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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 5481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5481 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Taviano Consigliere
Dott. Pasquale Cabato Giudice Aus. Relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5762 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2020 trattenuta in decisione con ordinanza del 13/11/2024, tra
( ) e per essa quale mandataria Parte_1 P.IVA_1
) in persona Parte_2 P.IVA_2 del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma alla Via
Cristoforo Colombo n. 177, presso lo studio dell'Avv. Tommaso Ranchino, che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce all'atto di appello;
Appellante ed appellata incidentale
e
( ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'Avv. Alessandro Grifoni ed elettivamente domiciliato unitamente al predetto difensore in Roma alla Via Appia Nuova n. 288, presso lo studio dell'Avv. Marco Angeletti, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione con appello incidentale;
Appellato ed appellante incidentale nonché in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2
Appellata contumace avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n.
470/2020 del 26/02/2020, pubblicata il 27/02/2020 (opposizione all'esecuzione). CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno precisato le conclusioni nelle rispettive note di trattazione scritta depositate telematicamente prima dell'udienza di
1 precisazione delle conclusioni del 13/11/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) Con atto di citazione notificato il 12/03/2010, CP_1 premetteva: a) di avere depositato ricorso per opposizione alla esecuzione nella procedura esecutiva proposta nei suoi confronti da CP_3
pendente innanzi al Tribunale di Velletri con R.G.E. n. 444/00; b)
[...] che il G.E., all'udienza di comparizione delle parti nella quale si era costituita per la creditrice procedente Controparte_4
aveva fissato il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
[...]
Tanto premesso, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Velletri, ed Controparte_4 Controparte_5 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di
[...]
Velletri, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della presente opposizione alla esecuzione dichiarare nullo, annullato e di nessun effetto il contratto di mutuo artigiano stipulato il
28/2/1991 per atto notaio rep. n. 508298 ordinando la Per_1 cancellazione della relativa iscrizione ipotecaria del 7/3/91 (reg. part. n.
184, reg. gen. n. 1451) e conseguentemente la inesistenza del diritto delle società suindicate ad agire esecutivamente nei confronti del concludente dichiarando nulli, annullati e inefficaci la predetta procedura esecutiva e tutti gli atti ad essa relativi con ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento notificato il 18/19/2000 e ogni ulteriore provvedimento consequenziale a norma di legge. In via subordinata ridurre la somma pretesa dall'istituto procedente 1) accertando la difformità tra tasso contrattuale nominale e tasso contrattuale effettivo di ammortamento con conseguente applicazione dei soli interessi legali sulle singole quote dovute per capitale e 2) dichiarando illegittima e nulla, con ogni clausola corrispondente contenuta nel predetto contratto di finanziamento artigiano
(in particolare il relativo art. 4), l'applicazione effettuata da parte opposta di interessi anatocistici nonché qualsiasi capitalizzazione di interessi ed escludendo anche in conseguenza della nullità di dette clausole
l'applicazione di interessi diversi da quelli legali facendo decorrere questi ultimi dalla scadenza delle singole rate. In ogni caso in via riconvenzionale, dichiarata la nullità di ogni clausola dei due contratti di conto corrente di cui al capo 1 stabilente interessi convenzionali, capitalizzazione dei medesimi, applicazione della commissione di massimo scoperto e interessi per cd giorni-valuta fittizi, condannare le società
2 convenute alla restituzione di tutte le somme illegittimamente percepite a tali titoli oltre interessi e rivalutazione sino al saldo.”; B) Con comparsa di risposta, regolarmente depositata, si costituiva, quale parte opposta, cessionaria del credito e per essa, nella Controparte_6 qualità di mandataria, che Controparte_4 chiedeva il rigetto dell'opposizione. In corso di causa a Controparte_6 subentrava, quale ulteriore cessionaria del credito,
[...] Parte_1
e quale mandataria di quest'ultima Parte_2
C) Depositata documentazione, espletata prova testimoniale, interrogatorio formale e CTU, la causa era introitata a sentenza con l'assegnazione dei termini di legge;
D) Con sentenza n. 470/2020 del 26/02/2020, pubblicata il 27/02/2020, il
Tribunale di Velletri, ha così statuito: “ACCOGLIE parzialmente la opposizione dello esecutato nei confronti del credito della banca, e per
l'effetto DICHIARA operata la dovuta compensazione in relazione ai saldi dei due rapporti, di mutuo e finanziamento, intercorsi fra le parti, che
l'istituto di credito già opposto ha titolo alla restituzione della sola minor somma di euro 23.123,20 oltre interessi legali dalla data del precetto fino al saldo;
CONDANNA l'istituto di credito predetto alla rifusione delle spese del giudizio in favore dello opponente che, compensate per metà, sono liquidate in complessivi euro 2.580,00 oltre euro 280.000 per esborsi, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del costituito procuratore del medesimo, ponendo a carico in via definitiva dello istituto stesso le spese di consulenza tecnica, come liquidate in corso di causa.”; E) Con atto di appello, tempestivamente notificato, e Parte_1 per essa, quale mandataria, ha Pt_2 Parte_2 impugnato la sentenza del Tribunale di Velletri n. 470/2020 del 27/02/2020 proponendo tre motivi d'appello e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “nel merito: riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto rigettare l'opposizione all'esecuzione; in subordine, previa integrazione della CTU contabile, accertare il debito residuo del sig. in CP_1 relazione al contratto di mutuo artigiano del 28/2/1991 a rogito notaio
di Valmonte e per l'effetto condannarlo al pagamento in Persona_2 favore dell'appellante dell'importo che emergerà nel corso dell'istruttoria. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.”; in via istruttoria, disporre integrazione di CTU contabile sul rapporto di mutuo
3 al fine di accertare il debito residuo.”; F) Con “comparsa di costituzione e di risposta con appello incidentale”, regolarmente depositata, si è costituito l'appellato che ha CP_1 formulato le seguenti conclusioni: “1) rigettare l'appello avversario in quanto inammissibile, improcedibile nonché infondato in fatto e in diritto;
2) previa integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_4 in accoglimento del proposto appello incidentale e in riforma della sentenza del Tribunale di Velletri n.470/2020 pubblicata il 27/2/2020: accogliere integralmente l'opposizione alla esecuzione proposta dal sig. dichiarando nulli, annullati e di nessun effetto il contratto CP_1 di finanziamento artigiano stipulato il 28/2/1991 per atto notaio Per_1 rep. n. 508298, ordinando, altresì, la cancellazione della relativa iscrizione ipotecaria del 7/3/91 (reg. part. n. 184, reg. gen. n. 1451); conseguentemente dichiarare la inesistenza del diritto delle società suindicate ad agire esecutivamente in forza di quest'ultimo contratto nei confronti del concludente dichiarando nulli, annullati e inefficaci la predetta procedura esecutiva e tutti gli atti ad essa relativi con ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento notificato il 18/19/2000
e ogni ulteriore provvedimento consequenziale a norma di legge. In ogni caso, dichiarata la inesistenza e nullità dei contratti di conto corrente di cui al sopra riportato capo B nonché ogni relativa clausola stabilente interessi convenzionali, capitalizzazione dei medesimi, applicazione della commissione di massimo scoperto e qualsiasi ulteriore tipo di addebito a carico del correntista, condannare in solido le società opposte alla restituzione di tutte le somme illegittimamente percepite a tali titoli così come quantificate nella CTU espletata e maggiorate in relazione agli anni in cui mancano gli estratti conto oltre interessi e rivalutazione sino al saldo;
condannare in solido entrambe le società opposte in primo grado al pagamento delle spese legali relative a tale fase come quantificate nella notula ivi depositata oltre 15% rimborso spese forfett., c.p.c. e iva. Cono vittoria delle spese legali oltre tali oneri accessori anche del presente grado di giudizio.”; G) Con ordinanza del 02/03/2021 la Corte ha disposto la integrazione del contraddittorio nei confronti di rimasta contumace. Controparte_4
H) Con ordinanza del 13/11/2024 la causa, già in precedenza introitata in decisione e poi rimessa sul ruolo, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 In via preliminare, va esaminata la questione, prospettata dall'appellato nel corso del presente grado di giudizio ed inerente l'estinzione della procedura esecutiva di cui è causa (Tribunale di Velletri R.G.E. n.444/2000) e le sue ripercussioni sulla vicenda processuale. In particolare, si rileva che, con ordinanza in data 08/06/2021, depositata dall'appellato , il CP_1
G.E. della procedura esecutiva di cui è causa, dato atto della mancata instaurazione del giudizio di merito dopo la proposizione di opposizione all'esecuzione che aveva comportato la sospensione del titolo esecutivo, ha disposto l'estinzione della procedura esecutiva ex art. 624, 3° c. c.p.c.. L'appellato ha dedotto che la declaratoria di estinzione della CP_1 procedura esecutiva comporterebbe il rigetto integrale dell'appello
“proposto addirittura successivamente alla ordinanza collegiale del Tribunale di Velletri e quindi privo di qualsiasi interesse già all'atto della sua proposizione.” Tuttavia, la Corte ritiene che, nel caso de quo, non sia ipotizzabile una cessazione della materia del contendere per estinzione della procedura esecutiva poiché ritiene di aderire ad un consolidato orientamento della
S.C. secondo cui la cessazione della materia del contendere per carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio di opposizione sia ravvisabile riguardo ai giudizi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., avendo tali giudizi ad oggetto la regolarità degli atti dell'esecuzione di quel procedimento. Non è invece riscontrabile una carenza di interesse alla prosecuzione dei giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in quanto essi hanno ad oggetto l'accertamento della sussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata (nell'an e nel quantum) in base ad un determinato titolo che è utilizzabile per la proposizione di una nuova procedura esecutiva, come da orientamento della S.C.: “…… in caso di sopravvenuta estinzione del processo esecutivo in pendenza di giudizi di opposizione, cessa la materia del contendere con riguardo ai giudizi di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avendo tali giudizi ad oggetto la regolarità degli atti dell'esecuzione (e, segnatamente, degli atti dello specifico processo esecutivo in atto, la cui estinzione, quindi, determina il venir meno dell'interesse delle parti all'accertamento della predetta regolarità), mentre altrettanto non avviene con riguardo ai giudizi di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., che hanno ad oggetto l'accertamento della sussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata (nell'an e nel quantum), i quali devono pertanto
5 proseguire, sussistendo l'interesse delle parti al predetto accertamento, anche in funzione di eventuali nuove e successive procedure esecutive” (Cass. 32842/2022). La Corte rileva, altresì, che la mancata proposizione del giudizio di merito non rende incontestabile e/o opponibile alle parti della procedura la sospensione del titolo esecutivo pronunciata nell'ordinanza di sospensione, avendo tale ordinanza carattere endoprocedimentale.
Tanto premesso, con il primo motivo dell'appello principale, Parte_1
e per essa, quale mandataria, ha
[...] Parte_2 dedotto la “nullità della sentenza per difetto di motivazione” osservando che il Tribunale ha operato una compensazione tra le somme dovute da per il finanziamento ed il suo credito, accertato dal CTU, inerente CP_1 le somme addebitate illegittimamente per gli interessi nel rapporto di finanziamento e nei rapporti di conto corrente. Ad avviso dell'appellante, la decisione di disapplicare gli interessi pattuiti nel contratto di mutuo presupporrebbe una declaratoria di nullità del contratto di mutuo che, tuttavia, non è stata pronunciata e così ha argomentato: “Del resto, la nullità del contratto sarebbe l'unico motivo giuridico per disporre un ricalcolo del debito residuo del rapporto di mutuo con la sola applicazione degli interessi legali al capitale residuo” nonché “possiamo supporre che il Tribunale volesse dichiarare tale nullità, benché non l'abbia esplicitamente fatto né nella parte motiva né nel dispositivo della sentenza…”. Il motivo è infondato.
Preliminarmente va osservato che al principio di simmetria tra chiesto e pronunciato si correla il dovere del giudice di pronunciarsi sul merito decidendo tutte le domande e le eccezioni proposte, al fine di definire il giudizio con un provvedimento tendenzialmente unico ex artt. 277, 279 co.2 n.4 e 5 cpc. Tuttavia, poiché la materia processuale privilegia sempre l'aspetto pratico rispetto a quello teorico, si ritiene ammissibile anche la statuizione giurisprudenziale cosiddetta implicita. In questo senso la S.C. ha affermato che non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancanza di espressa statuizione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (Cass. Sez. V, 26/6/2009 n.15172). Allo stesso modo la decisione implicita può essere di accoglimento laddove una domanda su cui il giudice non abbia espressamente provveduto può considerarsi accolta con
6 pronuncia implicita ove costituisca il presupposto di fatto all'antecedente logico giuridico necessario di altra istanza, legata alla prima da un indissolubile rapporto di dipendenza sulla quale invece egli abbia deciso
(Cass, sez. I, 05/04/2005 n.7086).
Fermo quanto innanzi, ad avviso della Corte, nella motivazione della sentenza appellata si evince la ratio sottesa alla decisione del Tribunale di rideterminare il saldo del rapporto di mutuo senza tener conto delle pattuizioni contrattuali inerenti gli interessi. A tal riguardo, va rilevato che il Tribunale ha affermato espressamente la nullità delle pattuizioni inerenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi, cosi deducendo: “… perché contraria a norma imperativa di legge, ovvero il disposto dell'art. 1283 c.c. in tema di ammissibilità degli interessi composti od anatocismi, la clausola del contratto di mutuo in oggetto che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori;
e ciò in quanto non è dato rinvenire l'esistenza di un uso normativo, generalmente vincolante, sul punto, riprodotto nei singoli contratti bancari.” Il Tribunale ha, altresì, rilevato espressamente la nullità della applicazione degli interessi convenzionali che, sebbene pattuiti dalle parti, superavano la soglia ultralegale, così deducendo: “Ugualmente per quanto concerne la misura degli interessi deve essere accolta l'opposizione, in quanto il saggio ultralegale degli interessi, pure convenzionalmente stabilito
(specificamente ovvero con riferimento al saggio in uso sulla piazza), deve considerarsi contrario a norma imperativa di legge, e segnatamente l'art. 2 c.4 L108/96 in materia di usura ed interessi usurari…..” Da quanto rilevato consegue che, contrariamente a quanto dedotto dalla appellante nel primo motivo, la ratio giuridica della decisione inerente la rideterminazione degli interessi è stata espressa nella motivazione in modo adeguato e, comunque, l'appellante non ha proposto alcuna contestazione sulla legittimità dei rilievi posti dal Tribunale a fondamento della nullità delle predette clausole inerenti gli interessi.
Con il secondo motivo l'appellante principale ha dedotto la
“inammissibilità delle domande relative ai conti correnti” precisando che: a) il petitum in un giudizio di opposizione alla esecuzione deve essere limitato al titolo posto dalla parte creditrice procedente a fondamento della procedura esecutiva e, nel caso de quo, al contratto di finanziamento;
b) il c/c n.1887/51 oggetto della domanda “era stato oggetto nell'anno 1999 di una specifica transazione a saldo e stralcio conclusa tra lo stesso e l'allora
7 , e per essa la quale mandataria (doc.4), e CP_3 CP_3 Controparte_7 che pertanto qualunque domanda dell' relativa a detto rapporto CP_1 bancario era in verità vieppiù inammissibile.” Anche il secondo motivo è infondato.
In primo luogo, per esaminare compiutamente i rilievi di inammissibilità della domanda inerente i due rapporti di conto corrente, i cui saldi non rientrano nelle somme oggetto della procedura esecutiva, occorre partire dall'assunto pacifico, perché affermato espressamente in sentenza e non oggetto di specifica contestazione, che la domanda inerente i conti correnti era tesa ad accertare i crediti vantati dal debitore nei confronti della banca per l'illegittimo addebito di interessi. al fine, poi, di operare una compensazione con le somme a credito della banca in relazione al rapporto di finanziamento posto a fondamento della procedura esecutiva, come riportato in sentenza: “Per cui attuata la dovuta compensazione dei due saldi (euro 31.256,54 – 8.133,34) a favore dello istituto di credito e del correntista, rispettivamente, in relazione ai due rapporti di finanziamento e di conto corrente, si ricava un credito, a vantaggio del primo, di euro
23.123,20”. Ebbene, la Corte rileva che secondo costante orientamento della S.C. in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore esecutato può opporre in compensazione al creditore procedente sia un controcredito certo sia un credito illiquido la cui entità possa essere accertata, senza dilazioni nella procedura esecutiva, nel merito del giudizio di opposizione: “Con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore esecutato può opporre in compensazione al creditore procedente un controcredito certo (cioè, definitivamente verificato giudizialmente o incontestato) oppure un credito illiquido di importo certamente superiore (la cui entità possa essere accertata, senza dilazioni nella procedura esecutiva, nel merito del giudizio di opposizione) anche nell'ipotesi di espropriazione forzata promossa per il credito inerente al mantenimento del coniuge separato, non trovando applicazione, in difetto di un "credito alimentare", l'art. 447, comma 2, c.c.” (Cass. n. 9686 del 26/05/2020). Per quanto riguarda invece la questione della irripetibilità degli addebiti illegittimi relativi al conto corrente n. 1887/51 perché tale posizione contrattuale sarebbe stata definita dalle parti con una transazione, la Corte rileva la inammissibilità del rilievo in quanto è fondato sulla produzione in secondo grado del documento indicato come transazione (doc. sub 4 del
8 fascicolo d'appello) in violazione dell'art. 345, 3° c. c.p.c., come prontamente eccepito dall'appellato in comparsa di costituzione. A tal riguardo, la Corte osserva che, a seguito della novella di cui alla L.
134/2012, la nuova formulazione dell'art 345 c.p.c. terzo comma, non ammette nel giudizio di appello, la cui sentenza di primo grado sia stata pronunciata dopo l'11 settembre 2012, nuovi mezzi di prova ovvero nuovi documenti, “a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno quel carattere di indispensabilità che - invece - costituiva criterio selettivo nella versione precedente della medesima norma” (Cass. Civ., sez. III, 09.11.2017 n. 26522), fatti salvi ad ogni modo i casi in cui la parte dimostri di non averli potuti proporre o produrli in primo grado per cause ad essa non imputabili. Nel caso de quo, la società appellante si è limitata a depositare il predetto documento nel presente grado di giudizio senza alcun riferimento ad eventuali circostanze che ne avrebbero impedito la produzione in primo grado. Infine, va rilevato che il fatto che sia intervenuta una transazione in riferimento al predetto rapporto di conto corrente non è comunque pacifica poiché è stato contestato sia in primo che in secondo grado.
Con il terzo motivo l'appellante ha proposto rilievi “sulla presunta nullità del contratto di mutuo”, ossia per l'evenienza in cui fosse ravvisabile nella decisione appellata una declaratoria implicita di nullità di tale contratto sottesa alla rideterminazione delle somme dovute dal mutuatario a titolo di interessi.
Ebbene, come già chiarito nella disamina del primo motivo d'appello, la Corte ribadisce che la declaratoria di nullità ha riguardato non l'intero contratto, ma unicamente le clausole inerenti il calcolo degli interessi dovuti.
Ne consegue l'inammissibilità del motivo per la insussistenza della declaratoria di nullità del contratto che con la sua formulazione si intende contestare.
Con il primo motivo di appello incidentale ha contestato la CP_1 sentenza per non aver dichiarato la nullità del “contratto di finanziamento artigiano” stipulato in data 28/02/1991 e per non aver emesso le conseguenti statuizioni in merito alla procedura esecutiva, deducendo a fondamento della riproposizione della domanda di nullità del mutuo le seguenti motivazioni: a) con il predetto contratto è stato stipulato un mutuo di scopo poiché, come si legge nell'articolo 1, la erogazione delle somme
9 era destinata “all'acquisto di locale laboratorio”, ma in realtà il finanziamento é stato imposto dalla banca per ripianare la situazione debitoria del mutuatario;
b) le somme erogate sono state utilizzate dalla banca per ripianare la situazione debitoria relativa al precedente mutuo chirografario ed ai rapporti di conto corrente;
c) il Tribunale di Velletri con ordinanza in data 28/04/2020 resa in sede di reclamo, agli atti, ha confermato la sospensione del titolo esecutivo della procedura esecutiva di cui è causa (R.G.E. n.444/2000) stabilendo che “il contratto posto a fondamento della domanda non può essere qualificato per i motivi sovraesposti titolo esecutivo ex art. 414 c.p.c. non ricoprendo la traditio del denaro la forma prevista a tal fine dell'articolo 474 II comma n.2 e 3 c.p.c.”. In seguito, il G.E. della procedura esecutiva, preso atto della mancata instaurazione del giudizio di merito, ha disposto l'estinzione della procedura ex art. 624, 3° c. c.p.c.. Da questi fatti conseguirebbe, ad avviso dell'appellante incidentale, che la Corte “non può che limitarsi a registrare, confermandolo, quanto attestato da detta ordinanza” e a rigettare integralmente l'appello “proposto addirittura successivamente alla ordinanza collegiale del Tribunale di Velletri e quindi privo di qualsiasi interesse già all'atto della sua proposizione.” Il primo motivo di appello incidentale è infondato.
La Corte ritiene doveroso affrontare, preliminarmente, la questione delle ripercussioni sul presente grado di giudizio delle predette ordinanze del
Giudice dell'Esecuzione inerenti la sospensione della valenza di titolo esecutivo del contratto di mutuo e la estinzione della procedura esecutiva per la mancata instaurazione del giudizio di merito. Ebbene, a tal riguardo, osserva che entrambe le ordinanze sono irrilevanti ai fini della decisione sia perché, per consolidata Giurisprudenza della S.C. (Cass. 32842/2022),
l'estinzione di una procedura esecutiva comporta la cessazione della materia del contendere solo in riferimento ai giudizi di opposizione agli atti esecutivi, sia per il carattere endoprocedimentale della ordinanza di sospensione del titolo nella procedura esecutiva.
Per quanto riguarda, invece, i rilievi in merito alla preordinazione del mutuo al ripianamento delle situazioni debitorie ed all'insussistenza dello scopo riportato nell'articolo 1 dell'acquisto di locale laboratorio, nonché in ordine all'utilizzo della somma mutuata, va rilevato che lo stesso appellante incidentale ha ammesso e provato che il locale-laboratorio indicato nel contratto è stato effettivamente acquistato appena dodici giorni prima della
10 stipula del mutuo ed il fatto che nell'atto di acquisto fosse stato dichiarato che il prezzo era stato pagato e quietanzato non sminuisce di per se la correlazione tra l'acquisto del locale laboratorio e la stipula del mutuo. A tal riguardo, la Corte rileva che la S. C. (Cass. n. 20552/20) ha recentemente espresso il principio che nel mutuo di scopo, sia esso legale o convenzionale, la destinazione delle somme mutuate entra nella struttura del negozio connotandone il profilo causale, sicché la nullità di un tale contratto per mancanza di causa sussiste solo se quella destinazione non sia rispettata, ma, nel contempo, ha precisato che è irrilevante che l'acquisto costituente lo scopo per cui il finanziamento è stato concesso, sia effettuato prima o dopo l'erogazione del finanziamento. Nello stesso senso la S.C. aveva in precedenza statuito che: “Nel mutuo di scopo, sia esso legale o convenzionale, la destinazione delle somme mutuate entra nella struttura del negozio connotandone il profilo causale, sicché la nullità di un tale contratto per mancanza di causa sussiste solo se quella destinazione non sia rispettata, mentre è irrilevante che sia attuata prima o dopo
l'erogazione del finanziamento, tanto più in mancanza, specificamente per il mutuo di scopo convenzionale cui sia collegato il cd. contratto di ausilio, di alcune norma imperativa, dal contrasto con la quale possa derivarne una nullità sotto quest'ultimo profilo.” (Cass. n. 25793 del 22 dicembre 2015).
Il secondo motivo di appello incidentale ha ad oggetto la quantificazione degli addebiti illegittimi operati dalla banca in relazione ai due rapporti di conto corrente ed accertati dal CTU. In particolare, l'appellante incidentale ha rilevato che il CTU ha effettuato il ricalcolo unicamente per gli importi inerenti gli interessi ai quali era stata applicata la capitalizzazione trimestrale ed in riferimento ai tassi di interessi ultralegali, ma non ha tenuto conto del fatto che i rapporti di conto corrente non erano stati regolamentati da contratti scritti e, quindi, avrebbe dovuto conteggiare nell'indebito anche le somme addebitate ad altro titolo. La Corte premette, in linea teorica, che le Sezioni Unite della S.C., dopo l'intervento in tema di consulenza tecnica d'ufficio (Cass. SS.UU. 3086/2022), sono tornate a pronunciarsi con la decisione n. 5624/22 in merito alla possibilità per la parte di contestare, per la prima volta, in sede di comparsa conclusionale e/o in sede di appello le risultanze della CTU, sottraendosi alle preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c.. Ebbene, secondo la
S.C. le parti possono sollevare rilievi critici sulla CTU – relativi alla
11 valutazione delle risultanze dell'elaborato peritale e diretti a sollecitare il potere valutativo del giudice – per la prima volta, in sede di comparsa conclusionale ed anche in appello, ma a condizione che con tali rilievi non vengano introdotti nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove.
Nel caso de quo, nelle pagine 4 e 5 delle osservazioni alla bozza di CTU datate 06/03/2012 ed inviate al CTU dal consulente di parte dell'appellante incidentale, , il predetto si è limitato a prendere posizione CP_8 sulla quantificazione degli addebiti illegittimi inerenti gli interessi e le commissioni di massimo scoperto rilevati dal CTU negli estratti conto, ma non ha proposto alcun rilievo in merito alla circostanza che i due rapporti di conto corrente non fossero supportati da contratti scritti e sulla conseguente illegittimità di altri addebiti appostati negli estratti conto. La questione che entrambi i rapporti di c/c “non sono stati previamente determinati in via contrattuale” è stata dedotta per la prima volta da nella comparsa CP_1 conclusionale depositata in primo grado e non era comunque implicita nella proposizione delle precedenti difese, tant'è che nella memoria istruttoria l'attuale appellante incidentale aveva formulato ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei due contratti di conto corrente in merito ai quali aveva indicato i numeri e gli istituti di credito con i quali erano stati stipulati, facendo presumere che fosse certo di averli sottoscritti.
Ne consegue che le contestazioni avverso la CTU, fondate sulla deduzione della inesistenza di contratti scritti, sono inammissibili perché tale deduzione è stata formulata tardivamente in comparsa conclusionale e non era ravvisabile nemmeno implicitamente nelle difese sino ad allora proposte.
Il terzo motivo formulato dall'appellante incidentale è fondato sulla premessa che la banca non ha adempiuto all'ordine di esibizione della documentazione inerente i due rapporti di conto corrente e che i conteggi del CTU sono stati effettuati a partire dagli estratti conto decorrenti dal
28/06/1993 poiché non erano disponibili gli estratti conto precedenti,
Partendo da tale premessa, l'appellante incidentale ha chiesto che la Corte faccia uso dei poteri equitativi per determinare gli importi dovuti anche per i periodi precedenti.
Anche tale motivo è inammissibile sotto un duplice aspetto. In primo luogo, tale domanda di liquidazione in via equitativa è stata formulata anche in primo grado ma dopo il deposito della CTU. In secondo luogo, la
12 domanda è inammissibile poiché il potere del giudice di liquidare il danno in via equitativa presuppone per un verso la prova dell'esistenza del danno risarcibile, ma per altro verso l'impossibilità e/o l'oggettiva difficoltà di una sua precisa quantificazione, escludendosi che l'impossibilità e/o difficoltà della quantificazione siano dovute alla mancata produzione della documentazione. Pertanto, in mancanza di adeguata documentazione probatoria, la liquidazione equitativa non può supplire all'onere probatorio gravante sulla parte. (Cass. n. 1038/25). Per quanto concerne la fattispecie di cui è causa, la Corte osserva che costituisce orientamento consolidato della S.C. quello secondo cui la domanda di ripetizione di indebito va rigettata ove la società correntista non abbia documentato i vari rapporti intercorsi, non producendo i contratti e tutti gli estratti conto, precludendo così la verifica delle clausole contrattuali, delle quali si chiede l'accertamento della nullità in tema di interessi ultralegali, spese, commissioni ed anatocismo, e di conseguenza il ricalcolo delle movimentazioni contabili. (Cass. n. 17151/25). Da quanto dedotto, consegue che la domanda di liquidazione in via equitativa è inammissibile poiché l'appellante incidentale aveva l'onere di depositare gli estratti conto e la impossibilità e/o difficoltà di quantificazione degli addebiti illegittimi anteriori al periodo preso in considerazione dal CTU non era oggettiva ma dovuta alla mancata produzione dei relativi estratti conto.
Il quarto ed ultimo motivo dell'appello incidentale ha ad oggetto la contestazione della liquidazione delle spese di lite sia perché
“immotivatamente” compensate per metà, sia perché effettuata disattendendo “l'importo complessivo indicato nella nota spese depositata (in data 24/2/2020) dall'opponente che era stata predisposta in CP_1 base ai parametri di cui al D.M. n.55/2014 e tenendo conto dei valori di causa oltre che della durata di oltre dieci anni del giudizio di primo grado.” Per quanto concerne il rilievo che il Tribunale avrebbe disposto la compensazione “immotivatamente”, la Corte osserva che nel disporre la compensazione “per metà” delle spese di lite il Tribunale ha comunque motivato la decisione dando atto del fatto che la banca era “parzialmente soccombente”. A tal riguardo, va osservato che secondo la S.C. è legittimo il potere del Giudice di disporre la compensazione parziale in caso di accoglimento di una opposizione in misura inferiore rispetto a quanto richiesto: “E' legittimo l'esercizio da parte del giudice del potere di
13 compensazione delle spese anche in caso di accoglimento dell'opposizione del ricorrente in misura inferiore rispetto a quanto sollecitato.” - (Cass. n. 34655/23). Inoltre, la S.C. ha anche affermato il principio che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia di provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti
(minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti: “Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere
i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti.” (Cass.
n. 35671/23).
Per quanto concerne l'entità della compensazione, la Corte ritiene che occorra tener conto del fatto che la domanda formulata in via principale dall'appellante incidentale concerneva l'accertamento della nullità del contratto di finanziamento e la caducazione della procedura esecutiva fondata su tale contratto e, in via gradata, l'accertamento della illegittimità degli addebiti degli interessi nel rapporto di finanziamento e nei due rapporti di c/c. per operare una compensazione con le somme dovute nella procedura esecutiva. Ebbene, la prima domanda non è stata accolta, avendo il Tribunale dichiarato la nullità delle pattuizioni inerenti gli interessi ed operato la compensazione;
inoltre, la conseguenza della compensazione è stata la decurtazione del credito vantato dalla creditrice procedente pari a poco meno di ¼. Pertanto, ad avviso della Corte la compensazione delle spese per la metà è proporzionata alla misura della soccombenza parziale.
Per quanto concerne, infine, la questione della nota spese depositata in primo grado e del fatto che il Tribunale nel liquidare le spese e competenze di lite non ha tenuto conto della stessa, sebbene fossero state indicate in conformità dei parametri del D.M. n.55/2014, la Corte premette che secondo orientamento consolidato della S.C. allorché le parti depositino una nota spese il Giudice che intenda discostarsi dalla stessa ha l'onere di
14 motivare. Nel caso de quo, il Tribunale nel quantificare le spese di lite non ha fatto alcuna menzione della nota spese depositata dall'attuale appellante. Tanto premesso, la Corte rileva che nella predetta nota spese è stato indicato erroneamente, quale scaglione di riferimento, quello da €
26.001,00 ad € 52.000,00. Sul punto va evidenziato che la S.C. (Cass. n. 13145/25) ha affermato che, ai fini della determinazione del valore del giudizio per la liquidazione delle spese di lite, non rileva la dichiarazione del valore del giudizio effettuata dal difensore nell'atto introduttivo, precisando che il valore della causa è pari: a) per il giudizio di primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata;
e, alla somma accordata dal giudice, se la domanda viene accolta;
b) per il giudizio di appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato;
e, alla maggior somma accordata dal giudice d'appello rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se l'impugnazione è accolta. Ebbene, nel caso de quo il Tribunale ha accolto l'eccezione di compensazione formulata dall'allora opponente accertando un suo credito nei confronti della creditrice procedente di € 8.133,34 che ha compensato con la somma residua dovuta per il mutuo. Ne consegue che lo scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese di lite era quello da € 5.201,00 ad € 26.000,00 e, quindi, gli importi realmente dovuti, applicando i valori medi (come effettuato dall'appellante incidentale nella nota spese depositata in primo grado) erano i seguenti: fase di studio € 919,00 + fase introduttiva € 777,00
+ fase istruttoria € 1.680,00 + fase decisoria € 1.701,00 per un totale di €
5.077,00. La predetta somma tenuto conto della compensazione per la metà
è pari ad € 2.538,50 e ad essa va aggiunto l'importo indicato a titolo di spese che nella nota spese è stato quantificato in € 208,00, per un totale di €
2.746,50.
Invece, l'importo liquidato nella sentenza appellata è pari ad € 2.580,00 per le competenze + 280,00 per esborsi, pari ad un totale di € 2.860,00, risulta maggiore di oltre € 100,00 a quanto dovuto. Le spese di lite del secondo grado di giudizio vanno compensate integralmente in considerazione dell'integrale rigetto dell'appello principale e di quello incidentale e, quindi, della reciproca soccombenza.
P.Q.M
la Corte di Appello di Roma, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello proposto in via principale da Parte_3
[...] ( ) e per essa quale mandataria
[...] P.IVA_1 [...]
( ) e sull'appello incidentale Parte_2 P.IVA_2 proposto dall'appellato ( ), CP_1 CodiceFiscale_2 avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 470/2020 del 26/02/2020, pubblicata il 27/02/2020, così provvede:
1) Rigetta integralmente l'appello principale proposto da Parte_1
( ) e per essa quale mandataria
[...] P.IVA_1 [...]
); Parte_2 P.IVA_2
2) Rigetta integralmente l'appello incidentale proposto da CP_1
( );
[...] CodiceFiscale_2
3) Compensa integralmente le spese del giudizio di secondo grado tra le parti;
4) Sussistono i presupposti di legge per il pagamento a carico di
[...]
( ) e per essa quale mandataria Parte_1 P.IVA_1 [...]
di un ulteriore importo a titolo di Parte_2 P.IVA_2 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione; 5) Sussistono i presupposti di legge per il pagamento a carico di CP_1
( ), di un ulteriore importo a titolo di
[...] CodiceFiscale_2 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale. Così deciso nella camera di consiglio del 27/09/2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore
Dott. Pasquale Cabato
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Di Matteo
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Taviano Consigliere
Dott. Pasquale Cabato Giudice Aus. Relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5762 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2020 trattenuta in decisione con ordinanza del 13/11/2024, tra
( ) e per essa quale mandataria Parte_1 P.IVA_1
) in persona Parte_2 P.IVA_2 del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma alla Via
Cristoforo Colombo n. 177, presso lo studio dell'Avv. Tommaso Ranchino, che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce all'atto di appello;
Appellante ed appellata incidentale
e
( ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'Avv. Alessandro Grifoni ed elettivamente domiciliato unitamente al predetto difensore in Roma alla Via Appia Nuova n. 288, presso lo studio dell'Avv. Marco Angeletti, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione con appello incidentale;
Appellato ed appellante incidentale nonché in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2
Appellata contumace avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n.
470/2020 del 26/02/2020, pubblicata il 27/02/2020 (opposizione all'esecuzione). CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno precisato le conclusioni nelle rispettive note di trattazione scritta depositate telematicamente prima dell'udienza di
1 precisazione delle conclusioni del 13/11/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) Con atto di citazione notificato il 12/03/2010, CP_1 premetteva: a) di avere depositato ricorso per opposizione alla esecuzione nella procedura esecutiva proposta nei suoi confronti da CP_3
pendente innanzi al Tribunale di Velletri con R.G.E. n. 444/00; b)
[...] che il G.E., all'udienza di comparizione delle parti nella quale si era costituita per la creditrice procedente Controparte_4
aveva fissato il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
[...]
Tanto premesso, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Velletri, ed Controparte_4 Controparte_5 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di
[...]
Velletri, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della presente opposizione alla esecuzione dichiarare nullo, annullato e di nessun effetto il contratto di mutuo artigiano stipulato il
28/2/1991 per atto notaio rep. n. 508298 ordinando la Per_1 cancellazione della relativa iscrizione ipotecaria del 7/3/91 (reg. part. n.
184, reg. gen. n. 1451) e conseguentemente la inesistenza del diritto delle società suindicate ad agire esecutivamente nei confronti del concludente dichiarando nulli, annullati e inefficaci la predetta procedura esecutiva e tutti gli atti ad essa relativi con ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento notificato il 18/19/2000 e ogni ulteriore provvedimento consequenziale a norma di legge. In via subordinata ridurre la somma pretesa dall'istituto procedente 1) accertando la difformità tra tasso contrattuale nominale e tasso contrattuale effettivo di ammortamento con conseguente applicazione dei soli interessi legali sulle singole quote dovute per capitale e 2) dichiarando illegittima e nulla, con ogni clausola corrispondente contenuta nel predetto contratto di finanziamento artigiano
(in particolare il relativo art. 4), l'applicazione effettuata da parte opposta di interessi anatocistici nonché qualsiasi capitalizzazione di interessi ed escludendo anche in conseguenza della nullità di dette clausole
l'applicazione di interessi diversi da quelli legali facendo decorrere questi ultimi dalla scadenza delle singole rate. In ogni caso in via riconvenzionale, dichiarata la nullità di ogni clausola dei due contratti di conto corrente di cui al capo 1 stabilente interessi convenzionali, capitalizzazione dei medesimi, applicazione della commissione di massimo scoperto e interessi per cd giorni-valuta fittizi, condannare le società
2 convenute alla restituzione di tutte le somme illegittimamente percepite a tali titoli oltre interessi e rivalutazione sino al saldo.”; B) Con comparsa di risposta, regolarmente depositata, si costituiva, quale parte opposta, cessionaria del credito e per essa, nella Controparte_6 qualità di mandataria, che Controparte_4 chiedeva il rigetto dell'opposizione. In corso di causa a Controparte_6 subentrava, quale ulteriore cessionaria del credito,
[...] Parte_1
e quale mandataria di quest'ultima Parte_2
C) Depositata documentazione, espletata prova testimoniale, interrogatorio formale e CTU, la causa era introitata a sentenza con l'assegnazione dei termini di legge;
D) Con sentenza n. 470/2020 del 26/02/2020, pubblicata il 27/02/2020, il
Tribunale di Velletri, ha così statuito: “ACCOGLIE parzialmente la opposizione dello esecutato nei confronti del credito della banca, e per
l'effetto DICHIARA operata la dovuta compensazione in relazione ai saldi dei due rapporti, di mutuo e finanziamento, intercorsi fra le parti, che
l'istituto di credito già opposto ha titolo alla restituzione della sola minor somma di euro 23.123,20 oltre interessi legali dalla data del precetto fino al saldo;
CONDANNA l'istituto di credito predetto alla rifusione delle spese del giudizio in favore dello opponente che, compensate per metà, sono liquidate in complessivi euro 2.580,00 oltre euro 280.000 per esborsi, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del costituito procuratore del medesimo, ponendo a carico in via definitiva dello istituto stesso le spese di consulenza tecnica, come liquidate in corso di causa.”; E) Con atto di appello, tempestivamente notificato, e Parte_1 per essa, quale mandataria, ha Pt_2 Parte_2 impugnato la sentenza del Tribunale di Velletri n. 470/2020 del 27/02/2020 proponendo tre motivi d'appello e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “nel merito: riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto rigettare l'opposizione all'esecuzione; in subordine, previa integrazione della CTU contabile, accertare il debito residuo del sig. in CP_1 relazione al contratto di mutuo artigiano del 28/2/1991 a rogito notaio
di Valmonte e per l'effetto condannarlo al pagamento in Persona_2 favore dell'appellante dell'importo che emergerà nel corso dell'istruttoria. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.”; in via istruttoria, disporre integrazione di CTU contabile sul rapporto di mutuo
3 al fine di accertare il debito residuo.”; F) Con “comparsa di costituzione e di risposta con appello incidentale”, regolarmente depositata, si è costituito l'appellato che ha CP_1 formulato le seguenti conclusioni: “1) rigettare l'appello avversario in quanto inammissibile, improcedibile nonché infondato in fatto e in diritto;
2) previa integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_4 in accoglimento del proposto appello incidentale e in riforma della sentenza del Tribunale di Velletri n.470/2020 pubblicata il 27/2/2020: accogliere integralmente l'opposizione alla esecuzione proposta dal sig. dichiarando nulli, annullati e di nessun effetto il contratto CP_1 di finanziamento artigiano stipulato il 28/2/1991 per atto notaio Per_1 rep. n. 508298, ordinando, altresì, la cancellazione della relativa iscrizione ipotecaria del 7/3/91 (reg. part. n. 184, reg. gen. n. 1451); conseguentemente dichiarare la inesistenza del diritto delle società suindicate ad agire esecutivamente in forza di quest'ultimo contratto nei confronti del concludente dichiarando nulli, annullati e inefficaci la predetta procedura esecutiva e tutti gli atti ad essa relativi con ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento notificato il 18/19/2000
e ogni ulteriore provvedimento consequenziale a norma di legge. In ogni caso, dichiarata la inesistenza e nullità dei contratti di conto corrente di cui al sopra riportato capo B nonché ogni relativa clausola stabilente interessi convenzionali, capitalizzazione dei medesimi, applicazione della commissione di massimo scoperto e qualsiasi ulteriore tipo di addebito a carico del correntista, condannare in solido le società opposte alla restituzione di tutte le somme illegittimamente percepite a tali titoli così come quantificate nella CTU espletata e maggiorate in relazione agli anni in cui mancano gli estratti conto oltre interessi e rivalutazione sino al saldo;
condannare in solido entrambe le società opposte in primo grado al pagamento delle spese legali relative a tale fase come quantificate nella notula ivi depositata oltre 15% rimborso spese forfett., c.p.c. e iva. Cono vittoria delle spese legali oltre tali oneri accessori anche del presente grado di giudizio.”; G) Con ordinanza del 02/03/2021 la Corte ha disposto la integrazione del contraddittorio nei confronti di rimasta contumace. Controparte_4
H) Con ordinanza del 13/11/2024 la causa, già in precedenza introitata in decisione e poi rimessa sul ruolo, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 In via preliminare, va esaminata la questione, prospettata dall'appellato nel corso del presente grado di giudizio ed inerente l'estinzione della procedura esecutiva di cui è causa (Tribunale di Velletri R.G.E. n.444/2000) e le sue ripercussioni sulla vicenda processuale. In particolare, si rileva che, con ordinanza in data 08/06/2021, depositata dall'appellato , il CP_1
G.E. della procedura esecutiva di cui è causa, dato atto della mancata instaurazione del giudizio di merito dopo la proposizione di opposizione all'esecuzione che aveva comportato la sospensione del titolo esecutivo, ha disposto l'estinzione della procedura esecutiva ex art. 624, 3° c. c.p.c.. L'appellato ha dedotto che la declaratoria di estinzione della CP_1 procedura esecutiva comporterebbe il rigetto integrale dell'appello
“proposto addirittura successivamente alla ordinanza collegiale del Tribunale di Velletri e quindi privo di qualsiasi interesse già all'atto della sua proposizione.” Tuttavia, la Corte ritiene che, nel caso de quo, non sia ipotizzabile una cessazione della materia del contendere per estinzione della procedura esecutiva poiché ritiene di aderire ad un consolidato orientamento della
S.C. secondo cui la cessazione della materia del contendere per carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio di opposizione sia ravvisabile riguardo ai giudizi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., avendo tali giudizi ad oggetto la regolarità degli atti dell'esecuzione di quel procedimento. Non è invece riscontrabile una carenza di interesse alla prosecuzione dei giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in quanto essi hanno ad oggetto l'accertamento della sussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata (nell'an e nel quantum) in base ad un determinato titolo che è utilizzabile per la proposizione di una nuova procedura esecutiva, come da orientamento della S.C.: “…… in caso di sopravvenuta estinzione del processo esecutivo in pendenza di giudizi di opposizione, cessa la materia del contendere con riguardo ai giudizi di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avendo tali giudizi ad oggetto la regolarità degli atti dell'esecuzione (e, segnatamente, degli atti dello specifico processo esecutivo in atto, la cui estinzione, quindi, determina il venir meno dell'interesse delle parti all'accertamento della predetta regolarità), mentre altrettanto non avviene con riguardo ai giudizi di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., che hanno ad oggetto l'accertamento della sussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata (nell'an e nel quantum), i quali devono pertanto
5 proseguire, sussistendo l'interesse delle parti al predetto accertamento, anche in funzione di eventuali nuove e successive procedure esecutive” (Cass. 32842/2022). La Corte rileva, altresì, che la mancata proposizione del giudizio di merito non rende incontestabile e/o opponibile alle parti della procedura la sospensione del titolo esecutivo pronunciata nell'ordinanza di sospensione, avendo tale ordinanza carattere endoprocedimentale.
Tanto premesso, con il primo motivo dell'appello principale, Parte_1
e per essa, quale mandataria, ha
[...] Parte_2 dedotto la “nullità della sentenza per difetto di motivazione” osservando che il Tribunale ha operato una compensazione tra le somme dovute da per il finanziamento ed il suo credito, accertato dal CTU, inerente CP_1 le somme addebitate illegittimamente per gli interessi nel rapporto di finanziamento e nei rapporti di conto corrente. Ad avviso dell'appellante, la decisione di disapplicare gli interessi pattuiti nel contratto di mutuo presupporrebbe una declaratoria di nullità del contratto di mutuo che, tuttavia, non è stata pronunciata e così ha argomentato: “Del resto, la nullità del contratto sarebbe l'unico motivo giuridico per disporre un ricalcolo del debito residuo del rapporto di mutuo con la sola applicazione degli interessi legali al capitale residuo” nonché “possiamo supporre che il Tribunale volesse dichiarare tale nullità, benché non l'abbia esplicitamente fatto né nella parte motiva né nel dispositivo della sentenza…”. Il motivo è infondato.
Preliminarmente va osservato che al principio di simmetria tra chiesto e pronunciato si correla il dovere del giudice di pronunciarsi sul merito decidendo tutte le domande e le eccezioni proposte, al fine di definire il giudizio con un provvedimento tendenzialmente unico ex artt. 277, 279 co.2 n.4 e 5 cpc. Tuttavia, poiché la materia processuale privilegia sempre l'aspetto pratico rispetto a quello teorico, si ritiene ammissibile anche la statuizione giurisprudenziale cosiddetta implicita. In questo senso la S.C. ha affermato che non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancanza di espressa statuizione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (Cass. Sez. V, 26/6/2009 n.15172). Allo stesso modo la decisione implicita può essere di accoglimento laddove una domanda su cui il giudice non abbia espressamente provveduto può considerarsi accolta con
6 pronuncia implicita ove costituisca il presupposto di fatto all'antecedente logico giuridico necessario di altra istanza, legata alla prima da un indissolubile rapporto di dipendenza sulla quale invece egli abbia deciso
(Cass, sez. I, 05/04/2005 n.7086).
Fermo quanto innanzi, ad avviso della Corte, nella motivazione della sentenza appellata si evince la ratio sottesa alla decisione del Tribunale di rideterminare il saldo del rapporto di mutuo senza tener conto delle pattuizioni contrattuali inerenti gli interessi. A tal riguardo, va rilevato che il Tribunale ha affermato espressamente la nullità delle pattuizioni inerenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi, cosi deducendo: “… perché contraria a norma imperativa di legge, ovvero il disposto dell'art. 1283 c.c. in tema di ammissibilità degli interessi composti od anatocismi, la clausola del contratto di mutuo in oggetto che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori;
e ciò in quanto non è dato rinvenire l'esistenza di un uso normativo, generalmente vincolante, sul punto, riprodotto nei singoli contratti bancari.” Il Tribunale ha, altresì, rilevato espressamente la nullità della applicazione degli interessi convenzionali che, sebbene pattuiti dalle parti, superavano la soglia ultralegale, così deducendo: “Ugualmente per quanto concerne la misura degli interessi deve essere accolta l'opposizione, in quanto il saggio ultralegale degli interessi, pure convenzionalmente stabilito
(specificamente ovvero con riferimento al saggio in uso sulla piazza), deve considerarsi contrario a norma imperativa di legge, e segnatamente l'art. 2 c.4 L108/96 in materia di usura ed interessi usurari…..” Da quanto rilevato consegue che, contrariamente a quanto dedotto dalla appellante nel primo motivo, la ratio giuridica della decisione inerente la rideterminazione degli interessi è stata espressa nella motivazione in modo adeguato e, comunque, l'appellante non ha proposto alcuna contestazione sulla legittimità dei rilievi posti dal Tribunale a fondamento della nullità delle predette clausole inerenti gli interessi.
Con il secondo motivo l'appellante principale ha dedotto la
“inammissibilità delle domande relative ai conti correnti” precisando che: a) il petitum in un giudizio di opposizione alla esecuzione deve essere limitato al titolo posto dalla parte creditrice procedente a fondamento della procedura esecutiva e, nel caso de quo, al contratto di finanziamento;
b) il c/c n.1887/51 oggetto della domanda “era stato oggetto nell'anno 1999 di una specifica transazione a saldo e stralcio conclusa tra lo stesso e l'allora
7 , e per essa la quale mandataria (doc.4), e CP_3 CP_3 Controparte_7 che pertanto qualunque domanda dell' relativa a detto rapporto CP_1 bancario era in verità vieppiù inammissibile.” Anche il secondo motivo è infondato.
In primo luogo, per esaminare compiutamente i rilievi di inammissibilità della domanda inerente i due rapporti di conto corrente, i cui saldi non rientrano nelle somme oggetto della procedura esecutiva, occorre partire dall'assunto pacifico, perché affermato espressamente in sentenza e non oggetto di specifica contestazione, che la domanda inerente i conti correnti era tesa ad accertare i crediti vantati dal debitore nei confronti della banca per l'illegittimo addebito di interessi. al fine, poi, di operare una compensazione con le somme a credito della banca in relazione al rapporto di finanziamento posto a fondamento della procedura esecutiva, come riportato in sentenza: “Per cui attuata la dovuta compensazione dei due saldi (euro 31.256,54 – 8.133,34) a favore dello istituto di credito e del correntista, rispettivamente, in relazione ai due rapporti di finanziamento e di conto corrente, si ricava un credito, a vantaggio del primo, di euro
23.123,20”. Ebbene, la Corte rileva che secondo costante orientamento della S.C. in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore esecutato può opporre in compensazione al creditore procedente sia un controcredito certo sia un credito illiquido la cui entità possa essere accertata, senza dilazioni nella procedura esecutiva, nel merito del giudizio di opposizione: “Con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore esecutato può opporre in compensazione al creditore procedente un controcredito certo (cioè, definitivamente verificato giudizialmente o incontestato) oppure un credito illiquido di importo certamente superiore (la cui entità possa essere accertata, senza dilazioni nella procedura esecutiva, nel merito del giudizio di opposizione) anche nell'ipotesi di espropriazione forzata promossa per il credito inerente al mantenimento del coniuge separato, non trovando applicazione, in difetto di un "credito alimentare", l'art. 447, comma 2, c.c.” (Cass. n. 9686 del 26/05/2020). Per quanto riguarda invece la questione della irripetibilità degli addebiti illegittimi relativi al conto corrente n. 1887/51 perché tale posizione contrattuale sarebbe stata definita dalle parti con una transazione, la Corte rileva la inammissibilità del rilievo in quanto è fondato sulla produzione in secondo grado del documento indicato come transazione (doc. sub 4 del
8 fascicolo d'appello) in violazione dell'art. 345, 3° c. c.p.c., come prontamente eccepito dall'appellato in comparsa di costituzione. A tal riguardo, la Corte osserva che, a seguito della novella di cui alla L.
134/2012, la nuova formulazione dell'art 345 c.p.c. terzo comma, non ammette nel giudizio di appello, la cui sentenza di primo grado sia stata pronunciata dopo l'11 settembre 2012, nuovi mezzi di prova ovvero nuovi documenti, “a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno quel carattere di indispensabilità che - invece - costituiva criterio selettivo nella versione precedente della medesima norma” (Cass. Civ., sez. III, 09.11.2017 n. 26522), fatti salvi ad ogni modo i casi in cui la parte dimostri di non averli potuti proporre o produrli in primo grado per cause ad essa non imputabili. Nel caso de quo, la società appellante si è limitata a depositare il predetto documento nel presente grado di giudizio senza alcun riferimento ad eventuali circostanze che ne avrebbero impedito la produzione in primo grado. Infine, va rilevato che il fatto che sia intervenuta una transazione in riferimento al predetto rapporto di conto corrente non è comunque pacifica poiché è stato contestato sia in primo che in secondo grado.
Con il terzo motivo l'appellante ha proposto rilievi “sulla presunta nullità del contratto di mutuo”, ossia per l'evenienza in cui fosse ravvisabile nella decisione appellata una declaratoria implicita di nullità di tale contratto sottesa alla rideterminazione delle somme dovute dal mutuatario a titolo di interessi.
Ebbene, come già chiarito nella disamina del primo motivo d'appello, la Corte ribadisce che la declaratoria di nullità ha riguardato non l'intero contratto, ma unicamente le clausole inerenti il calcolo degli interessi dovuti.
Ne consegue l'inammissibilità del motivo per la insussistenza della declaratoria di nullità del contratto che con la sua formulazione si intende contestare.
Con il primo motivo di appello incidentale ha contestato la CP_1 sentenza per non aver dichiarato la nullità del “contratto di finanziamento artigiano” stipulato in data 28/02/1991 e per non aver emesso le conseguenti statuizioni in merito alla procedura esecutiva, deducendo a fondamento della riproposizione della domanda di nullità del mutuo le seguenti motivazioni: a) con il predetto contratto è stato stipulato un mutuo di scopo poiché, come si legge nell'articolo 1, la erogazione delle somme
9 era destinata “all'acquisto di locale laboratorio”, ma in realtà il finanziamento é stato imposto dalla banca per ripianare la situazione debitoria del mutuatario;
b) le somme erogate sono state utilizzate dalla banca per ripianare la situazione debitoria relativa al precedente mutuo chirografario ed ai rapporti di conto corrente;
c) il Tribunale di Velletri con ordinanza in data 28/04/2020 resa in sede di reclamo, agli atti, ha confermato la sospensione del titolo esecutivo della procedura esecutiva di cui è causa (R.G.E. n.444/2000) stabilendo che “il contratto posto a fondamento della domanda non può essere qualificato per i motivi sovraesposti titolo esecutivo ex art. 414 c.p.c. non ricoprendo la traditio del denaro la forma prevista a tal fine dell'articolo 474 II comma n.2 e 3 c.p.c.”. In seguito, il G.E. della procedura esecutiva, preso atto della mancata instaurazione del giudizio di merito, ha disposto l'estinzione della procedura ex art. 624, 3° c. c.p.c.. Da questi fatti conseguirebbe, ad avviso dell'appellante incidentale, che la Corte “non può che limitarsi a registrare, confermandolo, quanto attestato da detta ordinanza” e a rigettare integralmente l'appello “proposto addirittura successivamente alla ordinanza collegiale del Tribunale di Velletri e quindi privo di qualsiasi interesse già all'atto della sua proposizione.” Il primo motivo di appello incidentale è infondato.
La Corte ritiene doveroso affrontare, preliminarmente, la questione delle ripercussioni sul presente grado di giudizio delle predette ordinanze del
Giudice dell'Esecuzione inerenti la sospensione della valenza di titolo esecutivo del contratto di mutuo e la estinzione della procedura esecutiva per la mancata instaurazione del giudizio di merito. Ebbene, a tal riguardo, osserva che entrambe le ordinanze sono irrilevanti ai fini della decisione sia perché, per consolidata Giurisprudenza della S.C. (Cass. 32842/2022),
l'estinzione di una procedura esecutiva comporta la cessazione della materia del contendere solo in riferimento ai giudizi di opposizione agli atti esecutivi, sia per il carattere endoprocedimentale della ordinanza di sospensione del titolo nella procedura esecutiva.
Per quanto riguarda, invece, i rilievi in merito alla preordinazione del mutuo al ripianamento delle situazioni debitorie ed all'insussistenza dello scopo riportato nell'articolo 1 dell'acquisto di locale laboratorio, nonché in ordine all'utilizzo della somma mutuata, va rilevato che lo stesso appellante incidentale ha ammesso e provato che il locale-laboratorio indicato nel contratto è stato effettivamente acquistato appena dodici giorni prima della
10 stipula del mutuo ed il fatto che nell'atto di acquisto fosse stato dichiarato che il prezzo era stato pagato e quietanzato non sminuisce di per se la correlazione tra l'acquisto del locale laboratorio e la stipula del mutuo. A tal riguardo, la Corte rileva che la S. C. (Cass. n. 20552/20) ha recentemente espresso il principio che nel mutuo di scopo, sia esso legale o convenzionale, la destinazione delle somme mutuate entra nella struttura del negozio connotandone il profilo causale, sicché la nullità di un tale contratto per mancanza di causa sussiste solo se quella destinazione non sia rispettata, ma, nel contempo, ha precisato che è irrilevante che l'acquisto costituente lo scopo per cui il finanziamento è stato concesso, sia effettuato prima o dopo l'erogazione del finanziamento. Nello stesso senso la S.C. aveva in precedenza statuito che: “Nel mutuo di scopo, sia esso legale o convenzionale, la destinazione delle somme mutuate entra nella struttura del negozio connotandone il profilo causale, sicché la nullità di un tale contratto per mancanza di causa sussiste solo se quella destinazione non sia rispettata, mentre è irrilevante che sia attuata prima o dopo
l'erogazione del finanziamento, tanto più in mancanza, specificamente per il mutuo di scopo convenzionale cui sia collegato il cd. contratto di ausilio, di alcune norma imperativa, dal contrasto con la quale possa derivarne una nullità sotto quest'ultimo profilo.” (Cass. n. 25793 del 22 dicembre 2015).
Il secondo motivo di appello incidentale ha ad oggetto la quantificazione degli addebiti illegittimi operati dalla banca in relazione ai due rapporti di conto corrente ed accertati dal CTU. In particolare, l'appellante incidentale ha rilevato che il CTU ha effettuato il ricalcolo unicamente per gli importi inerenti gli interessi ai quali era stata applicata la capitalizzazione trimestrale ed in riferimento ai tassi di interessi ultralegali, ma non ha tenuto conto del fatto che i rapporti di conto corrente non erano stati regolamentati da contratti scritti e, quindi, avrebbe dovuto conteggiare nell'indebito anche le somme addebitate ad altro titolo. La Corte premette, in linea teorica, che le Sezioni Unite della S.C., dopo l'intervento in tema di consulenza tecnica d'ufficio (Cass. SS.UU. 3086/2022), sono tornate a pronunciarsi con la decisione n. 5624/22 in merito alla possibilità per la parte di contestare, per la prima volta, in sede di comparsa conclusionale e/o in sede di appello le risultanze della CTU, sottraendosi alle preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c.. Ebbene, secondo la
S.C. le parti possono sollevare rilievi critici sulla CTU – relativi alla
11 valutazione delle risultanze dell'elaborato peritale e diretti a sollecitare il potere valutativo del giudice – per la prima volta, in sede di comparsa conclusionale ed anche in appello, ma a condizione che con tali rilievi non vengano introdotti nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove.
Nel caso de quo, nelle pagine 4 e 5 delle osservazioni alla bozza di CTU datate 06/03/2012 ed inviate al CTU dal consulente di parte dell'appellante incidentale, , il predetto si è limitato a prendere posizione CP_8 sulla quantificazione degli addebiti illegittimi inerenti gli interessi e le commissioni di massimo scoperto rilevati dal CTU negli estratti conto, ma non ha proposto alcun rilievo in merito alla circostanza che i due rapporti di conto corrente non fossero supportati da contratti scritti e sulla conseguente illegittimità di altri addebiti appostati negli estratti conto. La questione che entrambi i rapporti di c/c “non sono stati previamente determinati in via contrattuale” è stata dedotta per la prima volta da nella comparsa CP_1 conclusionale depositata in primo grado e non era comunque implicita nella proposizione delle precedenti difese, tant'è che nella memoria istruttoria l'attuale appellante incidentale aveva formulato ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei due contratti di conto corrente in merito ai quali aveva indicato i numeri e gli istituti di credito con i quali erano stati stipulati, facendo presumere che fosse certo di averli sottoscritti.
Ne consegue che le contestazioni avverso la CTU, fondate sulla deduzione della inesistenza di contratti scritti, sono inammissibili perché tale deduzione è stata formulata tardivamente in comparsa conclusionale e non era ravvisabile nemmeno implicitamente nelle difese sino ad allora proposte.
Il terzo motivo formulato dall'appellante incidentale è fondato sulla premessa che la banca non ha adempiuto all'ordine di esibizione della documentazione inerente i due rapporti di conto corrente e che i conteggi del CTU sono stati effettuati a partire dagli estratti conto decorrenti dal
28/06/1993 poiché non erano disponibili gli estratti conto precedenti,
Partendo da tale premessa, l'appellante incidentale ha chiesto che la Corte faccia uso dei poteri equitativi per determinare gli importi dovuti anche per i periodi precedenti.
Anche tale motivo è inammissibile sotto un duplice aspetto. In primo luogo, tale domanda di liquidazione in via equitativa è stata formulata anche in primo grado ma dopo il deposito della CTU. In secondo luogo, la
12 domanda è inammissibile poiché il potere del giudice di liquidare il danno in via equitativa presuppone per un verso la prova dell'esistenza del danno risarcibile, ma per altro verso l'impossibilità e/o l'oggettiva difficoltà di una sua precisa quantificazione, escludendosi che l'impossibilità e/o difficoltà della quantificazione siano dovute alla mancata produzione della documentazione. Pertanto, in mancanza di adeguata documentazione probatoria, la liquidazione equitativa non può supplire all'onere probatorio gravante sulla parte. (Cass. n. 1038/25). Per quanto concerne la fattispecie di cui è causa, la Corte osserva che costituisce orientamento consolidato della S.C. quello secondo cui la domanda di ripetizione di indebito va rigettata ove la società correntista non abbia documentato i vari rapporti intercorsi, non producendo i contratti e tutti gli estratti conto, precludendo così la verifica delle clausole contrattuali, delle quali si chiede l'accertamento della nullità in tema di interessi ultralegali, spese, commissioni ed anatocismo, e di conseguenza il ricalcolo delle movimentazioni contabili. (Cass. n. 17151/25). Da quanto dedotto, consegue che la domanda di liquidazione in via equitativa è inammissibile poiché l'appellante incidentale aveva l'onere di depositare gli estratti conto e la impossibilità e/o difficoltà di quantificazione degli addebiti illegittimi anteriori al periodo preso in considerazione dal CTU non era oggettiva ma dovuta alla mancata produzione dei relativi estratti conto.
Il quarto ed ultimo motivo dell'appello incidentale ha ad oggetto la contestazione della liquidazione delle spese di lite sia perché
“immotivatamente” compensate per metà, sia perché effettuata disattendendo “l'importo complessivo indicato nella nota spese depositata (in data 24/2/2020) dall'opponente che era stata predisposta in CP_1 base ai parametri di cui al D.M. n.55/2014 e tenendo conto dei valori di causa oltre che della durata di oltre dieci anni del giudizio di primo grado.” Per quanto concerne il rilievo che il Tribunale avrebbe disposto la compensazione “immotivatamente”, la Corte osserva che nel disporre la compensazione “per metà” delle spese di lite il Tribunale ha comunque motivato la decisione dando atto del fatto che la banca era “parzialmente soccombente”. A tal riguardo, va osservato che secondo la S.C. è legittimo il potere del Giudice di disporre la compensazione parziale in caso di accoglimento di una opposizione in misura inferiore rispetto a quanto richiesto: “E' legittimo l'esercizio da parte del giudice del potere di
13 compensazione delle spese anche in caso di accoglimento dell'opposizione del ricorrente in misura inferiore rispetto a quanto sollecitato.” - (Cass. n. 34655/23). Inoltre, la S.C. ha anche affermato il principio che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia di provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti
(minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti: “Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere
i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti.” (Cass.
n. 35671/23).
Per quanto concerne l'entità della compensazione, la Corte ritiene che occorra tener conto del fatto che la domanda formulata in via principale dall'appellante incidentale concerneva l'accertamento della nullità del contratto di finanziamento e la caducazione della procedura esecutiva fondata su tale contratto e, in via gradata, l'accertamento della illegittimità degli addebiti degli interessi nel rapporto di finanziamento e nei due rapporti di c/c. per operare una compensazione con le somme dovute nella procedura esecutiva. Ebbene, la prima domanda non è stata accolta, avendo il Tribunale dichiarato la nullità delle pattuizioni inerenti gli interessi ed operato la compensazione;
inoltre, la conseguenza della compensazione è stata la decurtazione del credito vantato dalla creditrice procedente pari a poco meno di ¼. Pertanto, ad avviso della Corte la compensazione delle spese per la metà è proporzionata alla misura della soccombenza parziale.
Per quanto concerne, infine, la questione della nota spese depositata in primo grado e del fatto che il Tribunale nel liquidare le spese e competenze di lite non ha tenuto conto della stessa, sebbene fossero state indicate in conformità dei parametri del D.M. n.55/2014, la Corte premette che secondo orientamento consolidato della S.C. allorché le parti depositino una nota spese il Giudice che intenda discostarsi dalla stessa ha l'onere di
14 motivare. Nel caso de quo, il Tribunale nel quantificare le spese di lite non ha fatto alcuna menzione della nota spese depositata dall'attuale appellante. Tanto premesso, la Corte rileva che nella predetta nota spese è stato indicato erroneamente, quale scaglione di riferimento, quello da €
26.001,00 ad € 52.000,00. Sul punto va evidenziato che la S.C. (Cass. n. 13145/25) ha affermato che, ai fini della determinazione del valore del giudizio per la liquidazione delle spese di lite, non rileva la dichiarazione del valore del giudizio effettuata dal difensore nell'atto introduttivo, precisando che il valore della causa è pari: a) per il giudizio di primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata;
e, alla somma accordata dal giudice, se la domanda viene accolta;
b) per il giudizio di appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato;
e, alla maggior somma accordata dal giudice d'appello rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se l'impugnazione è accolta. Ebbene, nel caso de quo il Tribunale ha accolto l'eccezione di compensazione formulata dall'allora opponente accertando un suo credito nei confronti della creditrice procedente di € 8.133,34 che ha compensato con la somma residua dovuta per il mutuo. Ne consegue che lo scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese di lite era quello da € 5.201,00 ad € 26.000,00 e, quindi, gli importi realmente dovuti, applicando i valori medi (come effettuato dall'appellante incidentale nella nota spese depositata in primo grado) erano i seguenti: fase di studio € 919,00 + fase introduttiva € 777,00
+ fase istruttoria € 1.680,00 + fase decisoria € 1.701,00 per un totale di €
5.077,00. La predetta somma tenuto conto della compensazione per la metà
è pari ad € 2.538,50 e ad essa va aggiunto l'importo indicato a titolo di spese che nella nota spese è stato quantificato in € 208,00, per un totale di €
2.746,50.
Invece, l'importo liquidato nella sentenza appellata è pari ad € 2.580,00 per le competenze + 280,00 per esborsi, pari ad un totale di € 2.860,00, risulta maggiore di oltre € 100,00 a quanto dovuto. Le spese di lite del secondo grado di giudizio vanno compensate integralmente in considerazione dell'integrale rigetto dell'appello principale e di quello incidentale e, quindi, della reciproca soccombenza.
P.Q.M
la Corte di Appello di Roma, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello proposto in via principale da Parte_3
[...] ( ) e per essa quale mandataria
[...] P.IVA_1 [...]
( ) e sull'appello incidentale Parte_2 P.IVA_2 proposto dall'appellato ( ), CP_1 CodiceFiscale_2 avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 470/2020 del 26/02/2020, pubblicata il 27/02/2020, così provvede:
1) Rigetta integralmente l'appello principale proposto da Parte_1
( ) e per essa quale mandataria
[...] P.IVA_1 [...]
); Parte_2 P.IVA_2
2) Rigetta integralmente l'appello incidentale proposto da CP_1
( );
[...] CodiceFiscale_2
3) Compensa integralmente le spese del giudizio di secondo grado tra le parti;
4) Sussistono i presupposti di legge per il pagamento a carico di
[...]
( ) e per essa quale mandataria Parte_1 P.IVA_1 [...]
di un ulteriore importo a titolo di Parte_2 P.IVA_2 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione; 5) Sussistono i presupposti di legge per il pagamento a carico di CP_1
( ), di un ulteriore importo a titolo di
[...] CodiceFiscale_2 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale. Così deciso nella camera di consiglio del 27/09/2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore
Dott. Pasquale Cabato
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Di Matteo
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