Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 10/12/2025, n. 4079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4079 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04079/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01395/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1395 del 2022, proposto da
PA TO ER, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca De Florio e Francesco Tamborino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Lodovica Bognetti, Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Giulia Schiavelli, Elena Maria Ferradini e SA Smaldone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
delle ingiunzioni fiscali di cui all’art. 3 R.D. n. 639/2010, nn. 20190430145950000000474 per € 41.303,37 e 20190430145950000002303 per € 7.890,00, per un totale di € 49.874,00, notificate in data 25/08/2019 dal Comune di Milano – Direzione bilancio ed entrate – Area riscossione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 23 ottobre 2025, tenutasi da remoto, il dott. OC VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso che ne occupa, quivi proposto dopo la declinatoria di giurisdizione del Giudice ordinario (sentenza Tribunale di Milano n. 2757/22 del 30 marzo 2022) sono impugnate le ingiunzioni di pagamento n. 2019 0430145950000000474 e n. 2019 0430145950000002303, per un totale di Euro 49.874,00, emesse dal Comune di Milano nei confronti del sig. ER, per il mancato pagamento di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione relativi all’immobile di via Grazioli 14.
Le ordinanze fanno riferimento alle istanze presentate per ottenere i titoli abilitativi edilizi, relativamente a opere di ristrutturazione eseguite su diverse unità immobiliari dell’edificio di via Grazioli in Milano.
Ad unico mezzo di gravame il ricorrente essenzialmente deduce il difetto di legittimazione passiva, essendo egli stato il “ mero presentatore ” delle istanze di condono, ma non il proprietario degli immobili cui le istanze fanno riferimento. In particolare, si allega che:
“ L’immobile sito in Milano, via Grazioli don Bartolomeo n. 14 piano: t, identificato con subalterno 9 a far data dal 2003 è di proprietà della Point international trade;
- l’immobile sito in Milano, via Grazioli don Bartolomeo n. 14 piano: t, identificato con il subalterno 14 a far data dal 27/02/2004 è di proprietà della Point international trade;
- l’immobile sito in Milano, via Grazioli don Bartolomeo n. 14 piano: 1, identificato con il subalterno 17 a far data dal 2003 è di proprietà della Point international trade;
- l’immobile sito in Milano, via Grazioli don Bartolomeo n. 14 piano: T, identificato con il subalterno 12 è di proprietà della Discovery ”.
Talchè, essendo stato il ricorrente socio della Point International Trade S.r.l. fino al 26 marzo 2002, nonchè amministratore della Discovery s.r.l. sino al 24 marzo 2006, la debitoria per cui è causa non potrebbe riguardarlo, gravando, di contro, sulle due società titolari dei diritti dominicali sugli immobili de quibus .
Si costituiva la intimata Amministrazione comunale, rimarcando preliminarmente la inammissibilità del ricorso -per mancata, tempestiva, impugnazione dei titoli esecutivi, ritualmente notificati, sottostanti la avversata ingiunzione- e, in ogni caso, instando per la sua reiezione, comechè infondato.
La causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza del 23 ottobre 2025, tenutasi da remoto.
Il ricorso non è fondato.
Va, in via liminare, esaminata la eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal resistente Comune, stante la mancata impugnazione -e, dunque, l’irreversibile consolidamento dei loro effetti- dei sottostanti atti impositivi.
E, invero, siccome irrefragabilmente emerge per tabulas :
- già in data 14.12.2010, il 15.12.2010, il 24.11.2010 venivano comunicati al sig. ER gli avvisi di rilascio del permesso di costruire e l’accertamento del quantum debeatur ;
- successivamente, in data 7 aprile 2014, venivano notificate al medesimo ricorrente quattro ingiunzioni di pagamento, emanate a’ sensi dell’art. 2 del r.d. 639/10, relative alle pretese creditorie che ne occupano;
- trattasi di pretese, indi, pienamente portate nella sfera di conoscibilità dell’attuale ricorrente che, all’uopo, presentava altresì istanza in data 5 giugno 2014, in sede amministrativa, volta al loro annullamento.
Sul punto, nondimeno, va rilevato che le controversie in materia di determinazione e pagamento degli oneri concessori, investendo l'esistenza o l'entità di un'obbligazione legale, concernono diritti soggettivi, con la conseguenza che la relativa domanda non soggiace al regime di decadenza proprio del processo di impugnazione, ma può essere proposta nel termine di prescrizione ordinaria e indipendentemente dall'impugnazione di eventuali atti. Del resto, gli atti emessi nella materia degli oneri concessori dal Comune non presentano carattere autoritativo e, quindi, attitudine a divenire incontestabili se non impugnati nel termine decadenziale di 60 giorni (come accade, invece, per i provvedimenti amministrativi), tanto più che non ha natura tributaria l'obbligazione riguardante gli oneri in parola, per cui sul punto non può neppure parlarsi di atti di accertamento (suscettibili di far divenire incontestabile la pretesa, se non impugnati nei termini), ancorché vi sia stata emissione di ordinanza ingiunzione ex r.d. 14 aprile 1910 n. 639 (TAR Campania, VIII, 1 luglio 2020, n. 2752; Id., id., 5835/18).
Il ricorso, siccome sopra preannunziato, benchè ammissibile, non è fondato.
E, invero, gli avvisi di accertamento del 2010, le ingiunzioni del 2014 e, da ultimo, quelle oggetto del presente gravame, ben sono stante indirizzate al ricorrente, atteso che:
- le quattro istanze di condono sono state pacificamente presentate dal ricorrente in data 10 dicembre 2004, allorquando lo stesso era amministratore della Discovery s.r.l. (carica da cui è cessato il 24 marzo 2007);
- in tutte le istanze l’attuale ricorrente, indeclinabilmente, attestava la propria qualitas di “ proprietario dell’immobile ”, dando altresì atto di aver versato somme a titolo di “ 1° versamento ”;
- gli stessi permessi in sanatoria sono personalmente rilasciati in favore del ricorrente, ad esso ricorrente essendo stati ritualmente comunicati nell’ottobre 2010, unitamente agli avvisi afferenti al quantum debeatur a titolo di contributo e oneri;
- anche le successive ingiunzioni di pagamento, emanate ai sensi dell’art. 2 del r.d. 639/10 nel 2014, ad esso ricorrente erano indirizzate, e ad esso ricorrente venivano effettivamente comunicate;
- anche la successiva istanza di riesame avanzata dal ricorrente in data 5 giugno 2014, veniva prontamente riscontrata dal Comune, con atto del 14 luglio 2014 –notificato ad esso ricorrente in data 13 agosto 2014- ove si precisava che “la persona che presenta il condono è responsabile della domanda condono e non lo esime dagli obblighi di legge dalla stessa derivanti….. Per quanto sopra esposto, si confermano i contenuti delle ingiunzioni notificatevi il 7.4.2014, pertanto decorso il termine assegnato (60 giorni dalla data di notifica dell’ingiunzione) in mancanza del pagamento ingiunto, l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo ai fini della riscossione coattiva ”.
Talchè indubitabile è:
- la dichiarata qualitas di proprietario dell’immobile con cui il ricorrente ha iniziato il “contatto” con gli uffici del Comune;
- la diretta, personale, ed esclusiva riferibilità dei permessi in sanatoria al ricorrente, che figura irremissibilmente quale “intestatario” degli stessi, sin dal 2010, senza che di tale circostanza il ricorrente giammai ebbe a dolersi;
- il fatto che la legittimazione alla presentazione della domanda di condono è estesa a “ tutti coloro che vi abbiano interesse ”.
Talchè, cuius commoda, eius et incommoda.
Dalla qualitas di proprietario –espressamente dichiarata dallo stesso ricorrente- e, in ogni caso, dalla legitimatio alla presentazione della istanza –in quanto soggetto quodammodo interessato alla sua sanatoria, per via della qualità di socio o amministratore, in vari periodi di tempo, rivestita nelle società formalmente titolari dei diritti sugli immobili- discende, altresì, (anche) la (con)titolarità del rapporto relativo di debito che da quella istanza discende; titolarità che si affianca, peraltro, a quella del soggetto che vanti, poscia e nel corso del tempo, effettivamente la posizione di proprietario del bene.
E’ ben vero, infatti, che “ la normativa sul condono edilizio, nel disciplinare le obbligazioni ad esso connesse, include gli aventi causa tra i soggetti in ogni caso legittimati dal punto di vista passivo, configurandosi una sorta di obbligazioni propter rem connesse alla proprietà del bene, sia con riferimento alle somme versate a titolo di oblazione sia per gli altri oneri concessori ”; e tuttavia, siccome emerge anche dalla lettura dell'art. 37, comma 1, l. n. 47/1985, l'obbligazione inerente al pagamento del contributo concessorio grava comunque sugli altri soggetti indicati dall'art. 31, commi 1 e 3, tra i quali è incluso anche l'avente causa dal richiedente la sanatoria, nel caso in cui esso non sia “ soddisfatto dal richiedente la sanatoria ”. Ciò che presuppone, indi, la debenza di tale somma anche, se non principaliter , da parte giustappunto del richiedente la sanatoria, non potendo che sussistere una sorta di corrispondenza biunivoca tra legittimazione alla presentazione della istanza -e, quindi, all’ottenimento del beneficio- e obbligazione di pagamento degli oneri e dei contributi che da quel beneficio discendano.
E, invero, “ la legge presuppone nei richiedenti la sanatoria la qualità di soggetti obbligati in via principale al pagamento degli oneri derivanti dalla sanatoria ” (TAR Campania, VI, 5 maggio 2021, n. 2992; TAR Campania, VIII, 12 novembre 2010, n. 24957).
Ferme le suesposte, di per sé dirimenti, osservazioni, non può non rimarcarsi, sotto altro aspetto, la emersione financo di un profilo di inammissibilità della azione che ne occupa, fondata su presupposti antitetici rispetto a quelli che hanno mosso ed informato l’ agere del ricorrente nei pregressi rapporti procedimentali intrapresi con l’Amministrazione.
Valga, invero, il rilevare il contegno serbato a monte ed ex ante in sede procedimentale dal ricorrente, che:
- dal 2004 e fino al giugno 2014 si è “presentato” alla Amministrazione nella qualitas , expressis verbis dichiarata, di proprietario degli immobili;
- ha ottenuto effettivamente permessi in sanatoria a lui personalmente intestati;
- in violazione dei principi generali di lealtà e solidarietà nei rapporti intersoggettivi, anche con la Amministrazione ha poscia provveduto a disconoscere tale qualitas con la istanza del giugno 2014;
- non mai ha replicato al puntuale riscontro fornito dalla Amministrazione, già nell’agosto 2014, in tal guisa colorando e vivificando il contraddittorio procedimentale, né avverso detta nota è tempestivamente insorto in sede giurisdizionale.
Talchè il contegno serbato in sede procedimentale dal ricorrente -presentatosi in veste di proprietario, e beneficiante dei permessi in sanatoria in quella dichiarata qualitas - contrasta in guisa irrefragabile con la successiva iniziativa giurisdizionale concretante una forma di inammissibile venire contra factum proprium , con connotazioni abusive.
Gli obblighi di buona fede e correttezza che devono sempre e comunque informare la condotta dei soggetti avvinti da un rapporto giuridico, si dispiegano con continuità anche nella (eventuale) successiva fase giurisdizionale, costituente il segmento finale del rapporto e del contatto inter partes .
Di talché, le iniziative processuali, la meritevolezza e l’ammissibilità dell’interesse che le sostiene, vanno scrutinate anche in forza dell’apprezzamento degli antecedenti comportamenti e/o manifestazioni di volontà posti in essere dalle parti.
La giurisprudenza (CdS, V, 27/3/2015, n. 1605; CdS, V, 27 aprile 2015, n. 2064; Cass., 7 maggio 2013, n. 10568; TAR Lombardia, I, 19 novembre 2018, n. 2603; TAR Campania, III, 10 gennaio 2018, n. 154) da tempo riconosce la vigenza, nel sistema giuridico, di un principio generale di divieto di abuso del diritto, inteso come categoria diffusa nella quale rientra ogni ipotesi in cui un diritto cessa di ricevere tutela, poiché esercitato al di fuori dei limiti stabiliti dalla legge.
Il dovere di buona fede e correttezza, di cui agli artt. 1175, 1337, 1366 e 1375 del c.c., alla luce del parametro di solidarietà, sancito dall'art. 2 della Costituzione e dalla Carta di Nizza, si pone non più solo come criterio per valutare la condotta delle parti nell’ambito dei rapporti obbligatori e/o procedimentali, ma anche come canone per individuare un limite alle richieste e ai poteri dei titolari di diritti, anche sul piano della loro tutela processuale (TAR Lombardia, I, 24 marzo 2020, n. 546; Id.id., 28 agosto 2019, n. 1929; Id. id., 14 giugno 2019, n. 1376; Id., id. 2810/18).
Espressione dell’abusivo esercizio di un potere, anche processuale, è anche quello che conduce ad una artificiosa attivazione del rimedio giurisdizionale, id est alla proposizione di una domanda giudiziale, ovvero di una censura giudiziale che collide irrimediabilmente con il contegno serbato nei precedenti rapporti e contatti con la Amministrazione.
Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
OV ZU, Presidente
OC VA, Primo Referendario, Estensore
Laura Patelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OC VA | OV ZU |
IL SEGRETARIO