Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 30/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
RGL n. 548/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 30/01/2025 nella causa n. 548/2022 RGL, promossa da:
e , assistiti dall'avv. TIRRITO VITO Parte_1 Parte_2
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dall'avv. CATALDI MARCELLA CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
, in proprio e quale legale rappresentante di ha proposto Parte_2 Parte_1 opposizione avverso le ordinanze ingiunzione nn. OI-000151357 e OI-000100414, con le quali l ordinava rispettivamente di pagare la somma di € Parte_3
17.000,00 e di € 17.500,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 2, comma
1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 e successive modifiche ed integrazioni accertata in riferimento alle annualità 2013 e 2014 (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali), oltre ad € 6,60 per spese.
Parte ricorrente ha eccepito il vizio di motivazione in relazione alla determinazione delle sanzioni, la mancata applicazione dell'art. 8 L. 689/1981, l'intervenuta decadenza ex art. 14 L. 689/1981 e comunque la sproporzione della sanzione applicata rispetto alla violazione riscontrata e ha concluso chiedendo “previa sospensione dell' esecutività dell • ORDINANZA INGIUNZIONE n. OI
000151357 (Doc. n. 2) € 17.000 • ORDINANZA INGIUNZIONE n. OI 000100414 (Doc. n. 3) €
1
17.500 così decidere In via preliminare - dichiarare la nullità assoluta degli atti opposti con il presente ricorso per difetto di motivazione e comunque accogliere tutte le altre eccezioni mosse con il presente ricorso - in ogni caso accertare e dichiarare che l'obbligazione di pagare la somma ingiunta non è dovuta a seguito della estinzione prevista dall'art.14 L.689/1981. In via principale - dichiarare infondate, totalmente o parzialmente non provate e comunque carenti di motivazione, le pretese sanzionatorie di cui all'Ordinanza Ingiunzione opposta e quindi procedere ad annullare e/o revocare , integralmente o parzialmente l a stessa. In subordine - disporre l'applicazione al minimo edittale delle sanzioni che risulteranno fondate all'esito del giudizio. Il tutto - con vittoria di spese ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.”.
L' si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza dell'avversa opposizione e CP_1 chiedendone il rigetto, dando atto in ogni caso della volontà dell'Istituto di rideterminare le sanzioni irrogate in senso più favorevole al contribuente.
L'udienza è stata quindi rinviata.
Successivamente l , a seguito e per effetto dell'entrata in vigore del D.L. n. 48/2023, ha dato CP_1 atto di aver proceduto, con provvedimenti in autotutela, alla rideterminazione dell'importo delle sanzioni irrogate (rideterminata la sanzione in € 61,26 per l'anno 2013 e in € 592,12 per l'anno
2014), precisando che, in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio
2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio avrebbe potuto essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo.
Con nota depositata il 21/1/2025, parte ricorrente ha allegato e documentato di aver provveduto, il
9/1/2025, al pagamento delle sanzioni amministrative rideterminate, con conseguente estinzione della sanzione irrogata, nonché in data 16/1/2025 al pagamento delle spese di notifica.
Alla odierna udienza l , unico comparso, ha concluso pertanto per la cessazione CP_1 della materia del contendere, a spese compensate.
Alla luce dell'avvenuto pagamento delle sanzioni in misura ridotta, pari alla metà delle sanzioni siccome rideterminate ai sensi del D.L. 48/2023, e della conseguente estinzione delle sanzioni irrogate, in conformità alle conclusioni delle parti, dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno ogni giuridico interesse alla prosecuzione del giudizio di opposizione.
Quanto alle spese processuali, stante l'accordo tra le parti, non può che disporsi la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2 RGL n. 548/2022
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Alessandria, 30/1/2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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