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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/11/2025, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4839 del ruolo generale delle cause di Lavoro per l'anno 2024 vertente tra
, C.F. elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Palermo, Via Giovan Battista Lulli n. 42, presso lo studio dell'Avv. Fulvio Librizzi che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
Cod. Controparte_1
Fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
pag. 1 elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura
Distrettuale dell' con la Dott.ssa Graziella De Lisi funzionaria designata ai CP_1
sensi del D.P.C.M. del 30/03/2007 e conseguente Provvedimento del Direttore
della Sede di Palermo con ordine di servizio n. 25 del 29/04/2024
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Entrambe le parti eccepiscono l'avvenuto adempimento chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con vittoria di spese.
L' resistente chiede la condanna alle spese della parte ricorrente CP_1
deducendo che l'agenzia competente per territorio in data 28.11.24 ha CP_1
provveduto alla liquidazione delle competenze dovute alla ricorrente “pur in assenza della opportuna notifica del decreto di omologa all'ente convenuto”.
All'udienza del 07.07.2025 celebratasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata posta in decisione.
Il provvedimento dichiarativo della cessazione della materia del contendere ha natura sostanziale di sentenza (Cass.12/3/2008 n. 6550, Cass. 7/7/2006 n. 15574).
Di qui l'adozione anche della relativa forma.
pag. 2 Il venir meno dell'oggetto della presente controversia e dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, ha fatto venir meno del tutto la necessità di una decisione sulle domande originariamente proposte dalla parte.
Non resta pertanto che statuire sul punto in conformità.
Stante la richiesta sia di parte ricorrente che di parte resistente, deve provvedersi sulle spese.
In merito, va ricordato che la cessazione della materia del contendere, ove non si estenda alle spese stesse, impone al giudice di pronunciarsi applicando il criterio della soccombenza virtuale (Cass. S.U. n. 114 del 10/1/1996, Cass. n. 4884
del 27/5/1996, Cass. n. 2937 del 27/3/1999, Cass. Sez. Lav. 21/6/2004 n. 11494,
Cass. 2/8/2004 n. 14775).
Visto l'espresso riconoscimento della fondatezza della domanda da parte dell' convenuto, che ha provveduto a liquidare la prestazione richiesta CP_1
non appare dubbia la soccombenza virtuale dell' CP_1
Inoltre, va evidenziato che il pagamento è avvenuto dopo l'inizio dell'azione giudiziaria del 16.11.2024 e la notifica del ricorso. Non è fondato il rilievo di parte resistente relativo alla mancata notifica del decreto di omologa del
Tribunale di Termini Imerese dell'01.07.2024 in quanto, come da ricevuta Pec
pag. 3 (depositata con note del 03.07.2025) di avvenuta consegna dell'08.07.2024, il decreto di omologa risulta regolarmente notificata all' CP_1
L' va pertanto condannato al pagamento delle spese di lite liquidate in € CP_1
900,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Fulvio Librizzi,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa;
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in € CP_1
900,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Fulvio Librizzi.
Così deciso in Termini Imerese il 19 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
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