TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 24/10/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore letti gli atti di causa e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 902/2025 R.G., promossa da
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 ed ivi elettivamente domiciliato, via Luigi Vaccara, n. 54, presso lo studio dell'Avv. Maria Signorello del Foro di Marsala (indirizzo pec: , che lo rappresenta e difende per Email_1 mandato in atti parte ricorrente nei confronti di nata a [...] l'[...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._2 ed ivi elettivamente domiciliata, via G. Toniolo, n. 23/F, rappresentata e difesa dall'Avv. Marilena
SI del Foro di Marsala (indirizzo pec: , per Email_2 mandato in atti parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
interveniente necessario oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 26 maggio 2025, , premettendo di avere Parte_1 contratto matrimonio concordatario con nel Comune di Mazara del Vallo, in data Controparte_1
23 agosto 1990, ha esposto che:
1 - dall'unione coniugale sono nati i figli (nata a [...] l'11 Persona_1 febbraio 2009), (nato a [...] il [...]) e Parte_2 Parte_3
(codice fiscale: ); C.F._3
- con sentenza n. 524/2024, pubblicata il 30 giugno 2024, il Tribunale di Marsala ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
- dall'intervenuta separazione, la convivenza non è stata più ripresa ed è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi;
- il figlio , ormai maggiorenne, non è ancora economicamente autosufficiente. Parte_2
ha quindi chiesto: a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) Parte_1
l'affidamento condiviso della figlia minore , con collocamento prevalente presso la Persona_1 madre e regolamentazione del diritto di visita padre-figlia; c) l'assegnazione della casa coniugale alla madre, ad eccezione del garage/magazzino; d) porre a carico di un assegno Parte_1 mensile pari a € 400 (€ 200,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli e con versamento di € 200,00 direttamente al figlio su una Parte_2 Per_1 Parte_2 carta prepagata a lui intestata e € 200 a per il mantenimento della figlia minore Controparte_1
, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie documentate;
e) disporre Persona_1
l'attribuzione dell'assegno unico per i figli nella misura del 50% in favore di ciascuna parte, con vittoria delle spese processuali.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 24 luglio 2025, ha Controparte_1 aderito alle domande di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, di assegnazione della casa coniugale in proprio favore Per_1
e di contributo al mantenimento dei figli e Tuttavia, la resistente ha contestato Parte_2 Per_1 le restanti domande del ricorrente, chiedendo l'intero assegno unico per i figli e il versamento a lei dell'assegno mensile di € 200 per il figlio . Parte_2
All'udienza del 22 ottobre 2025, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo alle condizioni meglio indicate nel verbale di udienza, all'esito della quale la causa è stata posta in decisione.
2. Nel merito, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda. Ed infatti la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Marsala nel giudizio di separazione personale
(causa n. 950/2021 R.G.) definito con sentenza n. 524/2024, pubblicata il 30 giugno 2024, passata in giudicato (v. allegato n. 2, al ricorso) e i coniugi non si sono riconciliati medio tempore.
Inoltre, all'udienza del 22 ottobre 2025 le parti hanno compiutamente indicato le condizioni del divorzio di seguito indicate:
2 «1) Cessazione degli effetti civili del matrimonio fra e . Parte_1 Controparte_1
2) Affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente della minore presso la madre.
3) Assegnazione a della casa coniugale, sita in Mazara del Vallo, via Scarlatti, n. Controparte_1
14, con esclusione del garage/magazzino.
4) Facoltà di di incontrare e tenere con sé la figlia secondo liberi accordi Parte_1 Per_1 con la figlia, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e lavorativi del padre.
5) Obbligo di , di versare a un assegno mensile di euro 400 Parte_1 Controparte_1
(euro 200 per ciascun figlio) a titolo di contributo indiretto per il mantenimento dei figli ( Parte_2
e , con adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT. Per_1
6) Le spese straordinarie concordate e documentate per i figli graveranno per il 50% a carico di ciascun genitore.
7) Percezione da parte di dell'assegno unico per i figli al 100%. Controparte_1
8) Spese processuali interamente compensate fra le parti».
Tale accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Il complessivo contenuto dell'accordo, qui positivamente valutato, consente di ritenere non necessaria l'audizione della figlia minore , ai sensi dell'art. 473-bis.4, comma 3, Persona_1
c.p.c.
Le istanze come sopra avanzate, dunque, possono trovare integrale accoglimento e di conseguenza questo Tribunale potrà pronunciarsi in senso conforme, essendo stata comunicata la pendenza del procedimento al Pubblico Ministero.
3. Stante l'esito del giudizio, deve disporsi la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti.
Per questi motivi
Il Tribunale, sull'accordo congiunto raggiunto, nel corso del presente giudizio, da Parte_1
e da così provvede: Controparte_1
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di
Mazara del Vallo, in data 23 agosto 1990 - trascritto presso l'Ufficio dello Stato civile, nell'anno
1990, n. 252, parte II, serie A - da (nato a [...] il [...]) e Parte_1 da (nata a [...] l'[...]), alle condizioni riportate al punto n. Controparte_1
2) della parte motiva.
2) Compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
3 Dispone che la presente sentenza, al momento del suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente Ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 369.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di rito.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
23 ottobre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. Francesco Paolo Pizzo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice relatore dott. Antonino Campanella e dal Presidente dott. Francesco Paolo Pizzo.
4