché a rimborsare agli enti attori le spese da essi sostenute per il CT di parte, nonché a risarcire i danni subiti dagli enti attori per l'omessa manutenzione dell'area verde dei convenuti confinante con la cinta condominiale, nonché a rimborsare agli enti attori una quota delle spese di manutenzione della predetta area verde o subordinatamente provvedere direttamente alla manutenzione, nonché a rimborsare le spese già sostenute dagli enti attori per la manutenzione, il tutto con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si sono costituiti i convenuti IL, chiedendo: “1) In via preliminare, accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione attiva anche in considerazione della nullità del mandato conferito all'Avvocato costituito, stante la mancanza della relativa delibera assembleare;
2) sempre in via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande attrici nonché la loro inammissibilità per non aver parte attrice preventivamente instaurato la procedura di mediazione obbligatoria. 3) Nel merito, accertare l'assoluta infondatezza, sia in fatto che in diritto, di tutte le domande attrici e conseguentemente rigettarle in toto;
5) Accertare l'assoluta temerarietà della domanda attrice e condannare parte istante alle spese ex art. 96 c.p.c.. 6) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite oltre IVA e CPA come per legge.”; nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione e sono stati escussi i testi , e;
ora la causa va decisa. Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
All'ultima udienza del 24/6/2025 i difensori delle parti hanno dichiarato di aver transatto la controversia sulla base del seguente
“ATTO DI TRANSAZIONE
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge
TRA
Il (C.F.: ) sito in alla Via Parte_3 P.IVA_1 Pt_1
M. Da Caravaggio n.119, in persona dell'amministratore p.t. Sig. (C.F.: CP_4
), difeso dall'Avv. Francesco Pages. C.F._1
(in prosieguo, breviter “ERcondominio” e congiuntamente Parti),
E
pagina 2 di 7 Il Parte_4
C.F in persona dell'amministratore in carica sig. con P.IVA_2 CP_4 domicilio in alla Via Santa Teresa degli Scalzi n.118, C.F. Pt_1
, difeso dall'avv. Francesco Pages (in prosieguo, breviter C.F._1
“Condominio” e congiuntamente Parti)
E
i Sig.ri IL Ersilia (C.F.: residente in al Corso Europa C.F._2 Pt_1
n.8, (C.F.: ) residente in al Corso Europa Controparte_3 C.F._3 Pt_1
n.72 e (C.F.: ) residente in alla Santo Stefano CP_2 C.F._4 Pt_1
n°12, difesi dall'avv. Ersilia IL (in prosieguo, breviter “proprietà IO e congiuntamente Parti)
PREMESSO CHE
A Il Condominio, come da regolamento di natura contrattuale, debitamente trascritto presso la conservatoria dei RR:II. di 1, è proprietario della rete di raccolta e Pt_1 smaltimento delle acque bianche e nere nonché dell'impianto di sollevamento provvisto di pompe che tramite specifiche condotte prementi recapita nelle reti fognarie comunali, lungo la via M da Caravaggio in Pt_1
B Il , al quale prendono parte i fabbricati nn.1 e 2 (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 edificio Box (C.F.: ) ed il fabbricato n.3 (C.F. ), gestisce la P.IVA_1 P.IVA_3 ripartizione delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle suindicate pompe di sollevamento in ragione della superficie complessiva dei locali goduti da ogni singolo condomino, con le modalità e condizioni fissate nella tabella allegata sotto B del regolamento supercondominiale
C Nel novembre 2017 il entrava a conoscenza che le acque Controparte_1 meteoriche provenienti dalla proprietà confinante IL, consistente in un parcheggio scoperto con pavimentazione in asfalto e un piccolo corpo di fabbrica, scaricavano nell'impianto di sollevamento di proprietà CP_5
D È interesse della proprietà IL continuare ad usufruire dell'impianto fognario relativo al sollevamento delle sole acque bianche, come situato all'interno del Condominio di Via Caravaggio n°119, che il ed il ERcondominio di Via Parte_1
Michelangelo da Caravaggio n. 119 garantiscono ai patti e condizioni di cui al presente atto di transazione.
pagina 3 di 7 E Tra le Parti pende un contenzioso giudiziario davanti al Tribunale di Napoli recante n. R.G. 21454/2022, giusto atto di citazione notificato in data 16.09.2022, da intendersi quivi integralmente ripetuto e trascritto, a seguito del quale la proprietà IL si costituiva in giudizio giusta comparsa di costituzione del 21.12.2022 da intendersi quivi integralmente ripetuta e trascritta.
F A seguito di successivi contatti tra i rispettivi legali, le Parti hanno individuato i termini di un accordo per la definizione transattiva ed un bonario componimento di ogni controversia insorta e/o che possa insorgere con riferimento al giudizio sopra indicato.
*** ***
Tanto premesso, si addiviene alla sottoscrizione del presente accordo, regolato dai seguenti
PATTI
1 La premessa, in essa intendendosi ricompresa ogni deduzione, allegazione, eccezione e produzione effettuata in atti, forma parte integrante ed essenziale della presente scrittura.
2 La proprietà IL, pertanto, avrà diritto ad usufruire regolarmente e per sempre dell'impianto fognario relativo al sollevamento delle sole acque bianche, come situato all'interno del Condominio di Via Caravaggio n°119, nel rispetto dei patti e delle condizioni di cui al presente atto transattivo.
3 La proprietà IL si obbliga e si impegna al pagamento in favore del dell'importo complessivo di € 1.851,15 pari al 15% degli arretrati Controparte_1
2022/2024 per manutenzione ordinaria, straordinaria e consumi energetici relativi alla pompa di sollevamento delle acque bianche, da versarsi in due rate di cui la prima entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente atto e la seconda entro il 30 del mese di settembre p.v., sul conto corrente intestato al , presso l'Istituto Intesa Controparte_1
Sanpaolo spa – IBAN: IT 59 X 03069 03496 100000015144.
4 La proprietà IL, inoltre, dovrà corrispondere in favore del , Controparte_1 annualmente con decorrenza dall'anno 2025, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché dei consumi di energia elettrica come rilevati dalla installazione del sottocontatore ad hoc, i cui costi saranno a totale carico del e la cui Controparte_1 lettura sarà regolarmente comunicata alla proprietà IL, relativi all'impianto delle acque bianche, previa presentazione delle relative fatture e bilanci approvati, nella misura pari al 15%. A titolo esplicativo e non esaustivo le spese annuali di manutenzione ordinaria, come da contratto di manutenzione che si allega, a carico della proprietà IL sono pari ad € 148,50, comprensivo di IVA ovvero al 15% di € 900,00 pagina 4 di 7 escluso iva. A tal proposito si precisa che le suindicate somme possono variare nel corso degli anni a seconda di quanto concordato con la ditta di manutenzione.
5 Le parti, inoltre, concorreranno al 50% in termini di costi ed operatività nella manutenzione annuale del verde a ridosso tra le rispettive proprietà e quindi tra la recinzione di ferro di proprietà IL ed il muro di contenimento a valle di proprietà con conseguente accettazione da parte della proprietà IL dei CP_5 preventivi allegati e quindi al pagamento dell'importo di € 650,00 oltre IVA, ovvero al 50% di € 1.300,00 oltre iva, per la manutenzione straordinaria a farsi nel corrente anno ed € 300,00 oltre iva, ovvero pari al 50% di € 600,00 oltre IVA, per le due manutenzioni annuali a farsi dal 2026 e per sempre. A tal proposito si precisa che le suindicate somme possono variare nel corso degli anni a seconda di quanto concordato con la ditta di manutenzione.
6 La proprietà IL sarà tenuta a pagare le suindicate somme di cui ai punti 4 e 5 entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta, previa presentazione delle fatture del fornitore del condominio e dei bilanci approvati da cui si evincono le suddette fatture.
7 Il ed il Condomino rinunciano espressamente ai costi sostenuti negli Controparte_1 anni precedenti al 2022 per la manutenzione ordinaria, straordinaria nonché per i consumi di energia elettrica relativi all'impianto delle acque bianche, così come richiesti nella citazione relativamente al giudizio davanti al Tribunale di Napoli recante n. R.G. 21454/2022.
8 Il ER , informerà la proprietà IL di Parte_4 eventuali interventi straordinari o in caso di disdetta del contratto per la manutenzione ordinaria relativi all'impianto di sollevamento delle acque bianche e della zona a verde di cui al punto 5), con un preavviso tale da concedere agli stessi di presentare eventuali offerte alternative da sottoporre al vaglio della successiva assemblea condominiale. A tal proposito si precisa che in caso di urgenza e di cui all'art. 1135 c.c. l'amministratore p.t. non è tenuto ad informare preventivamente la proprietà IL di eventuali interventi straordinari relativi all'impianto di sollevamento delle acque bianche ma al più presto possibile.
10 Si precisa che il mancato rispetto delle suindicate condizioni poste dalla presente scrittura transattiva fa' venire meno la possibilità per la proprietà IL di poter pagina 5 di 7 scaricare le proprie acque meteoriche nell'impianto di sollevamento di proprietà
Si precisa che la rete di raccolta e smaltimento delle acque bianche e nere CP_5 nonché l'impianto di sollevamento provvisto di pompe, disciplinati nel regolamento condominiale, resteranno di proprietà ed uso esclusivo del Condominio e pertanto la proprietà IL non potrà vantare alcun diritto su di essi, anche per eventuale avvenuta usucapione. Al contempo il Condominio ed il ERcondominio di Via Michelangelo da Caravaggio n. 119 si impegnano a garantire un utilizzo regolare dall'impianto da parte della proprietà IL.
11 A fronte dei predetti pagamenti ed impegni, che intervengono a tacitazione di ogni pretesa come formulata nel richiamato atto di citazione ed a completa definizione del giudizio conseguentemente incardinatosi, le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra.
12 Qualsiasi modifica o variazione della presente scrittura non avrà effetto se non effettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti autorizzati dalle parti.
13 I rispettivi legali sottoscrivono il presente atto per autentica e per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 c. 8 247/2012.
14 Le parti dichiarano espressamente che ogni singola clausola della presente transazione è stata attentamente discussa e concordata tra le parti.
15 Le parti si impegnano per la prossima udienza a depositare copia della presente transazione nel giudizio recante numero di ruolo generale 21454/2022 innanzi al Tribunale di Napoli, chiedendo che l'adita Autorità Giudiziaria dia atto di tanto nel verbale di udienza, riportando integralmente il presente accordo e disponendo che le spese del presente giudizio vengano integralmente compensate tra le parti.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di aver prestato particolare attenzione a tutte le clausole sopra riportate;
pertanto ne approvano espressamente il contenuto.
All. 1: contratto di manutenzione ordinaria;
Pt_5
all. 2 : preventivi giardiniere.
Napoli lì 23.06.2025” ed hanno concluso perché venisse dichiarata cessata la materia del contendere compensando le spese di lite;
ora la causa va decisa.
pagina 6 di 7 Avendo le parti transatto la lite in base all'atto di transazione sopra riportato, va dichiarata cessata la materia del contendere, e le spese di lite vanno compensate, come pure chiesto congiuntamente dalle parti.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 21454/2022 rgac tra:
Via Michelangelo da Caravaggio 119 fabbricati 1 e 2, nonché Parte_1
, attori;
avv. Ersilia IL, nonché e Controparte_1 CP_2
, convenuti così provvede: Controparte_3
1) Dichiara cessata la materia del contendere, in base all'atto di transazione il cui contenuto è riportato in motivazione;
2) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Portici in data 25/6/2025 Il giudice unico
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
9 Con la sottoscrizione della presente, la proprietà IL, anche a mezzo di propri tecnici, potrà accedere agli impianti di sollevamento delle acque bianche obbligatoriamente in presenza della ditta di manutenzione incaricata dal Condominio e/o dell'amministratore p.t., previa preventiva comunicazione ed autorizzazione scritta da parte dell'amministratore p.t. del . Controparte_6
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 21454/2022 RGAC e vertente
TRA
Via Michelangelo da Caravaggio 119 ; nonché Parte_1 Parte_2
; ciascuno in persona del proprio amministratore Controparte_1
p.t., elettivamente domiciliati in alla Via Cilea 281 presso l'avv. Francesco Pt_1
Pages, dal quale sono rappresentati e difesi come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTORI
E
Avv. Ersilia IL, difenditrice di sé stessa, con studio in alla Via Santa Brigida Pt_1
64; nonché e , elettivamente domiciliati in alla Via CP_2 Controparte_3 Pt_1
Santa Brigida 64 presso l'avv. Ersilia IL, dalla quale sono rappresentati e difesi come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CONVENUTI
Oggetto: Abusivo utilizzo di rete di raccolta di acque, ed altro
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
pagina 1 di 7 Il Condominio in Via Michelangelo da Caravaggio 119 fabbr. 1 e 2, nonché il Pt_1
, hanno convenuto nel presente giudizio l'avv. Controparte_1
Ersilia IL nonché e , chiedendo di condannare i CP_2 Controparte_3 convenuti a risarcire agli enti di gestione attori i danni causati immettendo le proprie acque bianche e nere nella rete di raccolta e smaltimento delle acque degli enti attori, nonché a pagare una indennità mensile di scarico delle acque, nonché a pagare una quota delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di raccolta e smaltimento degli enti attori ed una quota dei consumi elettrici del relativo impianto di sollevamento, nonché a pagare la quota di spese di manutenzione e consumi elettrici già sostenuti dal 1/1/2009 al febbraio 2022, nonché a rimborsare agli enti attori le spese da essi sostenute per il CT di parte, nonché a risarcire i danni subiti dagli enti attori per l'omessa manutenzione dell'area verde dei convenuti confinante con la cinta condominiale, nonché a rimborsare agli enti attori una quota delle spese di manutenzione della predetta area verde o subordinatamente provvedere direttamente alla manutenzione, nonché a rimborsare le spese già sostenute dagli enti attori per la manutenzione, il tutto con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si sono costituiti i convenuti IL, chiedendo: “1) In via preliminare, accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione attiva anche in considerazione della nullità del mandato conferito all'Avvocato costituito, stante la mancanza della relativa delibera assembleare;
2) sempre in via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande attrici nonché la loro inammissibilità per non aver parte attrice preventivamente instaurato la procedura di mediazione obbligatoria. 3) Nel merito, accertare l'assoluta infondatezza, sia in fatto che in diritto, di tutte le domande attrici e conseguentemente rigettarle in toto;
5) Accertare l'assoluta temerarietà della domanda attrice e condannare parte istante alle spese ex art. 96 c.p.c.. 6) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite oltre IVA e CPA come per legge.”; nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione e sono stati escussi i testi , e;
ora la causa va decisa. Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
All'ultima udienza del 24/6/2025 i difensori delle parti hanno dichiarato di aver transatto la controversia sulla base del seguente
“ATTO DI TRANSAZIONE
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge
TRA
Il (C.F.: ) sito in alla Via Parte_3 P.IVA_1 Pt_1
M. Da Caravaggio n.119, in persona dell'amministratore p.t. Sig. (C.F.: CP_4
), difeso dall'Avv. Francesco Pages. C.F._1
(in prosieguo, breviter “ERcondominio” e congiuntamente Parti),
E
pagina 2 di 7 Il Parte_4
C.F in persona dell'amministratore in carica sig. con P.IVA_2 CP_4 domicilio in alla Via Santa Teresa degli Scalzi n.118, C.F. Pt_1
, difeso dall'avv. Francesco Pages (in prosieguo, breviter C.F._1
“Condominio” e congiuntamente Parti)
E
i Sig.ri IL Ersilia (C.F.: residente in al Corso Europa C.F._2 Pt_1
n.8, (C.F.: ) residente in al Corso Europa Controparte_3 C.F._3 Pt_1
n.72 e (C.F.: ) residente in alla Santo Stefano CP_2 C.F._4 Pt_1
n°12, difesi dall'avv. Ersilia IL (in prosieguo, breviter “proprietà IO e congiuntamente Parti)
PREMESSO CHE
A Il Condominio, come da regolamento di natura contrattuale, debitamente trascritto presso la conservatoria dei RR:II. di 1, è proprietario della rete di raccolta e Pt_1 smaltimento delle acque bianche e nere nonché dell'impianto di sollevamento provvisto di pompe che tramite specifiche condotte prementi recapita nelle reti fognarie comunali, lungo la via M da Caravaggio in Pt_1
B Il , al quale prendono parte i fabbricati nn.1 e 2 (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 edificio Box (C.F.: ) ed il fabbricato n.3 (C.F. ), gestisce la P.IVA_1 P.IVA_3 ripartizione delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle suindicate pompe di sollevamento in ragione della superficie complessiva dei locali goduti da ogni singolo condomino, con le modalità e condizioni fissate nella tabella allegata sotto B del regolamento supercondominiale
C Nel novembre 2017 il entrava a conoscenza che le acque Controparte_1 meteoriche provenienti dalla proprietà confinante IL, consistente in un parcheggio scoperto con pavimentazione in asfalto e un piccolo corpo di fabbrica, scaricavano nell'impianto di sollevamento di proprietà CP_5
D È interesse della proprietà IL continuare ad usufruire dell'impianto fognario relativo al sollevamento delle sole acque bianche, come situato all'interno del Condominio di Via Caravaggio n°119, che il ed il ERcondominio di Via Parte_1
Michelangelo da Caravaggio n. 119 garantiscono ai patti e condizioni di cui al presente atto di transazione.
pagina 3 di 7 E Tra le Parti pende un contenzioso giudiziario davanti al Tribunale di Napoli recante n. R.G. 21454/2022, giusto atto di citazione notificato in data 16.09.2022, da intendersi quivi integralmente ripetuto e trascritto, a seguito del quale la proprietà IL si costituiva in giudizio giusta comparsa di costituzione del 21.12.2022 da intendersi quivi integralmente ripetuta e trascritta.
F A seguito di successivi contatti tra i rispettivi legali, le Parti hanno individuato i termini di un accordo per la definizione transattiva ed un bonario componimento di ogni controversia insorta e/o che possa insorgere con riferimento al giudizio sopra indicato.
*** ***
Tanto premesso, si addiviene alla sottoscrizione del presente accordo, regolato dai seguenti
PATTI
1 La premessa, in essa intendendosi ricompresa ogni deduzione, allegazione, eccezione e produzione effettuata in atti, forma parte integrante ed essenziale della presente scrittura.
2 La proprietà IL, pertanto, avrà diritto ad usufruire regolarmente e per sempre dell'impianto fognario relativo al sollevamento delle sole acque bianche, come situato all'interno del Condominio di Via Caravaggio n°119, nel rispetto dei patti e delle condizioni di cui al presente atto transattivo.
3 La proprietà IL si obbliga e si impegna al pagamento in favore del dell'importo complessivo di € 1.851,15 pari al 15% degli arretrati Controparte_1
2022/2024 per manutenzione ordinaria, straordinaria e consumi energetici relativi alla pompa di sollevamento delle acque bianche, da versarsi in due rate di cui la prima entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente atto e la seconda entro il 30 del mese di settembre p.v., sul conto corrente intestato al , presso l'Istituto Intesa Controparte_1
Sanpaolo spa – IBAN: IT 59 X 03069 03496 100000015144.
4 La proprietà IL, inoltre, dovrà corrispondere in favore del , Controparte_1 annualmente con decorrenza dall'anno 2025, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché dei consumi di energia elettrica come rilevati dalla installazione del sottocontatore ad hoc, i cui costi saranno a totale carico del e la cui Controparte_1 lettura sarà regolarmente comunicata alla proprietà IL, relativi all'impianto delle acque bianche, previa presentazione delle relative fatture e bilanci approvati, nella misura pari al 15%. A titolo esplicativo e non esaustivo le spese annuali di manutenzione ordinaria, come da contratto di manutenzione che si allega, a carico della proprietà IL sono pari ad € 148,50, comprensivo di IVA ovvero al 15% di € 900,00 pagina 4 di 7 escluso iva. A tal proposito si precisa che le suindicate somme possono variare nel corso degli anni a seconda di quanto concordato con la ditta di manutenzione.
5 Le parti, inoltre, concorreranno al 50% in termini di costi ed operatività nella manutenzione annuale del verde a ridosso tra le rispettive proprietà e quindi tra la recinzione di ferro di proprietà IL ed il muro di contenimento a valle di proprietà con conseguente accettazione da parte della proprietà IL dei CP_5 preventivi allegati e quindi al pagamento dell'importo di € 650,00 oltre IVA, ovvero al 50% di € 1.300,00 oltre iva, per la manutenzione straordinaria a farsi nel corrente anno ed € 300,00 oltre iva, ovvero pari al 50% di € 600,00 oltre IVA, per le due manutenzioni annuali a farsi dal 2026 e per sempre. A tal proposito si precisa che le suindicate somme possono variare nel corso degli anni a seconda di quanto concordato con la ditta di manutenzione.
6 La proprietà IL sarà tenuta a pagare le suindicate somme di cui ai punti 4 e 5 entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta, previa presentazione delle fatture del fornitore del condominio e dei bilanci approvati da cui si evincono le suddette fatture.
7 Il ed il Condomino rinunciano espressamente ai costi sostenuti negli Controparte_1 anni precedenti al 2022 per la manutenzione ordinaria, straordinaria nonché per i consumi di energia elettrica relativi all'impianto delle acque bianche, così come richiesti nella citazione relativamente al giudizio davanti al Tribunale di Napoli recante n. R.G. 21454/2022.
8 Il ER , informerà la proprietà IL di Parte_4 eventuali interventi straordinari o in caso di disdetta del contratto per la manutenzione ordinaria relativi all'impianto di sollevamento delle acque bianche e della zona a verde di cui al punto 5), con un preavviso tale da concedere agli stessi di presentare eventuali offerte alternative da sottoporre al vaglio della successiva assemblea condominiale. A tal proposito si precisa che in caso di urgenza e di cui all'art. 1135 c.c. l'amministratore p.t. non è tenuto ad informare preventivamente la proprietà IL di eventuali interventi straordinari relativi all'impianto di sollevamento delle acque bianche ma al più presto possibile.
10 Si precisa che il mancato rispetto delle suindicate condizioni poste dalla presente scrittura transattiva fa' venire meno la possibilità per la proprietà IL di poter pagina 5 di 7 scaricare le proprie acque meteoriche nell'impianto di sollevamento di proprietà
Si precisa che la rete di raccolta e smaltimento delle acque bianche e nere CP_5 nonché l'impianto di sollevamento provvisto di pompe, disciplinati nel regolamento condominiale, resteranno di proprietà ed uso esclusivo del Condominio e pertanto la proprietà IL non potrà vantare alcun diritto su di essi, anche per eventuale avvenuta usucapione. Al contempo il Condominio ed il ERcondominio di Via Michelangelo da Caravaggio n. 119 si impegnano a garantire un utilizzo regolare dall'impianto da parte della proprietà IL.
11 A fronte dei predetti pagamenti ed impegni, che intervengono a tacitazione di ogni pretesa come formulata nel richiamato atto di citazione ed a completa definizione del giudizio conseguentemente incardinatosi, le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra.
12 Qualsiasi modifica o variazione della presente scrittura non avrà effetto se non effettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti autorizzati dalle parti.
13 I rispettivi legali sottoscrivono il presente atto per autentica e per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 c. 8 247/2012.
14 Le parti dichiarano espressamente che ogni singola clausola della presente transazione è stata attentamente discussa e concordata tra le parti.
15 Le parti si impegnano per la prossima udienza a depositare copia della presente transazione nel giudizio recante numero di ruolo generale 21454/2022 innanzi al Tribunale di Napoli, chiedendo che l'adita Autorità Giudiziaria dia atto di tanto nel verbale di udienza, riportando integralmente il presente accordo e disponendo che le spese del presente giudizio vengano integralmente compensate tra le parti.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di aver prestato particolare attenzione a tutte le clausole sopra riportate;
pertanto ne approvano espressamente il contenuto.
All. 1: contratto di manutenzione ordinaria;
Pt_5
all. 2 : preventivi giardiniere.
Napoli lì 23.06.2025” ed hanno concluso perché venisse dichiarata cessata la materia del contendere compensando le spese di lite;
ora la causa va decisa.
pagina 6 di 7 Avendo le parti transatto la lite in base all'atto di transazione sopra riportato, va dichiarata cessata la materia del contendere, e le spese di lite vanno compensate, come pure chiesto congiuntamente dalle parti.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 21454/2022 rgac tra:
Via Michelangelo da Caravaggio 119 fabbricati 1 e 2, nonché Parte_1
, attori;
avv. Ersilia IL, nonché e Controparte_1 CP_2
, convenuti così provvede: Controparte_3
1) Dichiara cessata la materia del contendere, in base all'atto di transazione il cui contenuto è riportato in motivazione;
2) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Portici in data 25/6/2025 Il giudice unico
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
9 Con la sottoscrizione della presente, la proprietà IL, anche a mezzo di propri tecnici, potrà accedere agli impianti di sollevamento delle acque bianche obbligatoriamente in presenza della ditta di manutenzione incaricata dal Condominio e/o dell'amministratore p.t., previa preventiva comunicazione ed autorizzazione scritta da parte dell'amministratore p.t. del . Controparte_6