Art. 3.
Per il personale collocato nel gruppo O, ai sensi dell' art. 6, comma quarto, del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504 , i limiti di anzianita' per la promozione al grado 11° di tale gruppo richiesti dall' art. 23 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 , quale risulta modificato dall' art. 5 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 367 , sono ridotti di tre anni.
Per il personale collocato nel gruppo O, ai sensi dell' art. 6, comma quarto, del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504 , i limiti di anzianita' per la promozione al grado 11° di tale gruppo richiesti dall' art. 23 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 , quale risulta modificato dall' art. 5 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 367 , sono ridotti di tre anni.