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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/12/2025, n. 9589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9589 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 20440 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. dott. Fulvia De Luca Giudice dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 04/06/2024 rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 13.11.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 10/12/2025 promossa
DA
( C.F. ) nato a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. POMPOSELLI MARIA TERESA con studio in Via Teodorico n. 3
Milano presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nata a [...]_1 C.F._2 il 27.12.1979 residente in Milano Via Varè, rappresentata e difesa dall'avv. PACEI FRANCESCA con studio in Via Vittorio Veneto, 101 SESTO SAN GIOVANNI presso il quale è elettivamente domiciliata come da procura in atti,
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 12.7.2024
OGGETTO: Modifica condizioni della regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI: Per : Parte_1
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: richiamati i motivi di fatto e di diritto esposti nel presente procedimento, accertare e dichiarare che il collocamento della figlia e della figlia è paritario;
accertare e dichiarare che il figlio CP_2 CP_3 [...]
è maggiorenne, lavora ed è autonomo economicamente, trascorrendo pari tempo nell'abitazione Per_1 paterna. Per l'effetto modificare il decreto di omologa in punto di mantenimento dei figli nel seguente modo: disporre l'affido condiviso e il collocamento prevalente presso la signora e disporre che ciascun CP_1 genitore, a fine-settimana alternati, tenga con sé le figlie la quale, data l'età, se lo desidera, CP_3 CP_2 potrà far ritorno nella casa assegnata alla madre per il pernotto, sempre tenendo in considerazione prevalentemente i turni di lavoro del signor che vengono comunicati per tempo e che dovranno Parte_1 esser rispettati dalla signora;
disporre per le vacanze natalizie che, salvo diversi accordi da assumersi CP_1 entro il 30 novembre di ogni anno, i minori trascorreranno ad anni alterni il giorno e la serata della Vigilia nonché il periodo dal 26 al 31 dicembre con un genitore ed il giorno e la serata di Natale nonché il periodo dal 1 al 6 gennaio con l'altro; disporre per le vacanze Pasquali: i figli trascorreranno la Pasqua con un genitore e Sant'Angelo con l'altro e così ad anni alterni;
disporre per le vacanze estive che i genitori trascorreranno 15 giorni consecutivi con le figlie minori, impegnandosi a concordare i 12 rispettivi periodi di ferie entro il 31 maggio;
qualora le ferie dei genitori dovessero coincidere, il periodo verrà equamente ripartito tra i genitori. I sig.ri e si impegnano a comunicarsi con congruo anticipo il CP_1 Parte_1 luogo in cui le figlie minori trascorreranno le vacanze, fornendo altresì i recapiti telefonici della struttura in cui alloggeranno;
rideterminare l'assegno di mantenimento a favore delle figlie quantificato in € 250,00 disporre che entrambi i genitori concorrano alle spese straordinarie per le figlie minorenni in misura pari al 50% ciascuno;
si chiede la regolamentazione delle spese straordinarie secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e 13 pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
disporre che la sig.ra possa abitare nella casa che condivide con i figli fino a quando la figlia non sarà
CP_1 CP_3 economicamente indipendente;
l'abitazione dovrà intendersi ad uso esclusivo del nucleo familiare (mamma e figli); disporre che la sig.ra provveda al pagamento degli oneri condominiali ordinari dell'immobile
CP_1 ove vive con i figli. IN VIA SUBORDINATA: disporre l'affido condiviso e il collocamento prevalente presso il signor , Parte_1 che si occuperà dei figli presso l'immobile ove attualmente vive la signora con i figli, previo rilascio
CP_1 dell'immobile da parte della signora . Conseguentemente dispensare il signor dall'obbligo
CP_1 Parte_1 di mantenimento. L'assegno unico verrà percepito a metà dai genitori. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali oltre spese generali ed oneri fiscali
Per: Controparte_1
“accertato e dichiarato che non risultano sopravvenute nuove circostanze quanto alle modalità di collocamento delle minori né quanto a presunti peggioramenti delle capacità economiche del CP_3 CP_2 sig. , rigettare le domande di modifica delle condizioni di collocamento delle figlie e di revoca del Parte_1 contributo al mantenimento delle stesse non sussistendone i presupposti di legge
- accertato e dichiarato: 1) che il sig. tiene con sé e meno di quanto previsto nei Parte_1 CP_2 CP_3 provvedimenti in essere, 2) che ha maggiori disponibilità economiche non essendo più gravato dal costo del nido e del mantenimento di , 3) che le produzioni documentali ordinate dal Tribunale hanno Per_1 consentito di appurare una capacità economica e reddituale dello stesso molto superiore a quanto descritto in ricorso, 4) che le esigenze di ancor più di sono aumentare rispetto all'epoca degli accordi, CP_3 CP_2 trovandosi la ragazza in età adolescenziale, 5) che le accresciute esigenze dei figli in relazione all'aumentare dell'età costituiscono fatto notorio (Cass. 25534/2025 del 19/09/2025) 6) che è stato stabilito che un contributo di € 200 a figlio rappresenti la soglia minima da cui non discostarsi se non in casi di indigenza estrema ed incolpevole dell'obbligato (Cass. 25534/2025 del 19/09/2025), 7) visto il principio di proporzionalità rispetto al reddito delle parti, a parziale modifica dei punti 5 e 6 degli accordi recepiti dal Tribunale di Milano nel decreto n. 1770/2022 del 18/07/2022 RG 24542/2022 e delle conclusioni formulate negli atti della presente vertenza (stilate prima di prendere visione della documentazione allegata in adempimento dell'ordine di produzione disposto dal Giudice) aumentare il contributo al mantenimento di e ella misura di CP_2 CP_3
€ 250 al mese a figlia oltre rivalutazione ISTAT e spese straordinarie al 50% secondo il protocollo milanese
- accertate le diverse modalità di visita e frequentazione di attualmente in essere rispetto a quelle CP_3 previste nel ricorso congiunto, e le diverse esigenze della bambina connesse alla crescita della stessa, modificare il punto 2 degli accordi recepiti dal Tribunale di Milano nel decreto n. 1770/2022 del 18/07/2022 RG 24542/2022 come segue: Il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia week end alternati, dal venerdì sera ore 17,00 Parte_1 CP_3 alla domenica sera ore 23, oltre a due sere infrasettimanali (che si indicano, salvo diversi accordi, nelle serate del martedì e del giovedì) di cui almeno una con pernotto e accompagnamento a scuola la mattina dopo;
quanto alla frequentazione con , vista l'età della ragazza e gli impegni propri della stessa, il padre e CP_2 la ragazza potranno accordarsi direttamente tra di loro anche in deroga a quanto sopra indicato. Vacanze natalizie: salvo diversi accordi da assumersi entro il 30 novembre di ogni anno, le minori trascorreranno ad anni alterni il giorno e la serata della Vigilia nonché il periodo dal 26 al 31 dicembre con un genitore ed il giorno e la serata di Natale nonché il periodo dal 1 al 6 gennaio con l'altro. Vacanze Pasquali: le minori trascorreranno la Pasqua con un genitore e Sant'Angelo con l'altro e così ad anni alterni. Vacanze estive: i genitori trascorreranno 15 giorni consecutivi con le minori, impegnandosi a concordare i rispettivi periodi di ferie entro il 31 maggio. Qualora le ferie coincidessero il periodo verrà equamente ripartito tra i genitori. Dare atto che i sigg.ri e debbano comunicarsi con congruo anticipo il luogo in cui i CP_1 Parte_1 minori trascorreranno le vacanze, fornendo altresì i recapiti telefonici della struttura in cui alloggeranno.
- Ferme tutte le ulteriori condizioni previste nel ricorso congiunto recepito nel decreto n. 1770/2022 del 18/07/2022 RG 24542/2022 Tribunale di Milano da intendersi qui richiamate e trascritte. In via istruttoria:
- Se ritenuto opportuno dal Tribunale disporsi l'audizione di e l'escussione di , nonché CP_2 Per_1 l'escussione degli operatori del servizio sociale di Milano che hanno in carico . CP_2 In ogni caso Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa..”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e intrattenevano una lunga Parte_1 Controparte_1 convivenza more uxorio, iniziata nel 2004 e cessata nel 2022 dalla quale nascevano tre figli:
[...]
il 4.09.2004, il 19.06.2009 e l 4.10.2021, Per_1 CP_2 CP_3 interrottasi la relazione le parti depositavano ricorso congiunto ex artt. 316 comma 4 c.c. e
337bis e ss. c.c. avanti al Tribunale di Milano che con decreto del 18.7.2022 omologava gli accordi che disciplinavano la responsabilità genitoriale con affidamento condiviso dei figli all'epoca tutti minori con collocamento presso la madre in un appartamento che il si obbligava a ricavare Parte_1
- a sue complete spese di ristrutturazione ed arredo- dalla divisione in due unità distinte della casa familiare di proprietà della propria madre;
regolamentava i tempi di permanenza dei minori con il padre;
stabiliva che in considerazione delle condizioni economiche dei genitori, dei tempi di permanenza con ciascuno, della disponibilità della casa e degli oneri assunti per la ristrutturazione e l'arredamento, il padre contribuisse al mantenimento dei figli mediante il versamento di un assegno mensile pari ad € 300,00 ( € 100,00 per ciascun figlio) da elevarsi a € 133,00 all'estinzione del finanziamento, con ricorso depositato il 4.6.2025, il chiedeva la modifica delle condizioni Parte_1 economiche concordate, postulando delle variazioni nell'assetto dei ragazzi, il reperimento di un lavoro da parte del figlio , divenuto maggiorenne, la sua impossibilità a sostenere gli Per_1 obblighi economici assunti con l'accordo e un miglioramento delle condizioni economiche della ex compagna;
istava quindi per l'accertamento dell'avvenuto collocamento paritario delle figlie minori, ma contestualmente e in maniera contraddittoria chiedendo di prevedere i week end alternati tra i genitori di lasciando invece libera di autodeterminarsi vista la contiguità delle CP_3 CP_2 abitazioni nonché per la revoca integrale dell'assegno di mantenimento concordato e la previsione della suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori, con comparsa del 29.10.2024 si costituiva la contestando integralmente la CP_1 ricostruzione tanto della gestione dei minori quanto delle condizioni economiche, che postulava invariate e, anzi, in un certo senso migliorate per il ricorrente in virtù della coabitazione con la propria madre, percettrice di una pensione mediamente elevata,; chiedeva quindi il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale e considerato che il padre di fatto a suo dire tenesse le figlie meno del pattuito, un aumento dell'assegno versato per e ella misura di € 150,00 per ciascuna, CP_2 CP_3 fissata la comparizione delle parti innanzi al GOT dott.ssa Marina Bruni all'udienza del
6.12.2024 per un tentativo di bonario componimento, le parti personalmente comparse non riuscivano a trovare un accordo, sicchè il fascicolo veniva rimesso al G.D. per l'udienza del
25.3.2025, alla quale, comparse nuovamente le parti, la resistente formulava una proposta conciliativa ed il ricorrente chiedeva termine per esame, il G.d., pertanto, concedeva termine sino al 8.4.2025, per note contenenti determinazioni in ordine all'ipotesi transattiva avanzata, dalle note depositate tuttavia pur emergendo la volontà adesiva del ricorrente, si dava atto dell'impossibilità di sottoscrivere un accordo congiunto a causa di un ripensamento della , CP_1 pertanto il G.D. scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 22.4.2025 così provvedeva:
“sentite le dichiarazioni rese dalle parti anche all'udienza avanati al GOT;
considerato che
all'udienza del 25.3.2025 è stato assegnato alle parti termine sino all'8.4.2025 per verificare la possibilità di addivenire ad una soluzione concordata della controversia;
osservato in particolare che il Sig. in sede di udienza ebbe ad avanzare la seguente Parte_1 proposta conciliativa: Diritto del padre di vedere a fine settimana alternati dal sabato alle 12.00 alla CP_3 domenica sera e per 2 pomeriggi infrasettimanali dall'uscita da scuola a dopo cena Conferma della misura di euro 200,00 per il mantenimento dei figli e Assegno unico alla madre CP_2 CP_3 Pagamento delle spese condominiali a carico della signora CP_1 Osservato che nella medesima udienza la sig. ha formulato la seguente proposta CP_1 conciliativa Diritto del padre di vedere a fine settimana alternati dal sabato alle 12.00 alla CP_3 domenica sera e per 2 pomeriggi infrasettimanali dall'uscita da scuola a dopo cena.
€ 250 omnicomprensive per il mantenimento di e Assegno Unico alla madre. CP_2 CP_3 Pagamento delle spese condominiali a carico della Sig.ra CP_1 Rilevato che all'esito di tale udienza il Giudice delegato, su richiesta del ricorrente che si era riservato di valutare la proposta avanzata dalla convenuta, ha assegnato termine alle parti sino all'8.4.2025 per una possibile conciliazione della lite;
osservato che con note di trattazione scritta, debitamente autorizzate, depositate in data 8.4.2025 parte ricorrere ha comunicato che non è stato possibile giungere al perfezionamento dell'accordo a fronte di una ripensamento della convenuta;
osservato che, alla luce del emergenze in atti, e sotto il profilo della responsabilità genitoriale ( modalità dell'esercizio del diritto di visita punto sul quale le parti convergono)- deve prevedersi che il sig. possa vedere e tenere con se le fine settimana alternati dal sabato alle Parte_1 CP_3
12.00 alla domenica sera e per 2 pomeriggi infrasettimanali dall'uscita da scuola a dopo cena.
, anche per ragioni logistiche, potrà continuare a frequentare il padre come sta avvenendo CP_2 tornando a dormire nell'abitazione assegnata alla sig.ra . Deve infatti prendersi atto che, CP_1 proprio per l'ubicazione dell'appartamento materni e di quello paterno siti nello stesso stabile vi è un da sempre “ libero” passaggio da un immobile all'altro anche se l'immobile ( casa famigliare) assegnato alla sig.ra continua a rappresentare il punto di riferimento e l'abitazione CP_1 principale per i figli;
Osservato che, quanto agli aspetti economici, deve prevedersi che il Sig. versi alla Parte_1 sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e è da Pt_2 CP_2 CP_3 Per_1 considerarsi economicamente autosufficiente) l'importo omnicomprensivo di € 250,00 mensili – importo rivalutabile annualmente secondo indici istat dall'aprile 2026 ( base di calcolo aprile 2025); osservato che deve prevedersi che l'assegno unico ( attualmente pari ad € 610,00) sia percepito integralmente dalla sig.ra , mentre il pagamento delle spese condominiali dovrà CP_1 continuare a gravare sul sig. ; Parte_1 ritento che tale importo risulta congruo in relaizone ai tempi di permanenza ( se non paritetici certamente fluidi) delle minori presso il padre e in considerazione dell'attuale condizione economica del Sig. il quale nel 2023 ha fruito di un reddito complessivi di € 24.958 ( CU 2024) pari Parte_1 a € 1.722,12 calcolato su 12 mensili ( imponibile € 24958- imposta netta € 3751- addizionale regionale -€ 4341,85 -addizionale comunale € 199,67= 20.665,48:12= 1.722,12) vive con la propria madre, è gravato mensilmente del pagamento di mutui per € 697,11 di cui quelli per € 370,00 e 140,00 per sistemazione ed arredi della casa famigliare); rilevato che la sig.ra , la quale svolge l'attività di domestica ha dichiari di avere CP_1 un'entrata mensile netta di € 700,00 lavorando per mezza giornata dal lunedì' al venerdì: la medesima nel 2024 8 PF 2024 ) ha dichiarato un reddito imponibile di € 7.164,00 , occupa l'immobile di proprietà della madre del sig. facendo fronte alle spese per tari e utenze ( non alle spese Parte_1 condominiali) considerato che le prove orali formulate da entrambe le parti debbono essere rigettate perché irrilevanti ai fini della decisione;
osservato che deve ordinarsi a parte ricorrente di depositare in giudizio gli estratti dei conti correnti bancari al medesimo intestati o cointestati relativi agli anni 2022.2023 e 2024, la CU 2025 e il cedolini INPS/ estratto pensionistico della madre del medesimo;
osservato che deve sere ordinato a parte convenuta di depositare in giudizio i modelli CU 2025 e che dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2021, 2022
P.Q.M.
Visto l'art. 473bis.22 c.p.c. ed in parziale modifica del decreto del 13.7.2022 del Tribunale di Milano
1) DISPONE che il si. possa vedere e tenere con se le a fine settimana Parte_1 CP_3 alternati dal sabato alle 12.00 alla domenica sera e per 2 pomeriggi infrasettimanali dall'uscita da scuola a dopo cena. , anche per ragioni logistiche, potrà continuare a frequentare il padre CP_2 come sta avvenendo tornando a dormire nell'abitazione assegnata alla sig.ra . Restano CP_1 confermate nel resto le modalità di frequentazione di cui al decreto 13.7.2022;
2) DISPONE che, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2025 versi Parte_1 a a titolo di contributo al mantenimento delle minori e 'importo CP_1 CP_2 CP_3 omnicomprensivo di € 250,00 mensili – importo rivalutabile annualmente secondo indici istat dall'aprile 2026 ( base di calcolo aprile 2025) . L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla sig.ra , mentre il pagamento delle spese condominiali dovrà continuare a gravare sul sig. CP_1 ; Parte_1
3) RIGETTA la richiesta di prove orali dedotte da entrambe le parti;
4) ORDINA A di depositare in giudizio entro il 31.7.2025 gli estratti Parte_1 dei conti correnti bancari al medesimo intestati o cointestati relativi agli anni 2022.2023 e 2024, la CU 2025 e il cedolini INPS/ estratto pensionistico della madre del medesimo;
5) ORDINA a di depositare in giudizio entro il 31.7.2025 la CU 2025 e le CP_1 dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2021, 2022,
rinviava poi per il prosieguo all'udienza del 2.10.2025 alla quale le parti, che nelle more depositavano la documentazione richiesta, comparivano nuovamente anche personalmente pur senza facoltà di interlocuzione;
i procuratori insistevano nelle differenti posizioni e chiedevano un rinvio per la precisazione delle conclusioni e discussione, concesso dal G.D. al 30.10.2025, poi postergato al 13.11.2025 su istanza congiunta delle parti intenzionate a provare a trovare un accordo, fallito anche l'ulteriore tentativo, all'udienza indicata precisate le conclusioni come riportate in epigrafe e disposta la discussione orale, la causa veniva rimessa al Collegio e decisa nella camera di consiglio del 10.12.2025
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione di quanto già in atti.
Il materiale probatorio è infatti adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione, fondamentalmente focalizzata sugli aspetto economici dal momento che, non essendovi contrasto in ordine all'affidamento delle figlie minori, sul punto residua solo l'aspetto legato alle frequentazioni con il padre, di semplice risoluzione stante la routine ormai acquisita e la contiguità delle abitazioni. Quanto alle questioni economiche, di profilo assolutamente residuale, è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336,
Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate e le integrazioni richieste.
La responsabilità genitoriale ed i tempi di permanenza delle minori con il padre
Le minori e ono affidate in maniera condivisa ai genitori e sul punto non è CP_2 CP_3 stata chiesta modifica né ritiene il Collegio vi siano motivi per intervenire d'ufficio.
Quanto alle frequentazioni il , con una ricostruzione e delle domande in verità un po' Parte_1 contraddittorie, nelle conclusioni precisate dopo aver parlato di collocamento sostanzialmente paritario delle figlie, ne chiede il collocamento prevalente presso la madre con previsione di fine settimana alternati, durante i quali la figlia in considerazione dell'età e della contiguità delle CP_2 abitazioni, potrà decidere di tornare a dormire nella casa della mamma. Ciò anche per l'assenza di una stanza adeguata nell'abitazione paterna. Di fatto addirittura sparirebbe, nelle sue richieste, anche quanto oggi almeno saltuariamente avviene con e cioè che la bambina stia con il padre almeno CP_3 due pomeriggi la settimana, di cui uno con il pernottamento. La , dal canto suo chiede la CP_1 conferma di tali modalità.
Appare di tutta evidenza che la questione gestione delle minori sia stata riconsiderata dal ricorrente solo per i riflessi economici che un collocamento paritetico avrebbe potuto avere, ma nei fatti, come emerso anche durante le udienze, tale evenienza non si è mai concretizzata, essendovi soltanto una fluidità nei movimenti dei figli più grandi logicamente determinata dalla contiguità delle abitazioni dei genitori (e nonna paterna)
Le minori trascorrono indubbiamente la maggior parte del loro tempo con la madre, che ha una casa più comoda e garantisce una maggiore presenza: non va infatti dimenticato che il Parte_1 ha sempre lamentato la scarsa considerazione da parte dell'ex compagna dei suoi turni lavorativi che gli impediscono di comunicare con sufficiente anticipo i giorni in cui potrà occuparsi di CP_3
Ciò posto e considerato, il Collegio conferma sul punto l'ordinanza del G.D. , peraltro frutto di una convergenza di indicazioni delle parti, e pertanto dispone definitivamente che il Parte_1 possa vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati dal sabato alle 12.00 alla CP_3 domenica sera e per 2 pomeriggi infrasettimanali dall'uscita da scuola a dopo cena, che dovrà comunicare non appena conosciuti i turni lavorativi. anche per ragioni di età e logistiche, CP_2 potrà continuare a frequentare il padre con maggiore elasticità tornando a dormire nell'abitazione assegnata alla sig.ra . Restano confermate nel resto le modalità di frequentazione di cui al CP_1 decreto 13.7.2022.
L'assegno di mantenimento per le minori
La controversia essenzialmente risulta ancora pendente - senza che le parti in alcun modo siano riusciti a raggiungere un accordo in realtà auspicato e di semplice soluzione - per un residuale contrasto economico, nonostante non vi siano stati sostanziali mutamenti nelle loro condizioni rispetto all'ordinanza del G.D., peraltro non impugnata da alcuno, se non per un lieve aumento mensile nei redditi del ricorrente che tuttavia non altera la proporzionalità .
E' di tutta evidenza che gli unici elementi innovativi rispetto all'accordo omologato nel
Luglio del 2022 sono il raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica del figlio più grande, per il quale è già stato revocato l'assegno di mantenimento con corrispondente beneficio per il;
la diminuzione dell'importo dell'assegno per il nucleo familiare, conseguenza del Parte_1 raggiungimento dell'indipendenza economica di e il seppur limitato supporto che questo Per_1 potrà fornire alla mamma con la quale continua a coabitare .
In un quadro siffatto, in considerazione dell'importante apporto che viene dato dal Parte_1
e dalla di lui madre in termini di soddisfacimento delle esigenze abitative dei minori e della CP_1 stessa, che ne beneficia in maniera indiretta, nonché dell'aiuto che potrà dare alla madre, Per_1 che controbilancia la perdita della sua quota di assegno per il nucleo familiare – comunque di importo consistente - non può in alcun modo essere accolta la richiesta di aumento formulata, anche tardivamente, dalla . CP_1
Contemporaneamente però non può neanche essere accolta la richiesta di diminuzione avanzata dal ricorrente che, con i redditi percepiti pari a circa € 1.837,00 mensili calcolati su 12 mesi,
( certificazione unica 2025 imponibile € 26.578,45 - imposta netta € 4.007,97- addizionale regionale
-€ 367,44 -addizionale comunale € 152, 73= 20.665,48:12= 1.837,54) con la totale assenza di spese abitative e di utenze affrontate dalla propria madre, con il risparmio che gli deriva dal non dover più provvedere a , e pur tenuto conto dei finanziamenti su lui gravanti, indubbiamente è nelle Per_1 condizioni di contribuire al sostentamento delle figlie minori con la somma di complessiva – e onnicomprensiva - di € 250,00 e continuare a sostenere il pagamento delle quote condominiali relative all'appartamento assegnato alla resistente, pari oggi a circa e 60,00 mensili. Una somma inferiore contrasterebbe in maniera stridente con i parametri di cui all'art. 337 ter cc., anche in considerazione dei limitati guadagni materni. Ciò posto il Collegio pone definitivamente a carico di di contribuire al Parte_1 mantenimento delle figlie minori mediante il versamento alla della somma onnicomprensiva CP_1 di € 250,00 con decorrenza aprile 2025, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, confermando che il pagamento delle spese condominiali dovrà continuare a gravare su di lui
L'assegno unico per il nucleo familiare verrà percepito ed interamente trattenuto dalla . CP_1
Le spese del giudizio
Il Collegio, rilevato che il giudizio si è protratto esclusivamente per la decisione delle questioni economiche, restando gli aspetti relativi alla gestione delle minori su un piano meramente residuale;
considerata la reciproca soccombenza sul punto delle parti, compensa integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa o ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, a parziale modifica delle condizioni del decreto ex art. 316 ss c.c reso dal Tribunale di Milano il 13.7.2022 e pubblicato il 18.7.2022 così statuisce:
1. Dispone che possa vedere e tenere con se la figlia fine settimana Parte_1 CP_3 alternati dal sabato alle 12.00 alla domenica sera e per 2 pomeriggi infrasettimanali dall'uscita da scuola a dopo cena, che dovrà comunicar alla non appena conosciuti i turni CP_1 lavorativi.
2. Dispone che la figlia anche per ragioni di età e logistiche, fermi restando i fine CP_2 settimana alternati tra i genitori, potrà continuare a frequentare il padre con maggiore elasticità tornando a dormire nell'abitazione assegnata alla sig.ra . CP_1
3. Conferma nel resto le modalità di frequentazione padre – figlie di cui al decreto del 13.7.2022 pubblicato il 18.7.2022, parimenti consentendo a , in caso di vacanze trascorse con il CP_2 padre a MILANO, di fare rientro per la notte nell'abitazione materna;
4. Pone definitivamente a carico del padre il versamento a a titolo Controparte_1 di contributo al mantenimento delle figlie minori e entro il 5 di ogni mese, CP_2 CP_3 la somma di € 250,00 onnicomprensiva, con decorrenza Aprile 2025, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, con prima rivalutazione a Aprile 2026;
5. Dispone che continui a sostenere le spese condominiali ordinarie relative Parte_1 all'appartamento assegnato alla resistente;
6. Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare venga interamente percepito e trattenuto da Controparte_1 7. Conferma nel resto per quanto di ragione il decreto del 13 -18/7/2022;
8. Compensa integralmente tra le parti le spese della lite.
Si comunichi
Così deciso in Milano il 10.12.2025
Il Presidente rel. est. Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. dott. Fulvia De Luca Giudice dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 04/06/2024 rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 13.11.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 10/12/2025 promossa
DA
( C.F. ) nato a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. POMPOSELLI MARIA TERESA con studio in Via Teodorico n. 3
Milano presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nata a [...]_1 C.F._2 il 27.12.1979 residente in Milano Via Varè, rappresentata e difesa dall'avv. PACEI FRANCESCA con studio in Via Vittorio Veneto, 101 SESTO SAN GIOVANNI presso il quale è elettivamente domiciliata come da procura in atti,
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 12.7.2024
OGGETTO: Modifica condizioni della regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI: Per : Parte_1
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: richiamati i motivi di fatto e di diritto esposti nel presente procedimento, accertare e dichiarare che il collocamento della figlia e della figlia è paritario;
accertare e dichiarare che il figlio CP_2 CP_3 [...]
è maggiorenne, lavora ed è autonomo economicamente, trascorrendo pari tempo nell'abitazione Per_1 paterna. Per l'effetto modificare il decreto di omologa in punto di mantenimento dei figli nel seguente modo: disporre l'affido condiviso e il collocamento prevalente presso la signora e disporre che ciascun CP_1 genitore, a fine-settimana alternati, tenga con sé le figlie la quale, data l'età, se lo desidera, CP_3 CP_2 potrà far ritorno nella casa assegnata alla madre per il pernotto, sempre tenendo in considerazione prevalentemente i turni di lavoro del signor che vengono comunicati per tempo e che dovranno Parte_1 esser rispettati dalla signora;
disporre per le vacanze natalizie che, salvo diversi accordi da assumersi CP_1 entro il 30 novembre di ogni anno, i minori trascorreranno ad anni alterni il giorno e la serata della Vigilia nonché il periodo dal 26 al 31 dicembre con un genitore ed il giorno e la serata di Natale nonché il periodo dal 1 al 6 gennaio con l'altro; disporre per le vacanze Pasquali: i figli trascorreranno la Pasqua con un genitore e Sant'Angelo con l'altro e così ad anni alterni;
disporre per le vacanze estive che i genitori trascorreranno 15 giorni consecutivi con le figlie minori, impegnandosi a concordare i 12 rispettivi periodi di ferie entro il 31 maggio;
qualora le ferie dei genitori dovessero coincidere, il periodo verrà equamente ripartito tra i genitori. I sig.ri e si impegnano a comunicarsi con congruo anticipo il CP_1 Parte_1 luogo in cui le figlie minori trascorreranno le vacanze, fornendo altresì i recapiti telefonici della struttura in cui alloggeranno;
rideterminare l'assegno di mantenimento a favore delle figlie quantificato in € 250,00 disporre che entrambi i genitori concorrano alle spese straordinarie per le figlie minorenni in misura pari al 50% ciascuno;
si chiede la regolamentazione delle spese straordinarie secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e 13 pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
disporre che la sig.ra possa abitare nella casa che condivide con i figli fino a quando la figlia non sarà
CP_1 CP_3 economicamente indipendente;
l'abitazione dovrà intendersi ad uso esclusivo del nucleo familiare (mamma e figli); disporre che la sig.ra provveda al pagamento degli oneri condominiali ordinari dell'immobile
CP_1 ove vive con i figli. IN VIA SUBORDINATA: disporre l'affido condiviso e il collocamento prevalente presso il signor , Parte_1 che si occuperà dei figli presso l'immobile ove attualmente vive la signora con i figli, previo rilascio
CP_1 dell'immobile da parte della signora . Conseguentemente dispensare il signor dall'obbligo
CP_1 Parte_1 di mantenimento. L'assegno unico verrà percepito a metà dai genitori. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali oltre spese generali ed oneri fiscali
Per: Controparte_1
“accertato e dichiarato che non risultano sopravvenute nuove circostanze quanto alle modalità di collocamento delle minori né quanto a presunti peggioramenti delle capacità economiche del CP_3 CP_2 sig. , rigettare le domande di modifica delle condizioni di collocamento delle figlie e di revoca del Parte_1 contributo al mantenimento delle stesse non sussistendone i presupposti di legge
- accertato e dichiarato: 1) che il sig. tiene con sé e meno di quanto previsto nei Parte_1 CP_2 CP_3 provvedimenti in essere, 2) che ha maggiori disponibilità economiche non essendo più gravato dal costo del nido e del mantenimento di , 3) che le produzioni documentali ordinate dal Tribunale hanno Per_1 consentito di appurare una capacità economica e reddituale dello stesso molto superiore a quanto descritto in ricorso, 4) che le esigenze di ancor più di sono aumentare rispetto all'epoca degli accordi, CP_3 CP_2 trovandosi la ragazza in età adolescenziale, 5) che le accresciute esigenze dei figli in relazione all'aumentare dell'età costituiscono fatto notorio (Cass. 25534/2025 del 19/09/2025) 6) che è stato stabilito che un contributo di € 200 a figlio rappresenti la soglia minima da cui non discostarsi se non in casi di indigenza estrema ed incolpevole dell'obbligato (Cass. 25534/2025 del 19/09/2025), 7) visto il principio di proporzionalità rispetto al reddito delle parti, a parziale modifica dei punti 5 e 6 degli accordi recepiti dal Tribunale di Milano nel decreto n. 1770/2022 del 18/07/2022 RG 24542/2022 e delle conclusioni formulate negli atti della presente vertenza (stilate prima di prendere visione della documentazione allegata in adempimento dell'ordine di produzione disposto dal Giudice) aumentare il contributo al mantenimento di e ella misura di CP_2 CP_3
€ 250 al mese a figlia oltre rivalutazione ISTAT e spese straordinarie al 50% secondo il protocollo milanese
- accertate le diverse modalità di visita e frequentazione di attualmente in essere rispetto a quelle CP_3 previste nel ricorso congiunto, e le diverse esigenze della bambina connesse alla crescita della stessa, modificare il punto 2 degli accordi recepiti dal Tribunale di Milano nel decreto n. 1770/2022 del 18/07/2022 RG 24542/2022 come segue: Il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia week end alternati, dal venerdì sera ore 17,00 Parte_1 CP_3 alla domenica sera ore 23, oltre a due sere infrasettimanali (che si indicano, salvo diversi accordi, nelle serate del martedì e del giovedì) di cui almeno una con pernotto e accompagnamento a scuola la mattina dopo;
quanto alla frequentazione con , vista l'età della ragazza e gli impegni propri della stessa, il padre e CP_2 la ragazza potranno accordarsi direttamente tra di loro anche in deroga a quanto sopra indicato. Vacanze natalizie: salvo diversi accordi da assumersi entro il 30 novembre di ogni anno, le minori trascorreranno ad anni alterni il giorno e la serata della Vigilia nonché il periodo dal 26 al 31 dicembre con un genitore ed il giorno e la serata di Natale nonché il periodo dal 1 al 6 gennaio con l'altro. Vacanze Pasquali: le minori trascorreranno la Pasqua con un genitore e Sant'Angelo con l'altro e così ad anni alterni. Vacanze estive: i genitori trascorreranno 15 giorni consecutivi con le minori, impegnandosi a concordare i rispettivi periodi di ferie entro il 31 maggio. Qualora le ferie coincidessero il periodo verrà equamente ripartito tra i genitori. Dare atto che i sigg.ri e debbano comunicarsi con congruo anticipo il luogo in cui i CP_1 Parte_1 minori trascorreranno le vacanze, fornendo altresì i recapiti telefonici della struttura in cui alloggeranno.
- Ferme tutte le ulteriori condizioni previste nel ricorso congiunto recepito nel decreto n. 1770/2022 del 18/07/2022 RG 24542/2022 Tribunale di Milano da intendersi qui richiamate e trascritte. In via istruttoria:
- Se ritenuto opportuno dal Tribunale disporsi l'audizione di e l'escussione di , nonché CP_2 Per_1 l'escussione degli operatori del servizio sociale di Milano che hanno in carico . CP_2 In ogni caso Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa..”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e intrattenevano una lunga Parte_1 Controparte_1 convivenza more uxorio, iniziata nel 2004 e cessata nel 2022 dalla quale nascevano tre figli:
[...]
il 4.09.2004, il 19.06.2009 e l 4.10.2021, Per_1 CP_2 CP_3 interrottasi la relazione le parti depositavano ricorso congiunto ex artt. 316 comma 4 c.c. e
337bis e ss. c.c. avanti al Tribunale di Milano che con decreto del 18.7.2022 omologava gli accordi che disciplinavano la responsabilità genitoriale con affidamento condiviso dei figli all'epoca tutti minori con collocamento presso la madre in un appartamento che il si obbligava a ricavare Parte_1
- a sue complete spese di ristrutturazione ed arredo- dalla divisione in due unità distinte della casa familiare di proprietà della propria madre;
regolamentava i tempi di permanenza dei minori con il padre;
stabiliva che in considerazione delle condizioni economiche dei genitori, dei tempi di permanenza con ciascuno, della disponibilità della casa e degli oneri assunti per la ristrutturazione e l'arredamento, il padre contribuisse al mantenimento dei figli mediante il versamento di un assegno mensile pari ad € 300,00 ( € 100,00 per ciascun figlio) da elevarsi a € 133,00 all'estinzione del finanziamento, con ricorso depositato il 4.6.2025, il chiedeva la modifica delle condizioni Parte_1 economiche concordate, postulando delle variazioni nell'assetto dei ragazzi, il reperimento di un lavoro da parte del figlio , divenuto maggiorenne, la sua impossibilità a sostenere gli Per_1 obblighi economici assunti con l'accordo e un miglioramento delle condizioni economiche della ex compagna;
istava quindi per l'accertamento dell'avvenuto collocamento paritario delle figlie minori, ma contestualmente e in maniera contraddittoria chiedendo di prevedere i week end alternati tra i genitori di lasciando invece libera di autodeterminarsi vista la contiguità delle CP_3 CP_2 abitazioni nonché per la revoca integrale dell'assegno di mantenimento concordato e la previsione della suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori, con comparsa del 29.10.2024 si costituiva la contestando integralmente la CP_1 ricostruzione tanto della gestione dei minori quanto delle condizioni economiche, che postulava invariate e, anzi, in un certo senso migliorate per il ricorrente in virtù della coabitazione con la propria madre, percettrice di una pensione mediamente elevata,; chiedeva quindi il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale e considerato che il padre di fatto a suo dire tenesse le figlie meno del pattuito, un aumento dell'assegno versato per e ella misura di € 150,00 per ciascuna, CP_2 CP_3 fissata la comparizione delle parti innanzi al GOT dott.ssa Marina Bruni all'udienza del
6.12.2024 per un tentativo di bonario componimento, le parti personalmente comparse non riuscivano a trovare un accordo, sicchè il fascicolo veniva rimesso al G.D. per l'udienza del
25.3.2025, alla quale, comparse nuovamente le parti, la resistente formulava una proposta conciliativa ed il ricorrente chiedeva termine per esame, il G.d., pertanto, concedeva termine sino al 8.4.2025, per note contenenti determinazioni in ordine all'ipotesi transattiva avanzata, dalle note depositate tuttavia pur emergendo la volontà adesiva del ricorrente, si dava atto dell'impossibilità di sottoscrivere un accordo congiunto a causa di un ripensamento della , CP_1 pertanto il G.D. scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 22.4.2025 così provvedeva:
“sentite le dichiarazioni rese dalle parti anche all'udienza avanati al GOT;
considerato che
all'udienza del 25.3.2025 è stato assegnato alle parti termine sino all'8.4.2025 per verificare la possibilità di addivenire ad una soluzione concordata della controversia;
osservato in particolare che il Sig. in sede di udienza ebbe ad avanzare la seguente Parte_1 proposta conciliativa: Diritto del padre di vedere a fine settimana alternati dal sabato alle 12.00 alla CP_3 domenica sera e per 2 pomeriggi infrasettimanali dall'uscita da scuola a dopo cena Conferma della misura di euro 200,00 per il mantenimento dei figli e Assegno unico alla madre CP_2 CP_3 Pagamento delle spese condominiali a carico della signora CP_1 Osservato che nella medesima udienza la sig. ha formulato la seguente proposta CP_1 conciliativa Diritto del padre di vedere a fine settimana alternati dal sabato alle 12.00 alla CP_3 domenica sera e per 2 pomeriggi infrasettimanali dall'uscita da scuola a dopo cena.
€ 250 omnicomprensive per il mantenimento di e Assegno Unico alla madre. CP_2 CP_3 Pagamento delle spese condominiali a carico della Sig.ra CP_1 Rilevato che all'esito di tale udienza il Giudice delegato, su richiesta del ricorrente che si era riservato di valutare la proposta avanzata dalla convenuta, ha assegnato termine alle parti sino all'8.4.2025 per una possibile conciliazione della lite;
osservato che con note di trattazione scritta, debitamente autorizzate, depositate in data 8.4.2025 parte ricorrere ha comunicato che non è stato possibile giungere al perfezionamento dell'accordo a fronte di una ripensamento della convenuta;
osservato che, alla luce del emergenze in atti, e sotto il profilo della responsabilità genitoriale ( modalità dell'esercizio del diritto di visita punto sul quale le parti convergono)- deve prevedersi che il sig. possa vedere e tenere con se le fine settimana alternati dal sabato alle Parte_1 CP_3
12.00 alla domenica sera e per 2 pomeriggi infrasettimanali dall'uscita da scuola a dopo cena.
, anche per ragioni logistiche, potrà continuare a frequentare il padre come sta avvenendo CP_2 tornando a dormire nell'abitazione assegnata alla sig.ra . Deve infatti prendersi atto che, CP_1 proprio per l'ubicazione dell'appartamento materni e di quello paterno siti nello stesso stabile vi è un da sempre “ libero” passaggio da un immobile all'altro anche se l'immobile ( casa famigliare) assegnato alla sig.ra continua a rappresentare il punto di riferimento e l'abitazione CP_1 principale per i figli;
Osservato che, quanto agli aspetti economici, deve prevedersi che il Sig. versi alla Parte_1 sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e è da Pt_2 CP_2 CP_3 Per_1 considerarsi economicamente autosufficiente) l'importo omnicomprensivo di € 250,00 mensili – importo rivalutabile annualmente secondo indici istat dall'aprile 2026 ( base di calcolo aprile 2025); osservato che deve prevedersi che l'assegno unico ( attualmente pari ad € 610,00) sia percepito integralmente dalla sig.ra , mentre il pagamento delle spese condominiali dovrà CP_1 continuare a gravare sul sig. ; Parte_1 ritento che tale importo risulta congruo in relaizone ai tempi di permanenza ( se non paritetici certamente fluidi) delle minori presso il padre e in considerazione dell'attuale condizione economica del Sig. il quale nel 2023 ha fruito di un reddito complessivi di € 24.958 ( CU 2024) pari Parte_1 a € 1.722,12 calcolato su 12 mensili ( imponibile € 24958- imposta netta € 3751- addizionale regionale -€ 4341,85 -addizionale comunale € 199,67= 20.665,48:12= 1.722,12) vive con la propria madre, è gravato mensilmente del pagamento di mutui per € 697,11 di cui quelli per € 370,00 e 140,00 per sistemazione ed arredi della casa famigliare); rilevato che la sig.ra , la quale svolge l'attività di domestica ha dichiari di avere CP_1 un'entrata mensile netta di € 700,00 lavorando per mezza giornata dal lunedì' al venerdì: la medesima nel 2024 8 PF 2024 ) ha dichiarato un reddito imponibile di € 7.164,00 , occupa l'immobile di proprietà della madre del sig. facendo fronte alle spese per tari e utenze ( non alle spese Parte_1 condominiali) considerato che le prove orali formulate da entrambe le parti debbono essere rigettate perché irrilevanti ai fini della decisione;
osservato che deve ordinarsi a parte ricorrente di depositare in giudizio gli estratti dei conti correnti bancari al medesimo intestati o cointestati relativi agli anni 2022.2023 e 2024, la CU 2025 e il cedolini INPS/ estratto pensionistico della madre del medesimo;
osservato che deve sere ordinato a parte convenuta di depositare in giudizio i modelli CU 2025 e che dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2021, 2022
P.Q.M.
Visto l'art. 473bis.22 c.p.c. ed in parziale modifica del decreto del 13.7.2022 del Tribunale di Milano
1) DISPONE che il si. possa vedere e tenere con se le a fine settimana Parte_1 CP_3 alternati dal sabato alle 12.00 alla domenica sera e per 2 pomeriggi infrasettimanali dall'uscita da scuola a dopo cena. , anche per ragioni logistiche, potrà continuare a frequentare il padre CP_2 come sta avvenendo tornando a dormire nell'abitazione assegnata alla sig.ra . Restano CP_1 confermate nel resto le modalità di frequentazione di cui al decreto 13.7.2022;
2) DISPONE che, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2025 versi Parte_1 a a titolo di contributo al mantenimento delle minori e 'importo CP_1 CP_2 CP_3 omnicomprensivo di € 250,00 mensili – importo rivalutabile annualmente secondo indici istat dall'aprile 2026 ( base di calcolo aprile 2025) . L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla sig.ra , mentre il pagamento delle spese condominiali dovrà continuare a gravare sul sig. CP_1 ; Parte_1
3) RIGETTA la richiesta di prove orali dedotte da entrambe le parti;
4) ORDINA A di depositare in giudizio entro il 31.7.2025 gli estratti Parte_1 dei conti correnti bancari al medesimo intestati o cointestati relativi agli anni 2022.2023 e 2024, la CU 2025 e il cedolini INPS/ estratto pensionistico della madre del medesimo;
5) ORDINA a di depositare in giudizio entro il 31.7.2025 la CU 2025 e le CP_1 dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2021, 2022,
rinviava poi per il prosieguo all'udienza del 2.10.2025 alla quale le parti, che nelle more depositavano la documentazione richiesta, comparivano nuovamente anche personalmente pur senza facoltà di interlocuzione;
i procuratori insistevano nelle differenti posizioni e chiedevano un rinvio per la precisazione delle conclusioni e discussione, concesso dal G.D. al 30.10.2025, poi postergato al 13.11.2025 su istanza congiunta delle parti intenzionate a provare a trovare un accordo, fallito anche l'ulteriore tentativo, all'udienza indicata precisate le conclusioni come riportate in epigrafe e disposta la discussione orale, la causa veniva rimessa al Collegio e decisa nella camera di consiglio del 10.12.2025
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione di quanto già in atti.
Il materiale probatorio è infatti adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione, fondamentalmente focalizzata sugli aspetto economici dal momento che, non essendovi contrasto in ordine all'affidamento delle figlie minori, sul punto residua solo l'aspetto legato alle frequentazioni con il padre, di semplice risoluzione stante la routine ormai acquisita e la contiguità delle abitazioni. Quanto alle questioni economiche, di profilo assolutamente residuale, è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336,
Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate e le integrazioni richieste.
La responsabilità genitoriale ed i tempi di permanenza delle minori con il padre
Le minori e ono affidate in maniera condivisa ai genitori e sul punto non è CP_2 CP_3 stata chiesta modifica né ritiene il Collegio vi siano motivi per intervenire d'ufficio.
Quanto alle frequentazioni il , con una ricostruzione e delle domande in verità un po' Parte_1 contraddittorie, nelle conclusioni precisate dopo aver parlato di collocamento sostanzialmente paritario delle figlie, ne chiede il collocamento prevalente presso la madre con previsione di fine settimana alternati, durante i quali la figlia in considerazione dell'età e della contiguità delle CP_2 abitazioni, potrà decidere di tornare a dormire nella casa della mamma. Ciò anche per l'assenza di una stanza adeguata nell'abitazione paterna. Di fatto addirittura sparirebbe, nelle sue richieste, anche quanto oggi almeno saltuariamente avviene con e cioè che la bambina stia con il padre almeno CP_3 due pomeriggi la settimana, di cui uno con il pernottamento. La , dal canto suo chiede la CP_1 conferma di tali modalità.
Appare di tutta evidenza che la questione gestione delle minori sia stata riconsiderata dal ricorrente solo per i riflessi economici che un collocamento paritetico avrebbe potuto avere, ma nei fatti, come emerso anche durante le udienze, tale evenienza non si è mai concretizzata, essendovi soltanto una fluidità nei movimenti dei figli più grandi logicamente determinata dalla contiguità delle abitazioni dei genitori (e nonna paterna)
Le minori trascorrono indubbiamente la maggior parte del loro tempo con la madre, che ha una casa più comoda e garantisce una maggiore presenza: non va infatti dimenticato che il Parte_1 ha sempre lamentato la scarsa considerazione da parte dell'ex compagna dei suoi turni lavorativi che gli impediscono di comunicare con sufficiente anticipo i giorni in cui potrà occuparsi di CP_3
Ciò posto e considerato, il Collegio conferma sul punto l'ordinanza del G.D. , peraltro frutto di una convergenza di indicazioni delle parti, e pertanto dispone definitivamente che il Parte_1 possa vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati dal sabato alle 12.00 alla CP_3 domenica sera e per 2 pomeriggi infrasettimanali dall'uscita da scuola a dopo cena, che dovrà comunicare non appena conosciuti i turni lavorativi. anche per ragioni di età e logistiche, CP_2 potrà continuare a frequentare il padre con maggiore elasticità tornando a dormire nell'abitazione assegnata alla sig.ra . Restano confermate nel resto le modalità di frequentazione di cui al CP_1 decreto 13.7.2022.
L'assegno di mantenimento per le minori
La controversia essenzialmente risulta ancora pendente - senza che le parti in alcun modo siano riusciti a raggiungere un accordo in realtà auspicato e di semplice soluzione - per un residuale contrasto economico, nonostante non vi siano stati sostanziali mutamenti nelle loro condizioni rispetto all'ordinanza del G.D., peraltro non impugnata da alcuno, se non per un lieve aumento mensile nei redditi del ricorrente che tuttavia non altera la proporzionalità .
E' di tutta evidenza che gli unici elementi innovativi rispetto all'accordo omologato nel
Luglio del 2022 sono il raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica del figlio più grande, per il quale è già stato revocato l'assegno di mantenimento con corrispondente beneficio per il;
la diminuzione dell'importo dell'assegno per il nucleo familiare, conseguenza del Parte_1 raggiungimento dell'indipendenza economica di e il seppur limitato supporto che questo Per_1 potrà fornire alla mamma con la quale continua a coabitare .
In un quadro siffatto, in considerazione dell'importante apporto che viene dato dal Parte_1
e dalla di lui madre in termini di soddisfacimento delle esigenze abitative dei minori e della CP_1 stessa, che ne beneficia in maniera indiretta, nonché dell'aiuto che potrà dare alla madre, Per_1 che controbilancia la perdita della sua quota di assegno per il nucleo familiare – comunque di importo consistente - non può in alcun modo essere accolta la richiesta di aumento formulata, anche tardivamente, dalla . CP_1
Contemporaneamente però non può neanche essere accolta la richiesta di diminuzione avanzata dal ricorrente che, con i redditi percepiti pari a circa € 1.837,00 mensili calcolati su 12 mesi,
( certificazione unica 2025 imponibile € 26.578,45 - imposta netta € 4.007,97- addizionale regionale
-€ 367,44 -addizionale comunale € 152, 73= 20.665,48:12= 1.837,54) con la totale assenza di spese abitative e di utenze affrontate dalla propria madre, con il risparmio che gli deriva dal non dover più provvedere a , e pur tenuto conto dei finanziamenti su lui gravanti, indubbiamente è nelle Per_1 condizioni di contribuire al sostentamento delle figlie minori con la somma di complessiva – e onnicomprensiva - di € 250,00 e continuare a sostenere il pagamento delle quote condominiali relative all'appartamento assegnato alla resistente, pari oggi a circa e 60,00 mensili. Una somma inferiore contrasterebbe in maniera stridente con i parametri di cui all'art. 337 ter cc., anche in considerazione dei limitati guadagni materni. Ciò posto il Collegio pone definitivamente a carico di di contribuire al Parte_1 mantenimento delle figlie minori mediante il versamento alla della somma onnicomprensiva CP_1 di € 250,00 con decorrenza aprile 2025, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, confermando che il pagamento delle spese condominiali dovrà continuare a gravare su di lui
L'assegno unico per il nucleo familiare verrà percepito ed interamente trattenuto dalla . CP_1
Le spese del giudizio
Il Collegio, rilevato che il giudizio si è protratto esclusivamente per la decisione delle questioni economiche, restando gli aspetti relativi alla gestione delle minori su un piano meramente residuale;
considerata la reciproca soccombenza sul punto delle parti, compensa integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa o ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, a parziale modifica delle condizioni del decreto ex art. 316 ss c.c reso dal Tribunale di Milano il 13.7.2022 e pubblicato il 18.7.2022 così statuisce:
1. Dispone che possa vedere e tenere con se la figlia fine settimana Parte_1 CP_3 alternati dal sabato alle 12.00 alla domenica sera e per 2 pomeriggi infrasettimanali dall'uscita da scuola a dopo cena, che dovrà comunicar alla non appena conosciuti i turni CP_1 lavorativi.
2. Dispone che la figlia anche per ragioni di età e logistiche, fermi restando i fine CP_2 settimana alternati tra i genitori, potrà continuare a frequentare il padre con maggiore elasticità tornando a dormire nell'abitazione assegnata alla sig.ra . CP_1
3. Conferma nel resto le modalità di frequentazione padre – figlie di cui al decreto del 13.7.2022 pubblicato il 18.7.2022, parimenti consentendo a , in caso di vacanze trascorse con il CP_2 padre a MILANO, di fare rientro per la notte nell'abitazione materna;
4. Pone definitivamente a carico del padre il versamento a a titolo Controparte_1 di contributo al mantenimento delle figlie minori e entro il 5 di ogni mese, CP_2 CP_3 la somma di € 250,00 onnicomprensiva, con decorrenza Aprile 2025, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, con prima rivalutazione a Aprile 2026;
5. Dispone che continui a sostenere le spese condominiali ordinarie relative Parte_1 all'appartamento assegnato alla resistente;
6. Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare venga interamente percepito e trattenuto da Controparte_1 7. Conferma nel resto per quanto di ragione il decreto del 13 -18/7/2022;
8. Compensa integralmente tra le parti le spese della lite.
Si comunichi
Così deciso in Milano il 10.12.2025
Il Presidente rel. est. Dott. Laura Maria Cosmai