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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 5740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5740 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all' esito di riserva su scambio di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n.rg. 6708/2024, promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Parte_1
Fabricatore; contro
in persona del legale PA rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Davide Rienzo;
Nonché contro
, Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Ingangi;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.3.2024, il ricorrente in epigrafe chiedeva sospendersi l'esecuzione della Cartella di Pagamento n. 071 2023 01262951 41 000, notificata a mezzo del servizio postale il 6 febbraio 2024, avente ad oggetto “Cassa di previdenza ed assistenza forense – Contributi anni 2020-2021”, per un importo complessivo, comprensivo anche di oneri di riscossione e diritti di notifica, di euro 910,88, nonché accertarsi e dichiararsi di non essere tenuto al pagamento dei contributi previdenziali per gli anni 2020-2021, per l'effetto, annullarsi la cartella evidenziata.
Esponeva che in data 6.02.2024 l' PA gli aveva notificato a mezzo del servizio postale la cartella di pagamento impugnata, relativa al mancato versamento alla Cassa di previdenza ed assistenza forense dei Contributi relativi alle annualità 2020-2021”, per un importo complessivo, comprensivo anche di oneri di riscossione e diritti di notifica, di euro 910,88. Evidenziava che a seguito di apposita domanda da lui formulata, in data 29.12.2023 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Circondario del Tribunale di NO, aveva deliberato la propria cancellazione dall'Albo degli Avvocati – Sezione speciale degli Avvocati Stabiliti di NO (all. 2). Deduceva, dunque, l'illegittimità della cartella opposta poiché si riferiva ad annualità in cui non era iscritto alla e non risultava CP_2 titolare di partita IVA, necessaria ai fini della fatturazione, e poiché non esercitava l'attività forense. Allegava, infatti, che dal 1.1.2018 al 21.3.2021 aveva prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze delle , Controparte_3 inquadrato come dipendente part – time, mentre a far data dal 22.3.2021 e fino al 31.12.2022, era stato dipendente part – time della società Controparte_4
, per à contestate (2020-2021) non
[...] era tenuto a versare alcun contributo previdenziali ed assistenziali, poiché in tale periodo non aveva esercitato l'attività forense, e poiché come previsto dalla Legge n. 576 del 20/09/1980, l'iscrizione alla deve essere “effettiva”. CP_2
In data 24.05.2024, l' ritualmente PA costituitasi, eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, e contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
In data 21.11.2024 si costituiva altresì la
[...]
, chiedeva il rigetto dell'opposizione, Controparte_2 poiché infondata, nonché in via subordinata, a titolo di domanda riconvenzionale, il pagamento delle somme iscritte nella cartella di pagamento impugnata.
Il ricorso è infondato e va dunque rigettato.
Preliminarmente, occorre precisare che in materia di opposizioni avverso intimazioni di pagamento dell' PA
, la legittimazione passiva dell'ente di riscossione può
[...] sussistere, da sola o eventualmente unitamente a quella dell'ente impositore, esclusivamente nella ipotesi in cui con l'opposizione si facciano valere vizi propri della procedura di riscossione. ( Cass. Civ., Sez. Un., n. 7514 del 8.3.2022). Mentre, laddove, l'opposizione abbia ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza della pretesa creditoria la controparte deve essere individuata nell'ente impositore e non nell'agenzia di riscossione. Orbene, nel caso di specie parte ricorrente con la presente opposizione fa valere l'inesistenza del credito intimato, per carenza dei presupposti previsti dalla legge ai fini del versamento dei contributi richiesti, dunque, in tale ipotesi la legittimazione a contraddire compete esclusivamente all'ente impositore, ovvero alla
Forense. CP_2
Nel merito, occorre precisare che la cartella opposta nel presente giudizio, relativa al ruolo 2023, ha ad oggetto le sanzioni previste ex art. 9 della legge 141/92 per l'omesso invio dei modello 5/2021 e 5/2022, correlato ai redditi delle annualità 2020 e 2021. In particolare, si evidenzia che l'art. 17 della L. 576/80 prevede l'obbligo dell'invio della dichiarazione dei redditi attraverso la compilazione del modello 5, predisposto dalla . CP_2
Tale obbligo grava su tutti coloro che nell'anno di riferimento risultano iscritti, o sono risultati iscritti per brevi periodi, all'albo degli Avvocati, e vincola gli iscritti anche in caso di dichiarazioni fiscali negative e anche quando gli stessi non esercitino in modo effettivo la professione forense. Laddove tale obbligo venga disatteso, l'art. 17, comma 4, della L. 576/1980, prevede che: “Chi non ottemperi all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettui una comunicazione infedele, è tenuto a versare alla , oltre ai CP_2 contributi evasi, una somma pari ai contributi stessi.” Nel caso di specie, essendo il ricorrente iscritto all'albo degli Avvocati di NO fino alla cancellazione, avvenuta in data 29.12.2023, era tenuto ad inviare le dichiarazioni del reddito relative alle annualità 2020 e 2021. Come previsto dall'art. 21, comma 8, L. 247/2012, infatti,: “ L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla
[...]
”, da ciò deriva dunque Controparte_2
inviare le dichiarazioni reddituali relative agli anni di iscrizione. Alla luce delle suesposte ragioni, dimostrata la validità della notificazione della cartella di pagamento oggetto della presente disamina, l'opposizione va quindi rigettata. Attesa la diversa condizione delle parti, le spese vanno compensate.
PQM
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva della
[...]
; PA
- Rigetta il ricorso;
-Compensa le spese di lite.
Così deciso in data 11/7/2025. il Giudice Dott. Maria Lucantonio
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all' esito di riserva su scambio di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n.rg. 6708/2024, promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Parte_1
Fabricatore; contro
in persona del legale PA rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Davide Rienzo;
Nonché contro
, Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Ingangi;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.3.2024, il ricorrente in epigrafe chiedeva sospendersi l'esecuzione della Cartella di Pagamento n. 071 2023 01262951 41 000, notificata a mezzo del servizio postale il 6 febbraio 2024, avente ad oggetto “Cassa di previdenza ed assistenza forense – Contributi anni 2020-2021”, per un importo complessivo, comprensivo anche di oneri di riscossione e diritti di notifica, di euro 910,88, nonché accertarsi e dichiararsi di non essere tenuto al pagamento dei contributi previdenziali per gli anni 2020-2021, per l'effetto, annullarsi la cartella evidenziata.
Esponeva che in data 6.02.2024 l' PA gli aveva notificato a mezzo del servizio postale la cartella di pagamento impugnata, relativa al mancato versamento alla Cassa di previdenza ed assistenza forense dei Contributi relativi alle annualità 2020-2021”, per un importo complessivo, comprensivo anche di oneri di riscossione e diritti di notifica, di euro 910,88. Evidenziava che a seguito di apposita domanda da lui formulata, in data 29.12.2023 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Circondario del Tribunale di NO, aveva deliberato la propria cancellazione dall'Albo degli Avvocati – Sezione speciale degli Avvocati Stabiliti di NO (all. 2). Deduceva, dunque, l'illegittimità della cartella opposta poiché si riferiva ad annualità in cui non era iscritto alla e non risultava CP_2 titolare di partita IVA, necessaria ai fini della fatturazione, e poiché non esercitava l'attività forense. Allegava, infatti, che dal 1.1.2018 al 21.3.2021 aveva prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze delle , Controparte_3 inquadrato come dipendente part – time, mentre a far data dal 22.3.2021 e fino al 31.12.2022, era stato dipendente part – time della società Controparte_4
, per à contestate (2020-2021) non
[...] era tenuto a versare alcun contributo previdenziali ed assistenziali, poiché in tale periodo non aveva esercitato l'attività forense, e poiché come previsto dalla Legge n. 576 del 20/09/1980, l'iscrizione alla deve essere “effettiva”. CP_2
In data 24.05.2024, l' ritualmente PA costituitasi, eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, e contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
In data 21.11.2024 si costituiva altresì la
[...]
, chiedeva il rigetto dell'opposizione, Controparte_2 poiché infondata, nonché in via subordinata, a titolo di domanda riconvenzionale, il pagamento delle somme iscritte nella cartella di pagamento impugnata.
Il ricorso è infondato e va dunque rigettato.
Preliminarmente, occorre precisare che in materia di opposizioni avverso intimazioni di pagamento dell' PA
, la legittimazione passiva dell'ente di riscossione può
[...] sussistere, da sola o eventualmente unitamente a quella dell'ente impositore, esclusivamente nella ipotesi in cui con l'opposizione si facciano valere vizi propri della procedura di riscossione. ( Cass. Civ., Sez. Un., n. 7514 del 8.3.2022). Mentre, laddove, l'opposizione abbia ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza della pretesa creditoria la controparte deve essere individuata nell'ente impositore e non nell'agenzia di riscossione. Orbene, nel caso di specie parte ricorrente con la presente opposizione fa valere l'inesistenza del credito intimato, per carenza dei presupposti previsti dalla legge ai fini del versamento dei contributi richiesti, dunque, in tale ipotesi la legittimazione a contraddire compete esclusivamente all'ente impositore, ovvero alla
Forense. CP_2
Nel merito, occorre precisare che la cartella opposta nel presente giudizio, relativa al ruolo 2023, ha ad oggetto le sanzioni previste ex art. 9 della legge 141/92 per l'omesso invio dei modello 5/2021 e 5/2022, correlato ai redditi delle annualità 2020 e 2021. In particolare, si evidenzia che l'art. 17 della L. 576/80 prevede l'obbligo dell'invio della dichiarazione dei redditi attraverso la compilazione del modello 5, predisposto dalla . CP_2
Tale obbligo grava su tutti coloro che nell'anno di riferimento risultano iscritti, o sono risultati iscritti per brevi periodi, all'albo degli Avvocati, e vincola gli iscritti anche in caso di dichiarazioni fiscali negative e anche quando gli stessi non esercitino in modo effettivo la professione forense. Laddove tale obbligo venga disatteso, l'art. 17, comma 4, della L. 576/1980, prevede che: “Chi non ottemperi all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettui una comunicazione infedele, è tenuto a versare alla , oltre ai CP_2 contributi evasi, una somma pari ai contributi stessi.” Nel caso di specie, essendo il ricorrente iscritto all'albo degli Avvocati di NO fino alla cancellazione, avvenuta in data 29.12.2023, era tenuto ad inviare le dichiarazioni del reddito relative alle annualità 2020 e 2021. Come previsto dall'art. 21, comma 8, L. 247/2012, infatti,: “ L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla
[...]
”, da ciò deriva dunque Controparte_2
inviare le dichiarazioni reddituali relative agli anni di iscrizione. Alla luce delle suesposte ragioni, dimostrata la validità della notificazione della cartella di pagamento oggetto della presente disamina, l'opposizione va quindi rigettata. Attesa la diversa condizione delle parti, le spese vanno compensate.
PQM
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva della
[...]
; PA
- Rigetta il ricorso;
-Compensa le spese di lite.
Così deciso in data 11/7/2025. il Giudice Dott. Maria Lucantonio