TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 9261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9261 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
RGAC 2006 ANNO 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE TO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2006 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 27 marzo 2025 sulle conclusioni precisate come in atti e vertente tra
TRA
(cf ), elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 C.F._1
Lungotevere Flamino n. 22 presso lo studio dell'avv. Pietro Di Tosto che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato all'atto di citazione depositato telematicamente.
ATTORE
E
(cf ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6 presso lo studio dell'avv.
Carlo Ganini che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in atti conferita per atto di , notaio in Milano, in data 25 luglio 2017 rep. 3999 racc. 2141 Persona_1
CONVENUTA
E
(cf ), elettivamente domiciliato in Roma, Controparte_2 C.F._2
Piazzale delle Belle Arti n. 6 presso lo studio dell'avv. Carlo Ganini che lo rappresenta e TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
difende giusta procura alle liti apposta sull'atto di citazione epr integrazione del contraddittorio
CHIAMATO IN CAUSA
E
(cf , elettivamente domiciliato in Roma, Controparte_3 C.F._3
Piazzale delle Belle Arti n. 6 presso lo studio dell'avv. Carlo Ganini che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta sull'atto di citazione epr integrazione del contraddittorio
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni da incidente stradale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore ha convenuto innanzi al Tribunale di
Roma la società e rispettivamente società che Controparte_1 Controparte_4
assicurava il veicolo Volkswagen Golf targato EL246VS e proprietario conducente del veicol stesso chiedendo l'accertamento della responsabilità del sinistro in capo al convenuto in relazione al sinistro avvenuto il 19 gennaio 2019 e per vederli condannare al risarcimento dei danni subiti.
A sostegno della domanda ha dedotto che il 19 gennaio 2019, verso le ore 10, stava percorrendo a bordo del motociclo Suzuki GSXR targato CM65330 via di Vernicino in direzione via Tuscolana, quando il veicolo Volkswagen targato EL246VS, che procedeva in senso opposto dovendo svoltare in via del Torraccio gli aveva taglaiato la strada e lo aveva urtato fgacendolo cadere.
I danni subiti dal motociclo erano stati risarciti dalla Assicurazione che garantiva il motoveicolo mentre per le lesioni subite avvea richiesto il risaricmento alla società
convenuta che lo aveva sottoposto a visita inviando la somma di euro 7.000 sulla base di
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 2 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
una corresponsabilità nella causazione dell'incidente in misura del 70%, somma che era stata trattenuta a titolo di acconto.
Previo esperimento senza esito della negoziazione assistita, ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento integrale del danno subito.
Si è costituita la società contestando la ricostruzione operata Controparte_1
dall'attore in relazione alle modalità di verificazione dell'incidente evidenziando come l'attore non avesse fornito alcuna prova di tali modalità
Ha contesto che il veicolo assicurato avesse effettuato una svolta a sinistra senza azionare l'indicatore direzione senza dare all'attore la precedenza ed in particolare che fosse stato il veicolo ad urtare il motoveicolo determinandone la caduta.
Il verbale redatto dalla Polizia Municipale aveva dato atto di quanto dichiarato dal conducente del veicolo assicurato ed in particolare che si era accostato per svoltare a sinistra con la freccia in funzione e si era arrestato vedendo arrivare il motociclo che, però,
aveva perso il controllo ed era caduto immettendosi nell'area dell'incrocio. Il conducente ed il motociclo dopo la caduta erano andati ad urtare la parte anteriore del veicolo fermo ed il motociclo aveva proseguito fermandosi a distanza sulla corsia di marcia dell'attore, a conferma della velocità non adeguata allo stato dei luoghi tenuta dell'attore, essendovi un incrocio precedente, nel senso di marcia dell'attore, da una curva..
Tale ricostruzione dell'incidente aveva trovato conferma nei riscontri trovati sull'asfalto dalla
Polizia Municipale che aveva riscontrato la presenza di traccia di frenata e le tracce di incisione lasciate dal motoveicolo prima di raggiungere il veicolo che era fermo alla distanza di una trentina di metri dall'inizio della frenata, motoveicolo che si era fermato molto più avanti rispetto al veicolo Golf.
Sempre la Polizia Municipale aveva dato atto di aver trovato il veicolo Golf fermo con l'angolo sinistro oltre la linea di mezzeria di circa 60 centimetri.
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 3 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Di conseguenza l'incidente doveva ritenersi determinato dalla condotta colposa dell'attore che malgrado che l'asfalto fosse bagnato per pioggia, che vi fosse una curva prima di arrivare all'incrocio, che dovesse attraversare l'incrocio e che si fosse immesso nello stesso ad una velocità tale che il motoveicolo si era fermato da una distanza di una settantina di metri più avanti rispetto al veicolo Golf malgrado la frenata, di cui era stata trovata una traccia estesa per 8 metri e l'urto contro la parte anteriore sinistra del veicolo.
Ha dedotto, in contrasto con quanto rilevato dalla Polizia Municipale che il veicolo Golf si era arrestato all'interno della proprie corsia di marcia.
IN ogni caso non configurabile era la responsabilità esclusiva del conducnete del veicolo assicurato non avendo l'attore fornito la prova della correttezza della propria condotta di guida ed ha ricordato che era stata corrisposta una somma sul presupposto della responsabilità concorsuale nella misura del 70% a carico dell'attore e del 30% a carico del conducente del veicolo assicurato.
Ha contestato la misura del danno del quale era stato richiesto il risarcimento.
Si è costituito evidenziando di non essere il proprietario del veicolo e Controparte_3
che di conseguenza nel giudizio in contraddittorio non era integro mancando il proprietario,
litisconsorte necessario.
Nel merito ha dedotto la mancata prova da parte dell'attore delle modalità di verificazione dell'incidente e della correttezza della condotta di guida da parte dello stesso.
Ha contesto che il veicolo assicurato avesse effettuato una svolta a sinistra senza azionare l'indicatore direzione senza dare all'attore la precedenza ed in particolare che fosse stato il veicolo ad urtare il motoveicolo determinandone la caduta.
Il verbale redatto dalla Polizia Municipale aveva dato atto di quanto dichiarato dal conducente del veicolo assicurato ed in particolare che si era accostatpo per svoltare a sinistra con la freccia in funzione e si era arrestato vedendo arrivare il motociclo che, però,
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 4 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
aveva perso il controllo ed era caduto immettendosi nell'area dell'incrocio. Il conducente ed il motociclo dopo la caduta erano andati ad urtare la parte anteriore del veicolo fermo ed il motociclo aveva proseguito fermandosi a distanza sulla corsia di marcia dell'attore, a conferma della velocità non adeguata allo stato dei luoghi tenuta dell'attore, essendovi un incrocio precedente, nel senso di marcia dell'attore, da una curva..
Tale ricostruzione dell'incidente aveva trovato conferma nei riscontri trovati sull'asfalto dalla
Polizia Municipale che aveva riscontrato la presenza di traccia di frenata e le tracce di incisione lasciate dal motoveicolo prima di raggiungere il veicolo che era fermo alla distanza di una trentina di metri dall'inizio della frenata, motoveicolo che si era fermato molto più avanti rispetto al veicolo Golf.
Sempre la Polizia Municipale aveva dato atto di aver trovato il veicolo Golf fermo con l'angolo sinistro oltre la linea di mezzeria di circa 60 centimetri.
Di conseguenza l'incidente doveva ritenersi determinato dalla condotta colposa dell'attore che malgrado che l'asfalto fosse bagnato per pioggia, che vi fosse una curva che dovesse attraversare l'incrocio si fosse immesso nello stesso ad una velocità tale che il motoveicolo si era fermato da una distanza di una settantina di metri più avanti rispetto al veicolo Golf
malgrado la frenata, di cui era stata trovata una traccia estesa per 8 metri e l'urto contro la parte anteriore sinistra del veicolo.
In ogni caso non configurabile era la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo assicurato non avendo l'attore fornito la prova della correttezza della propria condotta di guida ed ha ricordato che era stata corrisposta una somma sul presupposto della responsabilità concorsuale nella misura del 70% a carico dell'attore e del 30% a carico del conducente del veicolo assicurato.
Ha contestato la misura del danno del quale era stato richiesto il risarcimento.
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 5 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Disposta la integrazione del contraddittorio con il proprietario del veicolo Golf, si è costituito deducendo la mancata prova da parte dell'attore delle modalità di Controparte_2
verificazione dell'incidente e della correttezza della condotta di guida da parte dello stesso.
Ha contesto che il veicolo assicurato avesse effettuato una svolta a sinistra senza azionare l'indicatore direzione senza dare all'attore la precedenza ed in particolare che fosse stato il veicolo ad urtare il motoveicolo determinandone la caduta.
Il verbale redatto dalla Polizia Municipale aveva dato atto di quanto dichiarato dal conducente del veicolo assicurato ed in particolare che si era accostato per svoltare a sinistra con la freccia in funzione e si era arrestato vedendo arrivare il motociclo che, però,
aveva perso il controllo ed era caduto immettendosi nell'area dell'incrocio. Il conducente ed il motociclo dopo la caduta erano andati ad urtare la parte anteriore del veicolo fermo ed il motociclo aveva proseguito fermandosi a distanza sulla corsia di marcia dell'attore, a conferma della velocità non adeguata allo stato dei luoghi tenuta dell'attore, essendovi un incrocio precedente, nel senso di marcia dell'attore, da una curva..
Tale ricostruzione dell'incidente aveva trovato conferma nei riscontri trovati sull'asfalto dalla
Polizia Municipale che aveva riscontrato la presenza di traccia di frenata e le tracce di incisione lasciate dal motoveicolo prima di raggiungere il veicolo che era fermo alla distanza di una trentina di metri dall'inizio della frenata, motoveicolo che si era fermato molto più avanti rispetto al veicolo Golf.
Sempre la Polizia Municipale aveva dato atto di aver trovato il veicolo Golf fermo con l'angolo sinistro oltre la linea di mezzeria di circa 60 centimetri.
Di conseguenza l'incidente doveva ritenersi determinato dalla condotta colposa dell'attore che malgrado che l'asfalto fosse bagnato per pioggia, che vi fosse una curva che dovesse attraversare l'incrocio si fosse immesso nello stesso ad una velocità tale che il motoveicolo si era fermato da una distanza di una settantina di metri più avanti rispetto al veicolo Golf
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 6 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
malgrado la frenata, di cui era stata trovata una traccia estesa per 8 metri e l'urto contro la parte anteriore sinistra del veicolo.
In ogni caso non configurabile era la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo assicurato non avendo l'attore fornito la prova della correttezza della propria condotta di guida ed ha ricordato che era stata corrisposta una somma sul presupposto della responsabilità concorsuale nella misura del 70% a carico dell'attore e del 30% a carico del conducente del veicolo assicurato.
Ha contestato la misura del danno del quale era stato richiesto il risarcimento.
Raccolto l'interrogatorio formale dell'attore e di ed escussi due testi, di Controparte_3
cui uno sentto dalla Polizia Municipale sul posto, espletata una consulenza tecnico medico legale sulla persona dell'attore, la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 27
marzo 2025 sulle conclusioni precisate come in atti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda la ricostruzione della dinamica del sinistro in atti è presente la relazione redatta dalla Polizia Municipale giunta sul posto a distanza di circa 45 minuti dal sinistro.
IL verbale ha dato atto che il veicolo del convenuto al loro arrivo non era stato rimosso,
circostanza confermata dal teste rinvenuto sul posto mentre il motociclo era stato rialzato e posto sul marciapiede nei pressi del punto in cui si era fermato.
Relativamente al motociclo dopo il contatto con la parte anteriore sinistra del veicolo Golf è
stata riscontrata una striscia oleosa che arriva circa una ottantina di metri più avanti rispetto al veicolo Golf ove venne trovata anche una pozza d'olio.
Sulla corsia di marcia del motoveicolo la Polizia Municipale ha riscontrato la presenza di una traccia di franata obliqua verso destra che inizia prima dell'incrocio con via del
Torraccio – ad una distanza di circa 32 metri dal punto in cui era fermo il veicolo Golf -
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 7 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
seguita da tracce di incisione lasciate sull'asfalto dal motoveicolo – che iniziano ad una distanza di 21,80 metri dal punto il cui era fermo il veicolo Golf -.
Dopo il contatto con il veicolo Golf il verbale indica la presenza di una leggera traccia di incisione con tracce dì olio che si estendono per m 79,50.
Sul veicolo Golf venne riscontrata la presenza della rottura della mascherina anteriore in corrispondenza dello stemma della , abrasioni sul paraurti sul lato anteriore CP_5
con tracce di vernice celeste riconducibili al motociclo e distacco parziale della modanatura in plastica sottostante al paraurti.
Il danno sulla parte anteriore sinistra conferma il contatto tra il motoveicolo in fase di scivolamento sull'asfalto e la vettura che si trovava in posizion obliqua verso sinistra con l'angolo anteriore sinistro che invadeva per sessanta centimetri la opposta corsia come chiarito dal grafico allegato al verbale.
Nel corso dell'intervento la Polizia Municipale ha raccolto la deposizione di il Tes_1
quale ha indicato di non aver visto le fasi iniziali del sinistro in quanto qando era uscito dalla curva che impediva la visuale aveva visto il motociclo che svivolava sull'asfalto all'interno della propria corsia di marcia. Raggiunto l'incrocio con via del Torraccio aveva visto l'attore sdraiato davanti alla Golf che si trovava nel punto ove era stato rinvenuto dalla
Polizia Municipale al momento dell'arrivo. Si era fermato per prestare soccorso ed insieme a lui vi era un altro ragazzo che aveva rimesso in piedi la moto, aveva tolto il casco all'attore e poi, dopo avergli messo un asciugamano sotto la testa, era andato via.
Nel corso del giudizio è stata raccolta la dichiarazione resa dall'attore in sede di interrogatorio formale il quale ha riferito che stava procedendo ad una velocità di 50-60
Km/h quando aveva visto una vettura che gli tagliava la strada. Istintivamente aveva frenato e la moto aveva sbandato ed era caduto ed era andato ad urtare il paraurti della vettura mente il motoveicolo aveva proseguito oltre la macchina.
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 8 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
E' stato sentito il qual ha ribadito di aver attivato l'indicatore direzionale Controparte_3
ed era fermo in attesa di svoltare quando aveva visto uscire dalla curva il motoveicolo che procedeva a velocità sostenuta. Il conducente aveva perso il controllo del motoveicolo ed era caduto ed avevano scarrocciato per molti metri prima di urtare la parte anteriore del suo veicolo fermo ed ha dichiarato di non ricordare se il suo veicolo avesse o meno superato la linea di mezzeria.
E' stato sentito come teste che aveva già reso deposizione alla Polizia Tes_2
Municipale il quale ha riferito di non aver assistito all'incidente aveva visto l'attore quando era già mente il motoiveicolo si era fermato più avanti. Ha indicato, a differenza di quanto riferito alla Polizia Municipale, che si erano fermate più persone e che la persona che aveva tolto il casco all'attore era diversa da quella che aveva rialzato il motoveicolo Ha
confermato che l'asfalto era bagnato e che il tempo era coperto, circostanza indicata anche dalla Polizia Municipale che ha anche indicato che la visibilità era buona.
E' stato sentito il teste il quale ha riferito che con la sua moto seguiva Testimone_3
quella dell'attore ed ha riferito di aver visto il veicolo Golf fare una manovra di svolta a sinistra senza azionare la freccia. L'auto aveva invaso la corsia dell'attore che aveva frenato ed il motoveicolo aveva iniziato a sbandare e la moto aveva scarrocciato per diversi metri mentre l'attore lasciata la moto era finito sotto il veicolo. Non si era avvicinato subito all'attore, perché scosso per gli incidenti subiti in precedenza. Do un po' si era avvicinato ma aveva preferito allontanarsi subito dopo aver lasciato le sue generalità
all'attore, a terra di fronte alla macchina. Ha precisato che si trovava ad una distanza di
70/90 metri dal motoveicolo dell'attore ed il veicolo Golf si era fermato all'interno della corsia di pertinenza dell'attore e non ha ricordato che sulla strada vi fosse una curva e che aveva visto la moto frenare, sbandare e cadere e non è stato in grado di indicare se contro la vettura avesse urtato il conducente della moto o solo la moto.
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 9 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Osserva il giudicante come la deposizione del teste non sia particolarmente creditile abendo indicato di trovarsi a distanza di 70/90 metri dall'incrocio con via del Torraccio e di aver visto il veicolo Golf che iniziava la svota a sinistra oltre l'incrocio senza far uso della freccia direzionale. Inoltre dopo aver visto l'attore ed il motociclo cadere e sbandare ma non aveva visto se contro il veicolo avesse urtato il conducente o il motociclo, risultando tale ultima circostanza da quanto rilevato dalla Polizia Municipale che ha rilevato la presenza di vernice azzurra del motociclo sulla parte a anteriore sinistra del veicolo Golf.
Ha indicato che non si era avvicinato per soccorrere l'attore ma si era avvicinato solo peer lasciargli le sue generalità.
Tuttavia, nella dichiarazione resa dall'attore circa due mesi dopo alla Polizia Municipale ha riferito che si erano fermate più persone per soccorrerlo e, se ve ne fosse stata la necessità, avrebbe cercato di reperirle, senza fornire la generalità del teste che ha affermato di avergli lasciato prima di andare via.
In ogni caso è risultato pacifico che il veicolo Golf aveva iniziato la manovra di svolta ed aveva invaso la opposta corsia di marcia, invadendola per un massimo di sessanta centimetri e che l'attore aveva visto la manovra ben prima dell'inizio della frenata,
quantomeno dello spazio percorso nel tempo psicotecnico di reazione.
L'attore in sede di interrogatorio formale ha indicato che procedeva ad una velocità di
50/60 km/h e quindi nel tempo di un secondo a tale velocità avrebbe percorso un ulteriore spazio di 14-16 metri.
Di conseguenza l'attore avrebbe visto la manovra di invasione di una parte della sua corsia di marcia ad una distanza di una cinquantina di metri ed a 32/33 metri aveva iniziato la frenata.
Al riguarda occorre tenere presente che secondo il prontuario della Polizia della strada un motoveicolo che procede tra 50/60 km/h si arresta in 15/21 metri. Tenendo conto della
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 10 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
riduzione della capacità frenante connessa con il fondo bagnato con una frenata normale il motoveicolo avrebbe avuto la possibilità di fermarsi in uno spazio compreso tra i 20 ed i 28
metri, meno dello spazio esistente tra l'inizio della traccia di frenata e la posizione del veicolo pari a 32/33 metri.
Di conseguenza non vi è dubbio che la caduta è stata determinata da un controllo non adeguato del motoveicolo.
D'altra parte occorre considerare che il motoveicolo con una frenata di sei metri aveva ridotto la sua velocità di almeno venti km/h che il motoveicolo dopo la frenata aveva percorso strusciando e lasciando tracce di incisione sull'asfalto 26 metri, per poi percorrerne alti circa 80 dopo il contatto con la parte anteriore del veicolo Colf,
comportamento che appare contrastare insanabilmente con in motociclo che procedesse dopo la frenata ad una velocità di 30/40 km/h.
Risulta, quindi evidente che il motoveicolo procedeva ad una velocità superiore a quella di
50/60 km/h dichiarata, velocità in ogni caso non adeguata allo stato dei luoghi considerando la presenza di un incrocio presegnalato con segnaletica orizzontale come indicato dalla Polizia Municipale, e con il fondo della strada bagnato per la pioggia caduta in precedenza, dovendo, in questi casi, essere ridotta la velocità rispetto a quella massima consentita di 50 km/h che postula un strada senza incroci e con il fondo strale asciutto.
Ritiene il giudicante che il conducente del veicolo Golf doveva arrestarsi prima di invadere,
peraltro solo per una piccola parte, la opposta corsia di marcia tenendo contro delle limitate dimensioni della strada, anche tenendo conto di quanto indicato dalla Polizia
Municipale in ordine alla sostanziale non visibilità della linea di mezzeria, mentre il conducente del motoveicolo doveva procedere a velocità assai più contenuta nell'avvicinarsi all'incrocio presegnalato e doveva essere in grado di controllare la frenata
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 11 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
ed il motociclo, considerando le condizioni del fondo stradale ed il fatto che il veicolo Golf
si era arrestato sia pure invadendo una piccola parte della sua corsia di marcia.
Valutate le rispettive responsabilità ritiene il giudicante che debba essere attribuito all'attore il 70% di responsabilità nella causazione dell0incidente, mentre debba esser ascritta al convenuto il restante 30%.
Per quanto riguarda la domanda proposta dall'attore deve essere riconosciuto il risarcimento del danno biologico conseguente ai postumi permanenti conseguiti alle lesioni subite per effetto dell'incidente, il danno da incapacità biologica temporanea, il danno morale ed il danno patrimoniale ove provati.
Per quanto riguarda il danno biologico osserva il giudicante che la categoria unitaria del danno non patrimoniale comprende sia il danno biologico - inteso come lesione all'integrità
psico-fisica della persona che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, direttamente conseguenza della lesione stessa, come lo stesso dolore transeunte per il periodo necessario per la guarigione e la stabilizzazione dei postumi, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito - sia il danno morale - inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione - come specificamente indicato dal legislatore negli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni e come espressamente ormai riconosciuto anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità,
che ribadisce la “costante, duplice essenza del danno alla persona: la sofferenza interiore;
le dinamiche relazionali di una vita che cambia (...) Restano così efficacemente scolpiti i due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore e/o la significativa alterazione della vita quotidiana (cfr. Cassazione 901/18, Cassazione n. 7513/2018, Cassazione n.
9196/18, Cassazione n. 10912/18, Cassazione n. 13770/18 e da ultimo Cassazione Sez.
III, 31 gennaio 2019, n. 2788; Cassazione Sez. VI-III, ord 19 febbraio 2019, n. 4878 – vedi
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 12 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
anche Cass. Sez. III, 3 marzo 2023, n. 6444 secondo la quale in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale
(trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può
rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale,
alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria)
tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale e Cass. Sez. III, 21 marzo 2022, n. 9006 secondo cui il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è
insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico. (In
applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che,
nel liquidare il danno non patrimoniale subito dalla vittima di un incidente stradale sulla base delle Tabelle di Milano del 2018, aveva negato il riconoscimento del danno morale quale autonoma voce di pregiudizio, ritenendo che la considerazione della sofferenza interiore patita dal danneggiato potesse incidere unicamente sulla personalizzazione del risarcimento del danno biologico)..).
Ciò posto, va ulteriormente premesso che le tabelle romane sono applicate per la liquidazione dei danni conseguenti a lesioni da sinistro stradale, da esercizio della caccia e da responsabilità sanitaria limitatamente alle lesioni superiori al 9% (dovendosi per le c.d. micropermanenti adottare le tabelle legislative di cui all'art. 139 cod. ass. sino a
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 13 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
quando non verranno adottate le tabelle previste dall'art. 138 cod. ass. anche per la macropermanenti), le medesime tabelle romane si applicano in ogni altro caso di lesioni a prescindere dalla entità percentuale delle stesse e quindi anche nel range dall'1 al 9%.
Per quanto riguarda il valore del c.d. punto base, sulla scorta di tutte le considerazioni sin qui svolte, si è ritenuto equo attribuire, in funzione risarcitoria, il valore di euro 1.392,51 ad una limitazione incidente nella misura dell'uno per cento sulla complessiva validità psico-
fisica di una persona nella fascia di età fino a 1 anno, apportando a detto parametro di partenza una serie di correzioni (in base a coefficienti predeterminati, frutto di un pluriennale lavoro di elaborazione giurisprudenziale) in modo da tenere conto della percentuale di invalidità e dell'età.
Quanto alla metodologia, nelle Tabelle di Roma il valore del primo punto di I.P. costituisce il valore monetario della sola componente biologica- dinamico relazionale del danno non patrimoniale.
La tabella non comprende, invece, la componente morale soggettiva per la liquidazione della quale il Tribunale di Roma aveva introdotto «fasce di oscillazione» che attribuiscano un aumento dell'importo del 12,5% per il danno morale fino al 10% e del 20% per lo scaglione dall'11 al 20% ed un aumento pari al 5% per ogni fascia di dieci punti di danno biologico, a decorrere dal 21% maggiorabile o diminuibile fino al 50% in funzione delle condizioni del caso.
Nelle tabella adottata per l'anno 2023 si è ritenuto di dover dare piena applicazione al principio contenuto nell'articolo 138 del codice delle assicurazioni prevedendo la determinazione dell'importo tabellare del danno mortale soggettivo con un importo predeterminato per ciascun punto di danno biologico prevedendo un range di oscillazione,
in riduzione o in incremento, in funzione della prova in concreto fornita in relazione a tale danno.
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 14 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Si è, infatti, sempre ritenuto di dover rifuggire qualsiasi automatismo nel riconoscimento di una posta risarcitoria relativa al danno morale come se, provato il danno biologico, questo non necessitasse di accertamento. Occorre, invece, prima accertare, avvalendosi di ogni mezzo di prova, e dunque anche in via presuntiva, il pregiudizio morale subito, attraverso l'individuazione delle ripercussioni negative sul valore uomo, allegando i fatti dai quali emerge la sofferenza morale di chi ne chiede il ristoro, e, ove provato, procedere alla sua liquidazione eventualmente adottando un metodo percentuale rispetto al danno biologico come parametro equitativo
Quanto alla liquidazione della componente “morale” del danno non patrimoniale si è consci del fatto che, come la Corte di legittimità ha avuto modo di ricordare, nella quantificazione del danno morale la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale (quale massima espressione delle dignità umana,
desumibile dall'articolo 2 della Costituzione in relazione all'articolo 1 della Carta di Nizza
contenuta nel trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190), deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota proporzionale al danno alla salute (cfr Cass. Sez, III, 10 marzo 2010,n. 5770).
Si è, tuttavia, ritenuto di dover individuare un parametro di riferimento generale al fine di consentire, nella determinazione dell'importo che meglio corrisponde alle specifiche caratteristiche del caso concreto, un adeguato esercizio del potere equitativo di determinazione dell'importo consentendo così di ricostruire l'iter logico attraverso il quale -
anche diversi giudici - sono giunti alla determinazione del relativo importo e di allontanare il rischio che ogni liquidazione segua criteri propri.
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 15 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Tale soluzione, inoltre, risponde anche all'esigenza generalmente avvertita di rendere in qualche modo ragionevolmente prevedibile la decisione del giudice al fine di consentire il funzionamento dei sistemi di definizione precontenziosa dei conflitti.
Va, peraltro, tenuto conto che detto parametro è destinato a trovare applicazione unicamente laddove sia presente una lesione della integrità psicofisica, non invece negli altri casi di lesione di altri diritti inviolabili quale il pregiudizio all'onore - o in tutti quei casi in cui non essendovi un danno biologico non è neppure astrattamente ipotizzabile tale parametro.
La liquidazione secondo il criterio del punto variabile è stata ritenuta dalla Corte di cassazione (v, Cassazione sez. III, 15 ottobre 2015, n. 20895) idonea quale parametro di riferimento per una liquidazione equa, purché tale valutazione standardizzata venga poi adeguata al caso concreto. Si è affermato, infatti, che il giudice di merito può adottare criteri predeterminati e standardizzati come quelli tabellari «purché ciò attui in modo flessibile, tenendo conto della specificità della concreta situazione, la quale richiama una esigenza di personalizzazione e di adeguamento del valore medio del punto al caso specifico, tale attività rappresentando la condizione per un effettivo, e perciò motivato,
esercizio del potere di valutazione equitativa in relazione al complesso di attitudini sviluppate o prevedibili, di cui la menomazione dell'integrità psico-fisica priverà in futuro la persona» (in tal senso Cassazione n. 6023 del 24/04/2001, ma ancor prima Cassazione n.
4852 del 19/05/1999).
Tale principio ha trovato ulteriore conferma nella giurisprudenza della corte di cassazione che ha ricordato, nel ritenere le tabelle per la valutazione del danno parentale adottate dall'Osservatorio di Milano errate proprio perché non basate su un sistema di valutazione basato sulla attribuzione di punteggi per valutare la situazione al fine del risarcimento, in quanto solo in questo modo è possibile rendere conoscibile quanto ciascun elemento
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 16 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
considerato ha inciso nella valutazione economica contenuta nella decisione, favorendo anche la prevedibilità della decisione del giudice. La Corte di cassazione, infatti, ha affermato il principio che in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda,
oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali,
indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. Sez. III, 29 settembre 2021, n. 26300),
con ciò escludendo che le tabelle elaborate dall'Osservatorio di Milano ed adottate dal
Tribunale di Milano fossero strutturate in modo tale da consentire di conoscere i parametri ai quali il giudice si sarebbe attenuto nella liquidazione del danno in assenza di situazioni eccezionali.
È ormai principio consolidato, dunque, quello secondo il quale la liquidazione del danno alla salute deve soddisfare tre requisiti fondamentali, e cioè:
(a) deve essere integrale: cioè rappresentare una effettiva riparazione di tutte le utilità perdute dalla vittima in conseguenza dell'illecito;
(b) deve evitare duplicazioni: cioè liquidare più importi a titolo di risarcimento di pregiudizi nominalmente diversi, ma sostanzialmente identici;
(c) deve evitare sperequazioni: cioè trattare in modo analogo casi dissimili;
oppure liquidare in modo diverso danni simili.
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 17 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Di questi tre requisiti, quando la legge non detti criteri specifici di liquidazione, il giudice deve necessariamente tenere conto nella scelta del metodo equitativo che intende adottare in concreto ex art. 1226 c.c..
Occorre, dunque che il criterio in concreto adottato combini una uniformità pecuniaria di base con una certa elasticità e flessibilità, tale da adeguare la liquidazione all'effettiva incidenza della menomazione sulle attività della vita quotidiana, quando la stessa abbia caratteristiche tali da far ritenere che il pregiudizio sia in concreto diverso, e quindi maggiore o minore, rispetto al valore modale rappresentato da quello tabellare, difformità
che, come più volte ricordato dalla corte di cassazione deve essere oggetto di specifica dimostrazione, essendo evidente che un utilizzo diffuso della cd personalizzazione,
determinerebbe di conseguenza la stessa marginalità del sistema tabellare nella determinazione del risarcimento.
Il Tribunale di Roma, come già detto, aveva provveduto sin dal 1990 ad elaborare le proprie Tabelle di liquidazione del danno alla persona che potessero rispondere alle suddette esigenze, procedendo alla rilevazione della misura dei risarcimenti oggetto delle proprie decisioni al fine di determinare il valore più frequente, cd valore modale, a quale ancorare il risarcimento tabellare per ciascun punto di incapacità biologica permanente o di danno parentale. Le sezioni civili del Tribunale di Roma, coinvolte come sempre nella discussione in materia, dopo approfondito e perdurante dibattito, hanno confermato la scelta di utilizzare il proprio sistema tabellare elaborato anche nel dopo il 2011, a seguito della decisione della Corte di cassazione sulla valenza delle tabelle realizzate dal
Tribunale di Milano (Cassazione n. 12408 del 7 giugno 2011), ritenendo di non poter dare ingresso al sistema tabellare realizzato dall'Osservatorio di Milano non condividendo alcuni dei presupposti e criteri applicativi posti a base delle Tabelle di Milano continuando così
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 18 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
nell'opera di redazione e aggiornamento delle Tabelle di liquidazione del danno biologico adottate e, ovviamente, applicate dal Tribunale di Roma.
Il primo aspetto che deve essere osservato appare essere costituito dalla necessità di rivedere le tabelle adottate dal Tribunale di Milano alla luce delle leggi 24/2017 e 124/2017
che riguardano i risarcimenti del danno biologico e morale soggettivo relativi alla materia degli incidenti stradali e alle altre materie alle quali la legge ha ritenuto di applicare la medesima disciplina.
Tali questioni attengono dal 2018 non all'utilizzo del valore tabellare del punto, ma ai criteri di funzionamento della Tabella al fine dell'individuazione del risarcimento.
Di conseguenza, non è in contestazione l'utilizzazione del punto tabellare base individuato dal Tribunale di Milano, che - come si dirà in seguito - il Tribunale di Roma ha deciso di adottare modificando una parte della propria Tabella, ma la modalità di costruzione della tabella relativamente: a) all'incremento del valore del punto in considerazione;
b) alla gravità dei postumi;
c) al parametro utilizzato per la determinazione del danno morale;
d)
al criterio utilizzato per la determinazione per la personalizzazione, oltre ai criteri utilizzati per il danno parentale o il danno da morte per altra causa che appaiono contrastare l'esigenza di prevedibilità della decisione a cui si era ispirata anche la sentenza della
Cassazione del 2011 n. 12408, dovendosi intendere tale “prevedibilità” sia quale principio di garanzia per l'utenza sia in chiave di strumento per il contenimento del contenzioso esistendo dei criteri che, al di là delle specifiche situazioni del caso concreto, facilitano la definizione stragiudiziale alla quale tendevano sia la legge 990/1969 sia il successivo
Codice delle assicurazioni sia, infine, la individuazione come condizione di procedibilità
costituita dall'espletamento di una consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi di cui all'articolo 696 bin introdotta dalla legge 24/2017 per la responsabilità sanitaria,
espletamento che trova il suo fondamento proprio nella esistenza di parametri
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 19 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
ordinariamente applicabili al risarcimento, atti a consentire, una volta individuata la ragionevole misura del danno biologico, la entità del risarcimento spettante, evitando, in questo modo il ricorso alla giustizia, anche se le problematiche della responsabilità
sanitaria, che coinvolge anche altri aspetti, e rende difficile la operatività della riforma a fini deflattivi, anche in considerazione del mancato completamento della stessa a sei anni dalla sua adozione.
L'attuale formulazione dell'articolo 138 del Codice delle assicurazioni, modificato con la legge 124/2017, individua i criteri da applicare per la formazione della tabella per il calcolo del danno biologico e quelli per il calcolo del danno morale e per la personalizzazione,
salvo rimettere al Governo la individuazione del punto base e il concreto incremento del punto in funzione della gravità dei postumi, precisando la norma che il valore di ciascun punto deve essere espressione di un incremento più che proporziona le rispetto al precedente, avendo comunque fissato la norma i criteri da utilizzare e previsto che anche la misura del danno morale dovesse essere riconosciuto in relazione a ciascun punto.
La giurisprudenza di legittimità, a partire dalla sentenza 901/2018, si è orientata nel ritenere che detti criteri siano già in vigore malgrado l'Esecutivo non abbia ancora ottemperato alla emanazione della tabella con la individuazione degli specifici valori di legge («In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno esistenziale, mentre,
come confermato dall'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017, una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto, posto che la fenomenologia del pregiudizio non patrimoniale comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura,
disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 20 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto» (Cassazione sez. III, 17 gennaio
2018, n. 901; Cassazione sez. III, 20 agosto 2018, n. 20795; Cassazione sez. III, 28
settembre 2018, n. 23469), par chiaro che la mera applicazione del canone analogico –
specie in relazione ai casi per i quali trovi applicazione la norma per effetto di un espresso richiamo di legge - induca ad assegnare decisivo rilievo alla citata modifica dell'art.138 e che di tali criteri debba farsi applicazione nella costruzione delle specifiche tabelle di risarcimento dei danni.
Ritiene il Tribunale che la Tabella per la valutazione del danno biologico superiore al 9%
debba, pertanto, essere conformata ai criteri individuati dall'articolo 138 che, al momento,
prevede che la tabella dei valori economici si fondi sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità. La stessa norma prevede che il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato e, quindi, cresce in modo più
che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi.
Di conseguenza il legislatore ha chiaramente indicato che ciascun punto deve essere di valore superiore a quello precedente e che l'incremento debba essere più che proporzionale alla crescita del valore percentuale assegnato ai postumi.
La Tabella approvata dall'Osservatorio di Milano ed utilizzata dal Tribunale di Milano
appare contrastare proprio con il criterio di legge sopra enunciato. Infatti, prendendo in esame i valori dei punti base senza l'incremento per il danno morale, eliminato dall'Osservatorio Milanese proprio a seguito di altre pronunce della cassazione che avevano indicato la erroneità di un simile inserimento che rendeva automatica la attribuzione del risarcimento di tale danno in relazione alla sola verificazione del danno biologico, è possibile verificare che la Tabella milanese determina un incremento in valore assoluto di ciascun punto crescente fino al punto 33, mentre da tale punto l'incremento
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 21 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
assoluto previsto – pur in presenza di postumi sempre più gravi e devastanti per il danneggiato – diminuisce progressivamente fino a giungere ad importi difficilmente condivisibili con la importanza che il pregiudizio riveste per il singolo paziente, si pensi a titolo di esempio un soggetto al quale sia rimasta la funzionalità di un solo dito in assenza di facoltà vocali, funzionalità che tuttavia gli consente, sia pure attraverso strumenti, il contatto con la realtà circostante, che subisca un incidente che lo privi di tale funzionalità.
Una siffatta Tabella appare, inoltre, ingiustamente penalizzante nei confronti dei soggetti che hanno subito un danno biologico grave, molto grave e assoluto, mentre appare ingiustificatamente più generosa in relazione ai soggetti che hanno subito un pregiudizio inferiore.
Sotto questo aspetto non può trovare giustificazione la misura dell'incremento utilizzata dall'Osservatorio di Milano sul presupposto che la tabella utilizzata sia basata su considerazioni medico legali che ritengono che l'accrescimento della misura dei postumi in misura percentuale sia espressione di una valutazione che non attribuisce la medesima valenza ad ogni incremento percentuale. Se ciò poteva trovare un riscontro nella elaborazione medico legale che riteneva che la curva della gravità della menomazione trovasse una attenuazione nei postumi superiori all'80% in considerazione della valutazione complessiva già svolta per individuare il grado di compromissione rappresentato dall'80%, tuttavia si deve considerare che questo tipo di impostazione,
analogamente per la incapacità biologica temporanea, non risulta condivisa dalla legislazione vigente che ha, invece, indicato quale criterio un sistema di ripartizione tra i postumi minimi e quelli massimi sulla base di una scala centesimale prevedendo che in considerazione di ciascun punto debba essere riconosciuto un valore superiore a quello precedente con un rapporto incrementale più che proporzionale. Ragionevolmente dovrà
essere sottoposto a revisione il sistema di formazione del barème medico legale per
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 22 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
renderlo conforme alla esigenza indicata dal legislatore con la novella del 2017 degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni, come peraltro previsto dalla legge.
Per queste ragioni il Tribunale di Roma, pur modificando la propria Tabella di valutazione del danno biologico relativamente ai primi quaranta punti al fine di eliminare la differenza esistente con la Tabella milanese, ha ritenuto di conservare il proprio sviluppo della
Tabella stessa dai 40 punti di invalidità in poi al fine di conservare la corretta applicazione del criterio di legge che contrasta con un incremento del punto inferiore a quello assegnato al punto precedente anche da punto di vista percentuale.
Per quanto riguarda il danno morale soggettivo (cosi specificamente qualificato negli articoli 138 e 139, con ciò superando l'orientamento espresso dalle Sezioni unite del 2008
dal punto di vista classificatorio/terminologico), l'articolo 138 prevede che - al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica - la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a)
a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per singolo punto.
Di conseguenza l'incremento del danno biologico previsto a titolo di danno morale è
previsto dalla legge in relazione a ciascun punto e deve essere incrementato per ciascun punto.
Sotto questo aspetto la previsione della Tabella milanese di un incremento che parte del
25% e rimane costante per i primi 9 punti per poi crescere di un punto da 10 fino a 34 punti e rimanendo stabile da 34 punti fino a 100 nella misura del 50% appare insoddisfacente e non conforme alle prescrizioni di legge. Sembra evidente che il meccanismo elaborato nella Tabella di Milano confligga con il criterio ora enunciato, in quanto stabilisce che da 1
punto fino a 9 e poi da 34 punti fino a 100 non vi sia alcun incremento.
Inoltre appare poco convincente attribuire un risarcimento percentuale fino al 25% in presenza di 1 punto di danno biologico;
situazione per la quale la giurisprudenza della
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 23 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Corte di cassazione aveva ritenuto che non potesse essere ritenuto in re ipsa quel danno e in quella misura (cfr. Cassazione sez. III, 13 gennaio 2016, n. 339).
La disposizione normativa appare superare anche la giurisprudenza della Corte di legittimità che aveva sempre considerato che l'ulteriore danno non patrimoniale, ora danno morale soggettivo-oggettivo, non fosse in re ipsa, ma dovesse essere non solo allegato,
ma anche provato.
Sotto questo aspetto la elaborazione del tribunale di Roma, partendo del precedente criterio che individuata il risarcimento del danno morale sulla base di un range di oscillazione per fasce di danno, ha ritenuto di adeguarsi in queste tabelle al disposto legislativo ed ha predisposto una tabella che prevede un range di oscillazione del danno morale soggettivo sulla base di ciascun punto di danno biologico, sempre tenendo conto di quanto provato dal danneggiato, sia pure attraverso presunzioni, che pur sempre costituiscono prova nel sistema probatorio civile quando tratta da indizi univoci e concordanti, con la previsione di una range di oscillazione in più o in meno in relazione al valore modale costituito dal valore più frequentemente riconosciuto per tale punto di danno biologico, in considerazione del concreto atteggiarsi del pregiudizio in relazione alla prova fornita.
Per quanto riguarda la personalizzazione del danno biologico – che, come è noto, può
trovare applicazione solo in situazioni eccezionali che determinino un contesto diverso da quello medio preso in considerazione quale valore modale per la individuazione del punto
(cfr. già Cassazione sez. III, 28 novembre 2008, n. 28423, dove viene chiarito che la personalizzazione non deve essere sempre eseguita, essendo necessaria solo in presenza di situazioni di fatto che si discostano in modo apprezzabile da quelle ordinarie e le più recenti sentenza della Suprema Corte, più volte citate che ribadiscono l'eccezionalità
dell'operazione di personalizzazione) - la Tabella del Tribunale di Milano prevede un
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 24 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
meccanismo di personalizzazione all'interno di un range compreso tra il 25 ed il 50%
dell'importo determinato a titolo di danno non patrimoniale e, dunque, comprensivo anche dell'aumento per il danno morale. Laddove il criterio indicato nell'articolo 138 citato indica che «qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento».
Al di là del contrasto con la norma – visto che la Tabella milanese prevede anche la personalizzazione del danno morale che già dovrebbe essere oggetto di specifica valutazione e, quindi, già personalizzato sulla base della prova fornita per riconoscerlo - il criterio per la applicazione di tale personalizzazione appare non condivisibile contrastando con la parità di trattamento da assicurare a tutti i danneggiati. Parità di trattamento che,
trattandosi dell'adeguamento del risarcimento al caso concreto, al solo caso concreto.
La Tabella milanese, infatti, stabilisce una percentuale di aumento personalizzante fino al
50% per i danni dall'1 al 9%, mentre dal 10% fino al 34% la possibilità di personalizzazione non può eccedere una percentuale che diminuisce progressivamente in relazione a ciascun punto fino ad arrivare al 25% in corrispondenza di un danno del 34%. Dal 35% in poi, l'importo della possibile personalizzazione decresce al 25% pur in presenza di conseguenze molto più gravi.
Appare evidente che, se la personalizzazione tiene conto delle situazioni particolari che rendono il singolo fatto diverso dalla situazione ordinariamente considerata, non appare possibile trattare allo stesso modo situazioni particolari che possano riguardare danni biologici dal 34 al 100%, riservando una possibilità di personalizzazione pari al doppio per un danno biologico del solo 1%.
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 25 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Tale soluzione appare contrastare con la necessità, più volte affermata dalla Corte di cassazione, di risarcire integralmente il danno, e costituisce una chiara disparità di trattamento in favore di soggetti che abbiano subito danni meno gravi di altri soggetti che abbiano, invece, subito una compromissione di tutte le facoltà e delle estrinsecazioni della vita quotidiana.
Per la liquidazione del danno da perdita parentale la tabella milanese prevedeva, fino alla modifica operata nel 2022 a seguito delle sentenze della corte di cassazione che ne hanno affermato la erroneità una posta risarcitoria compresa tra un minimo ed un massimo per la lesione di ogni specifico rapporto parentale (es. genitore-figlio, nonno-nipote, ecc.) senza indicare, tuttavia, i criteri alla luce, dei quali il giudice avrebbe proceduto alla individuazione dell'importo tabellare concretamente da riconoscere nell'ambito del range sopra evidenziate, non essendo stato ritenuto sufficiente la mera indicazione nella relazione di accompagnamento alla Tabella predisposta dall'Osservatorio milanese nella quale si indicava che il giudice avrebbe dovuto motivare la liquidazione concretamente effettuata tenendo conto di indici quali la sopravvivenza o meno di altri congiunti nel nucleo familiare,
la convivenza o meno dei congiunti, la qualità e intensità della relazione affettiva familiare residua, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona deceduta ma, non essendo indicata la valenza attribuita a ciascuno dei suddetti criteri, la tabella non appare assolvere al compito di assicurare omogeneità e non discriminazione nel risarcimento e di consentire la prevedibilità, sia pure entro certi limiti, della entità del risarcimento che potrebbe essere riconosciuta al fine di consentire la definizione stragiudiziale delle richieste di risarcimento.
La nuova tabella adottata dall'Osservatorio milanese nel 2022 è stata predisposta a seguito di una ricognizione degli importi in concreto liquidati, segno che la elaborazione milanese precedente sul punto non aveva individuato la valenza dei singoli criteri nella
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 26 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
liquidazione finale e tiene conto dei criteri individuati dalla corte di cassazione – dei quali la tabella del Tribunale di Roma faceva uso dalla predisposizione di tale tabella - ed essendo stata ritenuta idonea, come quella romana per la liquidazione del danno, lo stato attuale della giurisprudenza della corte di cassazione non ha attribuito una specifica prevalenza ad una tabella piuttosto che ad un'altra, ove si faccia applicazione dei criteri identificati dalla cassazione.
Quanto alla liquidazione della invalidità temporanea, si è ritenuto equo, in relazione a quanto indicato per il danno biologico, determinare in euro 130,25 giornalieri l'importo dell'invalidità temporanea assoluta per l'anno 2025, e in euro 65,12 quello della temporanea relativa al 50%.
Qualora, però, il danno biologico sia compreso tra l'1 ed il 9% verranno utilizzati i parametri di cui alla legge 57/2001, come sostituiti dall'articolo 139 del decreto legislativo 209/2005 e aggiornati da ultimo con il d.m. 16 luglio 2024 a condizione che si tratti di danni derivanti dall'esercizio di professioni sanitarie, da circolazione stradale, da navigazione e dall'esercizio di attività venatoria.
Per quanto riguarda il danno permanente conseguente alle lesioni, la consulenza tecnica espletata ha accertato che, a seguito dell'incidente, l'attore ha riportato postumi conseguenti a: “ trauma fratturativo della diafisi femorale trattata con chiodo endomidollare”.
All'esame obiettivo è emersa la presenza di una cicatrice chirurgica sil versante laterale della cosia di cm 12 X 3, con una ipometria dell'arto rispetto al controlaterale,, limitazione dei movimentoi dell'anca di circa un quanrot nel movimentoi di intra ed es+tra rotazioen ,
nella flessione e nell'abduzione , escusrsione articolare del ginocchio limitata di circa un quarto con estensione limitata ai massimi gradi in via antalgica, accovacciamento limitato in via antalgicala.
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 27 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Il CTU ha ritenuto che i postumi dovessero essere valutati nella misura del 11% quale danno biologico, avendo fatto uso degli usuali criteri della medicina legale. Ha riconosciuto,
inoltre, un periodo di giorni 40 di incapacità biologica temporanea assoluta seguita da un ulteriore periodo di giorni 455al 50%.
Ha riconosciuto la complessiva spesa di euro 560,66 come utile per la guarigione.
Ritiene il giudicante che la valutazione dei CTU sia condivisibile per quanto riguarda la valutazione della misura del danno biologico e della quantificazione della incapacità
biologica temporanea dal momento che i CTU hanno fatto buon governo dei principi e criteri della medicina legale.
Per quanto riguarda la quantificazione dell'importo spettante a titolo di danno biologico a tenuto conto delle tabelle del Tribunale di Roma costruite anche sulla sulla Parte_2
base del criteri indicati nell'articolo 138 del codice della assicurazioni, essendo quelle approvate in relazione a detto articolo applicabili solo agli incidenti avvenuti nel 2025 dopo la entrata in vigore del Regolamento, ritiene il giudicante di dover liquidare, tenuto conto dell'età dell'attore al momento dell'incidente (anni 44, essendo nato il [...]) e della percentuale riconosciuta a titolo di danno biologico pari al 11%, l'importo di euro
23.582,55. A titolo di incapacità biologica temporanea, sulla base di quanto indicato facendo corretto uso dei criteri individuati dalla medicina legale, deve, invece essere riconosciuto l'importo di euro 8.781,98.
Deve essere, inoltre, riconosciuto l'importo di euro 560,66 a titolo di spese mediche sostenute per la guarigione valutate come utili anche dal CTU.
Per quanto riguarda il danno morale, considerati i principi formulati dalla corte di cassazione a partire dalla sentenza 901/2018 e della indicazione di cui all'articolo 138
ritiene il giudicante che, tenuto conto della valutazione espressa dai CTU in relazione alla importanza dei postumi riscontrati come conseguenti alle lesioni riportate nell'incidente vi
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 28 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
sia un danno morale risarcibile tenuto conto degli effetti sulla stima di sé da parte della atrie come comprovata dalla valutazione psicologica operata dai consulenti incaricati.
E, quindi, possibile liquidare in via equitativa l'importo di euro 9.490,89 applicando il coefficiente pari al 16.66% previsto dal sistema tabellare in uso presso il Tribunale di Roma
in considerazione delle particolarità del pregiudizio verificato.
Di Conseguenza deve essere riconosciuta in favore di la somma di euro Parte_3
5.179,90 somma alla quale deve essere detratto l'acconto percepito, ad oggi rivalutato, e devono essere aggiunti gli interessi a titolo di maggior danno.
Maggior danno da ritardo
La questione del risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo con il quale sia stato liquidato il risarcimento del danno subito si pone in modo diverso tra le obbligazioni di valuta e quelle di valore.
Nel caso delle obbligazioni di valuta, infatti, in caso di inadempimento il maggior danno di cui all'articolo 1224, secondo comma, cc è stato ritenuto esistente in via presuntiva durante la mora, il tasso di inflazione sia stato superiore al saggio degli interessi legali1.
Nel caso delle obbligazioni di valore, come nel caso del risarcimento del danno da fatto illecito, posto che la conversione della obbligazione da valore in valuta è determinata all'atto della sentenza.
Di conseguenza la somma che viene determinata quale risarcimento costituisce il valore aggiornato del credito alla data della decisione comprendente, ovviamente, la rivalutazione del credito stesso al fine di aggiornare l'importo al valore della moneta al momento della decisione. Tale necessità spiega anche la ragione per la quale la tabelle recanti i valori per il calcolo del risarcimento del danno sono aggiornati ogni anno del valore dell'aumento del costo della vita verificatosi nell'anno. TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Una volta così determinato l'importo del risarcimento si pone il problema del riconoscimento del maggior danno da ritardo, questione che pone due diversi problemi: il primo costituito dal parametro da utilizzare per calcolare il maggior danno ed il secondo costituito dalla necessità di individuare la base di calcolo tenuto conto che la somma determinata per il risarcimento comprende la rivalutazione al momento della decisione.
La seconda questione è stata definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 1712 del 1995. Tale sentenza, infatti, da un lato, riconosce la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Quanto al danno da lucro cessante, la Suprema Corte ha affermato che tale danno deve essere provato (anche con il ricorso a criteri presuntivi) e può essere liquidato, in via equitativa,
anche mediante l'attribuzione di interessi, la cui misura va determinata secondo le circostanze obbiettive e soggettive inerenti al pregiudizio sofferto. Quanto poi agli effetti negativi della svalutazione monetaria, la Corte ha, altresì, affermato che, nell'ambito della valutazione equitativa compiuta ai fini del ristoro del danno da lucro cessante e nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo consistente tra l'illecito e il suo risarcimento, "può
tenersi conto (...) del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta,
calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via
rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure calcolando indici medi di svalutazione".
Di conseguenza secondo l'ormai consolidato orientamento della corte di cassazione la base sulla quale operare il calcolo può essere determinata seguendo due procedimenti.
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 30 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Il primo procedimento postula la devalutazione della somma determinata in sede decisione al momento del fatto (operazione che si determina dividendo l'importo stabilito in sentenza per il coefficiente mensile elaborato mensilmente dall'Istat per la rivalutazione dei crediti, indice per il calcolo del costo della vita per operai ed impiegati al metto dei tabacchi cd FIOI) ottenendo così la somma che sarebbe spettata se il risarcimento fosse la conversione da obbligazione di valore a quella di valuta fosse avvenuta il giorno del fatto illecito.
Una volta determinato tale valore deve essere operato un calcolo anno per anno dovendosi calcolare gli interessi semplici (vale a dire che non si sommano sul capitale per produrre ulteriori interessi) sulla somma spettante anno per anno maggiorata, ogni anno dell'importo corrispondete alla rivalutazione monetaria relativa all'anno precedente.
L'altro metodo consente di operare sulla base di valori medi, assumendo a base del calcolo del maggior danno il capitale nel suo valore medio tra la data iniziale (quella del fatto) e quella finale (data della decisione), tenendo conto degli indici medi di svalutazione del periodo, pubblicati dall'ISTAT, vale a dire sommando il valore determinato in sentenza alla somma stessa devalutata al momento del fatto illecito,
dividendo il risultato per due.
Quanto alla prova e alla liquidazione di tale danno, è stato ritenuto che si possa far riferimento, in via presuntiva, alle usuali modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane, e cioè ai rendimenti medi derivanti da investimenti in titoli di Stato -
BOT, CCT, BTP (v. per riferimenti: SS.UU. 5/4/1986 n. 2368) o in alternativa al solo rendimento dei Buoni del Tesoro ad un anno. Tra il rendimento dei Titoli di Stato e gli interessi legale, deve essere utilizzato il tasso superiore (alla luce delle recenti indicazione delle Sezioni Unite della corte di Cassazione 16 luglio 2008 n. 19499) tra i
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 31 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
due indicati (1,67% quale rendimento medio nel periodo dei titoli di Stato a fronte dello
0,75% della media dell'interesse legale) per calcolare il danno da lucro cessante sul capitale alla data del fatto, come devalutato, per la svalutazione medio tempore verificatasi, in base al relativo indice medio del periodo.
Calcolo in favore di Parte_3
Nel caso di specie occorre procedere alla determinazione del maggior danno in relazione all'incidente avvenuto il giorno 19 gennaio 2019 e la decisione, che è pronunziata il giorno 19 giugno 2025, che riconosce un risarcimento di euro 38.675,65 e che il 13
novembre 2019 risulta essere stata corrisposta la somma di euro 7.000 complessivi da considerarsi quale acconto.
In questo caso il calcolo del maggior danno deve essere effettuato tenendo conto del fatto che il capitale dovuto si è ridotto per effetto del versamento della somma di euro
7.000 percepita nel 2019.
Di conseguenza l'importo di euro 38.675,65, ridotto ad euro 11.602.69 per effetto del concorso di colpa riconosciuto a carico dell'attore nella misura del 70%. devalutato alla data del giorno 19 gennaio 2019 equivale a € 54.853,72 facendo applicazione del coefficiente Istat per la trasformazione di una somma rilevato al marzo 2025, ultimo disponibile al momento della sentenza, pari a 1,187 (11.602,69 : 1,187 = 9.774,80)
epoca del fatto, mentre l'importo del capitale medio da utilizzare quale base di calcolo è
pari a € 10.688,75 determinata sommando la somma determinata in sentenza con quella devalutata al 16/1/2019 e dividendo il totale per 2 [(11.902,69 + 9.774,80): 2] =
10.688,75. Su tale ultima somma vanno, quindi, corrisposti, per i giorni intercorsi tra il dì
del sinistro fino alla data della corresponsione dell'acconto alla data del 13 novembre
2019, interessi al tasso annuo dello 0,74%, determinato sulla media del rendimento dei titoli di Stato (BOT, CCT e BTP) per il medesimo periodo come rilevata dall'esame dei RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 32 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
bollettini trimestrali del debito pubblico editi dal Ministero dell'economia e finanze e visibili attraverso il sito del Ministero medesimo.
Di conseguenza devono essere liquidati, in via equitativa e con i criteri indicati, € 68,06=,
così ricavati: capitale medio dovuto nel periodo rivalutato secondo gli indici medi del periodo (€ 10.688,75=) * numero di giorni intercorsi tra fatto e l'acconto (258) * tasso di interesse giornaliero applicato (0,78%/365). In totale, l'importo da liquidare a titolo di maggior danno ammonterà ad euro 68,06.
Occorre, quindi, determinare l'importo del maggior danno spettante per il periodo compreso tra il versamento dell'acconto e la data della presente sentenza.
Come si è detto il 13 novembre 2019 è stato versato l'acconto di euro 7.000 di guisa che l'importo ancora dovuto all'epoca equivaleva ad euro 2.783,13. L'importo del capitale medio da utilizzare quale base di calcolo è pari a € 3.041,95 determinata sommando la somma determinata in sentenza devalutata al 13 novembre 2019 detratto l'importo percepito a titolo di acconto alla somma dovuta in sentenza ridotta dell'importo dell'acconto
. alla somma rivalutata alla data della presente decisione e dividendo il totale per 2 [
(3.330,79+2.783,13):2] = 3.041,95. Su tale ultima somma vanno, quindi, corrisposti, per i giorni intercorsi tra il giorno di corresponsione dell'acconto, 13 novembre 2019, fino alla data della presente sentenza, 19 giugno 2019, interessi al tasso annuo dello 1,67%,
determinato sulla media del rendimento dei titoli di Stato (BOT, CCT e BTP) per il medesimo periodo come rilevata dall'esame dei bollettini trimestrali del debito pubblico editi dal Ministero dell'economia e finanze e visibili attraverso il sito del Ministero
medesimo.
Di conseguenza devono essere liquidati, in via equitativa e con i criteri indicati, ulteriori €
2.284,48= per tale periodo, così ricavati: capitale medio dovuto nel periodo rivalutato secondo gli indici medi del periodo (€ 3.041,95=) * numero di giorni intercorsi tra acconto e
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 33 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
decisione (2.044) * tasso di interesse giornaliero applicato (1,67%/365). In totale, l'importo totale da liquidare a titolo di maggior danno ammonterà ad euro 284,48.
In conclusione, a titolo di risarcimento, tenuto conto dell'acconto percepito, del concorso di colpa riconosciuto e del maggior danno calcolato come sopra, è ancora dovuta la somma complessiva di euro 3.653,34.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Le spese di CTU
solo liquidate in euro 650, pari all'acconto.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti della società e Pt_3 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
[...]
Dichiara che l'incidente è avvenuto per il concorso di colpa dei due conducenti nella misura del 70% l'attore e del 30% il convenuto Controparte_3
condanna la società e in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
solido tra loro, a pagare a la somma complessiva di euro 3.653,34, già Parte_3
detratto l'acconto percepito ed ad oggi rivalutato, considerato il maggior danno da ritardo calcolato come in motivazione ed il concorso di colpa.
Condanna la società e in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
solido, a rimborsare a le spese del presente grado di giudizio, spese che Parte_3
liquida in euro 3.414, comprensive di euro 650 per onorari di CTU, di cui euro 2.500 per gli onorari delle fasi di giudizio, euro 264 per spese, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%, somma distratta in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, in data 19 giugno 2025.
Il Giudice
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 34 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
(TO LE)
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 35 di 35 G.U. TO LE
TO LE 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. Sez. II, 1 ottobre 2013, n. 22429.
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 29 di 35 G.U. TO LE
TO LE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE TO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2006 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 27 marzo 2025 sulle conclusioni precisate come in atti e vertente tra
TRA
(cf ), elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 C.F._1
Lungotevere Flamino n. 22 presso lo studio dell'avv. Pietro Di Tosto che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato all'atto di citazione depositato telematicamente.
ATTORE
E
(cf ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6 presso lo studio dell'avv.
Carlo Ganini che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in atti conferita per atto di , notaio in Milano, in data 25 luglio 2017 rep. 3999 racc. 2141 Persona_1
CONVENUTA
E
(cf ), elettivamente domiciliato in Roma, Controparte_2 C.F._2
Piazzale delle Belle Arti n. 6 presso lo studio dell'avv. Carlo Ganini che lo rappresenta e TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
difende giusta procura alle liti apposta sull'atto di citazione epr integrazione del contraddittorio
CHIAMATO IN CAUSA
E
(cf , elettivamente domiciliato in Roma, Controparte_3 C.F._3
Piazzale delle Belle Arti n. 6 presso lo studio dell'avv. Carlo Ganini che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta sull'atto di citazione epr integrazione del contraddittorio
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni da incidente stradale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore ha convenuto innanzi al Tribunale di
Roma la società e rispettivamente società che Controparte_1 Controparte_4
assicurava il veicolo Volkswagen Golf targato EL246VS e proprietario conducente del veicol stesso chiedendo l'accertamento della responsabilità del sinistro in capo al convenuto in relazione al sinistro avvenuto il 19 gennaio 2019 e per vederli condannare al risarcimento dei danni subiti.
A sostegno della domanda ha dedotto che il 19 gennaio 2019, verso le ore 10, stava percorrendo a bordo del motociclo Suzuki GSXR targato CM65330 via di Vernicino in direzione via Tuscolana, quando il veicolo Volkswagen targato EL246VS, che procedeva in senso opposto dovendo svoltare in via del Torraccio gli aveva taglaiato la strada e lo aveva urtato fgacendolo cadere.
I danni subiti dal motociclo erano stati risarciti dalla Assicurazione che garantiva il motoveicolo mentre per le lesioni subite avvea richiesto il risaricmento alla società
convenuta che lo aveva sottoposto a visita inviando la somma di euro 7.000 sulla base di
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 2 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
una corresponsabilità nella causazione dell'incidente in misura del 70%, somma che era stata trattenuta a titolo di acconto.
Previo esperimento senza esito della negoziazione assistita, ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento integrale del danno subito.
Si è costituita la società contestando la ricostruzione operata Controparte_1
dall'attore in relazione alle modalità di verificazione dell'incidente evidenziando come l'attore non avesse fornito alcuna prova di tali modalità
Ha contesto che il veicolo assicurato avesse effettuato una svolta a sinistra senza azionare l'indicatore direzione senza dare all'attore la precedenza ed in particolare che fosse stato il veicolo ad urtare il motoveicolo determinandone la caduta.
Il verbale redatto dalla Polizia Municipale aveva dato atto di quanto dichiarato dal conducente del veicolo assicurato ed in particolare che si era accostato per svoltare a sinistra con la freccia in funzione e si era arrestato vedendo arrivare il motociclo che, però,
aveva perso il controllo ed era caduto immettendosi nell'area dell'incrocio. Il conducente ed il motociclo dopo la caduta erano andati ad urtare la parte anteriore del veicolo fermo ed il motociclo aveva proseguito fermandosi a distanza sulla corsia di marcia dell'attore, a conferma della velocità non adeguata allo stato dei luoghi tenuta dell'attore, essendovi un incrocio precedente, nel senso di marcia dell'attore, da una curva..
Tale ricostruzione dell'incidente aveva trovato conferma nei riscontri trovati sull'asfalto dalla
Polizia Municipale che aveva riscontrato la presenza di traccia di frenata e le tracce di incisione lasciate dal motoveicolo prima di raggiungere il veicolo che era fermo alla distanza di una trentina di metri dall'inizio della frenata, motoveicolo che si era fermato molto più avanti rispetto al veicolo Golf.
Sempre la Polizia Municipale aveva dato atto di aver trovato il veicolo Golf fermo con l'angolo sinistro oltre la linea di mezzeria di circa 60 centimetri.
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 3 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Di conseguenza l'incidente doveva ritenersi determinato dalla condotta colposa dell'attore che malgrado che l'asfalto fosse bagnato per pioggia, che vi fosse una curva prima di arrivare all'incrocio, che dovesse attraversare l'incrocio e che si fosse immesso nello stesso ad una velocità tale che il motoveicolo si era fermato da una distanza di una settantina di metri più avanti rispetto al veicolo Golf malgrado la frenata, di cui era stata trovata una traccia estesa per 8 metri e l'urto contro la parte anteriore sinistra del veicolo.
Ha dedotto, in contrasto con quanto rilevato dalla Polizia Municipale che il veicolo Golf si era arrestato all'interno della proprie corsia di marcia.
IN ogni caso non configurabile era la responsabilità esclusiva del conducnete del veicolo assicurato non avendo l'attore fornito la prova della correttezza della propria condotta di guida ed ha ricordato che era stata corrisposta una somma sul presupposto della responsabilità concorsuale nella misura del 70% a carico dell'attore e del 30% a carico del conducente del veicolo assicurato.
Ha contestato la misura del danno del quale era stato richiesto il risarcimento.
Si è costituito evidenziando di non essere il proprietario del veicolo e Controparte_3
che di conseguenza nel giudizio in contraddittorio non era integro mancando il proprietario,
litisconsorte necessario.
Nel merito ha dedotto la mancata prova da parte dell'attore delle modalità di verificazione dell'incidente e della correttezza della condotta di guida da parte dello stesso.
Ha contesto che il veicolo assicurato avesse effettuato una svolta a sinistra senza azionare l'indicatore direzione senza dare all'attore la precedenza ed in particolare che fosse stato il veicolo ad urtare il motoveicolo determinandone la caduta.
Il verbale redatto dalla Polizia Municipale aveva dato atto di quanto dichiarato dal conducente del veicolo assicurato ed in particolare che si era accostatpo per svoltare a sinistra con la freccia in funzione e si era arrestato vedendo arrivare il motociclo che, però,
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 4 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
aveva perso il controllo ed era caduto immettendosi nell'area dell'incrocio. Il conducente ed il motociclo dopo la caduta erano andati ad urtare la parte anteriore del veicolo fermo ed il motociclo aveva proseguito fermandosi a distanza sulla corsia di marcia dell'attore, a conferma della velocità non adeguata allo stato dei luoghi tenuta dell'attore, essendovi un incrocio precedente, nel senso di marcia dell'attore, da una curva..
Tale ricostruzione dell'incidente aveva trovato conferma nei riscontri trovati sull'asfalto dalla
Polizia Municipale che aveva riscontrato la presenza di traccia di frenata e le tracce di incisione lasciate dal motoveicolo prima di raggiungere il veicolo che era fermo alla distanza di una trentina di metri dall'inizio della frenata, motoveicolo che si era fermato molto più avanti rispetto al veicolo Golf.
Sempre la Polizia Municipale aveva dato atto di aver trovato il veicolo Golf fermo con l'angolo sinistro oltre la linea di mezzeria di circa 60 centimetri.
Di conseguenza l'incidente doveva ritenersi determinato dalla condotta colposa dell'attore che malgrado che l'asfalto fosse bagnato per pioggia, che vi fosse una curva che dovesse attraversare l'incrocio si fosse immesso nello stesso ad una velocità tale che il motoveicolo si era fermato da una distanza di una settantina di metri più avanti rispetto al veicolo Golf
malgrado la frenata, di cui era stata trovata una traccia estesa per 8 metri e l'urto contro la parte anteriore sinistra del veicolo.
In ogni caso non configurabile era la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo assicurato non avendo l'attore fornito la prova della correttezza della propria condotta di guida ed ha ricordato che era stata corrisposta una somma sul presupposto della responsabilità concorsuale nella misura del 70% a carico dell'attore e del 30% a carico del conducente del veicolo assicurato.
Ha contestato la misura del danno del quale era stato richiesto il risarcimento.
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 5 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Disposta la integrazione del contraddittorio con il proprietario del veicolo Golf, si è costituito deducendo la mancata prova da parte dell'attore delle modalità di Controparte_2
verificazione dell'incidente e della correttezza della condotta di guida da parte dello stesso.
Ha contesto che il veicolo assicurato avesse effettuato una svolta a sinistra senza azionare l'indicatore direzione senza dare all'attore la precedenza ed in particolare che fosse stato il veicolo ad urtare il motoveicolo determinandone la caduta.
Il verbale redatto dalla Polizia Municipale aveva dato atto di quanto dichiarato dal conducente del veicolo assicurato ed in particolare che si era accostato per svoltare a sinistra con la freccia in funzione e si era arrestato vedendo arrivare il motociclo che, però,
aveva perso il controllo ed era caduto immettendosi nell'area dell'incrocio. Il conducente ed il motociclo dopo la caduta erano andati ad urtare la parte anteriore del veicolo fermo ed il motociclo aveva proseguito fermandosi a distanza sulla corsia di marcia dell'attore, a conferma della velocità non adeguata allo stato dei luoghi tenuta dell'attore, essendovi un incrocio precedente, nel senso di marcia dell'attore, da una curva..
Tale ricostruzione dell'incidente aveva trovato conferma nei riscontri trovati sull'asfalto dalla
Polizia Municipale che aveva riscontrato la presenza di traccia di frenata e le tracce di incisione lasciate dal motoveicolo prima di raggiungere il veicolo che era fermo alla distanza di una trentina di metri dall'inizio della frenata, motoveicolo che si era fermato molto più avanti rispetto al veicolo Golf.
Sempre la Polizia Municipale aveva dato atto di aver trovato il veicolo Golf fermo con l'angolo sinistro oltre la linea di mezzeria di circa 60 centimetri.
Di conseguenza l'incidente doveva ritenersi determinato dalla condotta colposa dell'attore che malgrado che l'asfalto fosse bagnato per pioggia, che vi fosse una curva che dovesse attraversare l'incrocio si fosse immesso nello stesso ad una velocità tale che il motoveicolo si era fermato da una distanza di una settantina di metri più avanti rispetto al veicolo Golf
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 6 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
malgrado la frenata, di cui era stata trovata una traccia estesa per 8 metri e l'urto contro la parte anteriore sinistra del veicolo.
In ogni caso non configurabile era la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo assicurato non avendo l'attore fornito la prova della correttezza della propria condotta di guida ed ha ricordato che era stata corrisposta una somma sul presupposto della responsabilità concorsuale nella misura del 70% a carico dell'attore e del 30% a carico del conducente del veicolo assicurato.
Ha contestato la misura del danno del quale era stato richiesto il risarcimento.
Raccolto l'interrogatorio formale dell'attore e di ed escussi due testi, di Controparte_3
cui uno sentto dalla Polizia Municipale sul posto, espletata una consulenza tecnico medico legale sulla persona dell'attore, la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 27
marzo 2025 sulle conclusioni precisate come in atti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda la ricostruzione della dinamica del sinistro in atti è presente la relazione redatta dalla Polizia Municipale giunta sul posto a distanza di circa 45 minuti dal sinistro.
IL verbale ha dato atto che il veicolo del convenuto al loro arrivo non era stato rimosso,
circostanza confermata dal teste rinvenuto sul posto mentre il motociclo era stato rialzato e posto sul marciapiede nei pressi del punto in cui si era fermato.
Relativamente al motociclo dopo il contatto con la parte anteriore sinistra del veicolo Golf è
stata riscontrata una striscia oleosa che arriva circa una ottantina di metri più avanti rispetto al veicolo Golf ove venne trovata anche una pozza d'olio.
Sulla corsia di marcia del motoveicolo la Polizia Municipale ha riscontrato la presenza di una traccia di franata obliqua verso destra che inizia prima dell'incrocio con via del
Torraccio – ad una distanza di circa 32 metri dal punto in cui era fermo il veicolo Golf -
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 7 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
seguita da tracce di incisione lasciate sull'asfalto dal motoveicolo – che iniziano ad una distanza di 21,80 metri dal punto il cui era fermo il veicolo Golf -.
Dopo il contatto con il veicolo Golf il verbale indica la presenza di una leggera traccia di incisione con tracce dì olio che si estendono per m 79,50.
Sul veicolo Golf venne riscontrata la presenza della rottura della mascherina anteriore in corrispondenza dello stemma della , abrasioni sul paraurti sul lato anteriore CP_5
con tracce di vernice celeste riconducibili al motociclo e distacco parziale della modanatura in plastica sottostante al paraurti.
Il danno sulla parte anteriore sinistra conferma il contatto tra il motoveicolo in fase di scivolamento sull'asfalto e la vettura che si trovava in posizion obliqua verso sinistra con l'angolo anteriore sinistro che invadeva per sessanta centimetri la opposta corsia come chiarito dal grafico allegato al verbale.
Nel corso dell'intervento la Polizia Municipale ha raccolto la deposizione di il Tes_1
quale ha indicato di non aver visto le fasi iniziali del sinistro in quanto qando era uscito dalla curva che impediva la visuale aveva visto il motociclo che svivolava sull'asfalto all'interno della propria corsia di marcia. Raggiunto l'incrocio con via del Torraccio aveva visto l'attore sdraiato davanti alla Golf che si trovava nel punto ove era stato rinvenuto dalla
Polizia Municipale al momento dell'arrivo. Si era fermato per prestare soccorso ed insieme a lui vi era un altro ragazzo che aveva rimesso in piedi la moto, aveva tolto il casco all'attore e poi, dopo avergli messo un asciugamano sotto la testa, era andato via.
Nel corso del giudizio è stata raccolta la dichiarazione resa dall'attore in sede di interrogatorio formale il quale ha riferito che stava procedendo ad una velocità di 50-60
Km/h quando aveva visto una vettura che gli tagliava la strada. Istintivamente aveva frenato e la moto aveva sbandato ed era caduto ed era andato ad urtare il paraurti della vettura mente il motoveicolo aveva proseguito oltre la macchina.
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 8 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
E' stato sentito il qual ha ribadito di aver attivato l'indicatore direzionale Controparte_3
ed era fermo in attesa di svoltare quando aveva visto uscire dalla curva il motoveicolo che procedeva a velocità sostenuta. Il conducente aveva perso il controllo del motoveicolo ed era caduto ed avevano scarrocciato per molti metri prima di urtare la parte anteriore del suo veicolo fermo ed ha dichiarato di non ricordare se il suo veicolo avesse o meno superato la linea di mezzeria.
E' stato sentito come teste che aveva già reso deposizione alla Polizia Tes_2
Municipale il quale ha riferito di non aver assistito all'incidente aveva visto l'attore quando era già mente il motoiveicolo si era fermato più avanti. Ha indicato, a differenza di quanto riferito alla Polizia Municipale, che si erano fermate più persone e che la persona che aveva tolto il casco all'attore era diversa da quella che aveva rialzato il motoveicolo Ha
confermato che l'asfalto era bagnato e che il tempo era coperto, circostanza indicata anche dalla Polizia Municipale che ha anche indicato che la visibilità era buona.
E' stato sentito il teste il quale ha riferito che con la sua moto seguiva Testimone_3
quella dell'attore ed ha riferito di aver visto il veicolo Golf fare una manovra di svolta a sinistra senza azionare la freccia. L'auto aveva invaso la corsia dell'attore che aveva frenato ed il motoveicolo aveva iniziato a sbandare e la moto aveva scarrocciato per diversi metri mentre l'attore lasciata la moto era finito sotto il veicolo. Non si era avvicinato subito all'attore, perché scosso per gli incidenti subiti in precedenza. Do un po' si era avvicinato ma aveva preferito allontanarsi subito dopo aver lasciato le sue generalità
all'attore, a terra di fronte alla macchina. Ha precisato che si trovava ad una distanza di
70/90 metri dal motoveicolo dell'attore ed il veicolo Golf si era fermato all'interno della corsia di pertinenza dell'attore e non ha ricordato che sulla strada vi fosse una curva e che aveva visto la moto frenare, sbandare e cadere e non è stato in grado di indicare se contro la vettura avesse urtato il conducente della moto o solo la moto.
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 9 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Osserva il giudicante come la deposizione del teste non sia particolarmente creditile abendo indicato di trovarsi a distanza di 70/90 metri dall'incrocio con via del Torraccio e di aver visto il veicolo Golf che iniziava la svota a sinistra oltre l'incrocio senza far uso della freccia direzionale. Inoltre dopo aver visto l'attore ed il motociclo cadere e sbandare ma non aveva visto se contro il veicolo avesse urtato il conducente o il motociclo, risultando tale ultima circostanza da quanto rilevato dalla Polizia Municipale che ha rilevato la presenza di vernice azzurra del motociclo sulla parte a anteriore sinistra del veicolo Golf.
Ha indicato che non si era avvicinato per soccorrere l'attore ma si era avvicinato solo peer lasciargli le sue generalità.
Tuttavia, nella dichiarazione resa dall'attore circa due mesi dopo alla Polizia Municipale ha riferito che si erano fermate più persone per soccorrerlo e, se ve ne fosse stata la necessità, avrebbe cercato di reperirle, senza fornire la generalità del teste che ha affermato di avergli lasciato prima di andare via.
In ogni caso è risultato pacifico che il veicolo Golf aveva iniziato la manovra di svolta ed aveva invaso la opposta corsia di marcia, invadendola per un massimo di sessanta centimetri e che l'attore aveva visto la manovra ben prima dell'inizio della frenata,
quantomeno dello spazio percorso nel tempo psicotecnico di reazione.
L'attore in sede di interrogatorio formale ha indicato che procedeva ad una velocità di
50/60 km/h e quindi nel tempo di un secondo a tale velocità avrebbe percorso un ulteriore spazio di 14-16 metri.
Di conseguenza l'attore avrebbe visto la manovra di invasione di una parte della sua corsia di marcia ad una distanza di una cinquantina di metri ed a 32/33 metri aveva iniziato la frenata.
Al riguarda occorre tenere presente che secondo il prontuario della Polizia della strada un motoveicolo che procede tra 50/60 km/h si arresta in 15/21 metri. Tenendo conto della
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 10 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
riduzione della capacità frenante connessa con il fondo bagnato con una frenata normale il motoveicolo avrebbe avuto la possibilità di fermarsi in uno spazio compreso tra i 20 ed i 28
metri, meno dello spazio esistente tra l'inizio della traccia di frenata e la posizione del veicolo pari a 32/33 metri.
Di conseguenza non vi è dubbio che la caduta è stata determinata da un controllo non adeguato del motoveicolo.
D'altra parte occorre considerare che il motoveicolo con una frenata di sei metri aveva ridotto la sua velocità di almeno venti km/h che il motoveicolo dopo la frenata aveva percorso strusciando e lasciando tracce di incisione sull'asfalto 26 metri, per poi percorrerne alti circa 80 dopo il contatto con la parte anteriore del veicolo Colf,
comportamento che appare contrastare insanabilmente con in motociclo che procedesse dopo la frenata ad una velocità di 30/40 km/h.
Risulta, quindi evidente che il motoveicolo procedeva ad una velocità superiore a quella di
50/60 km/h dichiarata, velocità in ogni caso non adeguata allo stato dei luoghi considerando la presenza di un incrocio presegnalato con segnaletica orizzontale come indicato dalla Polizia Municipale, e con il fondo della strada bagnato per la pioggia caduta in precedenza, dovendo, in questi casi, essere ridotta la velocità rispetto a quella massima consentita di 50 km/h che postula un strada senza incroci e con il fondo strale asciutto.
Ritiene il giudicante che il conducente del veicolo Golf doveva arrestarsi prima di invadere,
peraltro solo per una piccola parte, la opposta corsia di marcia tenendo contro delle limitate dimensioni della strada, anche tenendo conto di quanto indicato dalla Polizia
Municipale in ordine alla sostanziale non visibilità della linea di mezzeria, mentre il conducente del motoveicolo doveva procedere a velocità assai più contenuta nell'avvicinarsi all'incrocio presegnalato e doveva essere in grado di controllare la frenata
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 11 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
ed il motociclo, considerando le condizioni del fondo stradale ed il fatto che il veicolo Golf
si era arrestato sia pure invadendo una piccola parte della sua corsia di marcia.
Valutate le rispettive responsabilità ritiene il giudicante che debba essere attribuito all'attore il 70% di responsabilità nella causazione dell0incidente, mentre debba esser ascritta al convenuto il restante 30%.
Per quanto riguarda la domanda proposta dall'attore deve essere riconosciuto il risarcimento del danno biologico conseguente ai postumi permanenti conseguiti alle lesioni subite per effetto dell'incidente, il danno da incapacità biologica temporanea, il danno morale ed il danno patrimoniale ove provati.
Per quanto riguarda il danno biologico osserva il giudicante che la categoria unitaria del danno non patrimoniale comprende sia il danno biologico - inteso come lesione all'integrità
psico-fisica della persona che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, direttamente conseguenza della lesione stessa, come lo stesso dolore transeunte per il periodo necessario per la guarigione e la stabilizzazione dei postumi, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito - sia il danno morale - inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione - come specificamente indicato dal legislatore negli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni e come espressamente ormai riconosciuto anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità,
che ribadisce la “costante, duplice essenza del danno alla persona: la sofferenza interiore;
le dinamiche relazionali di una vita che cambia (...) Restano così efficacemente scolpiti i due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore e/o la significativa alterazione della vita quotidiana (cfr. Cassazione 901/18, Cassazione n. 7513/2018, Cassazione n.
9196/18, Cassazione n. 10912/18, Cassazione n. 13770/18 e da ultimo Cassazione Sez.
III, 31 gennaio 2019, n. 2788; Cassazione Sez. VI-III, ord 19 febbraio 2019, n. 4878 – vedi
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 12 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
anche Cass. Sez. III, 3 marzo 2023, n. 6444 secondo la quale in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale
(trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può
rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale,
alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria)
tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale e Cass. Sez. III, 21 marzo 2022, n. 9006 secondo cui il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è
insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico. (In
applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che,
nel liquidare il danno non patrimoniale subito dalla vittima di un incidente stradale sulla base delle Tabelle di Milano del 2018, aveva negato il riconoscimento del danno morale quale autonoma voce di pregiudizio, ritenendo che la considerazione della sofferenza interiore patita dal danneggiato potesse incidere unicamente sulla personalizzazione del risarcimento del danno biologico)..).
Ciò posto, va ulteriormente premesso che le tabelle romane sono applicate per la liquidazione dei danni conseguenti a lesioni da sinistro stradale, da esercizio della caccia e da responsabilità sanitaria limitatamente alle lesioni superiori al 9% (dovendosi per le c.d. micropermanenti adottare le tabelle legislative di cui all'art. 139 cod. ass. sino a
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 13 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
quando non verranno adottate le tabelle previste dall'art. 138 cod. ass. anche per la macropermanenti), le medesime tabelle romane si applicano in ogni altro caso di lesioni a prescindere dalla entità percentuale delle stesse e quindi anche nel range dall'1 al 9%.
Per quanto riguarda il valore del c.d. punto base, sulla scorta di tutte le considerazioni sin qui svolte, si è ritenuto equo attribuire, in funzione risarcitoria, il valore di euro 1.392,51 ad una limitazione incidente nella misura dell'uno per cento sulla complessiva validità psico-
fisica di una persona nella fascia di età fino a 1 anno, apportando a detto parametro di partenza una serie di correzioni (in base a coefficienti predeterminati, frutto di un pluriennale lavoro di elaborazione giurisprudenziale) in modo da tenere conto della percentuale di invalidità e dell'età.
Quanto alla metodologia, nelle Tabelle di Roma il valore del primo punto di I.P. costituisce il valore monetario della sola componente biologica- dinamico relazionale del danno non patrimoniale.
La tabella non comprende, invece, la componente morale soggettiva per la liquidazione della quale il Tribunale di Roma aveva introdotto «fasce di oscillazione» che attribuiscano un aumento dell'importo del 12,5% per il danno morale fino al 10% e del 20% per lo scaglione dall'11 al 20% ed un aumento pari al 5% per ogni fascia di dieci punti di danno biologico, a decorrere dal 21% maggiorabile o diminuibile fino al 50% in funzione delle condizioni del caso.
Nelle tabella adottata per l'anno 2023 si è ritenuto di dover dare piena applicazione al principio contenuto nell'articolo 138 del codice delle assicurazioni prevedendo la determinazione dell'importo tabellare del danno mortale soggettivo con un importo predeterminato per ciascun punto di danno biologico prevedendo un range di oscillazione,
in riduzione o in incremento, in funzione della prova in concreto fornita in relazione a tale danno.
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 14 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Si è, infatti, sempre ritenuto di dover rifuggire qualsiasi automatismo nel riconoscimento di una posta risarcitoria relativa al danno morale come se, provato il danno biologico, questo non necessitasse di accertamento. Occorre, invece, prima accertare, avvalendosi di ogni mezzo di prova, e dunque anche in via presuntiva, il pregiudizio morale subito, attraverso l'individuazione delle ripercussioni negative sul valore uomo, allegando i fatti dai quali emerge la sofferenza morale di chi ne chiede il ristoro, e, ove provato, procedere alla sua liquidazione eventualmente adottando un metodo percentuale rispetto al danno biologico come parametro equitativo
Quanto alla liquidazione della componente “morale” del danno non patrimoniale si è consci del fatto che, come la Corte di legittimità ha avuto modo di ricordare, nella quantificazione del danno morale la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale (quale massima espressione delle dignità umana,
desumibile dall'articolo 2 della Costituzione in relazione all'articolo 1 della Carta di Nizza
contenuta nel trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190), deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota proporzionale al danno alla salute (cfr Cass. Sez, III, 10 marzo 2010,n. 5770).
Si è, tuttavia, ritenuto di dover individuare un parametro di riferimento generale al fine di consentire, nella determinazione dell'importo che meglio corrisponde alle specifiche caratteristiche del caso concreto, un adeguato esercizio del potere equitativo di determinazione dell'importo consentendo così di ricostruire l'iter logico attraverso il quale -
anche diversi giudici - sono giunti alla determinazione del relativo importo e di allontanare il rischio che ogni liquidazione segua criteri propri.
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 15 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Tale soluzione, inoltre, risponde anche all'esigenza generalmente avvertita di rendere in qualche modo ragionevolmente prevedibile la decisione del giudice al fine di consentire il funzionamento dei sistemi di definizione precontenziosa dei conflitti.
Va, peraltro, tenuto conto che detto parametro è destinato a trovare applicazione unicamente laddove sia presente una lesione della integrità psicofisica, non invece negli altri casi di lesione di altri diritti inviolabili quale il pregiudizio all'onore - o in tutti quei casi in cui non essendovi un danno biologico non è neppure astrattamente ipotizzabile tale parametro.
La liquidazione secondo il criterio del punto variabile è stata ritenuta dalla Corte di cassazione (v, Cassazione sez. III, 15 ottobre 2015, n. 20895) idonea quale parametro di riferimento per una liquidazione equa, purché tale valutazione standardizzata venga poi adeguata al caso concreto. Si è affermato, infatti, che il giudice di merito può adottare criteri predeterminati e standardizzati come quelli tabellari «purché ciò attui in modo flessibile, tenendo conto della specificità della concreta situazione, la quale richiama una esigenza di personalizzazione e di adeguamento del valore medio del punto al caso specifico, tale attività rappresentando la condizione per un effettivo, e perciò motivato,
esercizio del potere di valutazione equitativa in relazione al complesso di attitudini sviluppate o prevedibili, di cui la menomazione dell'integrità psico-fisica priverà in futuro la persona» (in tal senso Cassazione n. 6023 del 24/04/2001, ma ancor prima Cassazione n.
4852 del 19/05/1999).
Tale principio ha trovato ulteriore conferma nella giurisprudenza della corte di cassazione che ha ricordato, nel ritenere le tabelle per la valutazione del danno parentale adottate dall'Osservatorio di Milano errate proprio perché non basate su un sistema di valutazione basato sulla attribuzione di punteggi per valutare la situazione al fine del risarcimento, in quanto solo in questo modo è possibile rendere conoscibile quanto ciascun elemento
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 16 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
considerato ha inciso nella valutazione economica contenuta nella decisione, favorendo anche la prevedibilità della decisione del giudice. La Corte di cassazione, infatti, ha affermato il principio che in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda,
oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali,
indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. Sez. III, 29 settembre 2021, n. 26300),
con ciò escludendo che le tabelle elaborate dall'Osservatorio di Milano ed adottate dal
Tribunale di Milano fossero strutturate in modo tale da consentire di conoscere i parametri ai quali il giudice si sarebbe attenuto nella liquidazione del danno in assenza di situazioni eccezionali.
È ormai principio consolidato, dunque, quello secondo il quale la liquidazione del danno alla salute deve soddisfare tre requisiti fondamentali, e cioè:
(a) deve essere integrale: cioè rappresentare una effettiva riparazione di tutte le utilità perdute dalla vittima in conseguenza dell'illecito;
(b) deve evitare duplicazioni: cioè liquidare più importi a titolo di risarcimento di pregiudizi nominalmente diversi, ma sostanzialmente identici;
(c) deve evitare sperequazioni: cioè trattare in modo analogo casi dissimili;
oppure liquidare in modo diverso danni simili.
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 17 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Di questi tre requisiti, quando la legge non detti criteri specifici di liquidazione, il giudice deve necessariamente tenere conto nella scelta del metodo equitativo che intende adottare in concreto ex art. 1226 c.c..
Occorre, dunque che il criterio in concreto adottato combini una uniformità pecuniaria di base con una certa elasticità e flessibilità, tale da adeguare la liquidazione all'effettiva incidenza della menomazione sulle attività della vita quotidiana, quando la stessa abbia caratteristiche tali da far ritenere che il pregiudizio sia in concreto diverso, e quindi maggiore o minore, rispetto al valore modale rappresentato da quello tabellare, difformità
che, come più volte ricordato dalla corte di cassazione deve essere oggetto di specifica dimostrazione, essendo evidente che un utilizzo diffuso della cd personalizzazione,
determinerebbe di conseguenza la stessa marginalità del sistema tabellare nella determinazione del risarcimento.
Il Tribunale di Roma, come già detto, aveva provveduto sin dal 1990 ad elaborare le proprie Tabelle di liquidazione del danno alla persona che potessero rispondere alle suddette esigenze, procedendo alla rilevazione della misura dei risarcimenti oggetto delle proprie decisioni al fine di determinare il valore più frequente, cd valore modale, a quale ancorare il risarcimento tabellare per ciascun punto di incapacità biologica permanente o di danno parentale. Le sezioni civili del Tribunale di Roma, coinvolte come sempre nella discussione in materia, dopo approfondito e perdurante dibattito, hanno confermato la scelta di utilizzare il proprio sistema tabellare elaborato anche nel dopo il 2011, a seguito della decisione della Corte di cassazione sulla valenza delle tabelle realizzate dal
Tribunale di Milano (Cassazione n. 12408 del 7 giugno 2011), ritenendo di non poter dare ingresso al sistema tabellare realizzato dall'Osservatorio di Milano non condividendo alcuni dei presupposti e criteri applicativi posti a base delle Tabelle di Milano continuando così
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 18 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
nell'opera di redazione e aggiornamento delle Tabelle di liquidazione del danno biologico adottate e, ovviamente, applicate dal Tribunale di Roma.
Il primo aspetto che deve essere osservato appare essere costituito dalla necessità di rivedere le tabelle adottate dal Tribunale di Milano alla luce delle leggi 24/2017 e 124/2017
che riguardano i risarcimenti del danno biologico e morale soggettivo relativi alla materia degli incidenti stradali e alle altre materie alle quali la legge ha ritenuto di applicare la medesima disciplina.
Tali questioni attengono dal 2018 non all'utilizzo del valore tabellare del punto, ma ai criteri di funzionamento della Tabella al fine dell'individuazione del risarcimento.
Di conseguenza, non è in contestazione l'utilizzazione del punto tabellare base individuato dal Tribunale di Milano, che - come si dirà in seguito - il Tribunale di Roma ha deciso di adottare modificando una parte della propria Tabella, ma la modalità di costruzione della tabella relativamente: a) all'incremento del valore del punto in considerazione;
b) alla gravità dei postumi;
c) al parametro utilizzato per la determinazione del danno morale;
d)
al criterio utilizzato per la determinazione per la personalizzazione, oltre ai criteri utilizzati per il danno parentale o il danno da morte per altra causa che appaiono contrastare l'esigenza di prevedibilità della decisione a cui si era ispirata anche la sentenza della
Cassazione del 2011 n. 12408, dovendosi intendere tale “prevedibilità” sia quale principio di garanzia per l'utenza sia in chiave di strumento per il contenimento del contenzioso esistendo dei criteri che, al di là delle specifiche situazioni del caso concreto, facilitano la definizione stragiudiziale alla quale tendevano sia la legge 990/1969 sia il successivo
Codice delle assicurazioni sia, infine, la individuazione come condizione di procedibilità
costituita dall'espletamento di una consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi di cui all'articolo 696 bin introdotta dalla legge 24/2017 per la responsabilità sanitaria,
espletamento che trova il suo fondamento proprio nella esistenza di parametri
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 19 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
ordinariamente applicabili al risarcimento, atti a consentire, una volta individuata la ragionevole misura del danno biologico, la entità del risarcimento spettante, evitando, in questo modo il ricorso alla giustizia, anche se le problematiche della responsabilità
sanitaria, che coinvolge anche altri aspetti, e rende difficile la operatività della riforma a fini deflattivi, anche in considerazione del mancato completamento della stessa a sei anni dalla sua adozione.
L'attuale formulazione dell'articolo 138 del Codice delle assicurazioni, modificato con la legge 124/2017, individua i criteri da applicare per la formazione della tabella per il calcolo del danno biologico e quelli per il calcolo del danno morale e per la personalizzazione,
salvo rimettere al Governo la individuazione del punto base e il concreto incremento del punto in funzione della gravità dei postumi, precisando la norma che il valore di ciascun punto deve essere espressione di un incremento più che proporziona le rispetto al precedente, avendo comunque fissato la norma i criteri da utilizzare e previsto che anche la misura del danno morale dovesse essere riconosciuto in relazione a ciascun punto.
La giurisprudenza di legittimità, a partire dalla sentenza 901/2018, si è orientata nel ritenere che detti criteri siano già in vigore malgrado l'Esecutivo non abbia ancora ottemperato alla emanazione della tabella con la individuazione degli specifici valori di legge («In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno esistenziale, mentre,
come confermato dall'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017, una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto, posto che la fenomenologia del pregiudizio non patrimoniale comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura,
disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 20 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto» (Cassazione sez. III, 17 gennaio
2018, n. 901; Cassazione sez. III, 20 agosto 2018, n. 20795; Cassazione sez. III, 28
settembre 2018, n. 23469), par chiaro che la mera applicazione del canone analogico –
specie in relazione ai casi per i quali trovi applicazione la norma per effetto di un espresso richiamo di legge - induca ad assegnare decisivo rilievo alla citata modifica dell'art.138 e che di tali criteri debba farsi applicazione nella costruzione delle specifiche tabelle di risarcimento dei danni.
Ritiene il Tribunale che la Tabella per la valutazione del danno biologico superiore al 9%
debba, pertanto, essere conformata ai criteri individuati dall'articolo 138 che, al momento,
prevede che la tabella dei valori economici si fondi sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità. La stessa norma prevede che il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato e, quindi, cresce in modo più
che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi.
Di conseguenza il legislatore ha chiaramente indicato che ciascun punto deve essere di valore superiore a quello precedente e che l'incremento debba essere più che proporzionale alla crescita del valore percentuale assegnato ai postumi.
La Tabella approvata dall'Osservatorio di Milano ed utilizzata dal Tribunale di Milano
appare contrastare proprio con il criterio di legge sopra enunciato. Infatti, prendendo in esame i valori dei punti base senza l'incremento per il danno morale, eliminato dall'Osservatorio Milanese proprio a seguito di altre pronunce della cassazione che avevano indicato la erroneità di un simile inserimento che rendeva automatica la attribuzione del risarcimento di tale danno in relazione alla sola verificazione del danno biologico, è possibile verificare che la Tabella milanese determina un incremento in valore assoluto di ciascun punto crescente fino al punto 33, mentre da tale punto l'incremento
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 21 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
assoluto previsto – pur in presenza di postumi sempre più gravi e devastanti per il danneggiato – diminuisce progressivamente fino a giungere ad importi difficilmente condivisibili con la importanza che il pregiudizio riveste per il singolo paziente, si pensi a titolo di esempio un soggetto al quale sia rimasta la funzionalità di un solo dito in assenza di facoltà vocali, funzionalità che tuttavia gli consente, sia pure attraverso strumenti, il contatto con la realtà circostante, che subisca un incidente che lo privi di tale funzionalità.
Una siffatta Tabella appare, inoltre, ingiustamente penalizzante nei confronti dei soggetti che hanno subito un danno biologico grave, molto grave e assoluto, mentre appare ingiustificatamente più generosa in relazione ai soggetti che hanno subito un pregiudizio inferiore.
Sotto questo aspetto non può trovare giustificazione la misura dell'incremento utilizzata dall'Osservatorio di Milano sul presupposto che la tabella utilizzata sia basata su considerazioni medico legali che ritengono che l'accrescimento della misura dei postumi in misura percentuale sia espressione di una valutazione che non attribuisce la medesima valenza ad ogni incremento percentuale. Se ciò poteva trovare un riscontro nella elaborazione medico legale che riteneva che la curva della gravità della menomazione trovasse una attenuazione nei postumi superiori all'80% in considerazione della valutazione complessiva già svolta per individuare il grado di compromissione rappresentato dall'80%, tuttavia si deve considerare che questo tipo di impostazione,
analogamente per la incapacità biologica temporanea, non risulta condivisa dalla legislazione vigente che ha, invece, indicato quale criterio un sistema di ripartizione tra i postumi minimi e quelli massimi sulla base di una scala centesimale prevedendo che in considerazione di ciascun punto debba essere riconosciuto un valore superiore a quello precedente con un rapporto incrementale più che proporzionale. Ragionevolmente dovrà
essere sottoposto a revisione il sistema di formazione del barème medico legale per
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 22 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
renderlo conforme alla esigenza indicata dal legislatore con la novella del 2017 degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni, come peraltro previsto dalla legge.
Per queste ragioni il Tribunale di Roma, pur modificando la propria Tabella di valutazione del danno biologico relativamente ai primi quaranta punti al fine di eliminare la differenza esistente con la Tabella milanese, ha ritenuto di conservare il proprio sviluppo della
Tabella stessa dai 40 punti di invalidità in poi al fine di conservare la corretta applicazione del criterio di legge che contrasta con un incremento del punto inferiore a quello assegnato al punto precedente anche da punto di vista percentuale.
Per quanto riguarda il danno morale soggettivo (cosi specificamente qualificato negli articoli 138 e 139, con ciò superando l'orientamento espresso dalle Sezioni unite del 2008
dal punto di vista classificatorio/terminologico), l'articolo 138 prevede che - al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica - la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a)
a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per singolo punto.
Di conseguenza l'incremento del danno biologico previsto a titolo di danno morale è
previsto dalla legge in relazione a ciascun punto e deve essere incrementato per ciascun punto.
Sotto questo aspetto la previsione della Tabella milanese di un incremento che parte del
25% e rimane costante per i primi 9 punti per poi crescere di un punto da 10 fino a 34 punti e rimanendo stabile da 34 punti fino a 100 nella misura del 50% appare insoddisfacente e non conforme alle prescrizioni di legge. Sembra evidente che il meccanismo elaborato nella Tabella di Milano confligga con il criterio ora enunciato, in quanto stabilisce che da 1
punto fino a 9 e poi da 34 punti fino a 100 non vi sia alcun incremento.
Inoltre appare poco convincente attribuire un risarcimento percentuale fino al 25% in presenza di 1 punto di danno biologico;
situazione per la quale la giurisprudenza della
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 23 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Corte di cassazione aveva ritenuto che non potesse essere ritenuto in re ipsa quel danno e in quella misura (cfr. Cassazione sez. III, 13 gennaio 2016, n. 339).
La disposizione normativa appare superare anche la giurisprudenza della Corte di legittimità che aveva sempre considerato che l'ulteriore danno non patrimoniale, ora danno morale soggettivo-oggettivo, non fosse in re ipsa, ma dovesse essere non solo allegato,
ma anche provato.
Sotto questo aspetto la elaborazione del tribunale di Roma, partendo del precedente criterio che individuata il risarcimento del danno morale sulla base di un range di oscillazione per fasce di danno, ha ritenuto di adeguarsi in queste tabelle al disposto legislativo ed ha predisposto una tabella che prevede un range di oscillazione del danno morale soggettivo sulla base di ciascun punto di danno biologico, sempre tenendo conto di quanto provato dal danneggiato, sia pure attraverso presunzioni, che pur sempre costituiscono prova nel sistema probatorio civile quando tratta da indizi univoci e concordanti, con la previsione di una range di oscillazione in più o in meno in relazione al valore modale costituito dal valore più frequentemente riconosciuto per tale punto di danno biologico, in considerazione del concreto atteggiarsi del pregiudizio in relazione alla prova fornita.
Per quanto riguarda la personalizzazione del danno biologico – che, come è noto, può
trovare applicazione solo in situazioni eccezionali che determinino un contesto diverso da quello medio preso in considerazione quale valore modale per la individuazione del punto
(cfr. già Cassazione sez. III, 28 novembre 2008, n. 28423, dove viene chiarito che la personalizzazione non deve essere sempre eseguita, essendo necessaria solo in presenza di situazioni di fatto che si discostano in modo apprezzabile da quelle ordinarie e le più recenti sentenza della Suprema Corte, più volte citate che ribadiscono l'eccezionalità
dell'operazione di personalizzazione) - la Tabella del Tribunale di Milano prevede un
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 24 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
meccanismo di personalizzazione all'interno di un range compreso tra il 25 ed il 50%
dell'importo determinato a titolo di danno non patrimoniale e, dunque, comprensivo anche dell'aumento per il danno morale. Laddove il criterio indicato nell'articolo 138 citato indica che «qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento».
Al di là del contrasto con la norma – visto che la Tabella milanese prevede anche la personalizzazione del danno morale che già dovrebbe essere oggetto di specifica valutazione e, quindi, già personalizzato sulla base della prova fornita per riconoscerlo - il criterio per la applicazione di tale personalizzazione appare non condivisibile contrastando con la parità di trattamento da assicurare a tutti i danneggiati. Parità di trattamento che,
trattandosi dell'adeguamento del risarcimento al caso concreto, al solo caso concreto.
La Tabella milanese, infatti, stabilisce una percentuale di aumento personalizzante fino al
50% per i danni dall'1 al 9%, mentre dal 10% fino al 34% la possibilità di personalizzazione non può eccedere una percentuale che diminuisce progressivamente in relazione a ciascun punto fino ad arrivare al 25% in corrispondenza di un danno del 34%. Dal 35% in poi, l'importo della possibile personalizzazione decresce al 25% pur in presenza di conseguenze molto più gravi.
Appare evidente che, se la personalizzazione tiene conto delle situazioni particolari che rendono il singolo fatto diverso dalla situazione ordinariamente considerata, non appare possibile trattare allo stesso modo situazioni particolari che possano riguardare danni biologici dal 34 al 100%, riservando una possibilità di personalizzazione pari al doppio per un danno biologico del solo 1%.
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 25 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Tale soluzione appare contrastare con la necessità, più volte affermata dalla Corte di cassazione, di risarcire integralmente il danno, e costituisce una chiara disparità di trattamento in favore di soggetti che abbiano subito danni meno gravi di altri soggetti che abbiano, invece, subito una compromissione di tutte le facoltà e delle estrinsecazioni della vita quotidiana.
Per la liquidazione del danno da perdita parentale la tabella milanese prevedeva, fino alla modifica operata nel 2022 a seguito delle sentenze della corte di cassazione che ne hanno affermato la erroneità una posta risarcitoria compresa tra un minimo ed un massimo per la lesione di ogni specifico rapporto parentale (es. genitore-figlio, nonno-nipote, ecc.) senza indicare, tuttavia, i criteri alla luce, dei quali il giudice avrebbe proceduto alla individuazione dell'importo tabellare concretamente da riconoscere nell'ambito del range sopra evidenziate, non essendo stato ritenuto sufficiente la mera indicazione nella relazione di accompagnamento alla Tabella predisposta dall'Osservatorio milanese nella quale si indicava che il giudice avrebbe dovuto motivare la liquidazione concretamente effettuata tenendo conto di indici quali la sopravvivenza o meno di altri congiunti nel nucleo familiare,
la convivenza o meno dei congiunti, la qualità e intensità della relazione affettiva familiare residua, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona deceduta ma, non essendo indicata la valenza attribuita a ciascuno dei suddetti criteri, la tabella non appare assolvere al compito di assicurare omogeneità e non discriminazione nel risarcimento e di consentire la prevedibilità, sia pure entro certi limiti, della entità del risarcimento che potrebbe essere riconosciuta al fine di consentire la definizione stragiudiziale delle richieste di risarcimento.
La nuova tabella adottata dall'Osservatorio milanese nel 2022 è stata predisposta a seguito di una ricognizione degli importi in concreto liquidati, segno che la elaborazione milanese precedente sul punto non aveva individuato la valenza dei singoli criteri nella
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 26 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
liquidazione finale e tiene conto dei criteri individuati dalla corte di cassazione – dei quali la tabella del Tribunale di Roma faceva uso dalla predisposizione di tale tabella - ed essendo stata ritenuta idonea, come quella romana per la liquidazione del danno, lo stato attuale della giurisprudenza della corte di cassazione non ha attribuito una specifica prevalenza ad una tabella piuttosto che ad un'altra, ove si faccia applicazione dei criteri identificati dalla cassazione.
Quanto alla liquidazione della invalidità temporanea, si è ritenuto equo, in relazione a quanto indicato per il danno biologico, determinare in euro 130,25 giornalieri l'importo dell'invalidità temporanea assoluta per l'anno 2025, e in euro 65,12 quello della temporanea relativa al 50%.
Qualora, però, il danno biologico sia compreso tra l'1 ed il 9% verranno utilizzati i parametri di cui alla legge 57/2001, come sostituiti dall'articolo 139 del decreto legislativo 209/2005 e aggiornati da ultimo con il d.m. 16 luglio 2024 a condizione che si tratti di danni derivanti dall'esercizio di professioni sanitarie, da circolazione stradale, da navigazione e dall'esercizio di attività venatoria.
Per quanto riguarda il danno permanente conseguente alle lesioni, la consulenza tecnica espletata ha accertato che, a seguito dell'incidente, l'attore ha riportato postumi conseguenti a: “ trauma fratturativo della diafisi femorale trattata con chiodo endomidollare”.
All'esame obiettivo è emersa la presenza di una cicatrice chirurgica sil versante laterale della cosia di cm 12 X 3, con una ipometria dell'arto rispetto al controlaterale,, limitazione dei movimentoi dell'anca di circa un quanrot nel movimentoi di intra ed es+tra rotazioen ,
nella flessione e nell'abduzione , escusrsione articolare del ginocchio limitata di circa un quarto con estensione limitata ai massimi gradi in via antalgica, accovacciamento limitato in via antalgicala.
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 27 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Il CTU ha ritenuto che i postumi dovessero essere valutati nella misura del 11% quale danno biologico, avendo fatto uso degli usuali criteri della medicina legale. Ha riconosciuto,
inoltre, un periodo di giorni 40 di incapacità biologica temporanea assoluta seguita da un ulteriore periodo di giorni 455al 50%.
Ha riconosciuto la complessiva spesa di euro 560,66 come utile per la guarigione.
Ritiene il giudicante che la valutazione dei CTU sia condivisibile per quanto riguarda la valutazione della misura del danno biologico e della quantificazione della incapacità
biologica temporanea dal momento che i CTU hanno fatto buon governo dei principi e criteri della medicina legale.
Per quanto riguarda la quantificazione dell'importo spettante a titolo di danno biologico a tenuto conto delle tabelle del Tribunale di Roma costruite anche sulla sulla Parte_2
base del criteri indicati nell'articolo 138 del codice della assicurazioni, essendo quelle approvate in relazione a detto articolo applicabili solo agli incidenti avvenuti nel 2025 dopo la entrata in vigore del Regolamento, ritiene il giudicante di dover liquidare, tenuto conto dell'età dell'attore al momento dell'incidente (anni 44, essendo nato il [...]) e della percentuale riconosciuta a titolo di danno biologico pari al 11%, l'importo di euro
23.582,55. A titolo di incapacità biologica temporanea, sulla base di quanto indicato facendo corretto uso dei criteri individuati dalla medicina legale, deve, invece essere riconosciuto l'importo di euro 8.781,98.
Deve essere, inoltre, riconosciuto l'importo di euro 560,66 a titolo di spese mediche sostenute per la guarigione valutate come utili anche dal CTU.
Per quanto riguarda il danno morale, considerati i principi formulati dalla corte di cassazione a partire dalla sentenza 901/2018 e della indicazione di cui all'articolo 138
ritiene il giudicante che, tenuto conto della valutazione espressa dai CTU in relazione alla importanza dei postumi riscontrati come conseguenti alle lesioni riportate nell'incidente vi
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 28 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
sia un danno morale risarcibile tenuto conto degli effetti sulla stima di sé da parte della atrie come comprovata dalla valutazione psicologica operata dai consulenti incaricati.
E, quindi, possibile liquidare in via equitativa l'importo di euro 9.490,89 applicando il coefficiente pari al 16.66% previsto dal sistema tabellare in uso presso il Tribunale di Roma
in considerazione delle particolarità del pregiudizio verificato.
Di Conseguenza deve essere riconosciuta in favore di la somma di euro Parte_3
5.179,90 somma alla quale deve essere detratto l'acconto percepito, ad oggi rivalutato, e devono essere aggiunti gli interessi a titolo di maggior danno.
Maggior danno da ritardo
La questione del risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo con il quale sia stato liquidato il risarcimento del danno subito si pone in modo diverso tra le obbligazioni di valuta e quelle di valore.
Nel caso delle obbligazioni di valuta, infatti, in caso di inadempimento il maggior danno di cui all'articolo 1224, secondo comma, cc è stato ritenuto esistente in via presuntiva durante la mora, il tasso di inflazione sia stato superiore al saggio degli interessi legali1.
Nel caso delle obbligazioni di valore, come nel caso del risarcimento del danno da fatto illecito, posto che la conversione della obbligazione da valore in valuta è determinata all'atto della sentenza.
Di conseguenza la somma che viene determinata quale risarcimento costituisce il valore aggiornato del credito alla data della decisione comprendente, ovviamente, la rivalutazione del credito stesso al fine di aggiornare l'importo al valore della moneta al momento della decisione. Tale necessità spiega anche la ragione per la quale la tabelle recanti i valori per il calcolo del risarcimento del danno sono aggiornati ogni anno del valore dell'aumento del costo della vita verificatosi nell'anno. TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Una volta così determinato l'importo del risarcimento si pone il problema del riconoscimento del maggior danno da ritardo, questione che pone due diversi problemi: il primo costituito dal parametro da utilizzare per calcolare il maggior danno ed il secondo costituito dalla necessità di individuare la base di calcolo tenuto conto che la somma determinata per il risarcimento comprende la rivalutazione al momento della decisione.
La seconda questione è stata definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 1712 del 1995. Tale sentenza, infatti, da un lato, riconosce la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Quanto al danno da lucro cessante, la Suprema Corte ha affermato che tale danno deve essere provato (anche con il ricorso a criteri presuntivi) e può essere liquidato, in via equitativa,
anche mediante l'attribuzione di interessi, la cui misura va determinata secondo le circostanze obbiettive e soggettive inerenti al pregiudizio sofferto. Quanto poi agli effetti negativi della svalutazione monetaria, la Corte ha, altresì, affermato che, nell'ambito della valutazione equitativa compiuta ai fini del ristoro del danno da lucro cessante e nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo consistente tra l'illecito e il suo risarcimento, "può
tenersi conto (...) del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta,
calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via
rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure calcolando indici medi di svalutazione".
Di conseguenza secondo l'ormai consolidato orientamento della corte di cassazione la base sulla quale operare il calcolo può essere determinata seguendo due procedimenti.
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 30 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Il primo procedimento postula la devalutazione della somma determinata in sede decisione al momento del fatto (operazione che si determina dividendo l'importo stabilito in sentenza per il coefficiente mensile elaborato mensilmente dall'Istat per la rivalutazione dei crediti, indice per il calcolo del costo della vita per operai ed impiegati al metto dei tabacchi cd FIOI) ottenendo così la somma che sarebbe spettata se il risarcimento fosse la conversione da obbligazione di valore a quella di valuta fosse avvenuta il giorno del fatto illecito.
Una volta determinato tale valore deve essere operato un calcolo anno per anno dovendosi calcolare gli interessi semplici (vale a dire che non si sommano sul capitale per produrre ulteriori interessi) sulla somma spettante anno per anno maggiorata, ogni anno dell'importo corrispondete alla rivalutazione monetaria relativa all'anno precedente.
L'altro metodo consente di operare sulla base di valori medi, assumendo a base del calcolo del maggior danno il capitale nel suo valore medio tra la data iniziale (quella del fatto) e quella finale (data della decisione), tenendo conto degli indici medi di svalutazione del periodo, pubblicati dall'ISTAT, vale a dire sommando il valore determinato in sentenza alla somma stessa devalutata al momento del fatto illecito,
dividendo il risultato per due.
Quanto alla prova e alla liquidazione di tale danno, è stato ritenuto che si possa far riferimento, in via presuntiva, alle usuali modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane, e cioè ai rendimenti medi derivanti da investimenti in titoli di Stato -
BOT, CCT, BTP (v. per riferimenti: SS.UU. 5/4/1986 n. 2368) o in alternativa al solo rendimento dei Buoni del Tesoro ad un anno. Tra il rendimento dei Titoli di Stato e gli interessi legale, deve essere utilizzato il tasso superiore (alla luce delle recenti indicazione delle Sezioni Unite della corte di Cassazione 16 luglio 2008 n. 19499) tra i
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 31 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
due indicati (1,67% quale rendimento medio nel periodo dei titoli di Stato a fronte dello
0,75% della media dell'interesse legale) per calcolare il danno da lucro cessante sul capitale alla data del fatto, come devalutato, per la svalutazione medio tempore verificatasi, in base al relativo indice medio del periodo.
Calcolo in favore di Parte_3
Nel caso di specie occorre procedere alla determinazione del maggior danno in relazione all'incidente avvenuto il giorno 19 gennaio 2019 e la decisione, che è pronunziata il giorno 19 giugno 2025, che riconosce un risarcimento di euro 38.675,65 e che il 13
novembre 2019 risulta essere stata corrisposta la somma di euro 7.000 complessivi da considerarsi quale acconto.
In questo caso il calcolo del maggior danno deve essere effettuato tenendo conto del fatto che il capitale dovuto si è ridotto per effetto del versamento della somma di euro
7.000 percepita nel 2019.
Di conseguenza l'importo di euro 38.675,65, ridotto ad euro 11.602.69 per effetto del concorso di colpa riconosciuto a carico dell'attore nella misura del 70%. devalutato alla data del giorno 19 gennaio 2019 equivale a € 54.853,72 facendo applicazione del coefficiente Istat per la trasformazione di una somma rilevato al marzo 2025, ultimo disponibile al momento della sentenza, pari a 1,187 (11.602,69 : 1,187 = 9.774,80)
epoca del fatto, mentre l'importo del capitale medio da utilizzare quale base di calcolo è
pari a € 10.688,75 determinata sommando la somma determinata in sentenza con quella devalutata al 16/1/2019 e dividendo il totale per 2 [(11.902,69 + 9.774,80): 2] =
10.688,75. Su tale ultima somma vanno, quindi, corrisposti, per i giorni intercorsi tra il dì
del sinistro fino alla data della corresponsione dell'acconto alla data del 13 novembre
2019, interessi al tasso annuo dello 0,74%, determinato sulla media del rendimento dei titoli di Stato (BOT, CCT e BTP) per il medesimo periodo come rilevata dall'esame dei RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 32 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
bollettini trimestrali del debito pubblico editi dal Ministero dell'economia e finanze e visibili attraverso il sito del Ministero medesimo.
Di conseguenza devono essere liquidati, in via equitativa e con i criteri indicati, € 68,06=,
così ricavati: capitale medio dovuto nel periodo rivalutato secondo gli indici medi del periodo (€ 10.688,75=) * numero di giorni intercorsi tra fatto e l'acconto (258) * tasso di interesse giornaliero applicato (0,78%/365). In totale, l'importo da liquidare a titolo di maggior danno ammonterà ad euro 68,06.
Occorre, quindi, determinare l'importo del maggior danno spettante per il periodo compreso tra il versamento dell'acconto e la data della presente sentenza.
Come si è detto il 13 novembre 2019 è stato versato l'acconto di euro 7.000 di guisa che l'importo ancora dovuto all'epoca equivaleva ad euro 2.783,13. L'importo del capitale medio da utilizzare quale base di calcolo è pari a € 3.041,95 determinata sommando la somma determinata in sentenza devalutata al 13 novembre 2019 detratto l'importo percepito a titolo di acconto alla somma dovuta in sentenza ridotta dell'importo dell'acconto
. alla somma rivalutata alla data della presente decisione e dividendo il totale per 2 [
(3.330,79+2.783,13):2] = 3.041,95. Su tale ultima somma vanno, quindi, corrisposti, per i giorni intercorsi tra il giorno di corresponsione dell'acconto, 13 novembre 2019, fino alla data della presente sentenza, 19 giugno 2019, interessi al tasso annuo dello 1,67%,
determinato sulla media del rendimento dei titoli di Stato (BOT, CCT e BTP) per il medesimo periodo come rilevata dall'esame dei bollettini trimestrali del debito pubblico editi dal Ministero dell'economia e finanze e visibili attraverso il sito del Ministero
medesimo.
Di conseguenza devono essere liquidati, in via equitativa e con i criteri indicati, ulteriori €
2.284,48= per tale periodo, così ricavati: capitale medio dovuto nel periodo rivalutato secondo gli indici medi del periodo (€ 3.041,95=) * numero di giorni intercorsi tra acconto e
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 33 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
decisione (2.044) * tasso di interesse giornaliero applicato (1,67%/365). In totale, l'importo totale da liquidare a titolo di maggior danno ammonterà ad euro 284,48.
In conclusione, a titolo di risarcimento, tenuto conto dell'acconto percepito, del concorso di colpa riconosciuto e del maggior danno calcolato come sopra, è ancora dovuta la somma complessiva di euro 3.653,34.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Le spese di CTU
solo liquidate in euro 650, pari all'acconto.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti della società e Pt_3 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
[...]
Dichiara che l'incidente è avvenuto per il concorso di colpa dei due conducenti nella misura del 70% l'attore e del 30% il convenuto Controparte_3
condanna la società e in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
solido tra loro, a pagare a la somma complessiva di euro 3.653,34, già Parte_3
detratto l'acconto percepito ed ad oggi rivalutato, considerato il maggior danno da ritardo calcolato come in motivazione ed il concorso di colpa.
Condanna la società e in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
solido, a rimborsare a le spese del presente grado di giudizio, spese che Parte_3
liquida in euro 3.414, comprensive di euro 650 per onorari di CTU, di cui euro 2.500 per gli onorari delle fasi di giudizio, euro 264 per spese, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%, somma distratta in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, in data 19 giugno 2025.
Il Giudice
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 34 di 35 G.U. TO LE
TO LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
(TO LE)
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 35 di 35 G.U. TO LE
TO LE 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. Sez. II, 1 ottobre 2013, n. 22429.
RGAC 2006 ANNO 2022 Pag. 29 di 35 G.U. TO LE
TO LE